Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1973, n. 846
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 dicembre 1973
Art. 2.
Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , fruiranno, dal 1 gennaio 1974, della esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1973