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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4626/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 902/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3
e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001153908000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, impugna la sentenza in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1, data e luogo nascita limitatamente alle cartelle di pagamento n. 2952015002980592700, 29520170017573052000,
29520180003078072000, sottese all'intimazione impugnata, rigettato il ricorso con riferimento alla sottesa cartella n. 29520160031395301000, determinato le spese giudiziali in misura pari ad € 1.000,00, compensandole per la metà e condannando le parti resistenti al pagamento della residua parte in favore del ricorrente.
Conviene in giudizio oltre all'appellato anche l'Agenzia delle entrate direzione Provinciale di Messina.
MOTIVI DI APPELLO
1.Ha errato la Corte di Giustizia di primo grado di Messina a ritenere prescritto il credito portato dalle cartelle n. 29520170017573052000 e n. 29520180003078072000.
La Corte ha erroneamente ritenuto che “il ricorso del ricorrente deve ritenersi fondato avuto riguardo solo limitatamente alle cartelle n.
1 -3 e 4”(ovvero limitatamente alle cartelle nn. 2952015002980592700,
29520170017573052000, 29520180003078072000), non ritenendo provata l'avvenuta notifica delle stes-se.
Quanto alla cartella n. 2952015002980592700, si rappresenta che la stessa, regolarmente notificata, è stata annullata ex lege e, pertanto, essendo cessata la materia del contendere, non forma oggetto della impugnazione.
Invero, come si evince dalla documentazione che si produce, la deducente ha regolarmente provveduto alla notifica delle dette cartelle, come da documentazione che allega. In particolare:
per quanto riguarda la notifica della cartella n. 29520170017573052000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 12.12.2017;
per quanto riguarda la notifica della cartella n. 29520180003078072000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 8.05.2018.
Ancora, ai fini del calcolo del termine prescrizionale bisogna tenere conto della sospensione ex lege a causa dell'emergenza Covid-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
2. Erroneità della statuizione sulle spese.
1. Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 anche con riferimento alle sottese cartelle nn. 29520170017573052000, 2952018000307807200; 2. Ritenere e dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520229001153908;
CONTRODEDUZIONI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
Ha errato la Corte di Giustizia di primo grado di Messina a ritenere prescritto il credito portato dalle cartelle n. 29520170017573052000 e n. 29520180003078072000. La Corte ha erroneamente ritenuto che “il ricorso del ricorrente deve ritenersi fondato avuto riguardo solo limitatamente alle cartelle n.
1 -3 e 4”(ovvero limitatamente alle cartelle nn. 2952015002980592700, 29520170017573052000, 29520180003078072000), non ritenendo provata l'avvenuta notifica delle stesse. Quanto alla cartella n. 2952015002980592700, si rappresenta che la stessa, regolarmente notificata, è stata annullata ex lege e, pertanto, essendo cessata la materia del contendere, non forma oggetto della presente impugnazione che riguarda solo le restanti cartelle. per quanto riguarda la notifica della cartella n. 29520180003078072000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 8.05.2018. Ancora, ai fini del calcolo del termine prescrizionale bisogna tenere conto della sospensione ex lege a causa dell'emergenza Covid-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
2. Erroneità e contraddittorietà della statuizione sulle spese.
Il ricorso presentato da parte avversa avrebbe dovuto essere totalmente rigettato e, conseguentemente, il sig. Resistente_1 avrebbe dovuto essere condannato al pagamento integrale delle spese di giudizio. Chiede, pertanto, che venga riformata la sentenza impugnata, disponendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di primo grado. Inoltre, avendo il collegio giudicante individuato i vizi dell'atto nella notificazione delle cartelle di pagamento, trattandosi di attività ascrivibile esclusivamente alle competenze di ADER, avrebbe dovuto tenere indenne dalle spese di giudizio l'Agenzia delle Entrate, rappresentata dalla Direzione
Provinciale di Messina.
CONTRODEDUZIONI nell'interesse di Resistente_1
Rileva quanto segue.
1. La cartella n. 29520150029805927000 - relativa a bollo auto anno 2011 - è stata notificata tramite messo autorizzato dall'Ufficio a norma dell'art.60 DPR 600/73 – cfr. relata di notifica agli atti del fascicolo di primo grado - ed è stata consegnata non al destinatario dell'atto bensì al di lui fratello tale Nominativo_1. Ma il procedimento di notifica non si è perfezionato non essendo stata prodotta la raccomandata informativa prescritta dal citato art.60 comma b-bis. La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita, come è avvenuto nel caso di specie, la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto. (cfr. da ultimo Corte di Cassazione Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022 .)
L'avviso di intimazione cui fa riferimento controparte ( n. 29520189003407614000 ) quale atto interruttivo della prescrizione decorrente dopo la notifica delle cartelle ( quand'anche regolarmente notificato) riguarda solo tale cartella ( oltre la n. 29520160031395301 che però è stata ritenuta correttamente notificata e il corrispondente debito ancora dovuto ). Di tachè il predetto atto interruttivo in relazione alla cartella
29520150029805927000 risulta affetto da nullità derivata. Infatti in materia l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Controparte asserisce comunque che l'appello non riguarda tale cartella ( ovvero la n. 29520150029805927000 ) che sarebbe stata annullata ex lege, senza però produrre alcuna documentazione che attesti lo sgravio totale ( per esempio un estratto di ruolo aggiornato ) che solo determina il venir meno della materia del contendere e giustifica la consequenziale dichiarazione da parte del giudice di estinzione sia pur parziale del giudizio. In relazione a tale cartella, le statuizioni contenute nella sentenza di prima grado sono ormai coperte dal giudicato.
2. Altrettanto correttamente il giudice di prime cure ha poi ritenuto che non vi fosse prova della effettiva ricezione delle cartelle n.29520170017573052000 e n. 29520180003078072000 da parte del ricorrente. Ed in effetti le sottoscrizioni del consegnatario non sono intellegibili – cfr. All. 3 e 4 all'atto di appello - e inoltre la notifica diretta della cartella consegnata poi a persona diversa è valida anche senza raccomandata informativa se la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario: nel caso di specie la consegna è avvenuta in Indirizzo_1, indirizzo che nulla ha a che fare con il ricorrente ( cfr. certificato di residenza storico del sig. Resistente_1 ). Non c'è alcuna prova che l'atto sia stato conosciuto dal destinatario che infatti non ha impugnato le relative cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione del residuo petitum, si osserva che per la cartella n. 2952015002980592700 ha avuto luogo la cessazione della materia del contendere, per effetto del suo annullamento ex lege, evento non dichiarato nel giudizio di primo grado.
Pertanto si rileva l'inutilità delle ampie prospettazioni di parte appellata in riferimento alla cartella
2952015002980592700 del tutto ultronee.
In riferimento alle restanti cartelle, alla luce della documentazione allegata nei fascicoli di primo e secondo grado si osserva quanto segue:
Cartella n. 29520170017573052000 - per quanto riguarda la notifica della cartella n.
29520170017573052000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 12.12.2017; la produzione risulta nel fascicolo di secondo grado.
Cartella n. 29520180003078072000 - per quanto riguarda la notifica della cartella n.
29520180003078072000, anch'essa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 8.05.2018; la produzione risulta nel fascicolo di secondo grado.
A tale uopo nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_2, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5,
4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
Tenuto conto che l'intimazione impugnata è stata emessa in data 11.2.22 ( la parte ricorrente in primo grado neanche ha indicato né documentato la data di notifica della stessa ) essa ha interrotto i termini di prescrizione in quanto pèuò essere stata notificata solo in epoca successiva. Infatti oltre alla prescrizione triennale - trattandosi di tasse automobilistiche) occorre tener conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale covid 19 di ulteriori 24 mesi .
Pertanto:
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 2952015002980592700 - annullata ex lege
2. Accoglie l'appello con riferimento alle cartelle nn. 29520170017573052000- 29520180003078072000
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 2952015002980592700
Accoglie l'appello con riferimento alle cartelle nn. 29520170017573052000- 29520180003078072000
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4626/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 902/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3
e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001153908000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, impugna la sentenza in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1, data e luogo nascita limitatamente alle cartelle di pagamento n. 2952015002980592700, 29520170017573052000,
29520180003078072000, sottese all'intimazione impugnata, rigettato il ricorso con riferimento alla sottesa cartella n. 29520160031395301000, determinato le spese giudiziali in misura pari ad € 1.000,00, compensandole per la metà e condannando le parti resistenti al pagamento della residua parte in favore del ricorrente.
Conviene in giudizio oltre all'appellato anche l'Agenzia delle entrate direzione Provinciale di Messina.
MOTIVI DI APPELLO
1.Ha errato la Corte di Giustizia di primo grado di Messina a ritenere prescritto il credito portato dalle cartelle n. 29520170017573052000 e n. 29520180003078072000.
La Corte ha erroneamente ritenuto che “il ricorso del ricorrente deve ritenersi fondato avuto riguardo solo limitatamente alle cartelle n.
1 -3 e 4”(ovvero limitatamente alle cartelle nn. 2952015002980592700,
29520170017573052000, 29520180003078072000), non ritenendo provata l'avvenuta notifica delle stes-se.
Quanto alla cartella n. 2952015002980592700, si rappresenta che la stessa, regolarmente notificata, è stata annullata ex lege e, pertanto, essendo cessata la materia del contendere, non forma oggetto della impugnazione.
Invero, come si evince dalla documentazione che si produce, la deducente ha regolarmente provveduto alla notifica delle dette cartelle, come da documentazione che allega. In particolare:
per quanto riguarda la notifica della cartella n. 29520170017573052000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 12.12.2017;
per quanto riguarda la notifica della cartella n. 29520180003078072000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 8.05.2018.
Ancora, ai fini del calcolo del termine prescrizionale bisogna tenere conto della sospensione ex lege a causa dell'emergenza Covid-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
2. Erroneità della statuizione sulle spese.
1. Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 anche con riferimento alle sottese cartelle nn. 29520170017573052000, 2952018000307807200; 2. Ritenere e dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520229001153908;
CONTRODEDUZIONI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
Ha errato la Corte di Giustizia di primo grado di Messina a ritenere prescritto il credito portato dalle cartelle n. 29520170017573052000 e n. 29520180003078072000. La Corte ha erroneamente ritenuto che “il ricorso del ricorrente deve ritenersi fondato avuto riguardo solo limitatamente alle cartelle n.
1 -3 e 4”(ovvero limitatamente alle cartelle nn. 2952015002980592700, 29520170017573052000, 29520180003078072000), non ritenendo provata l'avvenuta notifica delle stesse. Quanto alla cartella n. 2952015002980592700, si rappresenta che la stessa, regolarmente notificata, è stata annullata ex lege e, pertanto, essendo cessata la materia del contendere, non forma oggetto della presente impugnazione che riguarda solo le restanti cartelle. per quanto riguarda la notifica della cartella n. 29520180003078072000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 8.05.2018. Ancora, ai fini del calcolo del termine prescrizionale bisogna tenere conto della sospensione ex lege a causa dell'emergenza Covid-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
2. Erroneità e contraddittorietà della statuizione sulle spese.
Il ricorso presentato da parte avversa avrebbe dovuto essere totalmente rigettato e, conseguentemente, il sig. Resistente_1 avrebbe dovuto essere condannato al pagamento integrale delle spese di giudizio. Chiede, pertanto, che venga riformata la sentenza impugnata, disponendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di primo grado. Inoltre, avendo il collegio giudicante individuato i vizi dell'atto nella notificazione delle cartelle di pagamento, trattandosi di attività ascrivibile esclusivamente alle competenze di ADER, avrebbe dovuto tenere indenne dalle spese di giudizio l'Agenzia delle Entrate, rappresentata dalla Direzione
Provinciale di Messina.
CONTRODEDUZIONI nell'interesse di Resistente_1
Rileva quanto segue.
1. La cartella n. 29520150029805927000 - relativa a bollo auto anno 2011 - è stata notificata tramite messo autorizzato dall'Ufficio a norma dell'art.60 DPR 600/73 – cfr. relata di notifica agli atti del fascicolo di primo grado - ed è stata consegnata non al destinatario dell'atto bensì al di lui fratello tale Nominativo_1. Ma il procedimento di notifica non si è perfezionato non essendo stata prodotta la raccomandata informativa prescritta dal citato art.60 comma b-bis. La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita, come è avvenuto nel caso di specie, la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto. (cfr. da ultimo Corte di Cassazione Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022 .)
L'avviso di intimazione cui fa riferimento controparte ( n. 29520189003407614000 ) quale atto interruttivo della prescrizione decorrente dopo la notifica delle cartelle ( quand'anche regolarmente notificato) riguarda solo tale cartella ( oltre la n. 29520160031395301 che però è stata ritenuta correttamente notificata e il corrispondente debito ancora dovuto ). Di tachè il predetto atto interruttivo in relazione alla cartella
29520150029805927000 risulta affetto da nullità derivata. Infatti in materia l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Controparte asserisce comunque che l'appello non riguarda tale cartella ( ovvero la n. 29520150029805927000 ) che sarebbe stata annullata ex lege, senza però produrre alcuna documentazione che attesti lo sgravio totale ( per esempio un estratto di ruolo aggiornato ) che solo determina il venir meno della materia del contendere e giustifica la consequenziale dichiarazione da parte del giudice di estinzione sia pur parziale del giudizio. In relazione a tale cartella, le statuizioni contenute nella sentenza di prima grado sono ormai coperte dal giudicato.
2. Altrettanto correttamente il giudice di prime cure ha poi ritenuto che non vi fosse prova della effettiva ricezione delle cartelle n.29520170017573052000 e n. 29520180003078072000 da parte del ricorrente. Ed in effetti le sottoscrizioni del consegnatario non sono intellegibili – cfr. All. 3 e 4 all'atto di appello - e inoltre la notifica diretta della cartella consegnata poi a persona diversa è valida anche senza raccomandata informativa se la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario: nel caso di specie la consegna è avvenuta in Indirizzo_1, indirizzo che nulla ha a che fare con il ricorrente ( cfr. certificato di residenza storico del sig. Resistente_1 ). Non c'è alcuna prova che l'atto sia stato conosciuto dal destinatario che infatti non ha impugnato le relative cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione del residuo petitum, si osserva che per la cartella n. 2952015002980592700 ha avuto luogo la cessazione della materia del contendere, per effetto del suo annullamento ex lege, evento non dichiarato nel giudizio di primo grado.
Pertanto si rileva l'inutilità delle ampie prospettazioni di parte appellata in riferimento alla cartella
2952015002980592700 del tutto ultronee.
In riferimento alle restanti cartelle, alla luce della documentazione allegata nei fascicoli di primo e secondo grado si osserva quanto segue:
Cartella n. 29520170017573052000 - per quanto riguarda la notifica della cartella n.
29520170017573052000, la stessa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 12.12.2017; la produzione risulta nel fascicolo di secondo grado.
Cartella n. 29520180003078072000 - per quanto riguarda la notifica della cartella n.
29520180003078072000, anch'essa è stata eseguita a mezzo posta e recapitata al sig. Resistente_1 in data 8.05.2018; la produzione risulta nel fascicolo di secondo grado.
A tale uopo nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_2, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5,
4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
Tenuto conto che l'intimazione impugnata è stata emessa in data 11.2.22 ( la parte ricorrente in primo grado neanche ha indicato né documentato la data di notifica della stessa ) essa ha interrotto i termini di prescrizione in quanto pèuò essere stata notificata solo in epoca successiva. Infatti oltre alla prescrizione triennale - trattandosi di tasse automobilistiche) occorre tener conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale covid 19 di ulteriori 24 mesi .
Pertanto:
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 2952015002980592700 - annullata ex lege
2. Accoglie l'appello con riferimento alle cartelle nn. 29520170017573052000- 29520180003078072000
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 2952015002980592700
Accoglie l'appello con riferimento alle cartelle nn. 29520170017573052000- 29520180003078072000
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE