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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4418/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004324305000 TASSA RIFIUTI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADER ed al Comune di Scafati, quale ente impositore, il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione di cui in epigrafe (che contiene richiamo ad un avviso di accertamento presupposto), notificato in data 27.6.2025 di cui in epigrafe, in forza di avviso di accertamento relativo alla
TARSU anno 2015 per € 296,06.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previo accertamento della inesistenza dell'obbligazione di pagamento.
Il ricorrente eccepiva estinzione per prescrizione del credito tributario, attesa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
Il Comune resistente depositava copia della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta per compiuta giacenza.
L'ADER rilevava la notifica di atti interruttivi e comunque la sospensione della decorrenza della prescrizione a causa della normativa di cui al DL 18/2020 (decreto Cura Italia) e successive modifiche ed integrazioni.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con articolate argomentazioni difensive circa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che l'ADER pur avendo svolto completa difesa nelle controdeduzioni non ha depositato atti interruttivi della decorrenza del termine della prescrizione e/o atti della fase della riscossione antecedenti a quello impugnato.
Con riferimento, poi, alla difesa ed alle prove fornite dall'Ente impositore, va detto che sussiste la dedotta nullità di notifica dell'avviso di accertamento, costituente indispensabile presupposto dell'atto per cui è causa.
La documentazione depositata dal Comune resistente consiste in una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta (Banca_1)secondo la procedura c.d. di irreperibilità relativa. Il plico reca l'indicazione che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) e rispedito al mittente in data 30.12.2020.
L'avviso di ricevimento reca anche l'indicazione del numero identificativo della raccomandata postale contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Tuttavia, tale raccomandata non risulta versata in atti.
Tale omissione è grave, anche in quanto è stata oggetto di specifica eccezione del ricorrente nella memoria illustrativa.
In punto di diritto, giova sottolineare come secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la notificazione per compiuta giacenza ex art. 8 della legge 890 è nulla se non risulta prodotta in giudizio la raccomandata CAD.
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante –in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., artt. 24
e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (così, Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012).
Orbene, per i motivi illustrati, attesa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico indispensabile, l'atto impugnato è illegittimo.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico dei resistenti soccombenti, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 525,00 (di cui € 30,00 per
CUT), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4418/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004324305000 TASSA RIFIUTI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADER ed al Comune di Scafati, quale ente impositore, il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione di cui in epigrafe (che contiene richiamo ad un avviso di accertamento presupposto), notificato in data 27.6.2025 di cui in epigrafe, in forza di avviso di accertamento relativo alla
TARSU anno 2015 per € 296,06.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previo accertamento della inesistenza dell'obbligazione di pagamento.
Il ricorrente eccepiva estinzione per prescrizione del credito tributario, attesa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
Il Comune resistente depositava copia della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta per compiuta giacenza.
L'ADER rilevava la notifica di atti interruttivi e comunque la sospensione della decorrenza della prescrizione a causa della normativa di cui al DL 18/2020 (decreto Cura Italia) e successive modifiche ed integrazioni.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con articolate argomentazioni difensive circa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che l'ADER pur avendo svolto completa difesa nelle controdeduzioni non ha depositato atti interruttivi della decorrenza del termine della prescrizione e/o atti della fase della riscossione antecedenti a quello impugnato.
Con riferimento, poi, alla difesa ed alle prove fornite dall'Ente impositore, va detto che sussiste la dedotta nullità di notifica dell'avviso di accertamento, costituente indispensabile presupposto dell'atto per cui è causa.
La documentazione depositata dal Comune resistente consiste in una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta (Banca_1)secondo la procedura c.d. di irreperibilità relativa. Il plico reca l'indicazione che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) e rispedito al mittente in data 30.12.2020.
L'avviso di ricevimento reca anche l'indicazione del numero identificativo della raccomandata postale contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Tuttavia, tale raccomandata non risulta versata in atti.
Tale omissione è grave, anche in quanto è stata oggetto di specifica eccezione del ricorrente nella memoria illustrativa.
In punto di diritto, giova sottolineare come secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la notificazione per compiuta giacenza ex art. 8 della legge 890 è nulla se non risulta prodotta in giudizio la raccomandata CAD.
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante –in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., artt. 24
e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (così, Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012).
Orbene, per i motivi illustrati, attesa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico indispensabile, l'atto impugnato è illegittimo.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico dei resistenti soccombenti, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 525,00 (di cui € 30,00 per
CUT), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente.