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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
UA EN, OR
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trevi - Trevi 06039 Trevi PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23787 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'avviso n. 2 del 27/12/2021, emesso dal Comune di Trevi, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta SA, per un importo di €. 2.134,00, relativamente all'anno 2017.
Deduceva in sintesi : la violazione dell'art. 44 del D. Lgs. n. 507/1993; la violazione dell'art. 2909 c.c. e delle statuizioni contenute nella sentenza della CTR n. 105/02/2020; l'erroneità dell'avviso impugnato per carente istruttoria e motivazione;
l'insussistenza delle condizioni per esigere sanzioni ed interessi nella misura indicata nell'avviso de quo.
Il Comune di Trevi si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 26 ottobre 2022, questa Corte sospendeva il giudizio in attesa della sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso 6604/21, con onere di riassunzione nei termini di legge pena declaratoria di estinzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il ricorso nei termini di legge .
Si impone, pertanto l'estinzione del giudizio.
Spese compensate
P.Q.M.
dichiara la estinzione del giudizio con compensazione di spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
UA EN, OR
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trevi - Trevi 06039 Trevi PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23787 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'avviso n. 2 del 27/12/2021, emesso dal Comune di Trevi, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta SA, per un importo di €. 2.134,00, relativamente all'anno 2017.
Deduceva in sintesi : la violazione dell'art. 44 del D. Lgs. n. 507/1993; la violazione dell'art. 2909 c.c. e delle statuizioni contenute nella sentenza della CTR n. 105/02/2020; l'erroneità dell'avviso impugnato per carente istruttoria e motivazione;
l'insussistenza delle condizioni per esigere sanzioni ed interessi nella misura indicata nell'avviso de quo.
Il Comune di Trevi si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 26 ottobre 2022, questa Corte sospendeva il giudizio in attesa della sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso 6604/21, con onere di riassunzione nei termini di legge pena declaratoria di estinzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il ricorso nei termini di legge .
Si impone, pertanto l'estinzione del giudizio.
Spese compensate
P.Q.M.
dichiara la estinzione del giudizio con compensazione di spese