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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6591 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Terza Sezione Civile Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Mario Fucito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7607/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale”, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] - C.F.: Parte_1
; C.F._1
, nato a [...] il [...] - C.F.: ; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lauro;
E
(subentrata nei rapporti della Controparte_2
a seguito di atto di fusione per Controparte_3
incorporazione, a rogito Notaio dott. , Rep. N. 2307, racc. n. Persona_1
1282), con sede legale in Torre del Greco (NA) al C.so Vittorio Emanuele
92/100 "Palazzo Vallelonga", codice fiscale ed iscrizione al Registro delle
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 Imprese di Napoli n. , partita IVA n. , R.E.A. n. P.IVA_1 P.IVA_2
NA-26366, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Isernia. CP_4
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<È presente per parte attrice l'Avv. Mariano Fergola per delega del procuratore costituito, il quale in via principale insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie disattese dal giudice. Nel merito, conclude in ogni caso chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. È altresì presente per parte convenuta l'Avv. Gianluca Isernia, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza.
Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento deriva da un precedente giudizio promosso dagli odierni attori innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (R.G. n.
8237/2019) in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/19 del 25 giugno
2019 emesso nei loro confronti, quali fideiussori della società Electronik
Idea S.r.l., su istanza della Controparte_3
Gli ingiunti, nel proporre l'opposizione, eccepivano la nullità delle garanzie fideiussorie per asserita violazione della normativa antitrust e la conseguente decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c.
In particolare, in punto di fatto, gli attori asserivano di aver stipulato due
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 contratti di fideiussione omnibus: il primo, datato 13 dicembre 2017, siglato da per un importo di euro 465.300,00 (precedentemente CP_1
euro 325.000,00); il secondo, del 20 giugno 2018, sottoscritto da Parte_1
per un importo di euro 404.000,00. Entrambe le garanzie erano
[...]
state rilasciate in favore dell'allora e a Controparte_3
presidio delle obbligazioni della società Electronik Idea S.r.l.
I fideiussori eccepivano la nullità di tali fideiussioni poiché conformi allo schema predisposto dall'Associazione Bancaria TAna (ABI), sanzionato dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990. In particolare, essi rilevavano che le fideiussioni riproducevano le clausole
"standard" (articoli 2, 6 e 8) oggetto del citato provvedimento di Banca
d'TA.
Gli attori lamentavano, inoltre, la nullità e/o l'inefficacia della clausola n. 6 dei contratti di fideiussione in esame, posta in deroga alla disciplina dell'articolo 1957 del codice civile in materia di decadenza del creditore dall'escussione del fideiussore. Tale clausola, derogando alla disciplina legale della fideiussione, sarebbe risultata – secondo i garanti – vessatoria, sia ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo, del codice civile, sia dell'articolo 33, comma secondo, lettera t) del Codice del Consumo, in quanto avrebbe imposto al fideiussore decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, precludendogli di far valere la decadenza del creditore negligente.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4367/2022, emessa il 25 novembre 2022 e pubblicata il 30 novembre 2022, disponeva
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 la separazione delle domande riconvenzionali formulate dagli odierni attori ai capi 3, 4 e 5 delle conclusioni dell'atto di opposizione. Con tale provvedimento, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza su tali questioni, individuando la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia d'impresa. In virtù di questa decisione, il giudizio di opposizione, originariamente pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stato sospeso in attesa dell'esito del presente procedimento riassunto a Napoli, limitatamente alle vertenze concernenti la nullità e il risarcimento dei danni da intesa anticoncorrenziale.
Con comparsa notificata il 28 febbraio 2023, e Parte_1 CP_1
hanno riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale di Napoli,
[...]
Sezione Specializzata in materia d'impresa, nei confronti della
[...]
attuale denominazione dell'originaria Controparte_2 [...]
subentrata a seguito di fusione per Controparte_3
incorporazione.
I fideiussori, nella comparsa in riassunzione, hanno rimodulato le proprie istanze alla luce della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, rassegnando le seguenti conclusioni: <accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione de quibus relativamente alle sole clausole 2, 6 e 8, o comunque della clausola n. 6 di tutti i detti contratti, e per l'effetto, dichiarare la decaduta dal diritto di escutere la garanzia con liberazione dei CP_3
fideiussori; in ogni caso ai sensi dell' art 1, comma 1 d. lgs. 3/2017 (che disciplina le azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e prevede il diritto al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese) condannare controparte al risarcimento dei danni subiti dagli attori in ragione della violazione della normativa antitrust da quantificarsi in una somma pari a quella ingiunta con compensazione di ogni eventuale controcredito che dovesse essere riconosciuto in favore dell'istituto opposto;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
In data 11 luglio 2023, si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
contestando integralmente le pretese avanzate Controparte_2
dalla parte attrice e instando per il rigetto delle domande, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, prive di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto.
La Banca convenuta ha, in primo luogo, sollevato l'eccezione di difformità delle fideiussioni siglate da e rispetto CP_1 Parte_1
allo schema ABI censurato dalla Banca d'TA, adducendo che le clausole presenti in tali contratti si discostano e non corrispondono a quelle ritenute nulle dal provvedimento n. 55 del 2005. L'istituto di credito ha, inoltre, argomentato che, quand'anche le clausole contestate fossero corrispondenti ai modelli ABI, la nullità derivante dalla normativa antitrust non inciderebbe direttamente sul contenuto dei singoli contratti di fideiussione, bensì su un comportamento "a monte", e non configurerebbe un vincolo di dipendenza funzionale o un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile. Ha altresì sostenuto che, in ogni evenienza, ciò
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 comporterebbe unicamente una nullità parziale delle clausole (articoli 2, 6 e
8 del modello ABI) ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, con la permanenza delle restanti clausole e dell'intero contratto in piena validità ed efficacia tra le parti.
Con riferimento all'applicazione dell'articolo 1957 del codice civile,
l'istituto bancario ha affermato che la clausola derogatoria non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e, pertanto, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti, implicando l'assunzione volontaria di un rischio più elevato da parte del garante. La convenuta ha altresì evidenziato che i fideiussori stessi, e CP_1 Parte_1
erano a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice
[...]
principale, Electronik Idea S.r.l., società già dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 69/2019 del 17 gennaio 2019. L'istituto ha aggiunto che i fideiussori avevano sottoscritto un piano di rateizzazione del debito, riconoscendo il credito vantato dalla e che l'istituto di credito aveva CP_3
comunicato la decadenza dal beneficio del termine con nota del 15 marzo
2018.
Da ultimo, l'istituto di credito ha sottolineato che le fideiussioni in oggetto furono stipulate nel 2017 e 2018, ovvero in un arco temporale successivo al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento della
Banca d'TA, culminato nel provvedimento n. 55/2005. Ha sostenuto che, pertanto, tale provvedimento non è sufficiente a comprovare un accordo anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione delle garanzie in questione.
Il Collegio condivide quest'ultimo rilievo.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 Secondo la prospettazione di parte attrice, la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione, al loro interno, di alcune clausole contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI
e giudicato dalla Banca d'TA confliggente con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287/1990.
Si tratta segnatamente:
- dell'art. 2 (“clausola di reviviscenza”), che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa siano state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che devono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- dell'art. 6, che dispone che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restino integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957cod. civ., che si intende derogato;
- dell'art. 8, che stabilisce che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Tali clausole – contrariamente all'eccezione di difformità fatta valere dal creditore garantito – risultano testualmente riprodotte nelle clausole nn. 2,
6 e 9 delle fideiussioni di cui si discute.
Ciò, però, non significa che esse siano nulle.
Secondo la Banca d'TA, infatti, gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 dall'ABI contengono disposizioni che, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
Detto altrimenti: le clausole di cui trattasi sono state ritenute illecite non già per sé stesse considerate, ma solo in quanto “applicate in modo uniforme”, in forza di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito le banche italiane, tale da rendere impossibile trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
La Suprema Corte, vieppiù evidenziando l'elemento dell'accordo anticoncorrenziale, ha affermato che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass.
SS UU 41994/2021)
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità delle fideiussioni omnibus prestate 13 dicembre 2017 e il 20 giugno 2018 nell'interesse della Electronik Idea S.r.l., intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'TA quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la Banca convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003. il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19/01/2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07/04/2022 e
Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n.
718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Le fideiussioni oggetto di domanda attrice risultano stipulate in un periodo di tempo (2017 e 2018) di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'TA col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 anticoncorrenziale, a cui abbia aderito anche la Banca cedente tra un
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca
d'TA e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Tali principi in materia di estensione oggettiva e temporale della natura di prova privilegiata del decreto 55/2005, enunciati già in Trib. Napoli, sent.
16.06.2020, sono oggi più diffusamene confermati da Cass. 1170/2025.
Infatti, il Giudice di legittimità, proseguendo l'interpretazione iniziata con la pronuncia che risolveva nel senso della nullità relativa la sorte delle clausole dei contratti fideiussori omnibus, attinte dall'accertamento della
Banca d'TA culminato con il decreto 55/2005, ha affermato che: << la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità
d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presente le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione de iure dei fatti.
Dopodiché occorre aggiungere che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “I) l'esistenza del provvedimento della Banca d'TA; II) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non quelle prestate a carattere particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall' Associazione
Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
III) l' epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l' accertamento della Banca
d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè preesistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
IV) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
V) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa essere ancora invocata, il che impone di rammentare, quanto, alla rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c., che , come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con eventuale ormai consumata preclusione fondata sulla stessa< (Cass. n. 1170/2025).
Nella fattispecie, come si può già logicamente dedurre, gli attori non hanno provato alcunché di quanto enunciato.
Invero, le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate in favore della banca convenuta nel 2017 e nel 2018, e, dunque, successivamente al periodo oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'TA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alle fideiussioni oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione delle stesse) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 banche italiane.
D'altronde, parte attrice mai fa riferimento ad una ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata.
Né servirebbe a tal fine dar seguito alla richiesta ex art. 210 cpc avanzata dagli attori, sia perché del tutto esplorativa sia perché – come già si è detto
– un'intesa anticoncorrenziale ulteriore e diversa rispetto a quella accertata dalla Banca d'TA neppure è stata dedotta.
Ne segue il rigetto della domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust e della relativa domanda di risarcimento.
Venendo, infine, alla domanda di nullità proposta da entrambi gli attori rispetto alle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportate sub art. 6 dei contratti in controversia, dato atto che le stesse risultano specificamente approvate per iscritti ai sensi dell'art. 1342 c.c., la stessa può essere accolta, per violazione dell'art. 33 comma II lett.t) e 36 Codice del
Consumo, esclusivamente con riguardo a , rispetto alla Parte_1
quale può riconoscersi la qualità di consumatrice.
Non trova infatti applicazione nel caso in esame la disciplina consumeristica con riferimento a , avendosi riguardo pacificamente al legale CP_1
rappresentante della società debitrice (cfr., fra i vari documenti, la visura camerale in atti).
La Corte di Cassazione, in queste ipotesi, esclude la qualità di consumatore in capo al fideiussore in quanto: «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore» (Cass. sez.
VI, 08/05/2020 n. 8662; Cass. n. 28162/2019, Cass. n. 25914/2019 e Cass. sez.
III, 13/12/2018 n. 32225).
Deve invece riconoscersi la qualità di consumatore in capo a Parte_1
rispetto alla quale, in assenza di collegamenti funzionali con la
[...]
società garantita quali la carica di amministratore o la titolarità di una importante partecipazione al suo capitale sociale, opera il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte, Sezione VI, con l'ordinanza n. 742 del
16/01/2020, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ha abbandonato la teoria del c.d. “professionista di rimbalzo”, affermando che viene considerato consumatore chi presta una fideiussione per scopi non relativi alla propria attività, anche se il debito garantito ricade su un soggetto professionale, atteso che l'accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante un duplicato del debitore principale (cfr. anche
Cass. sez. I, 19/07/2021, n. 20633).
Ciò posto, una volta individuata la disciplina da applicare, occorre analizzare la vessatorietà o meno della clausola sottoscritta da Parte_1
[...]
Sul punto, va evidenziato il recente mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della deroga convenzionale della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.
In particolare, l'orientamento costantemente sostenuto dalla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 giurisprudenza di legittimità affermava la liceità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non urtando contro alcun principio di ordine pubblico e comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr., ex multis, Cass.
9245/2007, Cass. 21867/2013, Cass. 9379/2018, Cass. 28943/2017).
L'orientamento tradizionale è mutato a seguito dell'intervento di quello più recente della Corte di Cassazione, secondo cui la clausola di deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del «tempo in cui la
può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti CP_3
del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita na CP_3
siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art.
1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914;
Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)» (Cfr. Cassazione civile sez. III -
28/09/2023, n. 27558).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 L'orientamento più recente della suprema Corte appare al Collegio quello più convincente.
Invero la dispensa della Banca dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato dall'art. 33 comma 2, lett. t) del codice del consumo non avendo più ragion d'essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE 26.2.2015, c-143/13,
Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33).
Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l'aggravamento dell'eccezione di decadenza. Rilevò infatti Banca d'TA, al § 83 del provvedimento, che la clausola «ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante».
L'esclusione della decadenza della banca dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., quando il garante rivesta la qualità di consumatore, deve pertanto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 cc).
Nel caso di specie non risulta né dedotto né provato il fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri (individualità, serietà, effettività: cfr. Cass., 26/09/2008, n.
24262), quale fatto impeditivo della applicazione della disciplina consumerista.
Risultando incontroverso in atti che l'istituito di credito non abbia fornito la prova, sulla stessa incombente ex art. 34 co. 5 del D. Lgs. n. 206/2005, della specifica trattativa individuale con il consumatore, va dichiarata la nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) del D. Lgs n. 206/2005 della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportata sub art. 6 del contratto di fideiussione stipulato da in data 20 giugno 2018. Parte_1
Da tale nullità, però, non consegue la liberazione di dal Parte_1
vincolo fideiussorio derivante dal contratto in esame.
La società debitrice, Electronik Idea s.r.l., è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 69/2019 del 17/01/2019. Pertanto, deve ritenersi che la banca creditrice abbia tempestivamente richiesto al garante l'adempimento dell'obbligazione ottenendo in data 25 giugno 2019 il decreto ingiuntivo n. 1487/2019, oggetto di opposizione.
Conseguentemente, va disattesa la richiesta di declaratoria di decadenza
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 della convenuta ex art. 1957 c.c.
Per ciò che concerne le spese di lite, le stesse, in ragione della reciproca soccombenza, restano compensate tra la banca convenuta e Parte_1
mentre, nella misura liquidata in dispositivo, devono essere
[...]
poste per l'intero a carico di , essendo risultato quest'ultimo CP_1
integralmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) del D. Lgs n. 206/2005, della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportata sub art. 6 del contratto di fideiussione omnibus stipulato da in Parte_1
data 20 giugno 2018;
- rigetta le ulteriori domande proposte da , nonché Parte_1
quelle formulate da;
CP_1
- compensa le spese di lite tra e la banca convenuta;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della CP_1
banca convenuta, che si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 24 giugno 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 18
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Mario Fucito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7607/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale”, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] - C.F.: Parte_1
; C.F._1
, nato a [...] il [...] - C.F.: ; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lauro;
E
(subentrata nei rapporti della Controparte_2
a seguito di atto di fusione per Controparte_3
incorporazione, a rogito Notaio dott. , Rep. N. 2307, racc. n. Persona_1
1282), con sede legale in Torre del Greco (NA) al C.so Vittorio Emanuele
92/100 "Palazzo Vallelonga", codice fiscale ed iscrizione al Registro delle
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 Imprese di Napoli n. , partita IVA n. , R.E.A. n. P.IVA_1 P.IVA_2
NA-26366, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Isernia. CP_4
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<È presente per parte attrice l'Avv. Mariano Fergola per delega del procuratore costituito, il quale in via principale insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie disattese dal giudice. Nel merito, conclude in ogni caso chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. È altresì presente per parte convenuta l'Avv. Gianluca Isernia, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza.
Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento deriva da un precedente giudizio promosso dagli odierni attori innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (R.G. n.
8237/2019) in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/19 del 25 giugno
2019 emesso nei loro confronti, quali fideiussori della società Electronik
Idea S.r.l., su istanza della Controparte_3
Gli ingiunti, nel proporre l'opposizione, eccepivano la nullità delle garanzie fideiussorie per asserita violazione della normativa antitrust e la conseguente decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c.
In particolare, in punto di fatto, gli attori asserivano di aver stipulato due
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 contratti di fideiussione omnibus: il primo, datato 13 dicembre 2017, siglato da per un importo di euro 465.300,00 (precedentemente CP_1
euro 325.000,00); il secondo, del 20 giugno 2018, sottoscritto da Parte_1
per un importo di euro 404.000,00. Entrambe le garanzie erano
[...]
state rilasciate in favore dell'allora e a Controparte_3
presidio delle obbligazioni della società Electronik Idea S.r.l.
I fideiussori eccepivano la nullità di tali fideiussioni poiché conformi allo schema predisposto dall'Associazione Bancaria TAna (ABI), sanzionato dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990. In particolare, essi rilevavano che le fideiussioni riproducevano le clausole
"standard" (articoli 2, 6 e 8) oggetto del citato provvedimento di Banca
d'TA.
Gli attori lamentavano, inoltre, la nullità e/o l'inefficacia della clausola n. 6 dei contratti di fideiussione in esame, posta in deroga alla disciplina dell'articolo 1957 del codice civile in materia di decadenza del creditore dall'escussione del fideiussore. Tale clausola, derogando alla disciplina legale della fideiussione, sarebbe risultata – secondo i garanti – vessatoria, sia ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo, del codice civile, sia dell'articolo 33, comma secondo, lettera t) del Codice del Consumo, in quanto avrebbe imposto al fideiussore decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, precludendogli di far valere la decadenza del creditore negligente.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4367/2022, emessa il 25 novembre 2022 e pubblicata il 30 novembre 2022, disponeva
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 la separazione delle domande riconvenzionali formulate dagli odierni attori ai capi 3, 4 e 5 delle conclusioni dell'atto di opposizione. Con tale provvedimento, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza su tali questioni, individuando la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia d'impresa. In virtù di questa decisione, il giudizio di opposizione, originariamente pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stato sospeso in attesa dell'esito del presente procedimento riassunto a Napoli, limitatamente alle vertenze concernenti la nullità e il risarcimento dei danni da intesa anticoncorrenziale.
Con comparsa notificata il 28 febbraio 2023, e Parte_1 CP_1
hanno riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale di Napoli,
[...]
Sezione Specializzata in materia d'impresa, nei confronti della
[...]
attuale denominazione dell'originaria Controparte_2 [...]
subentrata a seguito di fusione per Controparte_3
incorporazione.
I fideiussori, nella comparsa in riassunzione, hanno rimodulato le proprie istanze alla luce della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, rassegnando le seguenti conclusioni: <accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione de quibus relativamente alle sole clausole 2, 6 e 8, o comunque della clausola n. 6 di tutti i detti contratti, e per l'effetto, dichiarare la decaduta dal diritto di escutere la garanzia con liberazione dei CP_3
fideiussori; in ogni caso ai sensi dell' art 1, comma 1 d. lgs. 3/2017 (che disciplina le azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e prevede il diritto al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese) condannare controparte al risarcimento dei danni subiti dagli attori in ragione della violazione della normativa antitrust da quantificarsi in una somma pari a quella ingiunta con compensazione di ogni eventuale controcredito che dovesse essere riconosciuto in favore dell'istituto opposto;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
In data 11 luglio 2023, si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
contestando integralmente le pretese avanzate Controparte_2
dalla parte attrice e instando per il rigetto delle domande, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, prive di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto.
La Banca convenuta ha, in primo luogo, sollevato l'eccezione di difformità delle fideiussioni siglate da e rispetto CP_1 Parte_1
allo schema ABI censurato dalla Banca d'TA, adducendo che le clausole presenti in tali contratti si discostano e non corrispondono a quelle ritenute nulle dal provvedimento n. 55 del 2005. L'istituto di credito ha, inoltre, argomentato che, quand'anche le clausole contestate fossero corrispondenti ai modelli ABI, la nullità derivante dalla normativa antitrust non inciderebbe direttamente sul contenuto dei singoli contratti di fideiussione, bensì su un comportamento "a monte", e non configurerebbe un vincolo di dipendenza funzionale o un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile. Ha altresì sostenuto che, in ogni evenienza, ciò
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 comporterebbe unicamente una nullità parziale delle clausole (articoli 2, 6 e
8 del modello ABI) ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, con la permanenza delle restanti clausole e dell'intero contratto in piena validità ed efficacia tra le parti.
Con riferimento all'applicazione dell'articolo 1957 del codice civile,
l'istituto bancario ha affermato che la clausola derogatoria non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e, pertanto, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti, implicando l'assunzione volontaria di un rischio più elevato da parte del garante. La convenuta ha altresì evidenziato che i fideiussori stessi, e CP_1 Parte_1
erano a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice
[...]
principale, Electronik Idea S.r.l., società già dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 69/2019 del 17 gennaio 2019. L'istituto ha aggiunto che i fideiussori avevano sottoscritto un piano di rateizzazione del debito, riconoscendo il credito vantato dalla e che l'istituto di credito aveva CP_3
comunicato la decadenza dal beneficio del termine con nota del 15 marzo
2018.
Da ultimo, l'istituto di credito ha sottolineato che le fideiussioni in oggetto furono stipulate nel 2017 e 2018, ovvero in un arco temporale successivo al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento della
Banca d'TA, culminato nel provvedimento n. 55/2005. Ha sostenuto che, pertanto, tale provvedimento non è sufficiente a comprovare un accordo anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione delle garanzie in questione.
Il Collegio condivide quest'ultimo rilievo.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 Secondo la prospettazione di parte attrice, la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione, al loro interno, di alcune clausole contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI
e giudicato dalla Banca d'TA confliggente con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287/1990.
Si tratta segnatamente:
- dell'art. 2 (“clausola di reviviscenza”), che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa siano state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che devono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- dell'art. 6, che dispone che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restino integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957cod. civ., che si intende derogato;
- dell'art. 8, che stabilisce che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Tali clausole – contrariamente all'eccezione di difformità fatta valere dal creditore garantito – risultano testualmente riprodotte nelle clausole nn. 2,
6 e 9 delle fideiussioni di cui si discute.
Ciò, però, non significa che esse siano nulle.
Secondo la Banca d'TA, infatti, gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 dall'ABI contengono disposizioni che, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
Detto altrimenti: le clausole di cui trattasi sono state ritenute illecite non già per sé stesse considerate, ma solo in quanto “applicate in modo uniforme”, in forza di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito le banche italiane, tale da rendere impossibile trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
La Suprema Corte, vieppiù evidenziando l'elemento dell'accordo anticoncorrenziale, ha affermato che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass.
SS UU 41994/2021)
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità delle fideiussioni omnibus prestate 13 dicembre 2017 e il 20 giugno 2018 nell'interesse della Electronik Idea S.r.l., intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'TA quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la Banca convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003. il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19/01/2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07/04/2022 e
Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n.
718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Le fideiussioni oggetto di domanda attrice risultano stipulate in un periodo di tempo (2017 e 2018) di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'TA col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 anticoncorrenziale, a cui abbia aderito anche la Banca cedente tra un
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca
d'TA e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Tali principi in materia di estensione oggettiva e temporale della natura di prova privilegiata del decreto 55/2005, enunciati già in Trib. Napoli, sent.
16.06.2020, sono oggi più diffusamene confermati da Cass. 1170/2025.
Infatti, il Giudice di legittimità, proseguendo l'interpretazione iniziata con la pronuncia che risolveva nel senso della nullità relativa la sorte delle clausole dei contratti fideiussori omnibus, attinte dall'accertamento della
Banca d'TA culminato con il decreto 55/2005, ha affermato che: << la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità
d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presente le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione de iure dei fatti.
Dopodiché occorre aggiungere che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “I) l'esistenza del provvedimento della Banca d'TA; II) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non quelle prestate a carattere particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall' Associazione
Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
III) l' epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l' accertamento della Banca
d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè preesistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
IV) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
V) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa essere ancora invocata, il che impone di rammentare, quanto, alla rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c., che , come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con eventuale ormai consumata preclusione fondata sulla stessa< (Cass. n. 1170/2025).
Nella fattispecie, come si può già logicamente dedurre, gli attori non hanno provato alcunché di quanto enunciato.
Invero, le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate in favore della banca convenuta nel 2017 e nel 2018, e, dunque, successivamente al periodo oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'TA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alle fideiussioni oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione delle stesse) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 banche italiane.
D'altronde, parte attrice mai fa riferimento ad una ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata.
Né servirebbe a tal fine dar seguito alla richiesta ex art. 210 cpc avanzata dagli attori, sia perché del tutto esplorativa sia perché – come già si è detto
– un'intesa anticoncorrenziale ulteriore e diversa rispetto a quella accertata dalla Banca d'TA neppure è stata dedotta.
Ne segue il rigetto della domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust e della relativa domanda di risarcimento.
Venendo, infine, alla domanda di nullità proposta da entrambi gli attori rispetto alle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportate sub art. 6 dei contratti in controversia, dato atto che le stesse risultano specificamente approvate per iscritti ai sensi dell'art. 1342 c.c., la stessa può essere accolta, per violazione dell'art. 33 comma II lett.t) e 36 Codice del
Consumo, esclusivamente con riguardo a , rispetto alla Parte_1
quale può riconoscersi la qualità di consumatrice.
Non trova infatti applicazione nel caso in esame la disciplina consumeristica con riferimento a , avendosi riguardo pacificamente al legale CP_1
rappresentante della società debitrice (cfr., fra i vari documenti, la visura camerale in atti).
La Corte di Cassazione, in queste ipotesi, esclude la qualità di consumatore in capo al fideiussore in quanto: «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore» (Cass. sez.
VI, 08/05/2020 n. 8662; Cass. n. 28162/2019, Cass. n. 25914/2019 e Cass. sez.
III, 13/12/2018 n. 32225).
Deve invece riconoscersi la qualità di consumatore in capo a Parte_1
rispetto alla quale, in assenza di collegamenti funzionali con la
[...]
società garantita quali la carica di amministratore o la titolarità di una importante partecipazione al suo capitale sociale, opera il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte, Sezione VI, con l'ordinanza n. 742 del
16/01/2020, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ha abbandonato la teoria del c.d. “professionista di rimbalzo”, affermando che viene considerato consumatore chi presta una fideiussione per scopi non relativi alla propria attività, anche se il debito garantito ricade su un soggetto professionale, atteso che l'accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante un duplicato del debitore principale (cfr. anche
Cass. sez. I, 19/07/2021, n. 20633).
Ciò posto, una volta individuata la disciplina da applicare, occorre analizzare la vessatorietà o meno della clausola sottoscritta da Parte_1
[...]
Sul punto, va evidenziato il recente mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della deroga convenzionale della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.
In particolare, l'orientamento costantemente sostenuto dalla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 giurisprudenza di legittimità affermava la liceità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non urtando contro alcun principio di ordine pubblico e comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr., ex multis, Cass.
9245/2007, Cass. 21867/2013, Cass. 9379/2018, Cass. 28943/2017).
L'orientamento tradizionale è mutato a seguito dell'intervento di quello più recente della Corte di Cassazione, secondo cui la clausola di deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del «tempo in cui la
può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti CP_3
del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita na CP_3
siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art.
1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914;
Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)» (Cfr. Cassazione civile sez. III -
28/09/2023, n. 27558).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 L'orientamento più recente della suprema Corte appare al Collegio quello più convincente.
Invero la dispensa della Banca dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato dall'art. 33 comma 2, lett. t) del codice del consumo non avendo più ragion d'essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE 26.2.2015, c-143/13,
Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33).
Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l'aggravamento dell'eccezione di decadenza. Rilevò infatti Banca d'TA, al § 83 del provvedimento, che la clausola «ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante».
L'esclusione della decadenza della banca dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., quando il garante rivesta la qualità di consumatore, deve pertanto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 cc).
Nel caso di specie non risulta né dedotto né provato il fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri (individualità, serietà, effettività: cfr. Cass., 26/09/2008, n.
24262), quale fatto impeditivo della applicazione della disciplina consumerista.
Risultando incontroverso in atti che l'istituito di credito non abbia fornito la prova, sulla stessa incombente ex art. 34 co. 5 del D. Lgs. n. 206/2005, della specifica trattativa individuale con il consumatore, va dichiarata la nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) del D. Lgs n. 206/2005 della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportata sub art. 6 del contratto di fideiussione stipulato da in data 20 giugno 2018. Parte_1
Da tale nullità, però, non consegue la liberazione di dal Parte_1
vincolo fideiussorio derivante dal contratto in esame.
La società debitrice, Electronik Idea s.r.l., è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 69/2019 del 17/01/2019. Pertanto, deve ritenersi che la banca creditrice abbia tempestivamente richiesto al garante l'adempimento dell'obbligazione ottenendo in data 25 giugno 2019 il decreto ingiuntivo n. 1487/2019, oggetto di opposizione.
Conseguentemente, va disattesa la richiesta di declaratoria di decadenza
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 della convenuta ex art. 1957 c.c.
Per ciò che concerne le spese di lite, le stesse, in ragione della reciproca soccombenza, restano compensate tra la banca convenuta e Parte_1
mentre, nella misura liquidata in dispositivo, devono essere
[...]
poste per l'intero a carico di , essendo risultato quest'ultimo CP_1
integralmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) del D. Lgs n. 206/2005, della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riportata sub art. 6 del contratto di fideiussione omnibus stipulato da in Parte_1
data 20 giugno 2018;
- rigetta le ulteriori domande proposte da , nonché Parte_1
quelle formulate da;
CP_1
- compensa le spese di lite tra e la banca convenuta;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della CP_1
banca convenuta, che si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 24 giugno 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
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