Art. 2.
Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493 , nonche' quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualita' costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1 gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493 , nonche' quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualita' costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1 gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.