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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16146 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA AZ ER, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 6706/2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA
(c.f. ), che si difende in proprio ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 88 c.p.c. con domicilio eletto presso il proprio studio sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163, come da procura in atti. ATTORE E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Carla Petrarca e Paola Petrarca che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c.. CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa concessione della sospensione della delibera anche inaudita altera parte 1. accertare e dichiarare: nulla la deliberazione emessa dall'Assemblea dei condomini del predetto CP_1 in data 19.12.2022 per tutte le ragioni sopra esposte ed in ogni caso 2. accertare e dichiarare decaduta l'Amministratore in carica, per tutte le ragioni sopra esposte;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. 20 luglio 2012, n. 140.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione, in via preliminare ed immediata, in considerazione ed accoglimento dei suesposti motivi, reiectis contrariis, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso proposta rigettare la domanda, perché infondata sia in fatto che diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il impugnando la delibera assembleare del Controparte_1
19.12.2022. Ha esposto:
- di essere proprietario di un immobile facente parte del Controparte_1
;
[...]
- di non aver ricevuto né la convocazione per partecipare all'assemblea del 19.12.2022 né il relativo verbale;
- che dal verbale assembleare comunicatogli solo in data 6.12.2023 congiuntamente al decreto ingiuntivo n. 18347/2023 (R.G. n. 45982/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 1.12.2023 e notificatogli il 4.2.2023, apprendeva che la delibera impugnata era assunta dall'assemblea in seconda convocazione tramite videoconferenza, in sua assenza e con i voti favorevoli di n.15 dei partecipanti al condominio rappresentanti 471,53 millesimi del valore dell'intero edificio;
- che detta assemblea si era riunita senza essere preceduta dalla regolare costituzione di una prima riunione e che quindi il deliberato impugnato, posto a fondamento del decreto ingiuntivo, era approvato senza il quorum richiesto dal comma 1 dell'art. 1136 c.c.; in particolare, l'assemblea approvava, con un quorum inferiore a quello prescritto dalla legge, il punto dell'ordine del giorno relativo alla nomina dell'amministratore del;
CP_1
- che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la nomina dei difensori di parte convenuta non era apposta in calce all'atto ma trascritta su separato documento e firmata da un solo difensore (avv. Carla Petrarca) risultando inoltre priva di qualsiasi riferimento al procedimento giudiziale per il quale era stata rilasciata;
- che le somme riportate nel decreto ingiuntivo non erano descritte in modo analitico e che quelle riferite al consumo di acqua, individuate secondo i millesimi e non sulla base del consumo reale come previsto dal regolamento condominiale, erano attribuite in modo artificioso non essendo il proprio appartamento mai stato servito dal contatore intestato al;
CP_2 CP_1
- che la delibera impugnata non era accompagnata dall'allegazione indicante i condomini partecipanti in delega all'assemblea;
Pag. 2 di 6 - che il tentativo di mediazione avviato il 21.12.2023 si era concluso il 25.1.2024 con esito negativo. Tanto premesso, previa istanza di sospensione del deliberato impugnato, ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del deliberato impugnato con conseguente declaratoria di annullamento e/o nullità. Si è costituito il impugnando e Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto dall'attore. Ha preliminarmente precisato, in merito all'omessa convocazione dell'assemblea del 19.12.2022, di aver regolarmente inoltrato l'avviso all'attore con pec del 7.12.2022 e, in ordine ai restanti motivi, ne ha contestato la genericità, irrilevanza ed infondatezza, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta. Rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata nonché le istanze istruttorie avanzate delle parti, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinques, co. 1, c.p.c. per l'udienza del 18 novembre 2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Detta udienza è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito delle note scritte e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18 novembre 2025.
****************** La causa va decisa facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida per il quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 26242/2015). Sulla base di tale principio va data evidenza, con carattere assorbente, al motivo di impugnazione riferito all'omessa convocazione dell'attore. Secondo la previsione dell'art. 66 disp. att. c.c., “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Pag. 3 di 6 Ogni condomino, dunque, ha diritto di intervenire nella riunione condominiale e, pertanto, deve essere messo in condizione di partecipare ricevendo l'avviso di convocazione in tempo utile e con modalità idonee ad assicurargli la conoscibilità dell'esistenza di un'assemblea nonché degli argomenti di discussione. L'assemblea, infatti, come previsto dall'art. 1136, co. 6, c.c., non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Ne deriva che, se uno dei condomini non riceve l'avviso di convocazione, l'assemblea è invalida. Segnatamente, l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea del CP_1 costituisce vizio di annullabilità della delibera che può essere fatto valere solo dal condomino pretermesso, unico titolare di un effettivo interesse ad impugnare trovando applicazione l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Qualora il condomino denunci la mancata convocazione, spetterà al l'onere di provare di aver convocato, CP_1 nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, appunto, di non aver ricevuto la convocazione. Ora nel caso di specie, a seguito della contestazione sollevata dall'attore, il convenuto ha prodotto copia dell'avviso di convocazione che sarebbe CP_1 stato trasmesso all'attore in data 7.12.2022 a mezzo PEC, con allegati messaggi di accettazione ed avvenuta consegna in formato pdf. L'attore, però, contestando l'avvenuta ricezione di tale documento, ne ha evidenziato ed eccepito la validità sottolineando, in primo luogo, che il file prodotto da controparte reca la dicitura "[MDP 6834890] Convocazione assemblea (videoconferenza) proveniente da
“ , pertanto, da un indirizzo (mittente) non riconducibile, in alcun Email_1 modo, al che si serve dell'indirizzo pec Controparte_3
“ . Inoltre, ha evidenziato che il documento è stato Email_2 prodotto in formato PDF, privo di intestazioni complete, firma digitale del gestore e marca temporale in violazione delle specifiche tecniche dettate per la validità del mezzo informatico utilizzato. Pertanto, la produzione documentale fornita dal convenuto sarebbe tamquam non esset con conseguente invalidità del deliberato impugnato. Tali deduzioni ed eccezioni sollevate dall'attore non sono state debitamente contestate dal convenuto e ciò anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 115 CP_1
c.p.c.. Occorre premettere che l'esame del documento prodotto dal convenuto CP_1
(cfr. doc. n. 1), oltre a non indicare in modo inequivocabile l'indirizzo di posta
Pag. 4 di 6 elettronica del (nella copia prodotta il mittente viene indicato in CP_1
ponendo dubbi anche sulla provenienza dell'avviso di convocazione Email_1 dalla casella di posta elettronica del convenuto, evidenzia che CP_1 effettivamente il formato prodotto è in pdf e non nel formato eml. Pertanto, trattasi di semplice copia fotostatica del documento (informatico) delle ricevute PEC (accettazione e consegna). Sul punto occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che - seppure in tema di notifica di un atto processuale - sul punto evidenzia che "In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994,artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con Provv. 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ,art. 23 , comma 1:L. n. 53 del 1994 ,art. 9 , commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è
Pag. 5 di 6 sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156 , comma 3, c.p.c." (Cass. n. 16189/2023). Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che nel caso di specie non vi è prova dell'effettiva consegna al condomino impugnante dell'avviso di convocazione, datato 7 dicembre 2022, dell'assemblea del 18/19 dicembre 2022 (cfr. doc. n. 1, all. comparsa di costituzione) poiché parte convenuta, come correttamente eccepito dall'attore, ha mancato di produrre le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'avviso di convocazione e la prova dell'avvenuta consegna. Tanto premesso, la delibera impugnata va annullata per violazione degli artt. 66, co 3, disp att. c.c. e 1136, co. 6, c.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi tariffari (ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato da D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile di bassa complessità) delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- annulla la delibera del 19 dicembre 2022 resa dall'assemblea del Condominio
[...]
Controparte_3
- condanna il al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per onorari di giudizio ed euro 600,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025
Il Giudice
MA AZ ER
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'U.P.P. dott.ssa Margherita Carboni.
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA AZ ER, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 6706/2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA
(c.f. ), che si difende in proprio ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 88 c.p.c. con domicilio eletto presso il proprio studio sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163, come da procura in atti. ATTORE E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Carla Petrarca e Paola Petrarca che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c.. CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa concessione della sospensione della delibera anche inaudita altera parte 1. accertare e dichiarare: nulla la deliberazione emessa dall'Assemblea dei condomini del predetto CP_1 in data 19.12.2022 per tutte le ragioni sopra esposte ed in ogni caso 2. accertare e dichiarare decaduta l'Amministratore in carica, per tutte le ragioni sopra esposte;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. 20 luglio 2012, n. 140.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione, in via preliminare ed immediata, in considerazione ed accoglimento dei suesposti motivi, reiectis contrariis, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso proposta rigettare la domanda, perché infondata sia in fatto che diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il impugnando la delibera assembleare del Controparte_1
19.12.2022. Ha esposto:
- di essere proprietario di un immobile facente parte del Controparte_1
;
[...]
- di non aver ricevuto né la convocazione per partecipare all'assemblea del 19.12.2022 né il relativo verbale;
- che dal verbale assembleare comunicatogli solo in data 6.12.2023 congiuntamente al decreto ingiuntivo n. 18347/2023 (R.G. n. 45982/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 1.12.2023 e notificatogli il 4.2.2023, apprendeva che la delibera impugnata era assunta dall'assemblea in seconda convocazione tramite videoconferenza, in sua assenza e con i voti favorevoli di n.15 dei partecipanti al condominio rappresentanti 471,53 millesimi del valore dell'intero edificio;
- che detta assemblea si era riunita senza essere preceduta dalla regolare costituzione di una prima riunione e che quindi il deliberato impugnato, posto a fondamento del decreto ingiuntivo, era approvato senza il quorum richiesto dal comma 1 dell'art. 1136 c.c.; in particolare, l'assemblea approvava, con un quorum inferiore a quello prescritto dalla legge, il punto dell'ordine del giorno relativo alla nomina dell'amministratore del;
CP_1
- che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la nomina dei difensori di parte convenuta non era apposta in calce all'atto ma trascritta su separato documento e firmata da un solo difensore (avv. Carla Petrarca) risultando inoltre priva di qualsiasi riferimento al procedimento giudiziale per il quale era stata rilasciata;
- che le somme riportate nel decreto ingiuntivo non erano descritte in modo analitico e che quelle riferite al consumo di acqua, individuate secondo i millesimi e non sulla base del consumo reale come previsto dal regolamento condominiale, erano attribuite in modo artificioso non essendo il proprio appartamento mai stato servito dal contatore intestato al;
CP_2 CP_1
- che la delibera impugnata non era accompagnata dall'allegazione indicante i condomini partecipanti in delega all'assemblea;
Pag. 2 di 6 - che il tentativo di mediazione avviato il 21.12.2023 si era concluso il 25.1.2024 con esito negativo. Tanto premesso, previa istanza di sospensione del deliberato impugnato, ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del deliberato impugnato con conseguente declaratoria di annullamento e/o nullità. Si è costituito il impugnando e Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto dall'attore. Ha preliminarmente precisato, in merito all'omessa convocazione dell'assemblea del 19.12.2022, di aver regolarmente inoltrato l'avviso all'attore con pec del 7.12.2022 e, in ordine ai restanti motivi, ne ha contestato la genericità, irrilevanza ed infondatezza, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta. Rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata nonché le istanze istruttorie avanzate delle parti, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinques, co. 1, c.p.c. per l'udienza del 18 novembre 2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Detta udienza è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito delle note scritte e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18 novembre 2025.
****************** La causa va decisa facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida per il quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 26242/2015). Sulla base di tale principio va data evidenza, con carattere assorbente, al motivo di impugnazione riferito all'omessa convocazione dell'attore. Secondo la previsione dell'art. 66 disp. att. c.c., “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Pag. 3 di 6 Ogni condomino, dunque, ha diritto di intervenire nella riunione condominiale e, pertanto, deve essere messo in condizione di partecipare ricevendo l'avviso di convocazione in tempo utile e con modalità idonee ad assicurargli la conoscibilità dell'esistenza di un'assemblea nonché degli argomenti di discussione. L'assemblea, infatti, come previsto dall'art. 1136, co. 6, c.c., non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Ne deriva che, se uno dei condomini non riceve l'avviso di convocazione, l'assemblea è invalida. Segnatamente, l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea del CP_1 costituisce vizio di annullabilità della delibera che può essere fatto valere solo dal condomino pretermesso, unico titolare di un effettivo interesse ad impugnare trovando applicazione l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Qualora il condomino denunci la mancata convocazione, spetterà al l'onere di provare di aver convocato, CP_1 nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, appunto, di non aver ricevuto la convocazione. Ora nel caso di specie, a seguito della contestazione sollevata dall'attore, il convenuto ha prodotto copia dell'avviso di convocazione che sarebbe CP_1 stato trasmesso all'attore in data 7.12.2022 a mezzo PEC, con allegati messaggi di accettazione ed avvenuta consegna in formato pdf. L'attore, però, contestando l'avvenuta ricezione di tale documento, ne ha evidenziato ed eccepito la validità sottolineando, in primo luogo, che il file prodotto da controparte reca la dicitura "[MDP 6834890] Convocazione assemblea (videoconferenza) proveniente da
“ , pertanto, da un indirizzo (mittente) non riconducibile, in alcun Email_1 modo, al che si serve dell'indirizzo pec Controparte_3
“ . Inoltre, ha evidenziato che il documento è stato Email_2 prodotto in formato PDF, privo di intestazioni complete, firma digitale del gestore e marca temporale in violazione delle specifiche tecniche dettate per la validità del mezzo informatico utilizzato. Pertanto, la produzione documentale fornita dal convenuto sarebbe tamquam non esset con conseguente invalidità del deliberato impugnato. Tali deduzioni ed eccezioni sollevate dall'attore non sono state debitamente contestate dal convenuto e ciò anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 115 CP_1
c.p.c.. Occorre premettere che l'esame del documento prodotto dal convenuto CP_1
(cfr. doc. n. 1), oltre a non indicare in modo inequivocabile l'indirizzo di posta
Pag. 4 di 6 elettronica del (nella copia prodotta il mittente viene indicato in CP_1
ponendo dubbi anche sulla provenienza dell'avviso di convocazione Email_1 dalla casella di posta elettronica del convenuto, evidenzia che CP_1 effettivamente il formato prodotto è in pdf e non nel formato eml. Pertanto, trattasi di semplice copia fotostatica del documento (informatico) delle ricevute PEC (accettazione e consegna). Sul punto occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che - seppure in tema di notifica di un atto processuale - sul punto evidenzia che "In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994,artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con Provv. 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ,art. 23 , comma 1:L. n. 53 del 1994 ,art. 9 , commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è
Pag. 5 di 6 sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156 , comma 3, c.p.c." (Cass. n. 16189/2023). Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che nel caso di specie non vi è prova dell'effettiva consegna al condomino impugnante dell'avviso di convocazione, datato 7 dicembre 2022, dell'assemblea del 18/19 dicembre 2022 (cfr. doc. n. 1, all. comparsa di costituzione) poiché parte convenuta, come correttamente eccepito dall'attore, ha mancato di produrre le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'avviso di convocazione e la prova dell'avvenuta consegna. Tanto premesso, la delibera impugnata va annullata per violazione degli artt. 66, co 3, disp att. c.c. e 1136, co. 6, c.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi tariffari (ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato da D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile di bassa complessità) delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- annulla la delibera del 19 dicembre 2022 resa dall'assemblea del Condominio
[...]
Controparte_3
- condanna il al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per onorari di giudizio ed euro 600,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025
Il Giudice
MA AZ ER
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'U.P.P. dott.ssa Margherita Carboni.
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