Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4261/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.4261 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , elettivamente domiciliati in Torre del Greco Via Salvator Pt_5 Parte_6 Parte_7
Noto n.32 presso lo studio dall'Avv. Davide Baldini che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, e , elettivamente domiciliati in Torre Controparte_1 Controparte_2 del Greco alla Via Brancaccio n.52, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Criscienzo, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 4/03/2021, , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
giudizio e per sentirli condannare, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al risarcimento dei danni causati all'edificio attoreo dagli apparati radicali di due alberi di pino
Chiedevano inoltre, condannarsi i convenuti a consentire l'accesso nel proprio fondo per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle abitazioni attoree, rappresentando che il muro di sostegno del fabbricato attoreo “già danneggiato dall'incunearsi delle radici , mostrava , nei vani posti all'interno del fabbricato (e particolarmente nei vani del piano seminterrato) macroscopiche manifestazioni dovute evidentemente a infiltrazioni d'acqua e/o umidità provenienti dal fondo confinante e sovrastante , con particolare riguardo alla parete lato nord”.
Iscritto al ruolo il giudizio con il numero R.G. 4261/2020, nella udienza di comparizione del
22/12/2020 il giudice, rilevata l'incertezza di parte dell'oggetto delle domanda, disponeva ai sensi dell'art.164 c.p.c. la rinnovazione dell'atto di citazione che veniva rinotificato modificando e specificando quali fossero le parti comuni dell'edificio e quelle di proprietà esclusiva dei vari condomini, identificando i luoghi tramite i dati catastali e descrivendo con precisione i danni lamentati.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
impugnando e contestando estensivamente l'atto di citazione in rinnovazione notificato in
[...]
quanto infondato in fatto e diritto.
Rilevavano in primo luogo che il pino in prossimità del confine tra le due proprietà, preesistente al momento della costruzione del fabbricato attoreo, era stato abbattuto e che l'edificio si sarebbe dovuto edificare a debita distanza da una pianta secolare con un impianto di radici già notevolmente sviluppato.
Attribuivano, quindi, gli asseriti danni e lesioni al fabbricato ad errori nella realizzazione della canalizzazione delle acque meteoriche, che non defluendo correttamente avevano causato smottamenti del terreno e le lesioni alle strutture dell'unità immobiliare al piano seminterrato ed alla cassa scale.
Affermavano che sul confine tra le due proprietà, era stato realizzato un cunicolo ed un cavedio in cemento armato allo scopo di dare aria e luce alla proprietà attorea ed isolare, ulteriormente, i due fondi proprio per evitare che le radici dei pini potessero svilupparsi verso detta proprietà e per evitare il sorgere di fenomeni infiltrativi e di umidità eventualmente provenienti dal proprio fondo.
Non si opponevano all'accesso ed occupazione di parte della loro proprietà, per le necessarie opere di manutenzione ed isolamento del muro di sostegno del fabbricato. Sottolineando di non aver mai ricevuto una formale richiesta con allegata tutta la documentazione relativa alla tipologia dei lavori a farsi, il crono programma degli stessi e l'importo dell'indennità, così da consentire una valutazione sulla legittimità della richiesta.
Contestavano infine la quantificazione dei danni operata dagli attori che risultava generica ed indeterminata, non provata e documentata, e concludevano chiedendo il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 9/11/2021 con le note depositate per l'udienza cartolare, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc che venivano concessi con rinvio della causa al
20/09/2022.
All'udienza del 20/09/2022 depositate le note per i detti termini le parti precisavano le proprie domande, chiedendo, parte attrice, di nominarsi ctu, e parte convenuta il rinvio per conclusioni ed in subordine nominarsi CTU.
Nominato il CTU all'udienza del 1/12/2022 veniva conferito l'incarico al consulente e rinviata la causa all'udienza del 28/09/2023 per verificare l'espletamento della disposta c.t.u..
Veniva quindi autorizzata una proroga dei termini per il deposito della ctu e nella prospettata possibilità di definizione bonaria della lite, con riserva di ogni provvedimento per concedere nuovi termini e fissare nuova data di udienza.
Resisi necessari alcuni rinvii per l'espletamento del tentativo di bonario componimento e per approfondimenti nelle indagini dell'Ausiliario tecnico, depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 9/05/2024 viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, la causa veniva rinviata al 28/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note depositate per detta udienza la difesa attorea ribadiva tutte le contestazioni e osservazioni alla consulenza tecnica già avanzate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2024, ed insisteva nella richiesta di chiarimenti già formulata.
Concludeva per l'accoglimento delle domande di cui all'atto di citazione come modificate nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ovvero :
Accertare tutti i fatti descritti in premessa dell'atto introduttivo, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni subiti dalla presenza dell'albero descritto in premessa nella citazione al capo 6) sia dalle parti comuni dell'edificio, e sia dalle parti di proprietà esclusiva a ciascuno degli attori nelle rispettive qualità quantificati in euro 5.573,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Accertare e quantificare le opere necessarie all'asportazione definitiva delle radici ancora permanenti nel suolo sottostante alla proprietà attorea a seguito dell'eliminazione del pino descritto nella citazione al capo 6) e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento dei relativi costi;
e condannare i convenuti alla eliminazione delle radici dello stesso albero ancora presenti nella loro proprietà e/o a porre in essere tutte le opere necessarie per evitare che le stesse costituiscano in futuro pericolo e danno alla proprietà attorea;
in via subordinata ordinare ai convenuti la rimozione completa e l'asporto di tutte le radici ancora residue dal predetto albero sia nella proprietà attorea che in quella convenuta a loro cura e spese;
Condannare le parti convenute all'asporto / eliminazione delle radici ancora presenti nella loro proprietà appartenenti al pino descritto al capo 7) della citazione (quello abbattuto in corso di giudizio) e/o a porre in essere a loro cura e spese tutte le opere necessarie per evitare che le stesse costituiscano in futuro pericolo e danno alla proprietà attorea;
Condannare le parti convenute a consentire l'accesso al proprio fondo necessario per l'esecuzione delle opere di isolamento descritte in premessa dell'atto di citazione da eseguire alla parete nord – ovest del fabbricato confinante con la proprietà convenuta, da eseguire a cura e spese delle parti attrici.
Condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio al procuratore che se ne dichiara antistatario nonché al costo anticipato della CTU.
Con le note depositate per la medesima udienza i convenuti, impugnando e contestando ogni avverso dedotto eccepito e richiesto, concludevano riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie ex articolo 183 comma 6 n.1 c.p.c. e a tutti gli atti e documenti depositati, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine chiedevano ridursi l'importo del danno rispetto a quanto quantificato dal C.T.U.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe questo giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art.190 cpc .
2.Nel merito
Solo parte della domanda è fondata e deve essere accolta.
La consulenza tecnica ha infatti esaurientemente fatto luce sulla effettiva portata dei danni causati alla proprietà attorea dall'espandersi delle radici dei pini radicati nella confinate proprietà
, e che parte attrice asserisce consistere: nel sollevamento delle pavimentazioni del CP_1
terrazzino e della cassa scale dell'edificio con lesioni alle pareti, ai solai, ed alle fondazioni della stessa cassa scale, nonché al sottostante appartamento di proprietà esclusiva di Parte_6
posto al piano seminterrato.
Dall'esame dei suddetti due manufatti, che versano entrambi in un cattivo stato di conservazione da ricondurre ad epoca remota, risulta che nel torrino scala vi sia una situazione di “degrado avanzato delle putrelle relative al solaio di copertura dello stesso dovuto presumibilmente a pregresse infiltrazioni che hanno favorito una precoce ossidazione del ferro intradossale dei profili del solaio” (cfr. ctu).
Le lesioni riscontrate sulla muratura del torrino, sono quindi dovute a difetti di costruzione non riconducibili in alcun modo alle paventate infiltrazioni delle radici degli alberi al di sotto delle fondamenta dell'edificio.
La CTU ha infatti chiarito che le suddette lesioni originano “dai punti di scarico dell'ala del profilo in ferro del solaio, e sono da attribuirsi al fatto che il profilo stesso è stato poggiato direttamente sulla muratura senza un idoneo cuscinetto di mattoni pieni, per cui le tensioni prodotte sulla muratura dalle sollecitazioni trasmesse dal profilo hanno superato il limite ammissibile producendo le lesioni ad andamento sub verticale sulla sottostante parete”.
Le stesse considerazioni valgono per i danni lamentati nell'abitazione posta al piano seminterrato che sono da ascriversi alle condizioni di conservazione che “evidenziano uno stato di degrado e obsolescenza delle pareti dovuto essenzialmente alla vetustà, umidità e prolungata mancata manutenzione”. Inoltre dall'ausiliare non sono state rinvenute lesioni nelle pareti del piano seminterrato, che invece il CTP di parte attrice descrive ed afferma essere state causate dalle radici degli alberi.
Anche gli altri danneggiamenti che gli attori lamentano aver subito nei locali confinanti con la proprietà , come il distaccamento dei rivestimenti nel bagno, denotano la mancanza di CP_1 manutenzione dell'immobile e trovano origine nell'incuria e nell'obsolescenza del locale.
Considerato il fisiologico degrado del fabbricato in esame, che è causa delle lesioni e dei fenomeni infiltrativi lamentati da parte attorea, non sono stati rilevati fenomeni di dissesto imputabili nello specifico ad una presunta azione delle radici degli alberi sulla struttura dell'immobile.
Per gli stessi motivi non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese per le opere necessarie alla messa in sicurezza, ristrutturazione e di isolamento della parete del fabbricato, e del muro che divide la proprietà.
Né può disporsi la condanna a consentire l'accesso alla proprietà di parte convenuta, né quantificare l'indennità di occupazione provvisoria per eseguire le stesse opere, poiché – come chiarito dall'ausiliare- lo stato di degrado e obsolescenza delle pareti del fabbricato è dovuto essenzialmente alla vetustà, umidità e mancata manutenzione dello stesso . Lo stesso ausiliare ha peraltro rinvenuto sul lato del giardino dei convenuti, risulta la presenza di due tubazioni riconducibili a sfiatatoi [cfr. CTU pg. 14 “Va segnalato, tuttavia, che dall'esame dello stato dei luoghi, in corrispondenza delle pareti del bagno e dello sgabuzzino del piano seminterrato, sul lato del giardino dei convenuti, risulta la presenza di due tubazioni riconducibili a sfiatatoi privi di copertura (Foto n. 58)”].
L'unica parte danneggiata dal propagarsi delle radici del pino risulta – quindi- essere la pavimentazione prospiciente l'ingresso al fabbricato, nella quale si è riscontrato il degrado della malta cementizia nei giunti delle piastrelle di graniglia e il sollevamento delle stesse e del muretto lato nord.
Per come , poi, emerge dalla consulenza ulteriori futuri danni da parte dell'apparato radicale dei due pini sono da escludersi in considerazione dell'avvenuto abbattimento delle due piante.
Tanto premesso , per quanto concerne la quantificazione delle opere necessarie per la sistemazione della pavimentazione e del muretto, si ritiene congrua la somma di € 3.573,66, dettagliatamente quantificata nel computo metrico di cui all'allegato n. 8 della CTU, alla quale vanno aggiunte le spese per il tecnico e per l'istruzione della pratica presso gli Uffici competenti per l'esecuzione delle riparazioni della pavimentazione prospiciente l'ingresso del fabbricato e del muretto lato nord meglio individuato nella CTU, stimate in € 2.000,00 per un totale di € 5.573,66.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore degli odierni attori con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e di ufficio sulla base dei DM 55/14 e
147/22 in assenza di nota spese depositata, tenuto conto del valore della causa.
Quanto alle spese di ctu le stesse devono essere poste a carico della parte convenuta avendovi dato causa.
PQM
il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
contro , e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1- Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
, e al pagamento della somma di € 5.573,66 in favore di CP_1 Controparte_2
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7
2- Condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 di giudizio che si liquidano in: euro € 5.077,00 per compensi oltre spese vive, spese generali al
15%, iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Baldini;
3- Pone le spese di ctu definitivamente a carco di parte convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata il 7 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari