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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.3.2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. MERLINI RENZO, come da procura in atti;
C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Appignano in data 05/10/2003;
separati consensualmente con decreto di omologazione n. 222/2022 pubblicato dall'intestato Tribunale in data 11.1.2022 all'interno del procedimento RG n. 2754/2021;
coi seguenti figli:
- nato il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1
- nata il [...], ancora minorenne. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.3.2025, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 11.11.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
pagina 1 di 2 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (in particolare un figlio è già maggiorenne mentre per l'altra la somma di mantenimento mensile pari ad euro 175,00 appare congrua considerando i redditi documentati del padre non collocatario di modesta entità), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
n data 05/10/2003 e trascritto al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2003 del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Appignano alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo e richiamate nelle note prodotte per l'udienza del 11.11.2025, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appignano (MC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.3.2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. MERLINI RENZO, come da procura in atti;
C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Appignano in data 05/10/2003;
separati consensualmente con decreto di omologazione n. 222/2022 pubblicato dall'intestato Tribunale in data 11.1.2022 all'interno del procedimento RG n. 2754/2021;
coi seguenti figli:
- nato il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1
- nata il [...], ancora minorenne. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.3.2025, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 11.11.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
pagina 1 di 2 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (in particolare un figlio è già maggiorenne mentre per l'altra la somma di mantenimento mensile pari ad euro 175,00 appare congrua considerando i redditi documentati del padre non collocatario di modesta entità), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
n data 05/10/2003 e trascritto al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2003 del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Appignano alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo e richiamate nelle note prodotte per l'udienza del 11.11.2025, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appignano (MC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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