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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6198/18 vertente tra:
Parte_1 CP_1 Parte_2
(Avv.ti PATRIZIA BARRA E MARIAGRAZIA PARENTE)
[...]
-ATTRICE-
E
Avv. CARLO CAPONE) Controparte_2
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la
[...]
(d'ora in avanti anche solo la “correntista” o la Parte_3
“Società attrice”) ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo la ), sul presupposto di aver intrattenuto con la stessa il rapporto CP_2 di conto corrente ordinario n. 3400 00 (il quale ha assunto una diversa numerazione nel tempo) su
1 cui sono state illegittimamente addebitati dei costi a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, l'usura, interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, allegando all'uopo una perizia di parte, affinchè “a) si accerti e si dichiari, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede e che qui si abbiano per interamente ripetute e trascritte, il diritto di credito della
[...] nei confronti della in persona del legale Parte_4 Controparte_2 rappresentante protempere, pari ad € 37.575,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quell'altra maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, riveniente dal conto corrente
e/o dai conti correnti n. 3400-10, 600128.91, 4000430, 10364 T, 10364.36 (…); b) in conseguenza
e per l'effetto dell'accoglimento della conclusione di cui al punto a che precede, si condanni
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in Controparte_2 favore della , l'importo di € 37.575,94, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria o quell'altra maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3 della domanda perché infondata in fatto e diritto in quanto del tutto infondati nonché la prescrizione della domanda.; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 19.9.18 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto co., c.p.c. e, con ordinanza del 18.4.20 è stata disposta la CTU contabile al fine di individuare i rapporti in oggetto.
Con ordinanza del 18.5.2021 è stata disposta la CTU contabile con formulazione dei relativi quesiti nonché disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto genetico e gli estratti conto in linea capitale e scalari solo in relazione al c/c n. 4000430 (successivamente, 10364.36 e
10364 T presso ex Banca Antonveneta).
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti.
Con provvedimento del 29.4.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. La domanda va rigettata per quanto di seguito esposto.
2.1. La e ha chiesto Parte_3 Pt_2 Pt_2 la rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente ordinario n. 3400 00 (successivamente numerato 600128,91), intrattenuto “sin da prima del 01.04.1998 (data del primo estratto conto in possesso dell'odierna attrice) ad oltre il 31.12.2008 (data dell'ultimo estratto conto in possesso
2 dell'attrice”, v. pag. 1 atto di citazione), stipulato inizialmente con la poi fusa per Controparte_4 incorporazione in nei confronti del quale ha lamentato l'illegittimo Controparte_2 addebito di importi a titolo di interessi ultra legali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto,
l'usura, commissioni e spese non pattuite, allegando all'uopo una perizia contabile, quantificando gli importi oggetto di domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in € 37.575,94, già oggetto di richiesta stragiudiziale giusta raccomandate a/r (v. all.ti 3-4-5 atto di citazione).
La nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_2 prescrizione decennale dell'azione di ripetizione poiché il rapporto de quo (n. 3400 00), sorto in data 02.12.1997, è stato chiuso in data 11.04.2001, così come emerge per tabulas dalla lista movimenti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, rappresentando inoltre che la correntista aveva acceso in data 11.01.2001 un distinto rapporto di conto corrente, segnatamente il n. 10364,36 (già n. 10364T, n. 400030), secondo la chiuso in data 17.09.2009, ragion per cui CP_2
è stata disposto l'espletamento della prima perizia contabile al fine di accertare il rapporto in contestazione.
Il CTU incaricato, in assenza del contratto di accensione del rapporto in esame e sulla base della documentazione in atti (estratti conto ed estratti scalare non in serie continua), nella prima perizia ha rilevato sul punto (v. pagg. 16 e ss. prima perizia):
i. per il periodo dal 01.04.1998 (primo saldo iniziale +47.392.300 a credito della società correntista) al 31.05.2000 (saldo finale di L. 72.709.606 a credito della società correntista) il rapporto di conto corrente n. 3400-10 è stato intrattenuto con la CP_2 [...]
poi Banca 121 – Filiale di NO;
CP_4
ii. per il periodo dal 01.06.2000 (primo saldo iniziale di L. 72.709.606 a credito della società correntista) fino al 30.11.2000 (con saldo finale di L. 43.639.727 a credito della società correntista) il rapporto di conto corrente n. 3400-10 è stato intrattenuto con la Banca
121 – filiale di NO;
iii. per il periodo dal 01.12.2000 (primo saldo inziale di L. 43.639.727 a credito della società correntista) al 31.03.2001 (con saldo finale di L. 366.625 a credito della società correntista) il rapporto di conto corrente muta numerazione in 60128.91 viene intrattenuto con la banca – Filiale di MA (codice Controparte_2 filiale 9423); iv. per il rapporto di cc 3400-10 asseritamente aperto il 2.12.1997 con la Controparte_5
(poi , poi numerato 6012891 con la Monte dei Paschi di Siena-Filiale
[...] CP_2 CP_6 di MA) il saldo finale di un periodo corrisponde al saldo iniziale per periodo
3 successivo e che, dunque, non vi è soluzione di continuità tra tutti gli estratti conto in atti.
Il perito ha, pertanto, concluso che “il sottoscritto CTU ritiene che oggetto di causa siano due distinti conti correnti e precisamente il n. 3400-10 (successivamente, 600128,91) acceso il
2.12.1997 presso la , filiale di NO, ed estinto l'11.4.2001, ed il n. 4000430 Controparte_4
(successivamente 10364.36 e 10364 T presso ex Banca Antonveneta) acceso l'11.1.2001 presso la
, filiale di NO, estinto il 17.9.2009, dal momento che: Controparte_7
a) il rapporto di conto corrente n. 3400-10 aperto con la (poi Banca 121), poi Controparte_4 numerato successivamente con il n. 600128,91 con il passaggio a – Controparte_2 filiale di MA per il periodo dal 01.12.2000 al 11.04.2001, si è chiuso appunto in data
11.04.2001 con l'addebito delle competenze trimestrali al 31.03.2001;
b) nel periodo 01.01.2001 – 30.04.2001 non vi è alcuna operazione bancaria che transita dal rapporto di conto corrente n. 3400-10 10 aperto con la (successivamente n. Controparte_4
600128,91) al rapporto n. 400030 intrattenuto con la Banca Cattolica Gruppo Antonveneta – filiale di NO e viceversa, segno della totale indipendenza ed autonomia anche dal punto di vista numerico dei due rapporti bancari;
c) il rapporto di conto corrente n. 40030 continua in capo alla – gruppo Controparte_7
fino al 30.06.2001, per poi proseguire con la numerazione n. 10364T prima con la CP_8
Banca Antonveneta filiale di NO fino al 31.10.2006, poi con la Controparte_9 filiale di NO fino al 31.05.2008, e solo dal 01.06.2008 con la Controparte_10 fino al 30.11.2008 e da ultimo dal 01.12.2008 formalmente con il
[...] Controparte_2
filiale di NO.” (v. pag. 47 prima perizia).
[...]
La a sostegno dell'assunto che il rapporto in esame è stato chiuso in data 11.4.2001 e che, CP_2 quindi, sarebbe maturata la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione, ha depositato in atti
“l'archivio rigenerazione conti” per il periodo 01.01.2001- 11.04.2001, dal cui esame il CTU ha potuto verificare che: “a) la rigenerazione archivio conti riguarda il cc n. 60128.91, intestato alla
presso la filiale di MA (codice filiale 9423); b) la rigenerazione archivio Parte_1 conti riporta le stesse operazioni (per data operazione, data valuta, importo) di cui all'estratto conto al 31.03.2001; c) la rigenerazione archivio conti riporta la medesima ultima operazione e saldo finale di cui all'estratto conto al 31.03.2001 d) la rigenerazione archivio conti riporta le ultime movimentazioni annotate dalla relative all'azzeramento del conto corrente de quo, in CP_2 particolare con l'addebito finale delle competenze trimestrali di L. 345.791 (con valuta 26.03.2001)
4 acceso l'11.1.2001 che per inciso sono le stesse riportate nell'estratto conto al 31.03.2001.” (v. pagg. 20 e 21 CTU).
La difesa della ha invece sostenuto, da ultimo con le memorie di replica Parte_1
(v. pag. 1) l'unitarietà dei suesposti rapporti poiché l'assunto che “i rapporti per cui è causa fossero un unico rapporto contrattuale è confermata dalla già evidenziata circostanza che la Parte_1
fatta eccezione per una brevissima parentesi di un trimestre (dal dicembre 2000 al marzo
[...]
2001 - cfr. estratti conto in atti) in cui la filiale di NO non è stata operativa ed i clienti sono stati tutti indirizzati alla Banca MP di MA, ha sempre operato presso la medesima filiale di NO (prima , poi Banca 121, poi , poi Banca Controparte_4 Controparte_7
Antonveneta, poi Banca MP). La conferma di questa circostanza è data dagli estratti conto in atti in cui (fatta eccezione per la richiamata breve parentesi di tre mesi) il CAB (Codice Avviamento
Bancario), che identifica in modo univoco la filiale di una banca e la specifica sede dove si trova un conto corrente, è rimasto sempre lo stesso: 41590”.
Tuttavia, come visto in precedenza, il CTU “ha analizzato tutte le operazioni bancarie per il periodo dal 01.01.2001 al 11.04.2001 transitate sul conto corrente n. 40128.91 (ex 3400-10) presso il Monte dei Pachi di Siena-filiale di MA e sul conto corrente n. 40030 presso la
[...]
filiale di NO per il periodo dal 11.01.2001 al 30.04.2001, entrambi intestati alla CP_7 società , allo scopo di individuare eventuali passaggi di somme o altri tipi di Parte_1
“interferenze” tra i due rapporti bancari, riassunti nelle seguenti tabelle.” (v. pag. 32 prima perizia) concludendo che “Dalla lettura dei due estratti conto (…) non si è avuto alcun riscontro di giroconti di somme tra i due conti corrente, né si è registrato il passaggio del saldo finale del conto
n. 40128.91 (ex 3400-10) presso il Monte dei Pachi di Siena filiale di MA al conto corrente n. 40030 presso la filiale di NO” (v. pag. 45 prima perizia). Controparte_7
Ne discende che la ricostruzione fornita dalla difesa della secondo cui il Pt_1 Parte_1 conto corrente n. 40128.91 (ex 3400-10) ed il conto corrente n. 40030 sarebbero un unico rapporto e cioè il secondo rapporto prosecuzione del primo, è infondata attesa l'assenza di elementi probatori chiari ed inequivoci tesi al riscontro di quanto sostenuto e considerato, altresì, che gli elementi testé riportati, quali il CAB (Codice Avviamento Bancario) e la sede della filiale, non possono essere considerati elementi sufficienti a provare l'unicità dei rapporti.
Ciò posto, è vero che “l'archivio rigenerazione conti” per il periodo 01.01.2001- 11.04.2001 depositato dalla è un documento interno all'istituto di credito che di per sé solo non può CP_2 assurgere al rango di prova, come sostenuto dalla difesa dell'attrice, ma è altrettanto vero che poiché i dati contabili ivi contenuti corrispondono esattamente alle movimentazioni bancarie 5 risultanti dagli estratti conto depositati dalle parti, come rilevato dal CTU (v. pagg. 20 e 21 CTU), unitamente alla circostanza che è emerso in sede peritale che il conto corrente n. 40128.91 (ex
3400-10) è un rapporto distinto dal conto corrente n. 40030 (entrambi intrattenuti dalla
[...] ma con distinti istituti di credito poi confluiti in ) ne Parte_1 Controparte_2 consegue che dall'archivio in esame può evincersi la data di chiusura del conto corrente n. 40128.91
(ex 3400-10), avvenuta in data 11.4.2001.
Ne consegue ulteriormente che l'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla CP_2 inerente all'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. dei pagamenti transitati sul (primo) conto corrente n. 40128.91 (ex 3400-10) è fondata, considerato che il dies a quo va individuato con la data di chiusura del conto, come visto avvenuta in data 11.4.2001, e, per l'effetto, che il dies ad quem va individuato nella data dell'11.4.2011, ossia dieci anni dopo la chiusura del rapporto, quindi in epoca di gran lunga antecedente rispetto all'iscrizione a ruolo della presente domanda giudiziale, avvenuta in data 20.4.2018, nonché prima dell'invio della raccomandata a./r. del 29.06.2015 (v. all.to 4 atto di citazione).
3.1. Con riferimento, poi, al rapporto di conto corrente n. 4000430 (successivamente, 10364.36 e
10364 T presso ex Banca Antonveneta), oggetto della seconda perizia contabile nonché dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (inerente al contratto genetico di tale rapporto ed agli estratti conto in linea capitale e scalari mancanti agli atti), il perito incaricato ha riferito che lo stesso è stato acceso in data 11.01.2001 (con saldo zero iniziale) da parte della con la Parte_1 [...]
– filiale di NO, poi divenuta Controparte_11 Controparte_2
(v. pagg. 22-23 prima perizia) “di cui non è documentalmente provata la chiusura del
[...] rapporto bancario in data 17.09.2009, dal momento che gli estratti conto in atti prodotti dalla
[...]
(sub. Doc.1f all'atto di citazione) e la relativa perizia tecnica di parte da firma del Dott. Pt_1
(sub. Doc2) si fermano all'estratto conto del 31.12.2008.”, non avendo la inoltre, Per_1 CP_2 depositato gli estratti conto inerenti al 2009 (v. pag. 15 seconda perizia).
L'odierna attrice ha lamentato l'illegittimo addebito da parte della di importi a titolo di CP_2 anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non legittimamente pattuite sul rapporto de quo, sul presupposto che lo stesso fosse la prosecuzione del rapporto analizzato in precedenza (n.
40128.91 ex 3400-10), circostanza poi rivelatasi infondata come visto in precedenza.
La ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero CP_2 di tutte le rimesse anteriori al decennio a far data dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 12.4.2018, nonché il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. per mancata produzione del contratto genetico e della serie continua dei relativi estratti conto (essendo mancanti 6 quelli a far data dall'1.1.2009 al 17.9.2009), nonché l'inammissibilità dell'ordine di esibizione per mancata richiesta ante causam ex art. 119, 4 co., TUB della documentazione riguardante il rapporto di conto corrente n. 4000430.
Le doglianze della sono infondate. CP_2
Pur nella consapevolezza di un diverso orientamento giurisprudenziale, si rileva che secondo preferibile orientamento del Supremo Consesso: “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 d.leg. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210
c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 8 febbraio 2019 n. 3875; Cass. civ., sez. III, ord.,
30 ottobre 2020 n. 24181).
Inoltre, si rileva che la difesa della sin dall'atto introduttivo del presente Pt_1 Parte_1 giudizio ha sostenuto che “dalla documentazione a disposizione del correntista non risulta alcun contratto né tantomeno, alcuna approvazione specifica in ordine alla rimodulazione dei periodi della capitalizzazione eventualmente pattuita.” (v. pag. 4 atto di citazione), ragion per cui aveva richiesto alla MP (ma non ottenuto) ex art. 119 TUB (v. scambio epistolare a mezzo racc. a/r, v. all.ti nn. 3-4-5-6 atto di citazione) la documentazione relativa al rapporto di c/c n. 3400-10, sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse un unicum con il conto n. 4000430. Quindi, la CP_2 dando esecuzione alla richiesta di documenti ex art. 119 TUB, comportandosi secondo buona fede avrebbe dovuto fornire al correntista la documentazione richiesta di entrambi i contratti, quindi quella richiesta di documenti ex art. 119 TUB va ritenuta tale anche in relazione al conto n.
4000430, sicché anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso (che subordina l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla preventiva richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB ) l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato legittimamente emesso.
In tema, secondo preferibile e qui condivisa giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il correntista eccepisce l'inesistenza ab origine o la mancata consegna del contratto (come nel caso di specie), non può ritenersi gravare sullo stesso l'onere della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo invece sulla banca convenuta darne positivo riscontro.
Difatti, in tesi generale e per ciò che interessa in questa sede, prima dell'introduzione della legge n. 154/1992 e del D. lgs. n. 385/1993, in forza dei quali è stata prevista l'obbligatorietà della forma
7 scritta ad substantiam per i contratti bancari, era ben possibile che l'apertura di un rapporto di conto corrente bancario avvenisse in assenza di contratto scritto, benché nel rispetto della previsione imperativa di cui all'art 1284 c.c., secondo cui l'applicabilità di interessi in misura ultra-legale intanto era possibile in quanto gli stessi fossero stati convenuti, appunto, in forma scritta. Ebbene, a fronte di situazioni in cui si prospetta la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte, secondo preferibile orientamento giurisprudenziale, l'onere di provare che le affermazioni asserenti la carenza di pattuizioni siano infondate incombe sulla banca: questa, quand'anche convenuta, è
l'unica interessata a provare che l'operatività di talune condizioni praticate, facilmente desumibili dagli estratti conto, abbia fonte legittima in appositi contratti scritti e sottoscritti da parte del correntista, pena la nullità delle relative pattuizioni. Dunque, fornita la prova mediante gli estratti conto (come nel caso di specie) dell'esistenza tra le parti di uno o più rapporti bancari di conto corrente e delle condizioni praticate dalla banca, ed altresì dedotta la illegittimità degli addebiti di voci non pattuite, non può ritenersi gravare sul correntista l'onere di documentare un contratto contenente clausole che si assumono non sottoscritte (cfr. Cass. n. 24051/19; C. d'App. Bari, n.
487/2018; Trib. di Bari, n. 2863/22; Trib. di Napoli, n. 5613/22).
Corollario di ciò è che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e la forma scritta ricade, infatti, sulla odierna Banca convenuta non potendosi richiedere, nei confronti di parte attrice, di produrre un documento che allega non esistere.
Inoltre, la Suprema Corte con una recente pronuncia (Cass., sez. VI, ord. n.6480/2021; conf.
Cass. n. 3310 del 06.02.2024)) ha pregevolmente affrontato la questione in oggetto affermando che:
“ (…) l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (…) tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella
8 forma, del negozio, come si vedrà oltre): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.”
Nel caso in esame, come rilevato dal CTU, la difesa dell'odierna attrice ha prodotto in atti “tutti gli estratti conto per data e scalari per il periodo 11.01.2001 – 31.12.2008” (v. pagg. 14 e 15 seconda perizia) del conto corrente n. 4000430, dimostrando de facto l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti ed il suo andamento, lamentando sin da subito la mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate, assolvendo in tal modo l' onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c.; a contrario la banca, la quale avrebbe avuto interesse a provare la legittimità degli importi addebitati alla società correntista in virtù delle clausole oggetto di odierna contestazione, nell'ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha depositato in sede peritale un asserito documento contrattuale regolante il rapporto de quo denominato “modifica delle condizioni del 09/01/01” (v. pag. 13 e 55 seconda perizia), tuttavia privo della sottoscrizione e del timbro della in cui peraltro le poche e non comprensibili condizioni Parte_1 economiche sono state redatte a mano con diverse correzioni a penna, in violazione dell'art. 117, 4 co., TUB a mente del quale i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
3.2. Ciò posto, il CTU, nel rispondere ai quesiti formulati con il provvedimento del 18.5.21, ha preliminarmente effettuato la verifica afferente all'eccezione di prescrizione decennale avanzata dalla difesa della (essendo sufficiente la dichiarazione di volerne profittare diversamente da CP_2 quanto sostenuto dalla difesa dell'attrice, cfr. SS.UU. n. 15895/2019), secondo cui tale verifica andrebbe fatta decorrere a ritroso “nel periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, trattandosi di diritti potestativi e non di diritti di credito, e dunque non si potrà procedere alla ripetizione delle somme addebitate sino al 12.04.2008” (v. pag. 17 seconda perizia).
Tuttavia, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione è il 26.05.2015, come richiesto dal quesito peritale e come pure rilevato correttamente dal CTU, data della raccomandata a/r di costituzione in mora stragiudiziale (v. all.to 3 atto di citazione) considerato che parte attrice presupponeva l'unitarietà dei rapporti quando ha inviato la raccomandata tramite i suoi legali.
Inoltre, il CTU ha rilevato che oltre “alla mancata produzione dei contratti di apertura di credito, non vi è stata da parte della società alcuna prova, anche presuntiva o per Parte_1 elementi indiretti1, sull'entità del fido concesso nei vari anni per il periodo ultradecennale dall'atto interruttivo della prescrizione.” (v. pag. 20 seconda perizia), motivo per cui ha condivisibilmente 9 considerato il conto corrente n. 4000430 non affidato ed ha effettuato la verifica della eccepita prescrizione nel lasso temporale intercorrente dall'11.1.2001 (accensione del conto de quo) fino al
25.05.2005.
Ciò premesso, il perito incaricato applicando i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cfr. SS.UU. n. 24418 del 2010) sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ha condivisibilmente concluso che “sono tutte prescritte le competenze per il periodo 11.01.2001 –
31.03.2005, ad eccezione di quelle calcolate ed addebitate con valuta al 31.12.2001 per € 960,51
(L. 1.859.807): in tal modo l'unico periodo ad essere ricalcolato sarà il IV trimestre 2001 e, alla luce di tutti i restanti quesiti posti, la relativa differenza (a favore della società correntista) della competenza ricalcolata sarà stornata dal saldo al 01.04.2005.” (v. pag. 22 seconda perizia) anche nell'ipotesi del ricalcolo effettuato sul c.d. saldo rettificato (Cfr. Cass. n. 9141/2020 e n.
3858/2021).
Proseguendo nelle indagini peritali, il CTU ha poi riordinato le operazioni del conto in esame in ossequio al disposto dell'art. 120 TUB (ovvero utilizzando la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente acquista o perde la disponibilità del danaro) attesa l'assenza di un valido documento contrattuale regolante il rapporto in esame poiché, come visto in precedenza, la
“modifica delle condizioni del 09/01/01” (v. pag. 13 e 55 seconda perizia) prodotta dalla Banca è priva della sottoscrizione e del timbro della Parte_1
A fronte dell'assenza di espressa pattuizione scritta in violazione dell'art. 117, 4 co., TUB, il perito ha, pertanto, condivisibilmente ricalcolato il rapporto in esame applicando, per il periodo
01.10.2001–31.12.2001 e per il periodo 01.04.2005 – 31.12.2008, i tassi d'interesse legali sostitutivi
BOT ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) della L. n. 154/ 92, poi art. 117, comma 7, TUB, ovvero ai tassi BOT minimi per gli interessi debitori ed ai tassi BOT massimi per quelli creditori, con variazione al 31.12 di ogni anno senza alcuna capitalizzazione degli stessi, altresì eliminato gli importi addebitati a titolo di capitalizzazione degli interessi (i.e. anatocismo), di commissione di massimo scoperto (c.d. C.M.S.) di spese e di diritti di commissione (ad eccezione di imposte, tasse e spese postali).
Il CTU ha quindi concluso che “il saldo al 31.12.2008 è di € 53.756,18 a favore della società
(Allegato n. 10). Su istanza della , sono state ulteriormente espunte le Parte_5 Parte_1 spese e commissioni addebitate nel corso del rapporto di conto corrente e che non sono state pattuite, visto il mancato deposito del contratto bancario originario;
in tal modo si ha che il saldo al 31.12.2008 è di € € 57.592,00 a favore della società (Allegato n. 14).” (v. pag. 40 Parte_5 seconda perizia). 10 Orbene, considerato che vi è l'assenza del contratto genetico e, quindi, l'assenza della pattuizione inerente alle spese e commissioni varie applicate al rapporto in esame, si ritiene preferibile l'ipotesi di cui all'Allegato n. 14 redatto dal consulente d'ufficio, ragion per cui si dichiara che il saldo del conto corrente n. 4000430 al 31.12.2008 è pari ad € 57.592,00 a credito per la correntista Parte_1
In atti non vi è contestazione rispetto alla data di chiusura del conto de quo (17.9.2009), così come sostenuto dalla Quest'ultima, come visto, non ha ottemperato all'ordine di esibizione CP_2 ex art. 210 c.p.c., non avendo depositato il contratto genetico e gli estratti conto e scalare del periodo non documentato (1.1.09-17.9.09), sicché possono trarsi degli argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., unitamente alla circostanza che il ricalcolo eseguito dal ctu è stato favorevole alla correntista, per ritenere che il saldo del conto corrente n. 4000430 alla data di chiusura quantomeno non era inferiore rispetto a quello risultante al 31.12.08.
Infine, priva di pregio è la doglianza della relativa alla violazione del principio di CP_2 corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sul presupposto che le contestazioni attoree riguarderebbero il solo 3400-10 con richiesta di ripetizione della sola somma € 37.575,94, poiché, invece, la difesa della nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha Parte_1 chiesto la condanna della al pagamento della somma “pari ad € 37.575,94, oltre interessi CP_2 legali e rivalutazione monetaria,o quell'altra maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, riveniente dal conto corrente e/o dai conti correnti n. 3400-10, 600128.91, 4000430, 10364
T, 10364.36” (v. conclusioni a pag. 8 atto citazione), quindi anche con riferimento all'ipotesi in cui il conto corrente n. 4000430 fosse risultato distinto dal conto n. 3400-10, come accertato nel corso del presente giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,1 e fino a € 260.000,00. (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
In considerazione dell'esito delle CTU, le relative spese vanno poste definitivamente a carico della così come liquidate nel corso del giudizio. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
11 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento di € 57.592,00 in favore della a titolo di saldo
[...] Parte_1 creditore del conto corrente n. 4000430 alla data del 31.12.2008;
2) condanna al pagamento delle spese Controparte_2 processuali del giudizio in favore della che liquida in € 14.103,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle CP_2 Controparte_2
come indicato in parte motiva.
[...]
Così deciso in Bari, il 28.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma
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