TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/05/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 17/2022, avente ad oggetto: mutuo
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, presso il cui indirizzo
PEC elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del lelgale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dalle Avv.sse Eva Utzeri e dall'Avv. straniero stabilito Angela Racanicchi, presso il cui studio, sito in
Roma alla via F. P. dé Calboli n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 23/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la IG.ra Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza ha convenuto in giudizio la Pt_1 [...]
deducendo: che la IG.ra Controparte_1
ha ceduto al fratello IG. con atto Parte_1 CP_1
pubblico per NO di Terni del 27/11/2015, Rep. n. 194497, Racc. Per_1
n. 42646, una quota pari al 50% del capitale sociale della società
Controparte_1
(già “
[...] Controparte_2
), con sede legale in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 248,
[...]
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno;
che in costanza di rapporto societario la IG.ra ha effettuato finanziamenti in Parte_1
favore delle società per complessivi € 250.000,00, nello specifico: - primo di
€ 200.000,00, con bonifico bancario in data 30/1/2012, la cui provvista rinveniva da mutuo fondiario a rogito NO , Rep. n. 53629, Persona_2
Racc. n. 7623, stipulato in pari data con tale finalità; - il secondo di €
50.000,00 con bonifico bancario in data 11/6/2015; che per entrambi i finanziamenti non è stata convenuto il termine per la restituzione e sorge, pertanto, la necessità che il termine venga fissato ex art. 1817 c.c. dal
Giudice.
In virtù di quanto innanzi esposto la IG.ra ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta
[...]
alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 250.000.00; fissare, facendo applicazione dell'art. 1817 c.c., il termine per la restituzione dell'anzidetto importo;
condannare la società
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, al pagamento dell'importo di € 250.000,00, oltre a interessi, nella misura legale ex art. 1284 c.c. comma 4, decorrenti dallo spirare del termine
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza assegnato per la restituzione fino al saldo;
- condannare la
[...]
in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo: che nel caso di specie non ricorrono i
[...]
presupposti per l'applicazione dell'art. 1817 c.c.; che tale norma presuppone la configurabilità di un rapporto di mutuo al quale acceda un obbligo di restituzione a carico di una parte, rispetto al quale i soggetti interessati - mutuante e mutuatario - non abbiano stabilito il termine di restituzione;
che le dazioni cui si riferisce parte attrice non integrano finanziamento del socio, mutuo o prestito e non comportano obbligo di restituzione a carico della in favore dell'attrice, Controparte_1
trattandosi, esattamente al contrario, di restituzione in favore della società di prelievi indebiti eseguiti dalla stessa IG.ra in Parte_1
danno della di cui essa era socia, sicché non può Controparte_1
aver luogo la fissazione del termine ex art. 1817 c.c. ai fini dell'esecuzione di una restituzione cui la parte attrice non ha diritto, con la conseguenza che anche la domanda di condanna della al pagamento di Controparte_1
somme avanzata da controparte (non potendo essa prescindere dall'accertamento del diritto, inesistente per le ragioni di seguito illustrate) non potrà che essere rigettata;
che nel corso del rapporto sociale – dal 2003 al 2015 – la IG.ra non ha mai finanziato la società Parte_1
convenuta, dalla quale, invece, ha sempre prelevato danaro finanche illegittimamente, in quanto i prelievi dalla stessa effettuati sono stati di gran lunga superiori agli utili conseguiti, tanto da contribuire gravemente all'indebitamento della nei confronti di banche e Controparte_1
fornitori, come dimostrano il bilancio del 2014 ed il bilancio del 2015 dalla medesima sottoscritti;
che, infatti, nel 2015, quando la IG.ra Pt_1
ha ceduto le sue quote di partecipazione al fratello
[...] Pt_2
.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza
[...] Walter, è rimasta debitrice nei confronti della società convenuta della somma di € 488.152,92, importo per il quale la ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto il D.I. n. 533/2016 emesso dal Tribunale di Salerno
(R.G. n. 1146/2016) per il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà; che l'attrice, qualora avesse realmente vantato un credito nei confronti della , lo avrebbe ragionevolmente opposto Controparte_1
in compensazione nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo conseguito in suo danno dalla , introdotto dalla IG.ra Controparte_1
ed iscritto al R.G. n. 4333/2016 del Tribunale di Parte_1
Salerno e/o nelle numerose procedure esecutive che ne sono seguite dinanzi al medesimo Tribunale come, a mero titolo esemplificativo, in quella immobiliare R.G.E. n. 209/2017 e/o in quelle mobiliari presso terzi di cui al
R.G.E. n. 6280/2017, R.G.E. n. 5269/2017, ecc., ciò che, invece, non è mai accaduto, a riprova della piena coscienza di circa la Parte_1
insussistenza del diritto e, al contrario, della esistenza del suo debito;
che, in particolare, i due bonifici eseguiti a favore della società convenuta cui si riferisce parte attrice – il primo di € 200.000 in data 30/1/2012 ed il secondo di € 50.000 in data 11/6/2015 – sono stati effettuati a titolo di
(parziale) restituzione del prelievo socio, come ha effettuato parimenti anche l'altro socio IG. al fine di diminuire l'ingente esposizione CP_1
dei soci verso la società, che diversamente, gravata dai debiti, sarebbe fallita, in quanto i prelievi effettuati erano stati di gran lunga superiori agli utili conseguiti;
che, dunque, la domanda attorea è infondata e va rigettata;
che l'azione attorea costituisce l'ennesimo abuso del processo con chiara finalità defatigatoria e di disturbo che il Tribunale non potrà non valutare ed adeguatamente sanzionare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la IG.ra al pagamento, in suo favore, di Parte_1
una somma a titolo di lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, istruita la causa documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari che la convenuta
[...]
è tenuta alla Controparte_1
restituzione, in suo favore, dell'importo di € 250.000.00 da essa versato a titolo di mutuo e fissare, in applicazione dell'articolo 1817 c.c., il termine per la restituzione di tale importo, nonché condannare la società
[...]
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, al pagamento dell'importo di € 250.000,00, oltre a interessi, nella misura legale ex art. 1284 c.c. comma 4, decorrenti dallo spirare del termine assegnato per la restituzione fino al saldo.
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Con la sentenza n. 27372 del 08/10/2021 la Seconda Sezione della Corte di
Cassazione Civile ha di recente ribadito che che “… l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del
29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-
1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410).
Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra. (Cass. n. 17050/2014).
E' stato, infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che
l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.”.
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie ne deriva che non può ritenersi assolto da parte
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza della IG.ra l'onere della prova, su di lei gravante ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza del contratto di mutuo concluso con la società convenuta, titolo da cui deriverebbe l'obbligo restitutorio dell'importo di € 250.000,00 in capo alla parte convenuta.
Invero, nella fattispecie concreta la parte attrice ha dimostrato l'avvenuta consegna dell'importo complessivo di € 250.000,00 mediante due bonifici bancari (l'uno di € 200.000,00 e l'altro di € 50.000,00) da parte sua in favore della Controparte_1
(cfr. all.ti 3 e 5 della produzione di parte attrice), circostanza che
[...]
oltre a risultare documentalmente provata non è stata neppure contestata dalla convenuta.
Tuttavia ritiene questo Tribunale che la IG.ra non Parte_1
abbia assolto all'ulteriore “onus probandi” su di lei incombente, consistente nella dimostrazione del titolo su cui si fonda la pretesa restitutoria dedotta in domanda, ovvero l'esistenza di due finanziamenti o mutui intercorsi tra la stessa e la società convenuta;
e ciò specialmente tenuto conto della specifica allegazione e dimostrazione, da parte della convenuta, di una diversa e plausibile giustificazione causale dei due versamenti effettuati dalla parte attrice in suo favore nel 2012 e nel 2015, consistente nella restituzione di somme in favore della società di cui l'attrice era stata socia all'epoca dei due bonifici oggetto di causa per i prelievi illegittimi effettuati dalla medesima IG.ra . Parte_1
Invero, per quanto riguarda il bonifico di € 200.000,00 effettuato il
30/1/2012 dall'attrice alla Controparte_1
deve rilevarsi che la parte convenuta ha prodotto la
[...]
ricevuta di tale bonifico (cfr. all. 5 della produzione della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) da cui risulta che il versamento venne effettuato per “reintegro titolare c/prelievi”; tale elemento
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza documentale, riferendosi ad un bonifico disposto dalla parte attrice, suffraga con ogni evidenza la tesi difensiva della parte convenuta circa la reale causale dello spostamento patrimoniale di cui l'odierna attrice chiede la restituzione a titolo di mutuo/finanziamento in favore della società mutuataria, trattandosi di causale contenuta nel bonifico disposto proprio dalla IG.ra Né può ritenersi, come sostenuto da Parte_1
parte attrice, che tale distinta sarebbe riconducibile alla sede amministrativa di Avellino della ed agli Parte_3
incaricati di quest'ultima, che la avrebbero compilata senza attenersi alla disposizione contenuta nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalla IG.ra (cfr. all. 4 della produzione di parte attrice). Parte_1
Infatti, se è vero che dalla lettura della distinta di bonifico (cfr. all. 5 della produzione della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) si evince in alto a destra la scritta “AVELLINO, 30/01/2012”, è altrettanto vero che sarebbe stato onere della parte attrice dimostare – anche mediante articolazione di richieste istruttorie – che la causale ivi riportata “reintegro titolare c/prelievi” era stata inserita non già da essa, bensì dagli incaricati della mutuante;
prova che non è stata offerta Parte_3
né documentalmente, né mediante richieste istruttorie, neppure formulate dall'attrice. Peraltro, occorre rilevare che, anche laddove si volesse seguire la tesi attorea, non si comprende dal punto di vista logico per quale ragione gli incaricati della Banca mutuante avrebbero dovuto indicare la causale
“reintegro titolare c/prelievi” in assenza di indicazione in tal senso proveniente dalla parte disponente. Né tanto meno appare dirimente il dato contenuto nel contratto di mutuo fondiario stipulato il 30/1/2012 dalla attrice quale mutuataria, per NO Dott. , Rep. n. 53629, Persona_2
Racc. n. 7623, la cui provvista è stata poi utilizzata dalla IG.ra Pt_1
per effettuare il bonifico di € 200.000,00 in favore della società nello stesso giorno, e segnatamente all'articolo 2, rubricato “Oggetto del contratto”, a
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza mente del quale “parte mutuataria … dichiara che il netto ricavo dell'operazione fondiaria è destinato a realizzare la provvista per finanziamento soci a favore della . Infatti, in Controparte_2
primo luogo perché deve considerarsi che “Né infine può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio” (in termini Cass. Civ., SS.UU.,
n. 5841/2025), di talchè il rendere palese i motivi di conclusione di un contratto non permette, per ciò solo, di ritenere che esso sia stato effettivamente concluso per quella determinata finalità dichiarata, specie allorquando il successivo atto di utilizzo delle somme mutuate rechi, come nella vicenda in esame, una causale diversa rispetto a quella sottesa alla conclusione del mutuo. Inoltre, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta da un pregresso contratto di mutuo stipulato dalla parte, e ciò vieppiù a fronte della specifica contestazione sul punto da parte della convenuta e l'allegazione e dimostrazione da parte di quest'ultima di un titolo differente che sorreggeva lo spostamento patrimoniale, cioè la disposizione del bonifico di € 200.000,00 per ripianare prelievi illegittimi effettuati dalla IG.ra . Parte_1
In via di estrema sintesi, dunque, innanzitutto non può ritenersi provato dalla parte attrice il titolo consistente nell'asserito mutuo tra la IG.ra e la società convenuta. Parte_1
Tanto comporta, quanto meno con riferimento al primo bonifico del
30/1/2012 di € 200.000,00, che difettando in relazione ad esso la dimostrazione dell'imputazione del versamento da parte dell'attrice, neppure documentata dalla causale del bonifico (cfr. all. 5 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) non può neppure operare il criterio interpretativo “di particolare cautela valutativa” richiamato dalla Suprema
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza Corte con la pronuncia n. 27372 del 2021 nel rigettare la domanda attorea di condanna alla restituzione degli importi versati alla convenuta.
In secondo luogo, poi, sia con riguardo al bonifico di € 50.000,00 dell'11/6/2015 effettuato dalla IG.ra alla società convenuta, Pt_1
recante la causale “finanziamento socio langone giovanna” (cfr. all. 5 della produzione di parte attrice), sia in relazione al bonifico di € 200.000,00 del 30/1/2012, anche facendo ricorso al criterio “di particolare cautela valutativa”, necessario per respingere la domanda restitutoria di parte attrice, essa non appare meritevole di accoglimento.
Infatti, anche a fronte dell'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice di € 50.000,00 documentata dalla causale del bonifico,
l'allegazione difensiva della parte convenuta si fonda:
- su un documento bilaterale, sottoscritto anche dalla IG.ra , Pt_1
consistente nell'atto di cessione delle quote stipulato da quest'ultima con il di lei germano IG. a rogito del Notaio di Terni CP_1 Persona_3
il 27/11/2015 (cfr. all.ti 8 e 10 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) con cui l'odierna attrice trasferiva al fratello le proprie quote sociali, quote il cui valore è stato determinato tra le parti tenendo conto del bilancio della Società al 31/8/2015, dandosi atto che sino alla data della cessione non erano intervenuti mutamenti IGnificativi. Orbene, i bilanci societari allegati all'atto di cessione, sottoscritti anche dalla IG.ra
(cfr. all.ti 2, 3 e 9 della seconda memoria Parte_1
istruttoria di parte convenuta) non recano alcun credito in favore della IG.ra a titolo di “finanziamenti” o “mutui” da Pt_1
restituire da parte della società, riportando invece al 27/11/2015 (data del trasferimento della partecipazione sociale dall'attrice alla convenuta) un debito residuo di € 488.152,92, per il quale la convenuta in veste di ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Salerno il Decreto Ingiuntivo n.
533/2016, passato in cosa giudicata a seguito dell'estinzione del giudizio di
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza opposizione (cfr. all.ti 4 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta e 3 della terza memoria istruttoria di parte attrice). Orbene, in disparte la questione sulla efficacia probatoria non vincolante delle scritture contabili se non a sfavore dell'imprenditore ex art. 2709 c.c., in base ad un prudente apprezzamento delle risultanze contabili prodotte dalla convenuta non appare verosimile ritenere che al momento del trasferimento dell'intera partecipazione sociale della IG.ra alla Parte_1
società Parte_4
avvenuta il 27/11/2015, le parti, ivi compresa l'attrice, abbiano utilizzato per stimare il valore delle quote sociali e, dunque, il corrispettivo della vendita delle stesse (come riconosciuto anche da parte attrice – cfr. pag. 17 della comparsa conclusionale), bilanci e dei dati che non tenessero conto dei bonifici che la IG.ra avrebbe Parte_1
effettuato a titolo di finanziamento in favore della società anteriormente, rispettivamente il 30/1/2012 e l'11/6/2015 (cfr. all.ti 3 e 5 della produzione di parte attrice), peraltro per importi rilevanti (complessivi €
250.000,00);
- sulla circostanza che nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
533/2016 l'odierna attrice, ingiunta al pagamento di complessivi €
488.152,91 (cfr. all. 4 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) non abbia eccepito in compensazione il proprio asserito controcredito vantato in questa sede di € 250.000,00 per la restituzione dei due bonifici effettuati rispettivamente nel 2012 e nel 2015; infatti, se è vero che nessuna norma imponeva o impone alla parte opponente di formulare eccezione di compensazione nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, costituendo essa una facoltà processuale liberamente esercitabile, è altrettanto vero che appare del tutto anomalo che una siffatta eccezione non sia stata fatta valere nella sede del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, potendo comportare, ove accolta, una sensibile decurtazione del
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza credito attivato mediante ingiunzione.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la Parte_1
natura, il valore (€ 250.000,00 pari a quello della domanda) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Quanto alla domanda della società convenuta di condannarsi la convenuta al pagamento di una somma ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c., essa è infondata e va disattesa: infatti, pur essendo risultata la domanda attorea infondata all'esito del giudizio, l'azione giudiziaria della IG.ra Pt_1
non appare sorretta da “mala fede” o da “colpa grave” tali da
[...]
giustificare la comminatoria nei suoi confronti dei danni punitivi (così Corte
Cost. n. 152/2016) di cui all'articolo 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta la domanda di condanna di parte attrice al pagamento di una somma a titolo di lite temeraria;
Così deciso in Salerno il 04/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 17/2022 - Sentenza