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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASSAMONTI NUNZIO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
VICOLO ZEFIRINO CAMPANINI 1 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
( ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. DEL TORTO CARLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Teramo, via Irelli 6;
CONVENUTI OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge:
IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte al punto 1), l'illegittimi o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 201600019582 28 000,
n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 in quanto tutti emessi, dall CP_1 di Parma, a carico del signor in assenza del presupposto contributivo richiesto Parte_1 dalla normativa in materia e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28 000, n. 378 2017
00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 e, comunque, ogni avviso contenuto nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non oggetto di sgravio da parte dell'Istituto, tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor , nonché revocare, dichiarare CP_1 Parte_1 nulla, annullabile o come meglio la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e altro provvedimento connesso e/o Parte_1 Pt_3 consequenziale.
IN VIA SUBORDINATA
accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte al punto 2), l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28
000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 e, comunque, ogni avviso contenuto nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non oggetto di sgravio da parte dell'Istituto, tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor e per CP_1 Parte_1
l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016
00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28 000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018
00010700 40 000 tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor nonché CP_1 Parte_1 revocare, dichiarare nulla, annullabile o come meglio la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate
Pag. 2 di 10 Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni altro provvedimento Parte_1 connesso e/o consequenziale.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte al punto 3), l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28
000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 e, comunque, ogni avviso contenuto nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non oggetto di sgravio da parte dell'Istituto tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor e per CP_1 Parte_1
l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016
00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28 000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018
00010700 40 000 tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor nonché CP_1 Parte_1 revocare, dichiarare nulla, annullabile o come meglio la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate
Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni altro provvedimento Parte_1 connesso e/o consequenziale.
IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA
accertare e dichiarare, per le ragione in fatto e in diritto sopra esposte al punto 4), l'illegittimità o come meglio della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni altro provvedimento connesso e/o Parte_1 consequenziale e per l'effetto revocare, dichiarare nulla, annullare o come meglio comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni Parte_1 altro provvedimento connesso e/o consequenziale
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Per CP_1
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale in ordine alla richiesta di sospensiva
Pag. 3 di 10 1) dichiararla inammissibile ne merito in ogni caso
2) respingerla per carenza dei presupposti in fatto e diritto nel merito
In via pregiudiziale preliminare
3) dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Nel merito:
4) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti
5) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso
6) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito posteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per : Controparte_2
«Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti stante la insussistenza dei requisiti di legge e, comunque, ci si rimette alla prudente valutazione del Giudicante anche all'esito della costituzione dell'Ente Impositore;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell per tutte Controparte_3 le eccezioni non riconducibili al proprio operato.
Nel merito:
Pag. 4 di 10 - rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ente Impositore non si costituisca in giudizio ovvero, in caso di costituzione, non dia prova della regolarità e validità del proprio operato, voglia il Tribunale adito manlevare e tenere indenne da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole in tema di condanna alle spese di lite in caso di accoglimento della domanda avversaria».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.5.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400000899000 di , nonché avverso Controparte_2 gli ivi richiamati avvisi di addebito nn. 37820160000747208000,
37820160001958228000, 37820170000977764000 e 37820180001070040000 di con i quali gli era stato ingiunto il pagamento di complessivi € 15.185,63 a CP_1 titolo di contributi non versati nella Gestione Commercianti e relativi interessi e sanzioni.
2. e si sono costituiti in giudizio, CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 9.7.2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati ed è stato ordinato a e ad CP_1 Controparte_2
di depositare entro il 30.9.2024 gli avvisi di ricevimento delle
[...] raccomandate contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito inerenti alle notifiche asseritamente perfezionatesi per compiuta giacenza.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 5 di 10 6. Occorre premettere che l'azione di impugnazione dell'avviso di addebito può, a seconda del suo contenuto, essere alternativamente o cumulativamente qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. od opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
7. I vizi inerenti al merito della pretesa possono essere fatti valere solamente entro il termine decadenziale, previsto dall'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo;
spirato tale termine, è possibile solo fare valere eventuali vizi intervenuti successivamente alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente all'originaria notifica.
8. Qualora venga allegata dall'opponente l'omessa notifica dell'atto originario,
l'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento, se proposta entro 40 giorni dalla notifica di quest'ultima, può valere tanto come opposizione
“recuperatoria”, volta a fare valere vizi di merito, quanto per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (v. ex multis Cass. 22 dicembre 2021, n. 41226).
9. Nel caso di specie, l'opponente ha proposto sia censure inerenti al merito della pretesa, allegando l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti di sia censure inerenti a fatti estintivi successivi, allegando la CP_1 maturazione della prescrizione successiva all'originaria notifica dei titoli richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata: pertanto, occorre preliminarmente verificare se siano valide le originarie notifiche degli atti impositivi.
10. Gli avvisi di addebito oggetto di contestazione in questa sede sono i seguenti:
i. avviso di addebito n. 37820160000747208000, intimante il pagamento della I e II rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2015 con scadenza rispettivamente il 18/05/2015 e il
20/08/2015;
Pag. 6 di 10 ii. avviso di addebito n. 37820160001958228000, intimante il pagamento della III e IV rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2015 con scadenza rispettivamente il 16/11/2015 e il
16/02/2016;
iii. avviso di addebito n. 37820170000977764000, intimante il pagamento della I, II, III e IV rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2016 con scadenza rispettivamente il 16/05/2016, il
22/08/2016, il 16/11/2016 e il 16/02/2017; iv. avviso di addebito n. 37820180001070040000, intimante il pagamento della I, II III e IV rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2017 con scadenza rispettivamente il 16/05/2017, il
21/08/2017 e il 16/11/2017.
11. Gli avvisi di addebito di cui ai punti .ii, .iii e .iv sono stati notificati mediante il servizio postale e ricevuti dal ricorrente personalmente o da persona di famiglia, come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti da (docc. 3, 4 e 5 : le CP_1 CP_1 notifiche sono intervenute, rispettivamente in data 25.11.2016, 23.9.2017 e
14.8.2018.
12. Si precisa che è destituita di fondamento l'eccezione di parte ricorrente, secondo cui la notifica sarebbe invalida per mancata produzione della comunicazione dia avvenuta notifica: la giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che, in caso di consegna del piego a familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario (Cass. 9 febbraio 2022, n.
4160).
13. Con riferimento a questi avvisi di addebito, dunque, il ricorrente è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni inerenti al merito della pretesa.
14. L'avviso di addebito di cui al punto i. risulta invece essere stato notificato per compiuta giacenza (doc. 2 . In proposito a questa modalità di notifica, la CP_1
Corte di cassazione ha chiarito che «in tema di notifica di un atto impositivo
Pag. 7 di 10 ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. S.U. 15 aprile 2021, n. 10012).
15. Con ordinanza del 9.7.2024, è stato ordinato a e ad CP_1 Controparte_2
di produrre in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate
[...] contenenti le C.A.D. degli atti le cui notifiche risultavano perfezionate per compiuta giacenza;
le parti convenute non hanno tuttavia ottemperato a tale provvedimento istruttorio, risultando quindi non provata l'avvenuta notifica originaria dell'avviso di addebito n. 37820160000747208000.
16. Occorre quindi verificare se si siano validamente perfezionate le notifiche dei successivi atti interruttivi.
17. Il primo atto interruttivo di cui ha prodotto Controparte_2
documentazione consiste nell'intimazione di pagamento n.
07820189004295325000 (doc. 5 ). Controparte_2
18. La notifica è stata tentata in data 10.6.2019 presso lo stesso indirizzo al quale si sono perfezionate le notifiche precedenti (p. 21), che risulta essere anche attualmente l'indirizzo di residenza del ricorrente (cfr. intestazione del ricorso); il destinatario è risultato assente, sicché si è dato atto del deposito in Comune.
19. Nello stesso documento è altresì presente l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D. (pp. 34-35): sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si deve quindi ritenere dimostrato il regolare perfezionamento della notifica.
Pag. 8 di 10 20. Si rileva che anche la raccomandata informativa risulta restituita al mittente per compiuta giacenza: tuttavia, ciò non comporta l'inefficacia del procedimento notificatorio, dato che tale raccomandata, avendo finalità informativa e non di sostituzione dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass. 8 ottobre
2018, n. 24780); pertanto, il tentativo di consegna della raccomandata informativa al domicilio del destinatario e il perfezionamento della compiuta giacenza rende operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 4 dicembre
2019, n. 31724).
21. Da ciò consegue che l'opposizione “recuperatoria” nei confronti dell'avviso di addebito n. 37820160000747208000 doveva essere proposta nel termine di 40 giorni dal perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07820189004295325000: ogni censura inerente al merito della pretesa di tale atto impositivo contenuta nell'odierno ricorso è dunque tardiva e inammissibile.
22. Deve altresì rilevarsi che la notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta nel giugno 2019, quando non erano ancora decorsi cinque anni dalla scadenza del pagamento delle rate di cui è ingiunto il pagamento nell'avviso di addebito n.
37820160000747208000 (scadenze maturate rispettivamente il 18.5.2015 e il
20.8.2015, come già ricordato); la prescrizione è stata quindi validamente interrotta prima della sua maturazione.
23. La stessa intimazione di pagamento, poi, ha altresì interrotto il decorso della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 37820160001958228000,
37820170000977764000 e 37820180001070040000.
24. ha poi documentato la notifica di un Controparte_2
ulteriore atto interruttivo: l'intimazione di pagamento n. 07820229003717033000, la quale risulta essere stata ricevuta da persona di famiglia in data 24.1.2023, ancora una volta a meno di cinque anni dall'interruzione della prescrizione precedente (doc. 6 ). Controparte_2
Pag. 9 di 10 25. Nessuno dei crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 risulta dunque prescritto: il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate.
27. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 24/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASSAMONTI NUNZIO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
VICOLO ZEFIRINO CAMPANINI 1 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
( ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. DEL TORTO CARLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Teramo, via Irelli 6;
CONVENUTI OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge:
IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte al punto 1), l'illegittimi o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 201600019582 28 000,
n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 in quanto tutti emessi, dall CP_1 di Parma, a carico del signor in assenza del presupposto contributivo richiesto Parte_1 dalla normativa in materia e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28 000, n. 378 2017
00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 e, comunque, ogni avviso contenuto nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non oggetto di sgravio da parte dell'Istituto, tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor , nonché revocare, dichiarare CP_1 Parte_1 nulla, annullabile o come meglio la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e altro provvedimento connesso e/o Parte_1 Pt_3 consequenziale.
IN VIA SUBORDINATA
accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte al punto 2), l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28
000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 e, comunque, ogni avviso contenuto nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non oggetto di sgravio da parte dell'Istituto, tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor e per CP_1 Parte_1
l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016
00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28 000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018
00010700 40 000 tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor nonché CP_1 Parte_1 revocare, dichiarare nulla, annullabile o come meglio la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate
Pag. 2 di 10 Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni altro provvedimento Parte_1 connesso e/o consequenziale.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte al punto 3), l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 378 2016 00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28
000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018 00010700 40 000 e, comunque, ogni avviso contenuto nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non oggetto di sgravio da parte dell'Istituto tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor e per CP_1 Parte_1
l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile o come meglio gli avvisi di addebito n. 378 2016
00007472 08 000, n. 378 2016 00019582 28 000, n. 378 2017 00009777 64 000 e n. 378 2018
00010700 40 000 tutti emessi, dall di Parma, a carico del signor nonché CP_1 Parte_1 revocare, dichiarare nulla, annullabile o come meglio la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate
Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni altro provvedimento Parte_1 connesso e/o consequenziale.
IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA
accertare e dichiarare, per le ragione in fatto e in diritto sopra esposte al punto 4), l'illegittimità o come meglio della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni altro provvedimento connesso e/o Parte_1 consequenziale e per l'effetto revocare, dichiarare nulla, annullare o come meglio comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 emessa in data 02.02.2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata al signor in data 25.03.2024 e di ogni Parte_1 altro provvedimento connesso e/o consequenziale
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Per CP_1
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale in ordine alla richiesta di sospensiva
Pag. 3 di 10 1) dichiararla inammissibile ne merito in ogni caso
2) respingerla per carenza dei presupposti in fatto e diritto nel merito
In via pregiudiziale preliminare
3) dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Nel merito:
4) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti
5) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso
6) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito posteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per : Controparte_2
«Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti stante la insussistenza dei requisiti di legge e, comunque, ci si rimette alla prudente valutazione del Giudicante anche all'esito della costituzione dell'Ente Impositore;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell per tutte Controparte_3 le eccezioni non riconducibili al proprio operato.
Nel merito:
Pag. 4 di 10 - rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ente Impositore non si costituisca in giudizio ovvero, in caso di costituzione, non dia prova della regolarità e validità del proprio operato, voglia il Tribunale adito manlevare e tenere indenne da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole in tema di condanna alle spese di lite in caso di accoglimento della domanda avversaria».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.5.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400000899000 di , nonché avverso Controparte_2 gli ivi richiamati avvisi di addebito nn. 37820160000747208000,
37820160001958228000, 37820170000977764000 e 37820180001070040000 di con i quali gli era stato ingiunto il pagamento di complessivi € 15.185,63 a CP_1 titolo di contributi non versati nella Gestione Commercianti e relativi interessi e sanzioni.
2. e si sono costituiti in giudizio, CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 9.7.2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati ed è stato ordinato a e ad CP_1 Controparte_2
di depositare entro il 30.9.2024 gli avvisi di ricevimento delle
[...] raccomandate contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito inerenti alle notifiche asseritamente perfezionatesi per compiuta giacenza.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 5 di 10 6. Occorre premettere che l'azione di impugnazione dell'avviso di addebito può, a seconda del suo contenuto, essere alternativamente o cumulativamente qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. od opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
7. I vizi inerenti al merito della pretesa possono essere fatti valere solamente entro il termine decadenziale, previsto dall'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo;
spirato tale termine, è possibile solo fare valere eventuali vizi intervenuti successivamente alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente all'originaria notifica.
8. Qualora venga allegata dall'opponente l'omessa notifica dell'atto originario,
l'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento, se proposta entro 40 giorni dalla notifica di quest'ultima, può valere tanto come opposizione
“recuperatoria”, volta a fare valere vizi di merito, quanto per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (v. ex multis Cass. 22 dicembre 2021, n. 41226).
9. Nel caso di specie, l'opponente ha proposto sia censure inerenti al merito della pretesa, allegando l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti di sia censure inerenti a fatti estintivi successivi, allegando la CP_1 maturazione della prescrizione successiva all'originaria notifica dei titoli richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata: pertanto, occorre preliminarmente verificare se siano valide le originarie notifiche degli atti impositivi.
10. Gli avvisi di addebito oggetto di contestazione in questa sede sono i seguenti:
i. avviso di addebito n. 37820160000747208000, intimante il pagamento della I e II rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2015 con scadenza rispettivamente il 18/05/2015 e il
20/08/2015;
Pag. 6 di 10 ii. avviso di addebito n. 37820160001958228000, intimante il pagamento della III e IV rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2015 con scadenza rispettivamente il 16/11/2015 e il
16/02/2016;
iii. avviso di addebito n. 37820170000977764000, intimante il pagamento della I, II, III e IV rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2016 con scadenza rispettivamente il 16/05/2016, il
22/08/2016, il 16/11/2016 e il 16/02/2017; iv. avviso di addebito n. 37820180001070040000, intimante il pagamento della I, II III e IV rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale annualità 2017 con scadenza rispettivamente il 16/05/2017, il
21/08/2017 e il 16/11/2017.
11. Gli avvisi di addebito di cui ai punti .ii, .iii e .iv sono stati notificati mediante il servizio postale e ricevuti dal ricorrente personalmente o da persona di famiglia, come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti da (docc. 3, 4 e 5 : le CP_1 CP_1 notifiche sono intervenute, rispettivamente in data 25.11.2016, 23.9.2017 e
14.8.2018.
12. Si precisa che è destituita di fondamento l'eccezione di parte ricorrente, secondo cui la notifica sarebbe invalida per mancata produzione della comunicazione dia avvenuta notifica: la giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che, in caso di consegna del piego a familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario (Cass. 9 febbraio 2022, n.
4160).
13. Con riferimento a questi avvisi di addebito, dunque, il ricorrente è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni inerenti al merito della pretesa.
14. L'avviso di addebito di cui al punto i. risulta invece essere stato notificato per compiuta giacenza (doc. 2 . In proposito a questa modalità di notifica, la CP_1
Corte di cassazione ha chiarito che «in tema di notifica di un atto impositivo
Pag. 7 di 10 ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. S.U. 15 aprile 2021, n. 10012).
15. Con ordinanza del 9.7.2024, è stato ordinato a e ad CP_1 Controparte_2
di produrre in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate
[...] contenenti le C.A.D. degli atti le cui notifiche risultavano perfezionate per compiuta giacenza;
le parti convenute non hanno tuttavia ottemperato a tale provvedimento istruttorio, risultando quindi non provata l'avvenuta notifica originaria dell'avviso di addebito n. 37820160000747208000.
16. Occorre quindi verificare se si siano validamente perfezionate le notifiche dei successivi atti interruttivi.
17. Il primo atto interruttivo di cui ha prodotto Controparte_2
documentazione consiste nell'intimazione di pagamento n.
07820189004295325000 (doc. 5 ). Controparte_2
18. La notifica è stata tentata in data 10.6.2019 presso lo stesso indirizzo al quale si sono perfezionate le notifiche precedenti (p. 21), che risulta essere anche attualmente l'indirizzo di residenza del ricorrente (cfr. intestazione del ricorso); il destinatario è risultato assente, sicché si è dato atto del deposito in Comune.
19. Nello stesso documento è altresì presente l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D. (pp. 34-35): sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si deve quindi ritenere dimostrato il regolare perfezionamento della notifica.
Pag. 8 di 10 20. Si rileva che anche la raccomandata informativa risulta restituita al mittente per compiuta giacenza: tuttavia, ciò non comporta l'inefficacia del procedimento notificatorio, dato che tale raccomandata, avendo finalità informativa e non di sostituzione dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass. 8 ottobre
2018, n. 24780); pertanto, il tentativo di consegna della raccomandata informativa al domicilio del destinatario e il perfezionamento della compiuta giacenza rende operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 4 dicembre
2019, n. 31724).
21. Da ciò consegue che l'opposizione “recuperatoria” nei confronti dell'avviso di addebito n. 37820160000747208000 doveva essere proposta nel termine di 40 giorni dal perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07820189004295325000: ogni censura inerente al merito della pretesa di tale atto impositivo contenuta nell'odierno ricorso è dunque tardiva e inammissibile.
22. Deve altresì rilevarsi che la notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta nel giugno 2019, quando non erano ancora decorsi cinque anni dalla scadenza del pagamento delle rate di cui è ingiunto il pagamento nell'avviso di addebito n.
37820160000747208000 (scadenze maturate rispettivamente il 18.5.2015 e il
20.8.2015, come già ricordato); la prescrizione è stata quindi validamente interrotta prima della sua maturazione.
23. La stessa intimazione di pagamento, poi, ha altresì interrotto il decorso della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 37820160001958228000,
37820170000977764000 e 37820180001070040000.
24. ha poi documentato la notifica di un Controparte_2
ulteriore atto interruttivo: l'intimazione di pagamento n. 07820229003717033000, la quale risulta essere stata ricevuta da persona di famiglia in data 24.1.2023, ancora una volta a meno di cinque anni dall'interruzione della prescrizione precedente (doc. 6 ). Controparte_2
Pag. 9 di 10 25. Nessuno dei crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07880202400000899000 risulta dunque prescritto: il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate.
27. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 24/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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