Art. 7.
L'ultimo comma dell' art. 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'industria e del commercio stabilira', quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parita' di trattamento o di reciprocita' rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorita', mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parita' di trattamento con le imprese nazionali".
L'ultimo comma dell' art. 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'industria e del commercio stabilira', quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parita' di trattamento o di reciprocita' rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorita', mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parita' di trattamento con le imprese nazionali".