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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa previdenziale N 4130/2024 promossa da:
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to D. Mazzola e ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Genova, Via B. Bosco 31/4 come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore e , Controparte_2
in persona del proprio dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in Genova, Via Assarotti 38,
rappresentati e difesi dal proprio Funzionario dott. Calvi come da atti
RESISTENTI
OGGETTO: pubblico impiego CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito, contrariis
reiectis, previe le declaratorie tutte del caso: In via principale: accertare e dichiarare il diritto della
Prof.ssa alla riedizione della lezione simulata ex art. 6 e 8 del D.M. n. 119/2923, in Parte_1
vista della trasformazione del suo contratto di lavoro con l' da tempo determinato a CP_3
tempo indeterminato, previ annullamento, dichiarazione d'inefficacia e/o disapplicazione del decreto
del Dirigente scolastico n. 676 del 18.06.2024 e verbale del Comitato di valutazione n. 3 del
10.06.2024 e, conseguentemente dichiarare tenuti e condannare l' , in persona del CP_3
Dirigente scolastico pro tempore, ed il , in persona del Controparte_1 CP_4
in carica, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a disporre ed effettuare, in favore della
Prof.ssa la riedizione della lezione simulata ex art. 6 e 8 del D.M. n. 119/2923, Parte_1
dinanzi a Comitato di valutazione in diversa composizione;
II. In subordine: previa disapplicazione
del D.M. n. 119/2023 e previ annullamento, dichiarazione d'inefficacia e/o disapplicazione del
decreto del Dirigente scolastico n. 676 del 18.06.2024 e verbale del Comitato di valutazione n. 3 del
10.06.2024, accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa alla riedizione dello Parte_1
svolgimento di un altro anno di prova ex artt. 5, comma 5, del D.L. n. 44/2023, 13 del D.Lgs. n.
59/2017 e 6 del D.M. n. 119/2023, ai fini della conversione del proprio contratto con l' CP_3
da tempo determinato a tempo indeterminato e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare
l' , in persona del Dirigente scolastico pro tempore, ed il CP_3 Controparte_1
, in persona del in carica, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a disporre ed
[...] CP_4
effettuare, in favore della Prof.ssa svolgimento di un altro anno di prova ex artt. 5, Parte_1
comma 5, del D.L. n. 44/2023, 13 del D.Lgs. n. 59/2017 e 6 del D.M. n. 119/2023. III. In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso
perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di
legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.9. 2024 , diplomata in Conservatorio, premesso di Parte_1
aver svolto attività di insegnamento presso scuole secondarie di primo grado nel territorio genovese dal 2021 sempre con riferiti, positivi risultati, ha dedotto, nel giugno 2023, all'esito della frequenza e superamento dell'esame finale del relativo Corso Universitario di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, di aver ottenuto il Diploma di Abilitazione,
risultando in seguito destinataria di “proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, dell'art.5 c.5 e seguenti D.L.44/2023”, accettata, con stipula, pertanto, con un Istituto genovese, di un contratto a termine per un posto di sostegno , per l'anno scolastico 2023/2024. Ciò sulla base di un concorso straordinario e con previsione, per i contraenti, dello svolgimento, nel corso della vigenza del contratto di un percorso annuale di formazione e prova con svolgimento di una lezione simulata dinanzi ad un comitato di valutazione, in caso di positiva valutazione essendo prevista l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a tempo determinato e presso lo stesso Istituto.
La ricorrente ha dedotto di aver svolto il percorso di formazione previsto con prova superata positivamente e di essere stata quindi convocata per lo svolgimento della lezione simulata, valutata invece negativamente, con conseguente decadenza dalla procedura disposta con decreto del dirigente scolastico.
La Prof.ssa ha contestato tale esito proponendo pertanto azione chiedendo Pt_1
l'accertamento del suo diritto alla riedizione della prova relativa alla lezione simulata, nonché la condanna dell'amministrazione resistente a effettuare tale riedizione adducendo una serie di motivi di irritualità della prova stessa (violazione del proprio diritto di disporre di 24 ore per preparare la lezione simulata, del diritto a conoscere preventivamente i temi da trattare nella lezione simulata, che la ricorrente ha anche lamentato essersi svolta con modalità a lei poco favorevoli, a tratti in un sotteso clima di astio e tensione, difetto di motivazione del giudizio di non idoneità formulato nei suoi confronti, contraddittorietà e illogicità dei giudizi espressi dal Comitato di valutazione, violazione del diritto ad essere valutata in maniera trasparente, imparziale e coerente, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, disparità di trattamento e violazione dell'art. 3
Cost) e ha quindi concluso come in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, il , con l' Controparte_1 [...]
ha pregiudizialmente eccepito il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario adito, contestando, in ogni caso, anche nel merito, le argomentazioni ed istanze di parte ricorrente, concludendo conformemente.
La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e, all'udienza del 5
maggio 2025 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione svolta, si ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente sia fondata e meriti quindi accoglimento.
Ricostruendo il percorso seguito dalla ricorrente, la stessa ha, in primo luogo incontestatamente svolto un Tirocinio Formativo Attivo, che è valutabile come un corso universitario ad ogni effetto,
necessario ad acquisite l'abilitazione all'insegnamento di sostegno, previo superamento di una prova preselettiva. La ha quindi acquisito detta abilitazione e ha potuto iscriversi alle Pt_1
graduatorie di prima fascia per poter accedere al concorso di cui si discute.
Nella fattispecie si ritiene che la ricorrente abbia affrontato una procedura qualificabile come vera e propria selezione di tipo concorsuale, nel contesto della procedura straordinaria di cui al dl 44/2023, aspetto sul quale le parti hanno particolarmente discusso.
La come detto ha infatti concluso un percorso formativo, è stata inserita in una Pt_1
graduatoria, è stata convocata per insegnamento per un contratto annuale e, superato questo periodo,
interviene il momento selettivo vero e proprio, che ha solo la particolarità di essere posticipato piuttosto che anticipato, costituito dal dover tenere una lezione simulata, rispetto alla quale esiste una valutazione, da parte di una Commissione terza, che può portare, come in concreto è avvenuto, alla bocciatura dell'interessato, non essendo essenziale al riconoscimento della natura che qui si sostiene,
l'elemento comparativo.
Non può poi trascurarsi come, nell'ipotesi concreta si discuta dell'ottenimento di una conversione del rapporto a tempo indeterminato e quindi di una assunzione in ruolo, il che implica sempre il superamento di prove concorsuali.
Nel caso non vi è l'impugnativa di alcun atto ministeriale o comunque datoriale che riporti al rapporto di servizio tanto da fondare la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò che la ricorrente richiede è espressamente di ripetere la procedura in cui è fallita, domanda che, anche ai sensi dell'art. 63, comma 4 d lgs 165/01 ( Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi) si ritiene debba essere conosciuta dal giudice amministrativo.
La domanda proposta da parte ricorrente non ha, infatti, ad oggetto il rapporto di servizio con l'Istituto
con il quale è intercorso il rapporto a tempo determinato nell'anno 2023/2024 ma solo la richiesta revisione di un'attività valutativa e discrezionale della PA espressa con un atto amministrativo (cfr anche la giurisprudenza richiamata da parte resistente nelle proprie difese, che si ritiene del tutto condivisibile sull'aspetto ora trattato).
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si conclude per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quella del giudice amministrativo, risultando a questo punto ultronea ogni analisi che investa i profili di merito della vicenda. In merito alle spese del processo, la sostanziale novità e peculiarità della questione e la soluzione in rito si ritiene giustifichino la compensazione integrale delle stesse tra le parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione deduzione disattesa e
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della giurisdizione del
Giudice amministrativo;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 05/05/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito