TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 22355/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 22355/2024, promossa da:
1) , nata il [...] a [...], provincia di Córdoba Parte_1
(Argentina), C.F. , residente in [...]Y Berutti 212 – Devoto – C.F._1
San Justo - Cordoba;
2) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_2
Córdoba (Argentina), C.F. , residente in [...]Y Berutti 212 – C.F._2
Devoto – San Justo - Cordoba in persona di e Pt_1 Parte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
CP_1
3) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_3
Córdoba (Argentina), C.F. e residente in [...]Y Berutti 212 – C.F._3
Devoto – San Justo – Cordoba;
4) , nata il [...] a [...], provincia di Parte_4
Córdoba (Argentina), C.F. e residente in [...]Y Berutti 212 – C.F._4
Devoto – San Justo – Cordoba;
5) , nata il [...] a [...], provincia di Córdoba Parte_5
(Argentina), C.F. e residente in [...]371 – Devoto – San C.F._5
Justo - Cordoba;
6) nata il [...] a [...], provincia di Córdoba (Argentina), C.F. Parte_6
, residente in [...]371 – Devoto – San Justo – Cordoba, in C.F._6 persona di , quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_5 minore in questione;
7) , nata l'[...] a [...], provincia di Córdoba (Argentina), Parte_7
C.F. , residente in [...]4000 B Las Marias del Nevado – C.F._7
Concepcion – Chicligasta – UC;
8) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_8
CA (Argentina), C.F. , residente in [...]4000 B Las C.F._8
Marias del Nevado – Concepcion – Chicligasta – UC, in persona di
[...]
e , quali esercenti la responsabilità Pt_7 Parte_9 genitoriale sul minore in questione;
9) , nato il [...] a [...] provincia di Parte_10
UC (Argentina), C.F. C.F. , residente in [...]4000 B C.F._9
Las Marias del Nevado – Concepcion – Chicligasta – UC, in persona di
[...]
e , quali esercenti la responsabilità Pt_7 Parte_9 genitoriale sul minore in questione;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIANLUCA DE MICCO PADULA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al
[...]
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere CP_2 alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi a favore dell'Avv. Gianluca De Micco Padula dichiaratosi antistatario. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 10/12/2024 e depositato il 12/12/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che (alias o ) è nato il Persona_1 Per_1 Per_2
25/02/1869 a AR (CN) (cfr. documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso) ed è deceduto a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina), in data 19/11/1940 (cfr. all. 1);
− che (alias o ) -non ha mai Persona_1 Per_1 Per_2 rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (cfr. all. 2);
− che, in data 26/01/1892 a Colonia Clucellas, provincia di Santa Fe (Argentina),
- ha contratto matrimonio con Persona_1 Persona_3
(cfr. all. 4) e che, da questo matrimonio, è nato a [...], provincia di Córdoba (Argentina), in data 20/10/1909, (cfr. all. 5); Persona_4
− che, in data 04/02/1942, a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con (cfr. Per_4 Controparte_3 all. 6,) e che, dalla loro unione, è nato a [...], provincia di Córdoba (Argentina), in data 10/03/1943, (cfr. all. 7); Parte_11
− che, in data 19/12/1974, a Freyre, provincia di Córdoba (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con Parte_11 CP_4
(cfr. all. 8) e che, da questo matrimonio, sono nate le seguenti odierne
[...] ricorrenti: a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina), in data 16/12/1975,
(cfr. all. 9); a Devoto, provincia di Córdoba Parte_1
(Argentina), in data 22/04/1977, (cfr. all. 14); a Devoto, Parte_5 provincia di Córdoba (Argentina), in data 11/05/1978, (cfr. Parte_7 all. 16)
− che, in data 25/10/2003, a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_5
(cfr. all. 10,) e che, da questo matrimonio, sono nati altri odierni ricorrenti: a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina) in data 16/03/2005,
[...]
(cfr. all. 11); a San Francisco, provincia di Córdoba Parte_3
(Argentina), in data 05/10/2006, (cfr. sub n. 12) ed Parte_4 in data 30/03/2009, (all. n 13) Parte_2
− che, in data 24/04/2013, a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina), dall'unione tra e è nata l'odierna Parte_5 Persona_5 ricorrente (cfr. all. 15); Parte_6
− che, in data 9/03/2013, a Conception, provincia di UC (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con (cfr. Pt_7 Parte_9 all. 17) e che, da questo matrimonio, sono nati altri odierni ricorrenti: ad Andalgalà, provincia di CA (Argentina) in data 22/12/2009, Parte_8
(cfr. documentazione depositata, sub n. 18, unitamente al ricorso); a
[...]
Cinception, provincia di UC (Argentina), in data 24/2/2012,
[...]
(cfr.. 19); Parte_10
− che il Consolato Generale d'Italia competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti – attualmente non concede appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis);
− che i ricorrenti hanno tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Cordoba - Argentina, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata periodicamente” (cfr. all. 21). In data 30/01/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne Controparte_2 va pertanto dichiarata la contumacia. L'udienza di comparizione parti veniva sostituita dalle note scritte;
all'esito del deposito delle stesse e della documentazione richiesta dal giudicante (prova della notifica a controparte, documentazione che, per altro, è risultato essere già presente agli atti) la causa veniva assunta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, (alias Persona_1
o ), era originario di AR (CN), circostanza da cui discende Per_1 Per_2 la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Pt_12 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_6
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che (alias o ) Persona_1 Per_1 Per_2
o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione Controparte_2 della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria Per_1
(alias ME o ) poteva trasmettere la cittadinanza italiana
[...] Per_2 al figlio , nato in [...] il [...], che, a sua volta l'ha Persona_4 trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo (alias o Persona_1 Per_1
) era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi Per_2 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. all. 21). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e , e Controparte_1 Parte_5 Parte_7
hanno agito nel pieno rispetto della propria Parte_9 responsabilità genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede: -. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nata il [...] a [...], provincia di Parte_1
Córdoba (Argentina),
2) , nato il [...] a [...], provincia Parte_2 di Córdoba (Argentina),
3) , nato il [...] a [...], provincia Parte_3 di Córdoba (Argentina),
4) , nata il [...] a [...], provincia Parte_4 di Córdoba (Argentina),
5) , nata il [...] a [...], provincia di Parte_5
Córdoba (Argentina), 6) nata il [...] a [...], provincia di Córdoba (Argentina), Parte_6
7) , nata l'[...] a [...], provincia di Córdoba Parte_7
(Argentina), 8) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_8
CA (Argentina), 9) , nato il [...] a [...] provincia Parte_10 di UC (Argentina);
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_2 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 20.11.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 22355/2024, promossa da:
1) , nata il [...] a [...], provincia di Córdoba Parte_1
(Argentina), C.F. , residente in [...]Y Berutti 212 – Devoto – C.F._1
San Justo - Cordoba;
2) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_2
Córdoba (Argentina), C.F. , residente in [...]Y Berutti 212 – C.F._2
Devoto – San Justo - Cordoba in persona di e Pt_1 Parte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
CP_1
3) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_3
Córdoba (Argentina), C.F. e residente in [...]Y Berutti 212 – C.F._3
Devoto – San Justo – Cordoba;
4) , nata il [...] a [...], provincia di Parte_4
Córdoba (Argentina), C.F. e residente in [...]Y Berutti 212 – C.F._4
Devoto – San Justo – Cordoba;
5) , nata il [...] a [...], provincia di Córdoba Parte_5
(Argentina), C.F. e residente in [...]371 – Devoto – San C.F._5
Justo - Cordoba;
6) nata il [...] a [...], provincia di Córdoba (Argentina), C.F. Parte_6
, residente in [...]371 – Devoto – San Justo – Cordoba, in C.F._6 persona di , quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_5 minore in questione;
7) , nata l'[...] a [...], provincia di Córdoba (Argentina), Parte_7
C.F. , residente in [...]4000 B Las Marias del Nevado – C.F._7
Concepcion – Chicligasta – UC;
8) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_8
CA (Argentina), C.F. , residente in [...]4000 B Las C.F._8
Marias del Nevado – Concepcion – Chicligasta – UC, in persona di
[...]
e , quali esercenti la responsabilità Pt_7 Parte_9 genitoriale sul minore in questione;
9) , nato il [...] a [...] provincia di Parte_10
UC (Argentina), C.F. C.F. , residente in [...]4000 B C.F._9
Las Marias del Nevado – Concepcion – Chicligasta – UC, in persona di
[...]
e , quali esercenti la responsabilità Pt_7 Parte_9 genitoriale sul minore in questione;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIANLUCA DE MICCO PADULA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al
[...]
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere CP_2 alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi a favore dell'Avv. Gianluca De Micco Padula dichiaratosi antistatario. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 10/12/2024 e depositato il 12/12/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che (alias o ) è nato il Persona_1 Per_1 Per_2
25/02/1869 a AR (CN) (cfr. documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso) ed è deceduto a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina), in data 19/11/1940 (cfr. all. 1);
− che (alias o ) -non ha mai Persona_1 Per_1 Per_2 rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (cfr. all. 2);
− che, in data 26/01/1892 a Colonia Clucellas, provincia di Santa Fe (Argentina),
- ha contratto matrimonio con Persona_1 Persona_3
(cfr. all. 4) e che, da questo matrimonio, è nato a [...], provincia di Córdoba (Argentina), in data 20/10/1909, (cfr. all. 5); Persona_4
− che, in data 04/02/1942, a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con (cfr. Per_4 Controparte_3 all. 6,) e che, dalla loro unione, è nato a [...], provincia di Córdoba (Argentina), in data 10/03/1943, (cfr. all. 7); Parte_11
− che, in data 19/12/1974, a Freyre, provincia di Córdoba (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con Parte_11 CP_4
(cfr. all. 8) e che, da questo matrimonio, sono nate le seguenti odierne
[...] ricorrenti: a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina), in data 16/12/1975,
(cfr. all. 9); a Devoto, provincia di Córdoba Parte_1
(Argentina), in data 22/04/1977, (cfr. all. 14); a Devoto, Parte_5 provincia di Córdoba (Argentina), in data 11/05/1978, (cfr. Parte_7 all. 16)
− che, in data 25/10/2003, a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_5
(cfr. all. 10,) e che, da questo matrimonio, sono nati altri odierni ricorrenti: a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina) in data 16/03/2005,
[...]
(cfr. all. 11); a San Francisco, provincia di Córdoba Parte_3
(Argentina), in data 05/10/2006, (cfr. sub n. 12) ed Parte_4 in data 30/03/2009, (all. n 13) Parte_2
− che, in data 24/04/2013, a Devoto, provincia di Córdoba (Argentina), dall'unione tra e è nata l'odierna Parte_5 Persona_5 ricorrente (cfr. all. 15); Parte_6
− che, in data 9/03/2013, a Conception, provincia di UC (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con (cfr. Pt_7 Parte_9 all. 17) e che, da questo matrimonio, sono nati altri odierni ricorrenti: ad Andalgalà, provincia di CA (Argentina) in data 22/12/2009, Parte_8
(cfr. documentazione depositata, sub n. 18, unitamente al ricorso); a
[...]
Cinception, provincia di UC (Argentina), in data 24/2/2012,
[...]
(cfr.. 19); Parte_10
− che il Consolato Generale d'Italia competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti – attualmente non concede appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis);
− che i ricorrenti hanno tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Cordoba - Argentina, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata periodicamente” (cfr. all. 21). In data 30/01/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne Controparte_2 va pertanto dichiarata la contumacia. L'udienza di comparizione parti veniva sostituita dalle note scritte;
all'esito del deposito delle stesse e della documentazione richiesta dal giudicante (prova della notifica a controparte, documentazione che, per altro, è risultato essere già presente agli atti) la causa veniva assunta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, (alias Persona_1
o ), era originario di AR (CN), circostanza da cui discende Per_1 Per_2 la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Pt_12 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_6
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che (alias o ) Persona_1 Per_1 Per_2
o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione Controparte_2 della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria Per_1
(alias ME o ) poteva trasmettere la cittadinanza italiana
[...] Per_2 al figlio , nato in [...] il [...], che, a sua volta l'ha Persona_4 trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo (alias o Persona_1 Per_1
) era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi Per_2 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. all. 21). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e , e Controparte_1 Parte_5 Parte_7
hanno agito nel pieno rispetto della propria Parte_9 responsabilità genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede: -. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nata il [...] a [...], provincia di Parte_1
Córdoba (Argentina),
2) , nato il [...] a [...], provincia Parte_2 di Córdoba (Argentina),
3) , nato il [...] a [...], provincia Parte_3 di Córdoba (Argentina),
4) , nata il [...] a [...], provincia Parte_4 di Córdoba (Argentina),
5) , nata il [...] a [...], provincia di Parte_5
Córdoba (Argentina), 6) nata il [...] a [...], provincia di Córdoba (Argentina), Parte_6
7) , nata l'[...] a [...], provincia di Córdoba Parte_7
(Argentina), 8) , nato il [...] a [...], provincia di Parte_8
CA (Argentina), 9) , nato il [...] a [...] provincia Parte_10 di UC (Argentina);
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_2 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 20.11.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno