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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo_______________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni ____________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, del giorno 11 novembre 2025, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2841/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.8955/2023 pubblicata in data 11 ottobre 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano
Morelli PEC: t, in virtù di procura Email_1 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. Persona_1
80974 Rogito 21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T; -APPELLANTE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mariapaola Boni pec:
; -APPELLATO- Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 10 novembre 2023, l' ha impugnato Pt_1 la sentenza del Tribunale GL di Roma n. 8955/2023 pubblicata il 7 novembre 2023. Con la sentenza in questione è stata ritenuta l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela della costituzione della rendita vitalizia, escludendo il diritto dell' alla restituzione della somma di euro 174.418,33 erogata a titolo di Pt_1 pensione anticipata in favore del ed il diritto del ricorrente al ripristino CP_1 del trattamento pensionistico.
Avverso tale decisione, l' propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1 si è costituito ed ha chiesto la conferma della sentenza gravata. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2025, coper essere trattata con le forme cartolari definite dall'art.127 ter cpc preso atto del deposito dele note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, si rivolgeva al Giudice del lavoro di Controparte_1
Roma premettendo di essere stato ammesso al pensionamento anticipato a decorrere dal primo novembre 2014 a seguito dell'accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art.13 della legge n. 1338/1962 e del conseguente accreditamento sulla sua posizione , a titolo di contributi, di 246 settimane per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 31 ottobre 1985 corrispondenti al versamento da lui effettuato ( a titolo di riscatto) della somma di euro 100.686,85.
Esponeva che il 3 novembre 2022 l' gli aveva comunicato, con una lettera, Pt_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia e, successivamente, l'interruzione dell'erogazione del trattamento pensionistico e la ripetizione dell'indebito e che, avverso tali determinazioni, egli aveva presentato apposito ricorso amministrativo che era stato disatteso.
Sosteneva che il provvedimento di annullamento era illegittimo per carenza di motivazione, e per la violazione dell'art. 21 nonies l.n.241\1990 sia sotto il profilo della decorrenza del termine di 12 mesi previsto da tale norma per l'annullamento in
Pag. 2 di 21 autotutela sia per il difetto delle condizioni previste dall'art. 21 nonies co.2 cit. per l'emissione del provvedimento assunto dall'ente previdenziale.
Concludeva chiedendo che il Tribunale affermasse l'insussistenza delle condizioni per il recupero dell'indebito pensionistico corrispondente alla somma di E.174.418,33, con il ripristino del trattamento pensionistico e, in subordine di dichiarare l'infondatezza della pretesa dell' di restituzione della somma di E.174.418,33, Pt_1 vinte le spese.
Nella contumacia dell' il primo giudice accoglieva la domanda ritenendo la Pt_1 genericità della motivazione che sosteneva la ripetizione dell'indebito comunicata con lettera del 3 novembre 2022 nonché il superamento del termine, previsto dall'art. 21 nonies co.1 l.n.241\1990 per l'adozione del provvedimento in autotutela.
Avverso tale determinazione propone impugnazione l' per le seguenti ragioni. Pt_1
Assume l'ente previdenziale di avere assolto all'onere di motivazione sia con la prima che con l'ulteriore comunicazione avvenuta a breve distanza dalla quella, la cui esistenza era stata taciuta dalla parte nel formulare la domanda. Tale ulteriore comunicazione esplicitava con chiarezza delle ragioni sottese alla prima comunicazione rappresentate dall'insussistenza del diritto in connessione all'indagine penale che vedeva, fra i soggetti rinviati a giudizio per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale, lo stesso ricorrente unitamente ad altri soggetti, oltre che alcuni dipendenti dell' Pt_1
Specificava, inoltre, che le regole che attengono al procedimento amministrativo dettate dalla legge n.241/1990 sarebbero state estranee alla procedura di autotutela come ritenuto dalla Suprema Corte nelle sue sentenze con le quale avrebbe affermato che<La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla
l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio>>.
Pag. 3 di 21 Aggiungeva che, in ogni caso, anche la disposizione regolante il procedimento amministrativo annoverava all'art.21 nonies la facoltà di determinarsi senza il limite temporale dei dodici mesi, in relazione all'ipotesi di fatti di reato ovvero della mera falsa rappresentazione, che si può realizzare anche al solo silenzio su circostanze rilevanti o al riferimento solo parziale delle medesime.
Tale previsione sarebbe stata ripetutamente richiamata dalla giurisprudenza amministrativa, competente a vagliare i vizi degli atti amministrativi, ritenendo in tali casi corretta l'azione dell'amministrazione.
Con ulteriore motivo, l' ha eccepito la prescrizione del diritto alla costituzione Pt_1 della rendita vitalizia della ricorrente, già maturata alla data di presentazione della relativa domanda (30/10/2014) essendo decorso il termine decennale dalla maturazione della prescrizione dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro richiamando al riguardo la S.C. sez. un.n. 21302./2017.
Ha evidenziato ai fini della piena ripetibilità del credito l'assenza di buona fede ed anzi il dolo dell'accipiens in base agli elementi raccolti nel corso dell'indagine penale.
Nell'atto di appello l' ha riportato ampiamente le emergenze Parte_2 dell'indagine penale sia al fine di illustrare i fatti che determinavano la ripetizione sia al fine di spiegare il fondamento delle ulteriori questioni oggetto di gravame.
Per ragioni di ordine logico, va premessa, all'esame dei motivi di impugnazione, la considerazione dei rilievi formulati dall'appellato ed, in primo luogo quello con cui si sostiene che l'ente previdenziale abbia posto in essere un adempimento spontaneo della sentenza di primo grado e che comunque abbia rinunciato con apposita comunicazione al recupero dell'indebito.
Entrambe gli assunti sono infondati.
Va ricordato che (vedasi in proposito:Sez. L, Ordinanza n. 23349/2024) <la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. 6258 del
2019 e ivi la richiamata Cass. n. 11798 del 2003), così com'è vero che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché
Pag. 4 di 21 successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita e che, in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando
l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, tal che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente, anche in mancanza di riserva
d'impugnazione, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ.
(cfr. Cass. n. 16460 del 2004 in una fattispecie tributaria) trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (cfr. Cass. n.
4650 del 2006, n. 1963 del 2012, n. 8537 del 2012, n. 13293 del 2014 e n. 21491 del
2014).>>.
In ossequio a tale orientamento giurisprudenziale va rilevato che il mero adempimento spontaneo antecedente al gravame, come nel caso, non depone per l'acquiescenza alla sentenza gravata;
poi, in concreto, neppure il tenore della lettera prodotta al n.7 bis del gravame consente di affermare, come richiesto in tali casi, che sia stata manifestata in maniera <precisa ed univoca>> una volontà di non contrastare gli effetti giuridici della sentenza n.8955/2023, in primo luogo perché la dichiarazione non si riferisce a tale sentenza.
Infatti, la lettera non contiene alcun riferimento alla decisione qui impugnata ed, al contrario, la comunicazione, firmata digitalmente il 30 settembre 2024, contiene il riferimento al processo penale che ha visto il fra gli imputati ( poi CP_1 condannati) sicché la missiva appare piuttosto correlata alla domanda di risarcimento del danno fatta evidentemente valere in quella sede dall'ente previdenziale che si era costituito parte civile.
Pag. 5 di 21 Ciò si evince già dalla considerazione dell'oggetto della comunicazione (<< indebito
n.17514091 relativo alla revoca di pensione 00 7009 129886017 collegata al procedimento penale presso la procura della Repubblica di Roma (RG NR
25107/2023 -10410/2018 e altri). Risarcimento dei danni.>>, in cui l'espresso riferimento al processo penale ed al risarcimento del danno consente di definire l'ambito di operatività della dichiarazione come limitata all'obbligazione risarcitoria fatta valere in quella sede che si intende assolta mediante il pagamento del coobbligato in via solidale.
Tale opinione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione del tenore della comunicazione che rimarca << nell'ambito del procedimento penale in oggetto
l' è stato risarcito, da parte del gruppo editoriale da cui ella dipendeva, dei Pt_1 danni subiti per effetto della liquidazione in suo favore della pensione 001 7009
12986017, poi revocata per accertata insussistenza del diritto >> per cui è la dichiarazione dell'ente previdenziale è agevolmente riconducibile all'azione civile esercitata nel processo penale . La successiva affermazione contenuta nella medesima lettera : <Pertanto, l'indebito in oggetto è stato definito per intervenuto pagamento>> è frutto di un evidente lapsus calami ( si è scritto <indebito>> in luogo di <debito>> che era propriamente quello nascente dall'obbligo risarcitorio) sia perché << in oggetto>> è solo l'obbligazione risarcitoria, sia perché nella comunicazione e nel processo penale cui essa si riferisce non si discute dell'obbligazione restitutoria nascente dall'indebito, che è viceversa oggetto dell'attuale processo celebrato dinnanzi al giudice del lavoro.
Inoltre tale dichiarazione non può ritenersi fonte di una cessazione della materia del contendere in questa sede, come sostenuto dalla difesa del attesa CP_1
l'eterogeneità della pretesa risarcitoria fatta valere in quella (penale) sede e quella restitutoria oggetto del presente giudizio.
Neppure può ritenersi l'inammissibilità del gravame per genericità o violazione dell'art.434 cpc, come preteso dal in quanto l'appello proposto dall'ente CP_1 previdenziale è perfettamente calibrato sulla sentenza gravata di cui ha aggredito le diverse rationes decidendi articolando i motivi specifici che sono stati sopra riportati nei termini essenziali.
Pag. 6 di 21 Infine, l'evidente refuso presente nelle conclusioni dell'appello in cui dopo avere coerentemente alle ragioni esposte richiesto, in relazione all'originaria pretesa del
<rigettare il ricorso perché completamente infondato in fatto ed in CP_1 diritto >> si fa riferimento al confronti del Sig. per la restituzione delle somme indebitamente CP_2 percepite su pensione cat. VO n. 12985539 per un importo complessivo netto di € di euro € 180.131,85, oltre accessori di legge)>> non incide sull'evidenza del petitum, desumibile anche dalla considerazione complessiva dell'atto, che attiene- in riforma della sentenza gravata- al rigetto dell'originaria domanda.
Nel merito, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Esaminando per ragioni di ordine logico le questioni devolute in ordine alla determinazione del Tribunale sul difetto di motivazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate e del superamento del termine di previsto dall'art. 21 nonies co.1 l.n.241\1990.
I rilievi formulati con gravame sono corretti.
In primo luogo, Il Tribunale nell'aderire alla prospettazione dell'originario ricorrente ha fatto propria l'impostazione dell'atto introduttivo con cui erano devolute questioni in buona sostanza attinenti ai vizi del provvedimento con cui era comunicata la revoca della prestazione in godimento ed affermato l'indebito.
Trattasi di questioni che risentono di una prospettazione della domanda secondo una prospettiva meramente impugnatoria estranea al processo dinnanzi al giudice ordinario, ove chi agisce in giudizio deve allegare e dimostrare la sussistenza del diritto.
Va qui richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( da ultimo v.
Cass. n.8796/2024, 37971/2022) secondo cui la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne
Pag. 7 di 21 consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' o su una carente o insufficiente Pt_1 motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (v. anche Cass. nr. 31954 del 2019,. nr. 2804 del 2003, 9986 del 2009, nr.
27094 del 2020, nn. 972 e 2083 del 2021 e Cass. nn. 3459 e 3460 del 2022, n.
20604/14).
Ancora, in alcune decisioni la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che <<...gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art.
3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge..>>( Cass. 34482/2023).
Del resto, va precisato che la Suprema Corte (sent. a Sezioni Unite n.18046/2010, vedi anche Cass.n.2739/2016) ha costantemente affermato che in sede di accertamento negativo, promosso a seguito della richiesta dell' di restituzione di Pt_1 somme asseritamente pagate indebitamente, spetta all'attore che proponga domanda di accertamento negativo, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita.
E' vero anche che in un successivo orientamento espresso dalle sentenze n.198/2011
e Cass.n.4599/2021, lo stesso Supremo Collegio ha circoscritto il principio in esame al caso in cui l' con la richiesta contenuta nel provvedimento amministrativo di Pt_1 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Pur tuttavia con la recente ordinanza n. 17378 del 2025 la
Cassazione ha evidenziato, come già fatto con l'ordinanza interlocutoria 6375/2018,
Pag. 8 di 21 non seguita tuttavia dalla soluzione delle Sezioni Unite cui era rimessa la decisione) come tale ultimo orientamento si ponga in palese contrasto con quanto precedentemente affermato dalla stessa Corte (n.2032/2006 richiamata pure da
SSUU 18046/2010), secondo cui, invece, il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l' non specifichi, nella comunicazione con cui partecipa all'interessato Pt_1 di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione.
Il contrasto tra i due orientamenti su tale profilo, non affrontato dalle Sezioni Unite
(nonostante l'interlocutoria 6375/2018), è stato risolto nell'ordinanza del 2025 in favore dell'orientamento assunto da Cass.n.2032/06, cit. ribadendosi che le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto.
Infatti, come ritenuto da Cass.n.2032/2006, le prestazioni previdenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' quand'anche posti in essere in violazione di norme o
Pt_1 di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che <Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le ragioni
Pt_1 dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede
Pt_1 stragiudiziale, così da rendere ininfluente qualsiasi difesa dell' svolta in
Pt_1 giudizio. >>( Cass. 17378/2025).
Per tale via si rivela del tutto infondato anche l'ulteriore assunto del ossia CP_1 che sia precluso all' specificare le ragioni dell'indebito in sede giudiziale. Pt_1
Ed anzi, come ancora sottolinea Cass.n.2032/2006, sopra cit., a carico dell'ente previdenziale “convenuto in giudizio, costituito o contumace che fosse, gli unici oneri
Pag. 9 di 21 configurabili erano quelli relativi alla contestazione dei fatti allegati dalla parte a fondamento della pretesa di accertamento negativo dell'indebito”.
È stato pure smentito dal giudice di legittimità l'argomento secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova allorché dal provvedimento dell'ente non emergano gli elementi dell'indebito, sostenendosi che lo stesso “non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato”.
Sicché correttamente l'istituto ha censurato la decisione di primo grado in relazione ad entrambe le questioni che determinavano l'accoglimento dell'originaria domanda.
Va poi detto, anche in relazione all'esame del merito conseguentemente devoluto dall' che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che assume Pt_1
l'inammissibilità delle deduzioni dell'ente previdenziale in quanto consistenti, in base alla prospettazione del in eccezioni in senso proprio e stretto e soggette CP_1 ai limiti di cui all'art.416 cpc , le stesse vanno esaminate essendo riconducibili alla contestazione del diritto vantato dall'attore.
Si è detto che vale in relazione all'indebito -ed alla correlativa azione di accertamento negativo- la regola per cui chi agisce in giudizio deve, ex art.2697 cc, allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto (qui quello alla rendita vitalizia e conseguentemente al trattamento pensionistico), sicché la contestazione del diritto formulata dall'ente previdenziale in appello costituisce una mera difesa non soggetta alle preclusioni del rito e formulabile anche in sede di gravame.
Inoltre, la contumacia dell'ente previdenziale nel primo grado non valeva a sollevare l'attore dall'onere di allegazione e prova, che anzi, proprio per l'impossibilità di ipotizzare neppure minimi margini di <>, ravvisabili solo in ragione della costituzione del convenuto e del tenore delle difese dallo stesso spiegate nel processo, questi doveva assolvere con la massima latitudine.
Si è infatti affermato ( da ultimo Cass.25/2025) < ... l'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
Pag. 10 di 21 non specificamente contestati dalle parti costituite”, esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio
(Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989,
n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro
(Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).>>.
Altrettanto costantemente la Suprema Corte ha affermato che la preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod.proc.civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa (v. ex multis Cass.3661/2021) come è nel caso l'assunto dell'ente previdenziale dell'insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale.
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellato, le contestazioni formulate con l'appello dall'ente previdenziale intese a negare il diritto alla rendita vitalizia, e conseguentemente alla pensione che ne è derivata, debbono essere in questa sede esaminate.
Ne deriva che, sebbene il Tribunale abbia correttamente evidenziato che nel caso di azione di accertamento negativo spiegata dal soggetto che sia stato raggiunto dalla richiesta di restituzione di somme avanzata dall'ente previdenziale per l'indebita erogazione, sia lo stesso percettore a dovere allegare e dimostrare nel processo la
Pag. 11 di 21 sussistenza del diritto, non ha, tuttavia, fatto corretta applicazione di tale regola in riferimento al caso specifico in quanto ha omesso di valutare la circostanza che l'originario ricorrente al di là dei profili attinenti ai vizi formali condell'azione amministrativa (assunto difetto di motivazione, esercizio del potere di autotutela oltre i termini fissati dalla legge 241/1990) non aveva allegato alcunché a sostegno del proprio diritto.
Del resto, già la comunicazione iniziale dell'ente previdenziale, anche a prescindere dalla considerazione del contenuto della successiva lettera, della cui esistenza aveva taciuto il ricorrente in primo grado (di cui, significativamente, in sede di gravame il non contesta né il contenuto, né la ricezione e dunque la conoscenza), CP_1 definiva già con chiarezza sia la ragione per cui l'ente riteneva l'indebito e correlativamente valeva a definire l'ambito di indagine del giudizio, costituti entrambi dall'inadeguatezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza di rendita vitalizia ritenuta dall' fonte di incongruenze di tale rilevanza (e quindi Pt_1 insuperabili) da determinare la revoca del diritto a pensione..
Infatti, nella missiva prodotta dall'originario ricorrente si legge:<A seguito di verifiche effettuate sulla pratica di rendita vitalizia in oggetto, sono emerse incongruenze nei documenti presentati a supporto dell'istanza stessa, che ne inficiano la validità e ne determinano la revoca in autotutela>>
Come si vede, per quanto espressa in termini sintetici, la motivazione consentiva già al destinatario di apprestare una prima difesa che atteneva al contenuto dei documenti, che, difatti, erano stati poi oggetto di disamina accurata nella comunicazione immediatamente successiva.
Ciò avrebbe imposto all'accipiens che agiva nel giudizio, di affermare che il diritto alla rendita ed alla pensione sussisteva, illustrandone le ragioni e contrastando l'affermazione di inadeguatezza della documentazione e di incongruenza dei suoi contenuti sottoponendola a tal fine, mediante produzione, al Tribunale.
Viceversa, il non ha mai negato l'esistenza di incongruenze, né ha CP_1 devoluto al giudice l'autonoma valutazione di tale profilo non producendo, in primo o in secondo grado, i documenti che sostenevano la richiesta di rendita vitalizia, ma focalizzando la sua attenzione sulla carenza motivatoria o sulla tardività dell'iniziativa
Pag. 12 di 21 dell'ente alla stregua della lege n.241/1990, che non gli avrebbe consentito di comprendere la ragione dell'indebito.
Va, per altro verso, dato rilevo alla condotta processuale dell'appellato che a fronte dell'ampia descrizione dei fatti storici che precedevano la comunicazione di indebito illustrati nell'appello dall' si è limitato ad assumere che gli stessi non potessero Pt_1 entrare nel processo per violazione del meccanismo delle preclusioni apprestato dall'art.416 cpc senza, tuttavia, negarne la materialità.
Al riguardo va richiamato il principio di circolarità delle allegazioni e prove operante nel processo tale che la non contestazione, sia applicabile, ricorrendone i presupposti, anche riguardo all'attore in relazione alle circostanze dedotte dal convenuto.
Analoga considerazione vale non solo in relazione alla dedotta falsità dei documenti sulla base dei quali era concessa la rendita vitalizia(Nel caso di specie deve escludersi l'insussistenza del dolo, come può affermarsi in base agli elementi raccolti nel corso dell'indagine penale), ma anche in relazione all'avvenuta notifica nel marzo 2023 al dell'ulteriore comunicazione contenente la specificazione delle CP_1 incongruità presenti nei documenti, significativamente mai negata dallo stesso.
Va qui richiamato quanto illustrato analiticamente dall'ente previdenziale nel costituirsi in questa sede.
La determinazione di annullare la rendita vitalizia e poi la pensione anticipata di cui godeva il conseguiva a quanto emerso in occasione delle indagini penali CP_1 su società collegate e facenti parte del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (GEDI), indagini che si chiudevano con il verbale di conclusione delle indagini preliminari redatto in data 24 maggio 2022.
Durante le indagini preliminari venivano acquisite tutte le visure mensili tratte dalla
Banca Dati dell'Inps e contenenti i compensi corrisposti - a qualsiasi titolo - ai numerosi nominativi coinvolti dall'accertamento, nominativi che risultavano tutti evidenziati nell'avviso di conclusione delle indagini stesse. Nel suddetto avviso il P.M riepilogava le circostanze di fatto che fondavano i capi di imputazione ascritti a tutti i nominativi riportati nel verbale.
Il era individuato al n. 35 del succitato avviso, fra i dipendenti del gruppo CP_1
GEDI illecitamente prepensionati.
Pag. 13 di 21 Sia i dipendenti dell'azienda, sia i legali rappresentanti delle società facenti parte del
Gruppo Gedi, nonché due dipendenti dell' erano indagati per i reati di cui all'art Pt_1
81 cpv, 110, 112, 640, co. 2 n. 1, e 61 n. 7 c.p., ovverosia, per concorso in truffa aggravata ai danni dell' “poiché, in concorso tra loro e, singolarmente, in Pt_1 esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità e funzioni sopra indicate, con artifizi e raggiri, così come appresso meglio descritti, consistenti nel far figurare come sussistenti i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla legge
416/81 al fine di ottenere il pre-pensionamento dei detti dipendenti, inducevano in errore l' che erogava agli stessi i relativi ratei di pensione in realtà non Pt_1 spettanti, così procurandosi il corrispondente, ingiusto ed ingente profitto costituito, per i dipendenti prepensionati, dalla indebita percezione della pensione, in danno dell'ente pubblico, per complessivi €. 22.282.776,86 al mese di ottobre
2020 compreso e, per le società del Gruppo GEDI, dall'illecito risparmio dei costi di personale per un ammontare complessivo di euro...”
Più precisamente, per quanto d'interesse nel presente processo, e per come risultante del decreto di sequestro preventivo prot.al n. 0059879/21 della Guardia di Finanza il meccanismo di frode è consistito nel far figurare “i dipendenti in possesso dei requisiti contributivi, utili a far loro fruire indebitamente della e, quindi del CP_3 beneficio del collocamento a riposo anticipato riservato ai lavoratori del settore dell'Editoria, mediante la corresponsione delle somme necessarie al pagamento del riscatto contributivo, a cura degli Amministratori e Dirigenti delle società del
Gruppo GEDI, mediante la presentazione di domande di riscatto di periodi contributivi (c.d. “rendite vitalizie”) attraverso la presentazione di documentazione falsa attestante i periodi di lavoro da riscattare, presentate dai dipendenti stessi anche con il concorso di personale GEDI con funzioni di sindacalisti interni (…), nonché con il concorso di personale che provvedeva alla liquidazione delle Pt_1 citate pratiche benché supportate da documentazione falsa e carente, anche al di fuori della propria competenza territoriale o attraverso accessi abusivi al sistema informatico (…)” . Pt_1
Per quel che riguarda il lo stesso era indicato a pag. 206 e ss del CP_1 provvedimento medesimo “ … nella tabella che segue sono riportati i 22 soggetti che
Pag. 14 di 21 hanno effettuato riscatti contributivi potenzialmente utili e necessari per il conseguimento dei requisiti minimi per poter usufruire del prepensionamento secondo i dettami della L. 416/81 e sue successive modifiche ( …..).
Nel decreto di sequestro si dava atto che “nella tabella sono state riportate le informazioni utili ad analizzare il meccanismo realizzato dalle società del Gruppo
Gedi e dai lavoratori. In particolare - data della domanda di riscatto. E' stata acquisita dalla banca dati dell' ed è particolarmente utile per mettere in Pt_1 evidenza le responsabilità della società. Infatti, analizzando le 22 posizioni si può rilevare facilmente come due lavoratori hanno fatto domanda di rendita vitalizia nl
2013 ( 25 giugno e 12 settembre) , tutti gli altri lavoratori hanno fatto domanda di rendita vitalizia a partire dal mese di marzo 2014, qualcuno molto a ridosso della data del 30.10.2014 (ultimo giorno di , 2 lavoratori hanno presentato CP_3 domanda, o almeno una delle domande dopo la data del 30.10.2014. L'anomalia risiede nel fatto che senza riscattare tali periodi contributivi i lavoratori non avrebbero potuto avere i requisiti utili per il prepensionamento;
di contro negli accordi sindacali, di cui il primo è di settembre 2012, e nella domanda di trattamento di integrazione salariale del 19.12.2012, si fa sempre riferimento al fatto che “….non sono previsti rientri dei lavoratori sospesi in quanto il piano di riorganizzazione nell'arco di 24 mesi determina un esubero complessivo di 29 lavoratori tutti con contratto poligrafico, e, dai dati disponibili risulta una sostanziale coincidenza tra il numero di esuberi e il possesso, nel periodo di intervento della CIGS, dei requisiti per poter accedere al pensionamento anticipato…”.
- Data di cessazione del rapporto di lavoro per tutti i 22 lavoratori è il 30.10.2014, ossia l'ultimo giorno di CP_3
- Data di pagamento unica rata della rendita vitalizia. Nel caso dei 22 lavoratori in esame tutti hanno pagato in una unica rata. Solo dopo il pagamento dell'ultima rata
i contributi sono riscattati e si matura il definitivo requisito utile per verificare il possesso dei contributi minimi necessari per poter accedere al prepensionamento.
- Colonne relative alle indennità erogate dalla società al lavoratore ( escluso il TFR) distinte per anno, dal 2013 al 2016 e totale delle stesse. Le indennità rilevate dai
Pag. 15 di 21 modelli dichiarativi, come specificato per la prima tabella, non seguono alcun logico criterio generalmente seguito per la corresponsione di incentivi all'esodo ed analoghe indennità. Vi è di più, in questa tabella confrontando l'importo pagato per le rendite vitalizie e le indennità percepite, si rileva che il primo è sempre inferiore al secondo. Inoltre, tenendo conto della data di cessazione del rapporto di lavoro
(per tutti il 30.10.2014) e confrontando la data di pagamento per l'unica rata della rendita vitalizia e l'annualità di corresponsione della indennità si può rilevare come queste ultime siano state corrisposte in ragione di tale pagamento più che come incentivi all'esodo.
- Importo pagato per la rendita vitalizia (dato utile per i confronti di cui sopra ).
( ……)
Il Pubblico Ministero concludeva che “ L'attività di indagine ha dato la possibilità di dimostrare che: - Delle trenta persone che hanno usufruito del trattamento di
(una più di quanto previsto) 27 dipendenti sono stati prepensionati, 19 dei CP_3 quali solo dopo aver riscattato, in modo illecito, periodi contributivi scoperti mediante l'Istituto della rendita vitalizia;
- La società non poteva essere in possesso di dati tali da poter affermare che i citati lavoratori avrebbero maturato i requisiti nel periodo di 24 mesi di CIGS autorizzati, se non essendo consapevole degli illeciti da porre in essere per le fittizie rendite vitalizie;
- I citati dipendenti hanno potuto riscattare illecitamente tali periodi contributivi solo grazie alle elargizioni di denaro fornite dalla , asseritamente indicate come incentivo all'esodo, ma in Parte_3 realtà non rispondenti ai requisiti di tale tipologia di istituto;
- Tra i dipendenti inseriti tra i 30 prepensionabili vi erano 5 dipendenti con le funzioni di RSU/RSA aziendali che hanno partecipato alle concertazioni prodromiche alla concessione della CIGS finalizzata al prepensionamento, 4 dei quali hanno illecitamente riscattato periodi contributivi scoperti;
La normativa speciale in vigore per il settore dell'editoria, di cui alla richiamata L. 416/1981, aveva previsto infatti la facoltà “per i lavoratori poligrafici e per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e peri i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale di accedere all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia.”
Pag. 16 di 21 Nello specifico, il anche lui dipendente di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. CP_1 aveva presentato, in data 30 ottobre 2014, la domanda di costituzione della rendita vitalizia n. 8437 con cui aveva chiesto a riscatto i presunti periodi lavorativi relativi al periodo 09/02/1981 – 31/10/1985 per un totale di 246 settimane, ottenendo tale prestazione , a seguito di tale riscatto, ( rendita vitalizia n. 0000008437 del 30 ottobre
2014) e la liquidazione della pensione di anzianità, categoria CAT.VO n. 12986017 liquidata in data 12 novembre 2015.
Emergeva, pertanto, nell'indagine penale che il riscatto riguardava periodi contributivi che in realtà non erano mai stati lavorati ed erano stati riscattati mediante la presentazione all' di documenti falsi. Pt_1
La Guardia di Finanza rinveniva alcuni documenti significativi sia all'interno del fascicolo personale del presenti presso la società GEDI che di quello CP_1 presso l' Nel fascicolo relativo alla rendita vitalizia sequestrato presso la Pt_1
“Direzione Generale – Direzione Centrale Pensioni” dell' risultava che il Pt_1 aveva presentato la domanda di costituzione della rendita il 30 ottobre CP_1
2014 dichiarando di aver lavorato per il periodo dal 09.02.1981 al 30.10.1985 per la ditta “ROMA PRINT SRL” e chiedendo in tal modo di riscattare detto periodo per un totale di n. 246 settimane.
Emergeva che egli aveva corredato la richiesta della copia di alcuni documenti.
In specie:
1) dell'Attestato sostitutivo del Libretto di Lavoro n. 31745 recante data 16.01.1981 in cui era indicato nella parte relativa alle attestazioni dei datori di lavoro, limitatamente a quanto d'interesse, il periodo dal 09 febbraio 1981 al 30 ottobre 1985 con assunzione presso la “ROMA PRINT SRL”.
2) di una lettera datata 9 febbraio 1981, recante l'intestazione “ROMA PRINT S.r.l.
Via di Pietralata, 149/A 00158 C.F./P.Iva ” e contenente la seguente P.IVA_2 dichiarazione di assunzione:
Si evidenziava che dalla consultazione dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro era possibile rilevare che il timbro della società non era inserito nell'apposito spazio previsto nel docvumento, ma per di più la stessa società datoriale ( CP_4
, già con sede a Roma in via Di Scorticabove n. 136), risultava costituita, co altra
[...]
Pag. 17 di 21 e diversa denominazione, solo il 16 settembre 1991, cioè oltre un decennio dopo il periodo di lavoro che era dichiarato nell'attestato sostituivo in copia del CP_1
Nella lettera di assunzione (in cui si leggeva: “ Con la Parte_4 presente siamo lieti di comunicare al sig. nato a [...] il Controparte_1
22/06/1964, di entrare a far parte della nostra azienda con decorrenza immediata,
a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio4° livelli. Con l'occasione le porgiamo i nostri più cordiali saluti e l'augurio di una lunga carriera.” Che recava in calce il timbro “ROMA PRINT S.r.l. Via di Pietralata, 149/A 00158 C.F./P.Iva
” recante una sottoscrizione illeggibile, sia nell'intestazione che nel testo, P.IVA_2 la denominazione della società riportata era ROMA PRINT S.r.l..
Tale denominazione era difforme da quella della società “ Controparte_5 realmente esistente, non coincideva neppure la partita Iva indicata nel timbro in calce alla lettera riportata come 0414081103 (costituita da 10 cifre) in luogo di quella della reale impresa 04140811003 (costituita da 11 cifre).
Era, ancora, rilevata la difformità del timbro presente sull'attestato sostitutivo del libretto di lavoro rispetto al timbro autentico che era riportato sull'atto del 18 novembre 2003 relativo al “Deliberato dell'Amministratore Unico” acquisito dalla banca dati Infocamere.
Era, infine, sentito a SIT il 4 febbraio 2019 l'amministratore unico della società,
, che confermava che la costituzione della società risaliva al 1991 e Controparte_6 che gli unici dipendenti (13) erano stati assunti solo dopo la costituzione e che fra di essi non rientrava il di cui sconosceva pure il nome. CP_1
Al veniva mostrata la copia della carta di identità del e la copia CP_6 CP_1 dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro e la lettera di assunzione ed egli negava di riconoscere il effigiato nel documento di identità, di non averlo mai Parte_5 avuto fra i propri dipendenti, e rilevava, altresì, che la carta intestata su cui era stata redatta la lettera di assunzione non corrispondeva a quella della sua società evidenziando la difformità della denominazione della società, della partita iva, del carattere tipografico del timbro. Disconosceva inoltre la sottoscrizione dei documenti
(sia l'attestato sostitutivo del libretto nella parte in cui si indicava il periodo lavorato che la lettera di assunzione).
Pag. 18 di 21 Successivamente, il inoltrava alla PG il 5 febbraio 2019 copia del libro CP_6 matricola della che non comprendeva il ma Controparte_5 CP_1 riportava il nominativo di tale , anch'egli coinvolto nelle indagini Persona_2
e segnalato per aver indebitamente ottenuto riscatti contributivi e per essere, più in generale, coinvolto negli illeciti legati alle rendite vitalizie dei dipendenti della
ROTOCOLOR S.p.A.
Notiziato dell'esito delle indagini preliminari, l' e precisamente la Pt_1 [...] su incarico della seguiva le verifiche amministrative sulle CP_7 CP_8 posizioni di quei soggetti per i quali, nell'ambito delle indagini preliminari affidate alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, era stati ipotizzati reati finalizzati all'indebito collocamento in prepensionamento con i particolari benefici previsti per il settore dell'editoria.
In relazione al era stato acquisito presso il competente centro per CP_1
l'impiego il modello C2 storico dal quale era emerso non erano indicati i periodi asseritamente lavorati con la società “Roma Print srl”, mentre era registrato, solo nel novembre 1985, il primo rapporto di lavoro con la società Siam, come emergente anche dall'estratto contributivo.
Quindi, l'ente procedeva all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle domande di rendita vitalizia ed alla revoca delle prestazioni pensionistiche, per evitare la percezione di somme indebite, con la predisposizione degli adempimenti propedeutici (oscuramento della contribuzione di riscatto e immediata sospensione del pagamento delle pensioni in caso di perdita dei requisiti) provvedendo poi al definitivo annullamento in autotutela dei provvedimenti di rendita vitalizia e della pensione con conseguente quantificazione e contestazione delle somme indebitamente percepite. Ne conseguiva l'iniziativa intesa alla ripetizione delle somme erogate nel periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2022, per l'ammontare netto di euro 174.418,33 a titolo di pensione.
Tanto premesso, va rilevato, per un verso, che nessuno di tali fatti, compiutamente illustrati dall' in sede di gravame, è stato contestato dall'appellato sicché diviene Pt_1 superflua anche l'acquisizione, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.437 cpc, dei documenti prodotti dall' ( per la cui acquisizione sarebbe stata sufficiente, quale Pt_1
Pag. 19 di 21 fonte di una inequivoca “pista probatoria”, la stessa lettera datata 3 novembre 2022 concernente l'annullamento, o meglio la revoca, in autotutela della rendita vitalizia atteso il riferimento in essa contenuta alle “incongruenze” emerse dall'esame dei documenti prodotti a supporto della richiesta come causa della determinazione dell'ente).
Per altro verso, va anche messo in evidenza che neppure con l'atto introduttivo il ricorrente aveva mai sostenuto di avere diritto alla costituzione della rendita vitalizia per possederne i requisiti producendo i documenti a supporto, né aveva mai sostenuto che la documentazione che sosteneva l'erogazione della rendita vitalizia fosse congrua, adeguata e completa (come negato dall'ente previdenziale nella comunicazione), ma aveva fondato il diritto- al ripristino della pensione- unicamente sull'affermazione dell'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' con Disposizione n. 700900-22-0675 del 3 novembre 2022 e della Pt_1 conseguente Disposizione n. 700900-22- 0968 del 30/11/2022 su basi meramente formali.
Non è stato ritenuto necessario l'esame della questione della prescrizione del diritto alla rendita vitalizia essendo già fondate le ragioni esaminate (la cui valutazione indipendentemente dalla prescrizione è sorretto dal principio della “ragione più liquida).
Va da sé che l'appello vada accolto e che, in riforma della sentenza gravata, l'originario ricorso vada disatteso.
Non vi è luogo a disporre sulle spese del primo grado in difetto della costituzione dell' mentre quelle del presente sono regolate in base alla soccombenza e Pt_1 liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, con ricorso depositato in data 10 novembre 2023 nei confronti di con riferimento alla sentenza n.8955/2023 emessa il giorno Controparte_1
711 ottobre 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 20 di 21 1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda proposta da nulla sulle spese di Controparte_1 quel grado in difetto della costituzione dell' Pt_1
2) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore dell' appellante in euro 6000,00, oltre spese generali. Pt_1
Roma, 11 novembre 2025
. Il Presidente est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo_______________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni ____________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, del giorno 11 novembre 2025, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2841/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.8955/2023 pubblicata in data 11 ottobre 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano
Morelli PEC: t, in virtù di procura Email_1 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. Persona_1
80974 Rogito 21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T; -APPELLANTE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mariapaola Boni pec:
; -APPELLATO- Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 10 novembre 2023, l' ha impugnato Pt_1 la sentenza del Tribunale GL di Roma n. 8955/2023 pubblicata il 7 novembre 2023. Con la sentenza in questione è stata ritenuta l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela della costituzione della rendita vitalizia, escludendo il diritto dell' alla restituzione della somma di euro 174.418,33 erogata a titolo di Pt_1 pensione anticipata in favore del ed il diritto del ricorrente al ripristino CP_1 del trattamento pensionistico.
Avverso tale decisione, l' propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1 si è costituito ed ha chiesto la conferma della sentenza gravata. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2025, coper essere trattata con le forme cartolari definite dall'art.127 ter cpc preso atto del deposito dele note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, si rivolgeva al Giudice del lavoro di Controparte_1
Roma premettendo di essere stato ammesso al pensionamento anticipato a decorrere dal primo novembre 2014 a seguito dell'accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art.13 della legge n. 1338/1962 e del conseguente accreditamento sulla sua posizione , a titolo di contributi, di 246 settimane per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 31 ottobre 1985 corrispondenti al versamento da lui effettuato ( a titolo di riscatto) della somma di euro 100.686,85.
Esponeva che il 3 novembre 2022 l' gli aveva comunicato, con una lettera, Pt_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia e, successivamente, l'interruzione dell'erogazione del trattamento pensionistico e la ripetizione dell'indebito e che, avverso tali determinazioni, egli aveva presentato apposito ricorso amministrativo che era stato disatteso.
Sosteneva che il provvedimento di annullamento era illegittimo per carenza di motivazione, e per la violazione dell'art. 21 nonies l.n.241\1990 sia sotto il profilo della decorrenza del termine di 12 mesi previsto da tale norma per l'annullamento in
Pag. 2 di 21 autotutela sia per il difetto delle condizioni previste dall'art. 21 nonies co.2 cit. per l'emissione del provvedimento assunto dall'ente previdenziale.
Concludeva chiedendo che il Tribunale affermasse l'insussistenza delle condizioni per il recupero dell'indebito pensionistico corrispondente alla somma di E.174.418,33, con il ripristino del trattamento pensionistico e, in subordine di dichiarare l'infondatezza della pretesa dell' di restituzione della somma di E.174.418,33, Pt_1 vinte le spese.
Nella contumacia dell' il primo giudice accoglieva la domanda ritenendo la Pt_1 genericità della motivazione che sosteneva la ripetizione dell'indebito comunicata con lettera del 3 novembre 2022 nonché il superamento del termine, previsto dall'art. 21 nonies co.1 l.n.241\1990 per l'adozione del provvedimento in autotutela.
Avverso tale determinazione propone impugnazione l' per le seguenti ragioni. Pt_1
Assume l'ente previdenziale di avere assolto all'onere di motivazione sia con la prima che con l'ulteriore comunicazione avvenuta a breve distanza dalla quella, la cui esistenza era stata taciuta dalla parte nel formulare la domanda. Tale ulteriore comunicazione esplicitava con chiarezza delle ragioni sottese alla prima comunicazione rappresentate dall'insussistenza del diritto in connessione all'indagine penale che vedeva, fra i soggetti rinviati a giudizio per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale, lo stesso ricorrente unitamente ad altri soggetti, oltre che alcuni dipendenti dell' Pt_1
Specificava, inoltre, che le regole che attengono al procedimento amministrativo dettate dalla legge n.241/1990 sarebbero state estranee alla procedura di autotutela come ritenuto dalla Suprema Corte nelle sue sentenze con le quale avrebbe affermato che<La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla
l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio>>.
Pag. 3 di 21 Aggiungeva che, in ogni caso, anche la disposizione regolante il procedimento amministrativo annoverava all'art.21 nonies la facoltà di determinarsi senza il limite temporale dei dodici mesi, in relazione all'ipotesi di fatti di reato ovvero della mera falsa rappresentazione, che si può realizzare anche al solo silenzio su circostanze rilevanti o al riferimento solo parziale delle medesime.
Tale previsione sarebbe stata ripetutamente richiamata dalla giurisprudenza amministrativa, competente a vagliare i vizi degli atti amministrativi, ritenendo in tali casi corretta l'azione dell'amministrazione.
Con ulteriore motivo, l' ha eccepito la prescrizione del diritto alla costituzione Pt_1 della rendita vitalizia della ricorrente, già maturata alla data di presentazione della relativa domanda (30/10/2014) essendo decorso il termine decennale dalla maturazione della prescrizione dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro richiamando al riguardo la S.C. sez. un.n. 21302./2017.
Ha evidenziato ai fini della piena ripetibilità del credito l'assenza di buona fede ed anzi il dolo dell'accipiens in base agli elementi raccolti nel corso dell'indagine penale.
Nell'atto di appello l' ha riportato ampiamente le emergenze Parte_2 dell'indagine penale sia al fine di illustrare i fatti che determinavano la ripetizione sia al fine di spiegare il fondamento delle ulteriori questioni oggetto di gravame.
Per ragioni di ordine logico, va premessa, all'esame dei motivi di impugnazione, la considerazione dei rilievi formulati dall'appellato ed, in primo luogo quello con cui si sostiene che l'ente previdenziale abbia posto in essere un adempimento spontaneo della sentenza di primo grado e che comunque abbia rinunciato con apposita comunicazione al recupero dell'indebito.
Entrambe gli assunti sono infondati.
Va ricordato che (vedasi in proposito:Sez. L, Ordinanza n. 23349/2024) <la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. 6258 del
2019 e ivi la richiamata Cass. n. 11798 del 2003), così com'è vero che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché
Pag. 4 di 21 successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita e che, in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando
l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, tal che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente, anche in mancanza di riserva
d'impugnazione, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ.
(cfr. Cass. n. 16460 del 2004 in una fattispecie tributaria) trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (cfr. Cass. n.
4650 del 2006, n. 1963 del 2012, n. 8537 del 2012, n. 13293 del 2014 e n. 21491 del
2014).>>.
In ossequio a tale orientamento giurisprudenziale va rilevato che il mero adempimento spontaneo antecedente al gravame, come nel caso, non depone per l'acquiescenza alla sentenza gravata;
poi, in concreto, neppure il tenore della lettera prodotta al n.7 bis del gravame consente di affermare, come richiesto in tali casi, che sia stata manifestata in maniera <precisa ed univoca>> una volontà di non contrastare gli effetti giuridici della sentenza n.8955/2023, in primo luogo perché la dichiarazione non si riferisce a tale sentenza.
Infatti, la lettera non contiene alcun riferimento alla decisione qui impugnata ed, al contrario, la comunicazione, firmata digitalmente il 30 settembre 2024, contiene il riferimento al processo penale che ha visto il fra gli imputati ( poi CP_1 condannati) sicché la missiva appare piuttosto correlata alla domanda di risarcimento del danno fatta evidentemente valere in quella sede dall'ente previdenziale che si era costituito parte civile.
Pag. 5 di 21 Ciò si evince già dalla considerazione dell'oggetto della comunicazione (<< indebito
n.17514091 relativo alla revoca di pensione 00 7009 129886017 collegata al procedimento penale presso la procura della Repubblica di Roma (RG NR
25107/2023 -10410/2018 e altri). Risarcimento dei danni.>>, in cui l'espresso riferimento al processo penale ed al risarcimento del danno consente di definire l'ambito di operatività della dichiarazione come limitata all'obbligazione risarcitoria fatta valere in quella sede che si intende assolta mediante il pagamento del coobbligato in via solidale.
Tale opinione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione del tenore della comunicazione che rimarca << nell'ambito del procedimento penale in oggetto
l' è stato risarcito, da parte del gruppo editoriale da cui ella dipendeva, dei Pt_1 danni subiti per effetto della liquidazione in suo favore della pensione 001 7009
12986017, poi revocata per accertata insussistenza del diritto >> per cui è la dichiarazione dell'ente previdenziale è agevolmente riconducibile all'azione civile esercitata nel processo penale . La successiva affermazione contenuta nella medesima lettera : <Pertanto, l'indebito in oggetto è stato definito per intervenuto pagamento>> è frutto di un evidente lapsus calami ( si è scritto <indebito>> in luogo di <debito>> che era propriamente quello nascente dall'obbligo risarcitorio) sia perché << in oggetto>> è solo l'obbligazione risarcitoria, sia perché nella comunicazione e nel processo penale cui essa si riferisce non si discute dell'obbligazione restitutoria nascente dall'indebito, che è viceversa oggetto dell'attuale processo celebrato dinnanzi al giudice del lavoro.
Inoltre tale dichiarazione non può ritenersi fonte di una cessazione della materia del contendere in questa sede, come sostenuto dalla difesa del attesa CP_1
l'eterogeneità della pretesa risarcitoria fatta valere in quella (penale) sede e quella restitutoria oggetto del presente giudizio.
Neppure può ritenersi l'inammissibilità del gravame per genericità o violazione dell'art.434 cpc, come preteso dal in quanto l'appello proposto dall'ente CP_1 previdenziale è perfettamente calibrato sulla sentenza gravata di cui ha aggredito le diverse rationes decidendi articolando i motivi specifici che sono stati sopra riportati nei termini essenziali.
Pag. 6 di 21 Infine, l'evidente refuso presente nelle conclusioni dell'appello in cui dopo avere coerentemente alle ragioni esposte richiesto, in relazione all'originaria pretesa del
<rigettare il ricorso perché completamente infondato in fatto ed in CP_1 diritto >> si fa riferimento al confronti del Sig. per la restituzione delle somme indebitamente CP_2 percepite su pensione cat. VO n. 12985539 per un importo complessivo netto di € di euro € 180.131,85, oltre accessori di legge)>> non incide sull'evidenza del petitum, desumibile anche dalla considerazione complessiva dell'atto, che attiene- in riforma della sentenza gravata- al rigetto dell'originaria domanda.
Nel merito, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Esaminando per ragioni di ordine logico le questioni devolute in ordine alla determinazione del Tribunale sul difetto di motivazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate e del superamento del termine di previsto dall'art. 21 nonies co.1 l.n.241\1990.
I rilievi formulati con gravame sono corretti.
In primo luogo, Il Tribunale nell'aderire alla prospettazione dell'originario ricorrente ha fatto propria l'impostazione dell'atto introduttivo con cui erano devolute questioni in buona sostanza attinenti ai vizi del provvedimento con cui era comunicata la revoca della prestazione in godimento ed affermato l'indebito.
Trattasi di questioni che risentono di una prospettazione della domanda secondo una prospettiva meramente impugnatoria estranea al processo dinnanzi al giudice ordinario, ove chi agisce in giudizio deve allegare e dimostrare la sussistenza del diritto.
Va qui richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( da ultimo v.
Cass. n.8796/2024, 37971/2022) secondo cui la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne
Pag. 7 di 21 consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' o su una carente o insufficiente Pt_1 motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (v. anche Cass. nr. 31954 del 2019,. nr. 2804 del 2003, 9986 del 2009, nr.
27094 del 2020, nn. 972 e 2083 del 2021 e Cass. nn. 3459 e 3460 del 2022, n.
20604/14).
Ancora, in alcune decisioni la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che <<...gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art.
3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge..>>( Cass. 34482/2023).
Del resto, va precisato che la Suprema Corte (sent. a Sezioni Unite n.18046/2010, vedi anche Cass.n.2739/2016) ha costantemente affermato che in sede di accertamento negativo, promosso a seguito della richiesta dell' di restituzione di Pt_1 somme asseritamente pagate indebitamente, spetta all'attore che proponga domanda di accertamento negativo, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita.
E' vero anche che in un successivo orientamento espresso dalle sentenze n.198/2011
e Cass.n.4599/2021, lo stesso Supremo Collegio ha circoscritto il principio in esame al caso in cui l' con la richiesta contenuta nel provvedimento amministrativo di Pt_1 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Pur tuttavia con la recente ordinanza n. 17378 del 2025 la
Cassazione ha evidenziato, come già fatto con l'ordinanza interlocutoria 6375/2018,
Pag. 8 di 21 non seguita tuttavia dalla soluzione delle Sezioni Unite cui era rimessa la decisione) come tale ultimo orientamento si ponga in palese contrasto con quanto precedentemente affermato dalla stessa Corte (n.2032/2006 richiamata pure da
SSUU 18046/2010), secondo cui, invece, il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l' non specifichi, nella comunicazione con cui partecipa all'interessato Pt_1 di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione.
Il contrasto tra i due orientamenti su tale profilo, non affrontato dalle Sezioni Unite
(nonostante l'interlocutoria 6375/2018), è stato risolto nell'ordinanza del 2025 in favore dell'orientamento assunto da Cass.n.2032/06, cit. ribadendosi che le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto.
Infatti, come ritenuto da Cass.n.2032/2006, le prestazioni previdenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' quand'anche posti in essere in violazione di norme o
Pt_1 di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che <Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le ragioni
Pt_1 dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede
Pt_1 stragiudiziale, così da rendere ininfluente qualsiasi difesa dell' svolta in
Pt_1 giudizio. >>( Cass. 17378/2025).
Per tale via si rivela del tutto infondato anche l'ulteriore assunto del ossia CP_1 che sia precluso all' specificare le ragioni dell'indebito in sede giudiziale. Pt_1
Ed anzi, come ancora sottolinea Cass.n.2032/2006, sopra cit., a carico dell'ente previdenziale “convenuto in giudizio, costituito o contumace che fosse, gli unici oneri
Pag. 9 di 21 configurabili erano quelli relativi alla contestazione dei fatti allegati dalla parte a fondamento della pretesa di accertamento negativo dell'indebito”.
È stato pure smentito dal giudice di legittimità l'argomento secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova allorché dal provvedimento dell'ente non emergano gli elementi dell'indebito, sostenendosi che lo stesso “non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato”.
Sicché correttamente l'istituto ha censurato la decisione di primo grado in relazione ad entrambe le questioni che determinavano l'accoglimento dell'originaria domanda.
Va poi detto, anche in relazione all'esame del merito conseguentemente devoluto dall' che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che assume Pt_1
l'inammissibilità delle deduzioni dell'ente previdenziale in quanto consistenti, in base alla prospettazione del in eccezioni in senso proprio e stretto e soggette CP_1 ai limiti di cui all'art.416 cpc , le stesse vanno esaminate essendo riconducibili alla contestazione del diritto vantato dall'attore.
Si è detto che vale in relazione all'indebito -ed alla correlativa azione di accertamento negativo- la regola per cui chi agisce in giudizio deve, ex art.2697 cc, allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto (qui quello alla rendita vitalizia e conseguentemente al trattamento pensionistico), sicché la contestazione del diritto formulata dall'ente previdenziale in appello costituisce una mera difesa non soggetta alle preclusioni del rito e formulabile anche in sede di gravame.
Inoltre, la contumacia dell'ente previdenziale nel primo grado non valeva a sollevare l'attore dall'onere di allegazione e prova, che anzi, proprio per l'impossibilità di ipotizzare neppure minimi margini di <>, ravvisabili solo in ragione della costituzione del convenuto e del tenore delle difese dallo stesso spiegate nel processo, questi doveva assolvere con la massima latitudine.
Si è infatti affermato ( da ultimo Cass.25/2025) < ... l'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
Pag. 10 di 21 non specificamente contestati dalle parti costituite”, esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio
(Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989,
n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro
(Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).>>.
Altrettanto costantemente la Suprema Corte ha affermato che la preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod.proc.civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa (v. ex multis Cass.3661/2021) come è nel caso l'assunto dell'ente previdenziale dell'insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale.
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellato, le contestazioni formulate con l'appello dall'ente previdenziale intese a negare il diritto alla rendita vitalizia, e conseguentemente alla pensione che ne è derivata, debbono essere in questa sede esaminate.
Ne deriva che, sebbene il Tribunale abbia correttamente evidenziato che nel caso di azione di accertamento negativo spiegata dal soggetto che sia stato raggiunto dalla richiesta di restituzione di somme avanzata dall'ente previdenziale per l'indebita erogazione, sia lo stesso percettore a dovere allegare e dimostrare nel processo la
Pag. 11 di 21 sussistenza del diritto, non ha, tuttavia, fatto corretta applicazione di tale regola in riferimento al caso specifico in quanto ha omesso di valutare la circostanza che l'originario ricorrente al di là dei profili attinenti ai vizi formali condell'azione amministrativa (assunto difetto di motivazione, esercizio del potere di autotutela oltre i termini fissati dalla legge 241/1990) non aveva allegato alcunché a sostegno del proprio diritto.
Del resto, già la comunicazione iniziale dell'ente previdenziale, anche a prescindere dalla considerazione del contenuto della successiva lettera, della cui esistenza aveva taciuto il ricorrente in primo grado (di cui, significativamente, in sede di gravame il non contesta né il contenuto, né la ricezione e dunque la conoscenza), CP_1 definiva già con chiarezza sia la ragione per cui l'ente riteneva l'indebito e correlativamente valeva a definire l'ambito di indagine del giudizio, costituti entrambi dall'inadeguatezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza di rendita vitalizia ritenuta dall' fonte di incongruenze di tale rilevanza (e quindi Pt_1 insuperabili) da determinare la revoca del diritto a pensione..
Infatti, nella missiva prodotta dall'originario ricorrente si legge:<A seguito di verifiche effettuate sulla pratica di rendita vitalizia in oggetto, sono emerse incongruenze nei documenti presentati a supporto dell'istanza stessa, che ne inficiano la validità e ne determinano la revoca in autotutela>>
Come si vede, per quanto espressa in termini sintetici, la motivazione consentiva già al destinatario di apprestare una prima difesa che atteneva al contenuto dei documenti, che, difatti, erano stati poi oggetto di disamina accurata nella comunicazione immediatamente successiva.
Ciò avrebbe imposto all'accipiens che agiva nel giudizio, di affermare che il diritto alla rendita ed alla pensione sussisteva, illustrandone le ragioni e contrastando l'affermazione di inadeguatezza della documentazione e di incongruenza dei suoi contenuti sottoponendola a tal fine, mediante produzione, al Tribunale.
Viceversa, il non ha mai negato l'esistenza di incongruenze, né ha CP_1 devoluto al giudice l'autonoma valutazione di tale profilo non producendo, in primo o in secondo grado, i documenti che sostenevano la richiesta di rendita vitalizia, ma focalizzando la sua attenzione sulla carenza motivatoria o sulla tardività dell'iniziativa
Pag. 12 di 21 dell'ente alla stregua della lege n.241/1990, che non gli avrebbe consentito di comprendere la ragione dell'indebito.
Va, per altro verso, dato rilevo alla condotta processuale dell'appellato che a fronte dell'ampia descrizione dei fatti storici che precedevano la comunicazione di indebito illustrati nell'appello dall' si è limitato ad assumere che gli stessi non potessero Pt_1 entrare nel processo per violazione del meccanismo delle preclusioni apprestato dall'art.416 cpc senza, tuttavia, negarne la materialità.
Al riguardo va richiamato il principio di circolarità delle allegazioni e prove operante nel processo tale che la non contestazione, sia applicabile, ricorrendone i presupposti, anche riguardo all'attore in relazione alle circostanze dedotte dal convenuto.
Analoga considerazione vale non solo in relazione alla dedotta falsità dei documenti sulla base dei quali era concessa la rendita vitalizia(Nel caso di specie deve escludersi l'insussistenza del dolo, come può affermarsi in base agli elementi raccolti nel corso dell'indagine penale), ma anche in relazione all'avvenuta notifica nel marzo 2023 al dell'ulteriore comunicazione contenente la specificazione delle CP_1 incongruità presenti nei documenti, significativamente mai negata dallo stesso.
Va qui richiamato quanto illustrato analiticamente dall'ente previdenziale nel costituirsi in questa sede.
La determinazione di annullare la rendita vitalizia e poi la pensione anticipata di cui godeva il conseguiva a quanto emerso in occasione delle indagini penali CP_1 su società collegate e facenti parte del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (GEDI), indagini che si chiudevano con il verbale di conclusione delle indagini preliminari redatto in data 24 maggio 2022.
Durante le indagini preliminari venivano acquisite tutte le visure mensili tratte dalla
Banca Dati dell'Inps e contenenti i compensi corrisposti - a qualsiasi titolo - ai numerosi nominativi coinvolti dall'accertamento, nominativi che risultavano tutti evidenziati nell'avviso di conclusione delle indagini stesse. Nel suddetto avviso il P.M riepilogava le circostanze di fatto che fondavano i capi di imputazione ascritti a tutti i nominativi riportati nel verbale.
Il era individuato al n. 35 del succitato avviso, fra i dipendenti del gruppo CP_1
GEDI illecitamente prepensionati.
Pag. 13 di 21 Sia i dipendenti dell'azienda, sia i legali rappresentanti delle società facenti parte del
Gruppo Gedi, nonché due dipendenti dell' erano indagati per i reati di cui all'art Pt_1
81 cpv, 110, 112, 640, co. 2 n. 1, e 61 n. 7 c.p., ovverosia, per concorso in truffa aggravata ai danni dell' “poiché, in concorso tra loro e, singolarmente, in Pt_1 esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità e funzioni sopra indicate, con artifizi e raggiri, così come appresso meglio descritti, consistenti nel far figurare come sussistenti i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla legge
416/81 al fine di ottenere il pre-pensionamento dei detti dipendenti, inducevano in errore l' che erogava agli stessi i relativi ratei di pensione in realtà non Pt_1 spettanti, così procurandosi il corrispondente, ingiusto ed ingente profitto costituito, per i dipendenti prepensionati, dalla indebita percezione della pensione, in danno dell'ente pubblico, per complessivi €. 22.282.776,86 al mese di ottobre
2020 compreso e, per le società del Gruppo GEDI, dall'illecito risparmio dei costi di personale per un ammontare complessivo di euro...”
Più precisamente, per quanto d'interesse nel presente processo, e per come risultante del decreto di sequestro preventivo prot.al n. 0059879/21 della Guardia di Finanza il meccanismo di frode è consistito nel far figurare “i dipendenti in possesso dei requisiti contributivi, utili a far loro fruire indebitamente della e, quindi del CP_3 beneficio del collocamento a riposo anticipato riservato ai lavoratori del settore dell'Editoria, mediante la corresponsione delle somme necessarie al pagamento del riscatto contributivo, a cura degli Amministratori e Dirigenti delle società del
Gruppo GEDI, mediante la presentazione di domande di riscatto di periodi contributivi (c.d. “rendite vitalizie”) attraverso la presentazione di documentazione falsa attestante i periodi di lavoro da riscattare, presentate dai dipendenti stessi anche con il concorso di personale GEDI con funzioni di sindacalisti interni (…), nonché con il concorso di personale che provvedeva alla liquidazione delle Pt_1 citate pratiche benché supportate da documentazione falsa e carente, anche al di fuori della propria competenza territoriale o attraverso accessi abusivi al sistema informatico (…)” . Pt_1
Per quel che riguarda il lo stesso era indicato a pag. 206 e ss del CP_1 provvedimento medesimo “ … nella tabella che segue sono riportati i 22 soggetti che
Pag. 14 di 21 hanno effettuato riscatti contributivi potenzialmente utili e necessari per il conseguimento dei requisiti minimi per poter usufruire del prepensionamento secondo i dettami della L. 416/81 e sue successive modifiche ( …..).
Nel decreto di sequestro si dava atto che “nella tabella sono state riportate le informazioni utili ad analizzare il meccanismo realizzato dalle società del Gruppo
Gedi e dai lavoratori. In particolare - data della domanda di riscatto. E' stata acquisita dalla banca dati dell' ed è particolarmente utile per mettere in Pt_1 evidenza le responsabilità della società. Infatti, analizzando le 22 posizioni si può rilevare facilmente come due lavoratori hanno fatto domanda di rendita vitalizia nl
2013 ( 25 giugno e 12 settembre) , tutti gli altri lavoratori hanno fatto domanda di rendita vitalizia a partire dal mese di marzo 2014, qualcuno molto a ridosso della data del 30.10.2014 (ultimo giorno di , 2 lavoratori hanno presentato CP_3 domanda, o almeno una delle domande dopo la data del 30.10.2014. L'anomalia risiede nel fatto che senza riscattare tali periodi contributivi i lavoratori non avrebbero potuto avere i requisiti utili per il prepensionamento;
di contro negli accordi sindacali, di cui il primo è di settembre 2012, e nella domanda di trattamento di integrazione salariale del 19.12.2012, si fa sempre riferimento al fatto che “….non sono previsti rientri dei lavoratori sospesi in quanto il piano di riorganizzazione nell'arco di 24 mesi determina un esubero complessivo di 29 lavoratori tutti con contratto poligrafico, e, dai dati disponibili risulta una sostanziale coincidenza tra il numero di esuberi e il possesso, nel periodo di intervento della CIGS, dei requisiti per poter accedere al pensionamento anticipato…”.
- Data di cessazione del rapporto di lavoro per tutti i 22 lavoratori è il 30.10.2014, ossia l'ultimo giorno di CP_3
- Data di pagamento unica rata della rendita vitalizia. Nel caso dei 22 lavoratori in esame tutti hanno pagato in una unica rata. Solo dopo il pagamento dell'ultima rata
i contributi sono riscattati e si matura il definitivo requisito utile per verificare il possesso dei contributi minimi necessari per poter accedere al prepensionamento.
- Colonne relative alle indennità erogate dalla società al lavoratore ( escluso il TFR) distinte per anno, dal 2013 al 2016 e totale delle stesse. Le indennità rilevate dai
Pag. 15 di 21 modelli dichiarativi, come specificato per la prima tabella, non seguono alcun logico criterio generalmente seguito per la corresponsione di incentivi all'esodo ed analoghe indennità. Vi è di più, in questa tabella confrontando l'importo pagato per le rendite vitalizie e le indennità percepite, si rileva che il primo è sempre inferiore al secondo. Inoltre, tenendo conto della data di cessazione del rapporto di lavoro
(per tutti il 30.10.2014) e confrontando la data di pagamento per l'unica rata della rendita vitalizia e l'annualità di corresponsione della indennità si può rilevare come queste ultime siano state corrisposte in ragione di tale pagamento più che come incentivi all'esodo.
- Importo pagato per la rendita vitalizia (dato utile per i confronti di cui sopra ).
( ……)
Il Pubblico Ministero concludeva che “ L'attività di indagine ha dato la possibilità di dimostrare che: - Delle trenta persone che hanno usufruito del trattamento di
(una più di quanto previsto) 27 dipendenti sono stati prepensionati, 19 dei CP_3 quali solo dopo aver riscattato, in modo illecito, periodi contributivi scoperti mediante l'Istituto della rendita vitalizia;
- La società non poteva essere in possesso di dati tali da poter affermare che i citati lavoratori avrebbero maturato i requisiti nel periodo di 24 mesi di CIGS autorizzati, se non essendo consapevole degli illeciti da porre in essere per le fittizie rendite vitalizie;
- I citati dipendenti hanno potuto riscattare illecitamente tali periodi contributivi solo grazie alle elargizioni di denaro fornite dalla , asseritamente indicate come incentivo all'esodo, ma in Parte_3 realtà non rispondenti ai requisiti di tale tipologia di istituto;
- Tra i dipendenti inseriti tra i 30 prepensionabili vi erano 5 dipendenti con le funzioni di RSU/RSA aziendali che hanno partecipato alle concertazioni prodromiche alla concessione della CIGS finalizzata al prepensionamento, 4 dei quali hanno illecitamente riscattato periodi contributivi scoperti;
La normativa speciale in vigore per il settore dell'editoria, di cui alla richiamata L. 416/1981, aveva previsto infatti la facoltà “per i lavoratori poligrafici e per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e peri i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale di accedere all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia.”
Pag. 16 di 21 Nello specifico, il anche lui dipendente di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. CP_1 aveva presentato, in data 30 ottobre 2014, la domanda di costituzione della rendita vitalizia n. 8437 con cui aveva chiesto a riscatto i presunti periodi lavorativi relativi al periodo 09/02/1981 – 31/10/1985 per un totale di 246 settimane, ottenendo tale prestazione , a seguito di tale riscatto, ( rendita vitalizia n. 0000008437 del 30 ottobre
2014) e la liquidazione della pensione di anzianità, categoria CAT.VO n. 12986017 liquidata in data 12 novembre 2015.
Emergeva, pertanto, nell'indagine penale che il riscatto riguardava periodi contributivi che in realtà non erano mai stati lavorati ed erano stati riscattati mediante la presentazione all' di documenti falsi. Pt_1
La Guardia di Finanza rinveniva alcuni documenti significativi sia all'interno del fascicolo personale del presenti presso la società GEDI che di quello CP_1 presso l' Nel fascicolo relativo alla rendita vitalizia sequestrato presso la Pt_1
“Direzione Generale – Direzione Centrale Pensioni” dell' risultava che il Pt_1 aveva presentato la domanda di costituzione della rendita il 30 ottobre CP_1
2014 dichiarando di aver lavorato per il periodo dal 09.02.1981 al 30.10.1985 per la ditta “ROMA PRINT SRL” e chiedendo in tal modo di riscattare detto periodo per un totale di n. 246 settimane.
Emergeva che egli aveva corredato la richiesta della copia di alcuni documenti.
In specie:
1) dell'Attestato sostitutivo del Libretto di Lavoro n. 31745 recante data 16.01.1981 in cui era indicato nella parte relativa alle attestazioni dei datori di lavoro, limitatamente a quanto d'interesse, il periodo dal 09 febbraio 1981 al 30 ottobre 1985 con assunzione presso la “ROMA PRINT SRL”.
2) di una lettera datata 9 febbraio 1981, recante l'intestazione “ROMA PRINT S.r.l.
Via di Pietralata, 149/A 00158 C.F./P.Iva ” e contenente la seguente P.IVA_2 dichiarazione di assunzione:
Si evidenziava che dalla consultazione dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro era possibile rilevare che il timbro della società non era inserito nell'apposito spazio previsto nel docvumento, ma per di più la stessa società datoriale ( CP_4
, già con sede a Roma in via Di Scorticabove n. 136), risultava costituita, co altra
[...]
Pag. 17 di 21 e diversa denominazione, solo il 16 settembre 1991, cioè oltre un decennio dopo il periodo di lavoro che era dichiarato nell'attestato sostituivo in copia del CP_1
Nella lettera di assunzione (in cui si leggeva: “ Con la Parte_4 presente siamo lieti di comunicare al sig. nato a [...] il Controparte_1
22/06/1964, di entrare a far parte della nostra azienda con decorrenza immediata,
a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio4° livelli. Con l'occasione le porgiamo i nostri più cordiali saluti e l'augurio di una lunga carriera.” Che recava in calce il timbro “ROMA PRINT S.r.l. Via di Pietralata, 149/A 00158 C.F./P.Iva
” recante una sottoscrizione illeggibile, sia nell'intestazione che nel testo, P.IVA_2 la denominazione della società riportata era ROMA PRINT S.r.l..
Tale denominazione era difforme da quella della società “ Controparte_5 realmente esistente, non coincideva neppure la partita Iva indicata nel timbro in calce alla lettera riportata come 0414081103 (costituita da 10 cifre) in luogo di quella della reale impresa 04140811003 (costituita da 11 cifre).
Era, ancora, rilevata la difformità del timbro presente sull'attestato sostitutivo del libretto di lavoro rispetto al timbro autentico che era riportato sull'atto del 18 novembre 2003 relativo al “Deliberato dell'Amministratore Unico” acquisito dalla banca dati Infocamere.
Era, infine, sentito a SIT il 4 febbraio 2019 l'amministratore unico della società,
, che confermava che la costituzione della società risaliva al 1991 e Controparte_6 che gli unici dipendenti (13) erano stati assunti solo dopo la costituzione e che fra di essi non rientrava il di cui sconosceva pure il nome. CP_1
Al veniva mostrata la copia della carta di identità del e la copia CP_6 CP_1 dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro e la lettera di assunzione ed egli negava di riconoscere il effigiato nel documento di identità, di non averlo mai Parte_5 avuto fra i propri dipendenti, e rilevava, altresì, che la carta intestata su cui era stata redatta la lettera di assunzione non corrispondeva a quella della sua società evidenziando la difformità della denominazione della società, della partita iva, del carattere tipografico del timbro. Disconosceva inoltre la sottoscrizione dei documenti
(sia l'attestato sostitutivo del libretto nella parte in cui si indicava il periodo lavorato che la lettera di assunzione).
Pag. 18 di 21 Successivamente, il inoltrava alla PG il 5 febbraio 2019 copia del libro CP_6 matricola della che non comprendeva il ma Controparte_5 CP_1 riportava il nominativo di tale , anch'egli coinvolto nelle indagini Persona_2
e segnalato per aver indebitamente ottenuto riscatti contributivi e per essere, più in generale, coinvolto negli illeciti legati alle rendite vitalizie dei dipendenti della
ROTOCOLOR S.p.A.
Notiziato dell'esito delle indagini preliminari, l' e precisamente la Pt_1 [...] su incarico della seguiva le verifiche amministrative sulle CP_7 CP_8 posizioni di quei soggetti per i quali, nell'ambito delle indagini preliminari affidate alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, era stati ipotizzati reati finalizzati all'indebito collocamento in prepensionamento con i particolari benefici previsti per il settore dell'editoria.
In relazione al era stato acquisito presso il competente centro per CP_1
l'impiego il modello C2 storico dal quale era emerso non erano indicati i periodi asseritamente lavorati con la società “Roma Print srl”, mentre era registrato, solo nel novembre 1985, il primo rapporto di lavoro con la società Siam, come emergente anche dall'estratto contributivo.
Quindi, l'ente procedeva all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle domande di rendita vitalizia ed alla revoca delle prestazioni pensionistiche, per evitare la percezione di somme indebite, con la predisposizione degli adempimenti propedeutici (oscuramento della contribuzione di riscatto e immediata sospensione del pagamento delle pensioni in caso di perdita dei requisiti) provvedendo poi al definitivo annullamento in autotutela dei provvedimenti di rendita vitalizia e della pensione con conseguente quantificazione e contestazione delle somme indebitamente percepite. Ne conseguiva l'iniziativa intesa alla ripetizione delle somme erogate nel periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2022, per l'ammontare netto di euro 174.418,33 a titolo di pensione.
Tanto premesso, va rilevato, per un verso, che nessuno di tali fatti, compiutamente illustrati dall' in sede di gravame, è stato contestato dall'appellato sicché diviene Pt_1 superflua anche l'acquisizione, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.437 cpc, dei documenti prodotti dall' ( per la cui acquisizione sarebbe stata sufficiente, quale Pt_1
Pag. 19 di 21 fonte di una inequivoca “pista probatoria”, la stessa lettera datata 3 novembre 2022 concernente l'annullamento, o meglio la revoca, in autotutela della rendita vitalizia atteso il riferimento in essa contenuta alle “incongruenze” emerse dall'esame dei documenti prodotti a supporto della richiesta come causa della determinazione dell'ente).
Per altro verso, va anche messo in evidenza che neppure con l'atto introduttivo il ricorrente aveva mai sostenuto di avere diritto alla costituzione della rendita vitalizia per possederne i requisiti producendo i documenti a supporto, né aveva mai sostenuto che la documentazione che sosteneva l'erogazione della rendita vitalizia fosse congrua, adeguata e completa (come negato dall'ente previdenziale nella comunicazione), ma aveva fondato il diritto- al ripristino della pensione- unicamente sull'affermazione dell'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall' con Disposizione n. 700900-22-0675 del 3 novembre 2022 e della Pt_1 conseguente Disposizione n. 700900-22- 0968 del 30/11/2022 su basi meramente formali.
Non è stato ritenuto necessario l'esame della questione della prescrizione del diritto alla rendita vitalizia essendo già fondate le ragioni esaminate (la cui valutazione indipendentemente dalla prescrizione è sorretto dal principio della “ragione più liquida).
Va da sé che l'appello vada accolto e che, in riforma della sentenza gravata, l'originario ricorso vada disatteso.
Non vi è luogo a disporre sulle spese del primo grado in difetto della costituzione dell' mentre quelle del presente sono regolate in base alla soccombenza e Pt_1 liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, con ricorso depositato in data 10 novembre 2023 nei confronti di con riferimento alla sentenza n.8955/2023 emessa il giorno Controparte_1
711 ottobre 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 20 di 21 1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda proposta da nulla sulle spese di Controparte_1 quel grado in difetto della costituzione dell' Pt_1
2) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore dell' appellante in euro 6000,00, oltre spese generali. Pt_1
Roma, 11 novembre 2025
. Il Presidente est.
(dott. Eliana Romeo)
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