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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4294/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4294 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 4 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato in Algeria a [...] il Parte_1
13/11/1990, C.F.: , e residente al corso CodiceFiscale_1
Europa n. 443 in San Marcellino (CE), elettivamente domiciliato in Napoli alla via M.A. Acquaviva n. 41 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
[...]
nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , e residente in [...] alla CodiceFiscale_2
via Ignazio Caruso n. 33, elettivamente domiciliato in Napoli alla via M.A. Acquaviva n. 41 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Esposito che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8 novembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Acerra (NA) il 13/8/2018, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
Pag. 2 di 5 1. I coniugi vivranno, con reciproco rispetto, separatamente nei domicili e residenze che ognuno liberamente ha già scelto, in quanto la casa coniugale di fatto è stata già abbandonata dalla sig.ra in quanto ha spostato la propria residenza in Parte_2
Acerra alla via Ignazio Caruso n.33, mentre il sig. Pt_1
occupa ancora la casa coniugale, ed ha la propria
[...]
residenza appunto in San Marcellino al corso Europa n. 443;
2. I coniugi si obbligano quindi a comunicare all'altro coniuge ogni eventuale spostamento o cambio di residenza;
3. Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano all'assegno rispettivo di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
4. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ordine a ulteriori beni mobili e immobili di proprietà esclusiva rispettivamente del signor e Parte_1
della signora;
Parte_2
5. I ricorrenti dichiarano, infine, di avere regolato ogni altra questione bonariamente tra loro.
Con note depositate il 16/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 4/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 20/2/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 3 di 5 Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Quanto ai punti sub 2), 4) e 5) il Tribunale si limita a una presa d'atto, trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento, per il resto non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato in Algeria a [...] il [...]) e
[...]
(nata a [...] il [...]), alle Parte_2
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acerra
(Atto n.44, P. I, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2018) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di
Pag. 4 di 5 cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4294/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4294 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 4 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato in Algeria a [...] il Parte_1
13/11/1990, C.F.: , e residente al corso CodiceFiscale_1
Europa n. 443 in San Marcellino (CE), elettivamente domiciliato in Napoli alla via M.A. Acquaviva n. 41 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
[...]
nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , e residente in [...] alla CodiceFiscale_2
via Ignazio Caruso n. 33, elettivamente domiciliato in Napoli alla via M.A. Acquaviva n. 41 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Esposito che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8 novembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Acerra (NA) il 13/8/2018, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
Pag. 2 di 5 1. I coniugi vivranno, con reciproco rispetto, separatamente nei domicili e residenze che ognuno liberamente ha già scelto, in quanto la casa coniugale di fatto è stata già abbandonata dalla sig.ra in quanto ha spostato la propria residenza in Parte_2
Acerra alla via Ignazio Caruso n.33, mentre il sig. Pt_1
occupa ancora la casa coniugale, ed ha la propria
[...]
residenza appunto in San Marcellino al corso Europa n. 443;
2. I coniugi si obbligano quindi a comunicare all'altro coniuge ogni eventuale spostamento o cambio di residenza;
3. Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano all'assegno rispettivo di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
4. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ordine a ulteriori beni mobili e immobili di proprietà esclusiva rispettivamente del signor e Parte_1
della signora;
Parte_2
5. I ricorrenti dichiarano, infine, di avere regolato ogni altra questione bonariamente tra loro.
Con note depositate il 16/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 4/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 20/2/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 3 di 5 Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Quanto ai punti sub 2), 4) e 5) il Tribunale si limita a una presa d'atto, trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento, per il resto non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato in Algeria a [...] il [...]) e
[...]
(nata a [...] il [...]), alle Parte_2
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acerra
(Atto n.44, P. I, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2018) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di
Pag. 4 di 5 cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5