Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.