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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2025
Repubblica italiana In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa Maria Cristina Scarzella in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1603/2025 R.G. promossa ex art. 14 D.LGS. 150/2011 E 281-UNDECIES C.P.C. da:
AVV. (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.01.1987, residente in [...]15, in giudizio personalmente ai sensi degli artt. 14, comma 3, d.lgs. 150/2011 e 86 c.p.c., nonché assistito dall'Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il proprio Studio in Genova, Via Bacigalupo, 4/15, c.a.p. 16122
PARTE ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campo Ligure (GE), Via Don Minzoni n. 28, contumace
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
06.05.1970 e residente in [...] contumace
(C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
01.01.1946 e residente in [...] contumace
PARTI convenute
pag. 1 Sentenza in materia di compensi professionali del difensore in procedimento civile
CONCLUSIONI parte ricorrente come rese all'udienza del 18.11.2025 e in note conclusive depositate in data 19.09.2025
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare che la società convenuta e i suoi soci sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 21.807,43 (o della diversa somma meglio vista e piaciuta), oltre Iva, se dovuta, c.p.a. e accessori di legge, per l'attività lavorativa svolta dall'Avv.
Parte_1
2. per l'effetto, condannare la società e i suoi soci, in solido fra loro, al pagamento della somma suddetta a favore dell'Avv. oltre interessi di mora decorrenti dalla PEC del 27 Parte_1 gennaio 2025;
3. condannare la società convenuta alla rifusione delle spese vive pari a € 304,18 e onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, oltre a spese forfetarie, Iva, se dovuta, e Cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 14 D.lgs 150/2011 e 281-decies s.s. c.p.c. depositato in data 19.2.2025, l'Avv. ha chiesto la condanna della Parte_1 [...]
e dei suoi soci e , in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 21.807,43 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta da parte del ricorrente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, nell'ambito della causa n. R.G.R 288/2024 contro l' di Controparte_5
Genova e l di Alessandria, nonché al pagamento delle spese vive pari a € CP_5 CP_5
304,18 e onorari del presente giudizio, deducendo, in particolare, di aver provveduto, munito di idonea procura, al deposito del ricorso tributario avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei convenuti e dei relativi documenti utili per la difesa, di aver provveduto per conto dei medesimi convenuti alla costituzione in giudizio innanzi a suddetta Corte, nonché di aver svolto attività professionale nella fase istruttoria e/o di trattazione di detto giudizio, depositando le memorie e i documenti utili a tal fine e discutendo la causa in pubblica udienza, fino alla fase decisoria del giudizio, conclusosi, tramite sentenza pubblicata in data 22.10.2024, con una significativa riduzione in favore della società convenuta e dei suoi soci della pretesa dedotta in giudizio dall' di Genova e Alessandria. Controparte_5
Con decreto 03.03.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti per la data del 17.06.2025, evidenziando in rito la questione relativa alla individuazione/regolarità del rito prescelto A detta udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti della società convenuta e dei suoi soci, ne ha dichiarato la contumacia;
con ordinanza depositata in data 17.06.2025 è stata disposta la conversione del rito da pag. 2 speciale ad ordinario e fissata l'udienza del 18.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di note conclusive. Da ultimo all'udienza del 18.11.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni, richiamando quanto già affermato in sede di note conclusive , rimettendosi alla valutazione del giudice in punto quantificazione, facendo presente che il calcolo riportato in ricorso era stato elaborato con applicazione dello scaglione inferiore a quello effettivamente applicabile al caso concreto, tenuto conto del valore del giudizio in cui ha svolto attività professionale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di accoglimento nei limiti di cui infra;
risulta depositata in atti la documentazione relativa al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, nell'ambito della causa R.G.R. 288/2024 instaurata con ricorso tributario avverso gli avvisi di accertamento inviati nel dicembre del 2023 alla Società convenuta e ai suoi soci da parte dell di Genova e di Alessandria, Controparte_5 comprovante l'attività professionale svolta dall'Avvocato ricorrente sia nella fase introduttiva del giudizio, mediante proposizione del ricorso tributario e costituzione in giudizio dei convenuti (v. all. III), sia nella fase istruttoria e/o di trattazione, attraverso il deposito delle relative memorie e documenti e discussione orale in pubblica udienza (v. all. VI e VII), nonché, infine, nella fase decisionale del giudizio, definito con sentenza depositata nell'ottobre 2024 (v. all. VIII);
risulta altresì depositata in atti la documentazione relativa all'inoltro della richiesta di pagamento dell'onorario, avvenuta tramite e-mail nel settembre del 2024 (v. all. 9), tramite lettere raccomandate A/R inviate ai soci Sig. e nel dicembre del Parte_2 Controparte_6
2024 (v. all. 10.1 e 10.2) e, nel gennaio del 2025, via PEC (v. all. 11), alle quali, tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dei convenuti;
correttamente la parte ha quindi promosso il procedimento depositando il ricorso il 19.02.2025.
Pertanto, è da ritenersi dovuto il pagamento del compenso professionale a favore dell'Avv. da parte della Parte_1 Controparte_4
e dei suoi soci e convenuti, secondo i criteri di Controparte_1 Controparte_3 seguito esposti.
In primo luogo, risulta condivisibile l'individuazione della normativa applicabile nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e, quindi, dei parametri in essa definiti.
Per la liquidazione del compenso professionale, , deve in primo luogo individuarsi lo scaglione applicabile;
nel caso in esame, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità , esso va individuato avuto riguardo al valore del cd. “disputatum”, in quanto la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione pag. 3 che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa e, di conseguenza, il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (Cass. civ., Sez. VI, Ord., 06/03/2018, n. 5224). Pertanto, nel caso di specie, la determinazione della somma dovuta deve valutarsi sulla base del valore del giudizio nell'ambito del quale parte ricorrente ha svolto la comprovata attività professionale, corrispondente, nello specifico, a € 332.990, 80, anche in relazione alle diverse fasi processuali in cui parte ricorrente ha svolto attività di difesa delle parti (nel caso in esame: fase introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale); tenuto conto della attività concretamente svoltasi ritiene potersi liquidare la somma per le singole fase in misura intermedia tra il valore minimo e il valore intermedio (come di seguito riportato). Quantoall' aumento dell'onorario complessivamente dovuto per la difesa di più parti processuali (nello specifico, di tre parti processuali: la
[...]
e i due soci e ) l'art. 4, Controparte_4 Controparte_4 Controparte_3 comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, stabilisce che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta …”. Quest'ultima disposizione affida di regola alla discrezionalità del giudice il compito di tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dall'identità della posizione processuale, che deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo, senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte (Cass., Sez. 2, 6/6/2022, n. 18047; Cass., civ., Sez. II, Ord., 8/5/2025, n. 12777). Nel caso in esame, l'Avvocato ricorrente risulta aver svolto attività di difesa tecnica in favore dei convenuti avverso tre distinti provvedimenti di accertamento che l
[...]
di Genova e Alessandria avevano emesso nei loro confronti. CP_5
Tuttavia, le particolari posizioni processuali assunte da tutte e tre le parti in giudizio, risultano, benché aventi ad oggetto provvedimenti diversi, considerevolmente simili e strettamente connesse, in ragione, in particolare, della qualità di soci rivestita dai convenuti e nella società Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
a sua volta convenuta. Controparte_4
Pertanto, considerato quanto sopra, l'onorario complessivamente dovuto ben può essere incrementato non tanto nel massimo (60%), quanto nella misura del 40%. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene liquidare la somma relativa al compenso onorario richiesto dall'Avv. ella misura infra individuata: Parte_1
Liquidazione compensi professionali del difensore in procedimento civile
pag. 4 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte di giustizia tributaria di primo grado
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, € 2.500,00
Fase introduttiva del giudizio, € 1.200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.500,00
Fase decisionale, € 3.200,00
Compenso tabellare € 8.400,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 40 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 3.360,00 (art. 4, comma 2) Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11.760,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 8.400,00
Totale variazioni in aumento + € 3.360,00
Compenso totale € 11.760,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 1.764,00
Totale i € 13.524,00
Oltre cpa come per legge e iva se dovuta Infine,per la soccombenza deve essere liquidato e posto a carico dei convenuti il compenso professionale spettante al ricorrente per il presente procedimento sulla base delle tabelle di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 14 ; in considerazione della contumacia delle parti convenute e dell'attività effettivamente svolta, il compenso si liquida con applicazione dei valori intermedi per la fase di studio e per la fase introduttiva del giudizio e minimi per le ulteriori fasi, come infra, I covnenuti devono inoltre essere condannati a rifondere in favore del ricorrente le spese vive da questi sostenute sostenute, come provato dalla documentazione allegata, per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 264,98) e per la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e del decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza nei confronti di entrambi i soci convenuti e (€12,80 e €12,80, v. doc. 14 e 16), per un totale di € 290,58. Controparte_4 Controparte_3
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
pag. 5 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna la convenuta società Controparte_4
e i due soci convenuti E al pagamento in
[...] Controparte_4 Controparte_3 favore dell'Avvocato per l'attività professionale svolta in favore dei Parte_1 medesimi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, a titolo di compenso professionale rimborso e oneri di legge (compresa IVA della somma di €
13.524,00 oltre Cpa come per legge e iva se dovuta oltre interessi alla data di messa in mora fino al saldo.
- Condanna i convenuti predetti in favore della medesima parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.387,00 e al pagamento di €290,58 per gli esborsi, oltre rimborso spese generali CPA come per legge ed IVA se dovuta
Genova, 28 novembre 2025
Il Giudice M.C. Scarzella
pag. 6
Repubblica italiana In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa Maria Cristina Scarzella in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1603/2025 R.G. promossa ex art. 14 D.LGS. 150/2011 E 281-UNDECIES C.P.C. da:
AVV. (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.01.1987, residente in [...]15, in giudizio personalmente ai sensi degli artt. 14, comma 3, d.lgs. 150/2011 e 86 c.p.c., nonché assistito dall'Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il proprio Studio in Genova, Via Bacigalupo, 4/15, c.a.p. 16122
PARTE ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campo Ligure (GE), Via Don Minzoni n. 28, contumace
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
06.05.1970 e residente in [...] contumace
(C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
01.01.1946 e residente in [...] contumace
PARTI convenute
pag. 1 Sentenza in materia di compensi professionali del difensore in procedimento civile
CONCLUSIONI parte ricorrente come rese all'udienza del 18.11.2025 e in note conclusive depositate in data 19.09.2025
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare che la società convenuta e i suoi soci sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 21.807,43 (o della diversa somma meglio vista e piaciuta), oltre Iva, se dovuta, c.p.a. e accessori di legge, per l'attività lavorativa svolta dall'Avv.
Parte_1
2. per l'effetto, condannare la società e i suoi soci, in solido fra loro, al pagamento della somma suddetta a favore dell'Avv. oltre interessi di mora decorrenti dalla PEC del 27 Parte_1 gennaio 2025;
3. condannare la società convenuta alla rifusione delle spese vive pari a € 304,18 e onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, oltre a spese forfetarie, Iva, se dovuta, e Cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 14 D.lgs 150/2011 e 281-decies s.s. c.p.c. depositato in data 19.2.2025, l'Avv. ha chiesto la condanna della Parte_1 [...]
e dei suoi soci e , in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 21.807,43 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta da parte del ricorrente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, nell'ambito della causa n. R.G.R 288/2024 contro l' di Controparte_5
Genova e l di Alessandria, nonché al pagamento delle spese vive pari a € CP_5 CP_5
304,18 e onorari del presente giudizio, deducendo, in particolare, di aver provveduto, munito di idonea procura, al deposito del ricorso tributario avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei convenuti e dei relativi documenti utili per la difesa, di aver provveduto per conto dei medesimi convenuti alla costituzione in giudizio innanzi a suddetta Corte, nonché di aver svolto attività professionale nella fase istruttoria e/o di trattazione di detto giudizio, depositando le memorie e i documenti utili a tal fine e discutendo la causa in pubblica udienza, fino alla fase decisoria del giudizio, conclusosi, tramite sentenza pubblicata in data 22.10.2024, con una significativa riduzione in favore della società convenuta e dei suoi soci della pretesa dedotta in giudizio dall' di Genova e Alessandria. Controparte_5
Con decreto 03.03.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti per la data del 17.06.2025, evidenziando in rito la questione relativa alla individuazione/regolarità del rito prescelto A detta udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti della società convenuta e dei suoi soci, ne ha dichiarato la contumacia;
con ordinanza depositata in data 17.06.2025 è stata disposta la conversione del rito da pag. 2 speciale ad ordinario e fissata l'udienza del 18.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di note conclusive. Da ultimo all'udienza del 18.11.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni, richiamando quanto già affermato in sede di note conclusive , rimettendosi alla valutazione del giudice in punto quantificazione, facendo presente che il calcolo riportato in ricorso era stato elaborato con applicazione dello scaglione inferiore a quello effettivamente applicabile al caso concreto, tenuto conto del valore del giudizio in cui ha svolto attività professionale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di accoglimento nei limiti di cui infra;
risulta depositata in atti la documentazione relativa al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, nell'ambito della causa R.G.R. 288/2024 instaurata con ricorso tributario avverso gli avvisi di accertamento inviati nel dicembre del 2023 alla Società convenuta e ai suoi soci da parte dell di Genova e di Alessandria, Controparte_5 comprovante l'attività professionale svolta dall'Avvocato ricorrente sia nella fase introduttiva del giudizio, mediante proposizione del ricorso tributario e costituzione in giudizio dei convenuti (v. all. III), sia nella fase istruttoria e/o di trattazione, attraverso il deposito delle relative memorie e documenti e discussione orale in pubblica udienza (v. all. VI e VII), nonché, infine, nella fase decisionale del giudizio, definito con sentenza depositata nell'ottobre 2024 (v. all. VIII);
risulta altresì depositata in atti la documentazione relativa all'inoltro della richiesta di pagamento dell'onorario, avvenuta tramite e-mail nel settembre del 2024 (v. all. 9), tramite lettere raccomandate A/R inviate ai soci Sig. e nel dicembre del Parte_2 Controparte_6
2024 (v. all. 10.1 e 10.2) e, nel gennaio del 2025, via PEC (v. all. 11), alle quali, tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dei convenuti;
correttamente la parte ha quindi promosso il procedimento depositando il ricorso il 19.02.2025.
Pertanto, è da ritenersi dovuto il pagamento del compenso professionale a favore dell'Avv. da parte della Parte_1 Controparte_4
e dei suoi soci e convenuti, secondo i criteri di Controparte_1 Controparte_3 seguito esposti.
In primo luogo, risulta condivisibile l'individuazione della normativa applicabile nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e, quindi, dei parametri in essa definiti.
Per la liquidazione del compenso professionale, , deve in primo luogo individuarsi lo scaglione applicabile;
nel caso in esame, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità , esso va individuato avuto riguardo al valore del cd. “disputatum”, in quanto la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione pag. 3 che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa e, di conseguenza, il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (Cass. civ., Sez. VI, Ord., 06/03/2018, n. 5224). Pertanto, nel caso di specie, la determinazione della somma dovuta deve valutarsi sulla base del valore del giudizio nell'ambito del quale parte ricorrente ha svolto la comprovata attività professionale, corrispondente, nello specifico, a € 332.990, 80, anche in relazione alle diverse fasi processuali in cui parte ricorrente ha svolto attività di difesa delle parti (nel caso in esame: fase introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale); tenuto conto della attività concretamente svoltasi ritiene potersi liquidare la somma per le singole fase in misura intermedia tra il valore minimo e il valore intermedio (come di seguito riportato). Quantoall' aumento dell'onorario complessivamente dovuto per la difesa di più parti processuali (nello specifico, di tre parti processuali: la
[...]
e i due soci e ) l'art. 4, Controparte_4 Controparte_4 Controparte_3 comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, stabilisce che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta …”. Quest'ultima disposizione affida di regola alla discrezionalità del giudice il compito di tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dall'identità della posizione processuale, che deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo, senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte (Cass., Sez. 2, 6/6/2022, n. 18047; Cass., civ., Sez. II, Ord., 8/5/2025, n. 12777). Nel caso in esame, l'Avvocato ricorrente risulta aver svolto attività di difesa tecnica in favore dei convenuti avverso tre distinti provvedimenti di accertamento che l
[...]
di Genova e Alessandria avevano emesso nei loro confronti. CP_5
Tuttavia, le particolari posizioni processuali assunte da tutte e tre le parti in giudizio, risultano, benché aventi ad oggetto provvedimenti diversi, considerevolmente simili e strettamente connesse, in ragione, in particolare, della qualità di soci rivestita dai convenuti e nella società Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
a sua volta convenuta. Controparte_4
Pertanto, considerato quanto sopra, l'onorario complessivamente dovuto ben può essere incrementato non tanto nel massimo (60%), quanto nella misura del 40%. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene liquidare la somma relativa al compenso onorario richiesto dall'Avv. ella misura infra individuata: Parte_1
Liquidazione compensi professionali del difensore in procedimento civile
pag. 4 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte di giustizia tributaria di primo grado
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, € 2.500,00
Fase introduttiva del giudizio, € 1.200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.500,00
Fase decisionale, € 3.200,00
Compenso tabellare € 8.400,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 40 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 3.360,00 (art. 4, comma 2) Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11.760,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 8.400,00
Totale variazioni in aumento + € 3.360,00
Compenso totale € 11.760,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 1.764,00
Totale i € 13.524,00
Oltre cpa come per legge e iva se dovuta Infine,per la soccombenza deve essere liquidato e posto a carico dei convenuti il compenso professionale spettante al ricorrente per il presente procedimento sulla base delle tabelle di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 14 ; in considerazione della contumacia delle parti convenute e dell'attività effettivamente svolta, il compenso si liquida con applicazione dei valori intermedi per la fase di studio e per la fase introduttiva del giudizio e minimi per le ulteriori fasi, come infra, I covnenuti devono inoltre essere condannati a rifondere in favore del ricorrente le spese vive da questi sostenute sostenute, come provato dalla documentazione allegata, per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 264,98) e per la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e del decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza nei confronti di entrambi i soci convenuti e (€12,80 e €12,80, v. doc. 14 e 16), per un totale di € 290,58. Controparte_4 Controparte_3
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
pag. 5 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna la convenuta società Controparte_4
e i due soci convenuti E al pagamento in
[...] Controparte_4 Controparte_3 favore dell'Avvocato per l'attività professionale svolta in favore dei Parte_1 medesimi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, a titolo di compenso professionale rimborso e oneri di legge (compresa IVA della somma di €
13.524,00 oltre Cpa come per legge e iva se dovuta oltre interessi alla data di messa in mora fino al saldo.
- Condanna i convenuti predetti in favore della medesima parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.387,00 e al pagamento di €290,58 per gli esborsi, oltre rimborso spese generali CPA come per legge ed IVA se dovuta
Genova, 28 novembre 2025
Il Giudice M.C. Scarzella
pag. 6