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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1302/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5039/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19867 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Adrano con p.e.c. consegnata in data 14.05.2024, è impugnato l'Avviso di accertamento n. 19867 del 21.09.2023, notificato in data 15.03.2024, per TARI del 2018, per euro 538,00.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato per l'inutile decorso dei termini, perché l'avviso per omesso versamento TARI anno 2018 andava notificato entro il 31.12.2023, mentre il Comune lo ha notificato solo in data 15.03.2024.
Il resistente controdeduce: che l'avviso di accertamento è stato tempestivamente notificato, in quanto soggetto alla disciplina prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, in tema di “sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, al quale si applica il termine di sospensione della prescrizione e decadenza dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 come previsto dalla normativa emergenziale di cui all'art 67 del d.l. 18/2020, sicché il termine di decadenza è prorogato ex lege per giorni 85; che l'avviso di accertamento in questione è un accertamento esecutivo al quale si applica l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto
Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
L'Ente impositore non è decaduto dal potere di riscossione considerando la disposizione di cui all'art. 67 del
D.L. n. 18 del 2020 che ha disposto la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori virgola in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Tale sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, che nel caso di specie è di 84 giorni, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelle che erano in scadenza nel 2020, sono prorogate di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 Marzo-31 maggio 2020.
Considerando che all'otto Marzo 2020 erano pendenti termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, l'accertamento in esame, relativo al periodo di imposta 2018, poteva essere notificato entro il 26/03/2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, liquidate in euro 245,50, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5039/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19867 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Adrano con p.e.c. consegnata in data 14.05.2024, è impugnato l'Avviso di accertamento n. 19867 del 21.09.2023, notificato in data 15.03.2024, per TARI del 2018, per euro 538,00.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato per l'inutile decorso dei termini, perché l'avviso per omesso versamento TARI anno 2018 andava notificato entro il 31.12.2023, mentre il Comune lo ha notificato solo in data 15.03.2024.
Il resistente controdeduce: che l'avviso di accertamento è stato tempestivamente notificato, in quanto soggetto alla disciplina prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, in tema di “sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, al quale si applica il termine di sospensione della prescrizione e decadenza dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 come previsto dalla normativa emergenziale di cui all'art 67 del d.l. 18/2020, sicché il termine di decadenza è prorogato ex lege per giorni 85; che l'avviso di accertamento in questione è un accertamento esecutivo al quale si applica l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto
Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
L'Ente impositore non è decaduto dal potere di riscossione considerando la disposizione di cui all'art. 67 del
D.L. n. 18 del 2020 che ha disposto la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori virgola in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Tale sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, che nel caso di specie è di 84 giorni, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelle che erano in scadenza nel 2020, sono prorogate di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 Marzo-31 maggio 2020.
Considerando che all'otto Marzo 2020 erano pendenti termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, l'accertamento in esame, relativo al periodo di imposta 2018, poteva essere notificato entro il 26/03/2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, liquidate in euro 245,50, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico