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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 326 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. NASO DEBORA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. PISANI MARIA ROSA Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
538/2021 , pubblicata in data 06/10/2021; demansionamento e risarcimento danni.
FATTO.
1.Con ricorso del 24.10.2007 dinanzi al Giudice del lavoro di , CP_1 Parte_1 dipendente della Provincia inquadrato dal 1.7.2001 nella cat. B1 con il profilo di esecutore amministrativo:
- assume di essere stato demansionato con ordine di servizio del 19.9.2002, con il quale sarebbe stato destinato, a decorrere dall' 1.10.2002, alle mansioni di custode del parcheggio istituito per i dipendenti , in particolare alle operazioni di chiusura e apertura, rifacimento della segnaletica, rientranti nella declaratoria dell'inferiore cat.A;
1 -espone che, a partire dall' 1.10.2002 fino al 2.2.2004, si è assentato a causa della depressione insorta a seguito di detto demansionamento, e al rientro in servizio è stato assegnato alle mansioni originarie;
- chiede, dunque la condanna dell'Ente datoriale convenuto al risarcimento dei danni biologico- morale-esistenziale sofferti a causa dell'asserito demansionamento, evidenziando che ha impugnato separatamente il suddetto ordine di servizio per ottenere la reintegra nelle precedenti mansioni, e che quella causa è stata definita con sentenza di cessata materia del contendere, passata in giudicato, perché nelle more, in data 2.2.2004, è stato riassegnato alle originarie mansioni.
2.La , costituendosi, si oppone alla domanda, affermando, tra l'altro, che con l'ordine di CP_1 servizio sono state assegnate al ricorrente mansioni- di gestione del parcheggio- congruenti con la declaratoria di formale inquadramento e, comunque, mai svolte essendo rimasto assente dal posto di lavoro;
che in concreto il parcheggio non è stato mai istituito;
che, in ogni caso, manca il nesso di causalità con la patologia dedotta, non essendo plausibile che possa essere stata provocata da un ordine di servizio.
3. Il Tribunale, dopo avere disposto ctu medico legale, rigetta la domanda perché ritiene che il ricorrente abbia prospettato le voci di danno, delle quali pretende il risarcimento, quali conseguenze automatiche della condotta datoriale, così contravvenendo al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi di demansionamento o dequalificazione, impone al lavoratore oneri di puntuale allegazione e prova dei pregiudizi asseritamente sofferti.
4.Il appella tale decisione e ne chiede l'integrale riforma, lamentando: Pt_1
a) di avere allegato specificamente il pregiudizio derivante dal denunciato demansionamento, identificandolo nel danno biologico, morale e esistenziale e di non avere prospettato danni alla professionalità;
b) che la sentenza è errata ed inficiata…. da pretermissione del giudizio di impugnazione dell'ordine di servizio demansionante…>, del quale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto giacchè la sentenza irrevocabile n. 539/2004 che lo ha definito, pur dichiarando la cessata materia del contendere, ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni di esso lavoratore.
5. L'appellata, ritualmente costituita, insiste nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
2 6.La causa è stata trattata cone le forme dell'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7. L'appello va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
8. Con ricorso del 4.3.2003, il ha denunciato l'illegittimità dell'ordine di servizio Pt_1 dell'1.10.2002 per violazione degli artt.2087 e 2103 cc, chiedendo di essere reintegrato nelle mansioni superiori.
8.1-Nella sentenza n.594/2004 di cessata materia del contendere, non si afferma < la natura demansionante dell'ordine di servizio> ma si dà atto che <il parcheggio non è stato ancora istituito a fronte di un provvedimento del settembre 2002 … il ricorrente dal febbraio del 2004, al termine di un periodo di malattia, è stato confermato nelle consuete mansioni> e che tali circostanza < …sono segni evidenti della volontà dell'amministrazione resistente di non dar più seguito al predetto ordine o assegnazione, che quindi deve ritenersi implicitamente revocato e non più efficace>.
Se di quella sentenza occorre tenere conto, come richiesto dall'odierno appellante, da essa si trae non già l'asserito demansionamento, come egli sostiene, ma che quel demansionamento non si è mai verificato perché il provvedimento che lo avrebbe causato non è mai stato portato ad esecuzione ma, anzi, è stato revocato dalla stessa amministrazione;
tant'è che il 2 febbraio 2004, il prende servizio nell'originario posto di lavoro, senza soluzione di continuità. Pt_1
9. A ciò si aggiungano i seguenti dati, pacificamente emersi nell'odierno giudizio :
(a)- il a partire dal 1.10.2002 si sarebbe dovuto occupare del < servizio di gestione> del Pt_1 parcheggio < con carico di apertura e chiusura del cancello secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14; nel pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 15 alle ore 18.
La S.V. dovrà inoltre assicurare che il parcheggio delle autovetture avvenga disciplinatamente negli spazi appositamente destinati alle seguenti categorie di utenti……. Sulla S.V. incombe
l'obbligo della manutenzione del parcheggio e del rinnovo della segnaletica nonché la segnalazione di eventuali disservizi>;.
(b) e tuttavia, le suddette mansioni il ricorrente non le ha mai svolte perché dal 1.10.2002 si è assentato per motivi di salute e al rientro in servizio nel febbraio 2004, ha disimpegnato gli originari compiti.
3 10. E dunque, alla stregua di tali risultanze istruttorie, considerato che l' ordine di servizio incriminato non ha mai avuto esecuzione, e non solo perché il si è subito assentato ma Pt_1 anche e soprattutto perché l'amministrazione non ha mai inteso eseguirlo non istituendo il parcheggio, deve ritenersi che lo stato ansioso depressivo che il ctu di primo grado ha riscontrato nel sia stato determinato dal suo personale convincimento di dovere espletare mansioni Pt_1 inferiori, non supportato da concreti elementi oggettivi che consentano di ricondurlo causalmente alla condotta inadempiente dell'Ente datoriale.
11. Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, la sentenza va confermata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Dm 55/2014 e success. Modif. avuto riguardo al valore della causa ( indeterminabile) e alle fasi svolte ( introduzione, studio, trattazione e decisione).
13. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
538/2021 , pubblicata in data 06/10/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 326 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. NASO DEBORA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. PISANI MARIA ROSA Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
538/2021 , pubblicata in data 06/10/2021; demansionamento e risarcimento danni.
FATTO.
1.Con ricorso del 24.10.2007 dinanzi al Giudice del lavoro di , CP_1 Parte_1 dipendente della Provincia inquadrato dal 1.7.2001 nella cat. B1 con il profilo di esecutore amministrativo:
- assume di essere stato demansionato con ordine di servizio del 19.9.2002, con il quale sarebbe stato destinato, a decorrere dall' 1.10.2002, alle mansioni di custode del parcheggio istituito per i dipendenti , in particolare alle operazioni di chiusura e apertura, rifacimento della segnaletica, rientranti nella declaratoria dell'inferiore cat.A;
1 -espone che, a partire dall' 1.10.2002 fino al 2.2.2004, si è assentato a causa della depressione insorta a seguito di detto demansionamento, e al rientro in servizio è stato assegnato alle mansioni originarie;
- chiede, dunque la condanna dell'Ente datoriale convenuto al risarcimento dei danni biologico- morale-esistenziale sofferti a causa dell'asserito demansionamento, evidenziando che ha impugnato separatamente il suddetto ordine di servizio per ottenere la reintegra nelle precedenti mansioni, e che quella causa è stata definita con sentenza di cessata materia del contendere, passata in giudicato, perché nelle more, in data 2.2.2004, è stato riassegnato alle originarie mansioni.
2.La , costituendosi, si oppone alla domanda, affermando, tra l'altro, che con l'ordine di CP_1 servizio sono state assegnate al ricorrente mansioni- di gestione del parcheggio- congruenti con la declaratoria di formale inquadramento e, comunque, mai svolte essendo rimasto assente dal posto di lavoro;
che in concreto il parcheggio non è stato mai istituito;
che, in ogni caso, manca il nesso di causalità con la patologia dedotta, non essendo plausibile che possa essere stata provocata da un ordine di servizio.
3. Il Tribunale, dopo avere disposto ctu medico legale, rigetta la domanda perché ritiene che il ricorrente abbia prospettato le voci di danno, delle quali pretende il risarcimento, quali conseguenze automatiche della condotta datoriale, così contravvenendo al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi di demansionamento o dequalificazione, impone al lavoratore oneri di puntuale allegazione e prova dei pregiudizi asseritamente sofferti.
4.Il appella tale decisione e ne chiede l'integrale riforma, lamentando: Pt_1
a) di avere allegato specificamente il pregiudizio derivante dal denunciato demansionamento, identificandolo nel danno biologico, morale e esistenziale e di non avere prospettato danni alla professionalità;
b) che la sentenza è errata ed inficiata…. da pretermissione del giudizio di impugnazione dell'ordine di servizio demansionante…>, del quale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto giacchè la sentenza irrevocabile n. 539/2004 che lo ha definito, pur dichiarando la cessata materia del contendere, ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni di esso lavoratore.
5. L'appellata, ritualmente costituita, insiste nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
2 6.La causa è stata trattata cone le forme dell'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7. L'appello va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
8. Con ricorso del 4.3.2003, il ha denunciato l'illegittimità dell'ordine di servizio Pt_1 dell'1.10.2002 per violazione degli artt.2087 e 2103 cc, chiedendo di essere reintegrato nelle mansioni superiori.
8.1-Nella sentenza n.594/2004 di cessata materia del contendere, non si afferma < la natura demansionante dell'ordine di servizio> ma si dà atto che <il parcheggio non è stato ancora istituito a fronte di un provvedimento del settembre 2002 … il ricorrente dal febbraio del 2004, al termine di un periodo di malattia, è stato confermato nelle consuete mansioni> e che tali circostanza < …sono segni evidenti della volontà dell'amministrazione resistente di non dar più seguito al predetto ordine o assegnazione, che quindi deve ritenersi implicitamente revocato e non più efficace>.
Se di quella sentenza occorre tenere conto, come richiesto dall'odierno appellante, da essa si trae non già l'asserito demansionamento, come egli sostiene, ma che quel demansionamento non si è mai verificato perché il provvedimento che lo avrebbe causato non è mai stato portato ad esecuzione ma, anzi, è stato revocato dalla stessa amministrazione;
tant'è che il 2 febbraio 2004, il prende servizio nell'originario posto di lavoro, senza soluzione di continuità. Pt_1
9. A ciò si aggiungano i seguenti dati, pacificamente emersi nell'odierno giudizio :
(a)- il a partire dal 1.10.2002 si sarebbe dovuto occupare del < servizio di gestione> del Pt_1 parcheggio < con carico di apertura e chiusura del cancello secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14; nel pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 15 alle ore 18.
La S.V. dovrà inoltre assicurare che il parcheggio delle autovetture avvenga disciplinatamente negli spazi appositamente destinati alle seguenti categorie di utenti……. Sulla S.V. incombe
l'obbligo della manutenzione del parcheggio e del rinnovo della segnaletica nonché la segnalazione di eventuali disservizi>;.
(b) e tuttavia, le suddette mansioni il ricorrente non le ha mai svolte perché dal 1.10.2002 si è assentato per motivi di salute e al rientro in servizio nel febbraio 2004, ha disimpegnato gli originari compiti.
3 10. E dunque, alla stregua di tali risultanze istruttorie, considerato che l' ordine di servizio incriminato non ha mai avuto esecuzione, e non solo perché il si è subito assentato ma Pt_1 anche e soprattutto perché l'amministrazione non ha mai inteso eseguirlo non istituendo il parcheggio, deve ritenersi che lo stato ansioso depressivo che il ctu di primo grado ha riscontrato nel sia stato determinato dal suo personale convincimento di dovere espletare mansioni Pt_1 inferiori, non supportato da concreti elementi oggettivi che consentano di ricondurlo causalmente alla condotta inadempiente dell'Ente datoriale.
11. Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, la sentenza va confermata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Dm 55/2014 e success. Modif. avuto riguardo al valore della causa ( indeterminabile) e alle fasi svolte ( introduzione, studio, trattazione e decisione).
13. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
538/2021 , pubblicata in data 06/10/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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