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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5288/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5288/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
AR (C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
. C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 16/9/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“previa assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'erogazione in suo favore dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza a partire dal 13.01.2022, oltre agli interessi legali sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/5/2025 per chiedere di: CP_1
“disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 3/6/2024; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
646/2023 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di omologa del Parte_1
Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980, con decorrenza dal 13/1/2022.
2 5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 11/3/2024 e notificato all' in data CP_1
22/3/2024 , mentre in data 17/4/2024 veniva inviato all' il modello AP70 necessario per CP_1
la liquidazione della prestazione.
6.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di legge di 120 CP_1 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L' costituendosi in giudizio produceva modello TE08 ( v. doc. allegato memoria CP_1
) attestante l'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati e cedolino CP_1 pensione di febbraio 2025 attestante l'avvenuto accreditamento in data 3/2/2025 ( v. doc. allegato memoria ) CP_1
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso del 25/9/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1
lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5288/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
AR (C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
. C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 16/9/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“previa assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'erogazione in suo favore dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza a partire dal 13.01.2022, oltre agli interessi legali sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/5/2025 per chiedere di: CP_1
“disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 3/6/2024; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
646/2023 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di omologa del Parte_1
Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980, con decorrenza dal 13/1/2022.
2 5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 11/3/2024 e notificato all' in data CP_1
22/3/2024 , mentre in data 17/4/2024 veniva inviato all' il modello AP70 necessario per CP_1
la liquidazione della prestazione.
6.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di legge di 120 CP_1 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L' costituendosi in giudizio produceva modello TE08 ( v. doc. allegato memoria CP_1
) attestante l'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati e cedolino CP_1 pensione di febbraio 2025 attestante l'avvenuto accreditamento in data 3/2/2025 ( v. doc. allegato memoria ) CP_1
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso del 25/9/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1
lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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