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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa NA BO Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 700/2023 R.G.
Promossa da
(C.F. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 proprio ed in qualità di mandataria della rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Fabrizio Carbonetti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Cardenà e C.F._2 dall'Avv. Camillo D'Angelo
APPELLATI
CON L'INTERVENTO DI
pagina 1 di 14 (C.F. ), e per essa, quale procuratrice e Controparte_3 P.IVA_2 servicer la rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Benedetto Gargani
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 570/2023, pubblicata il 14/07/2023
CONCLUSIONI
- per l'appellante e per l'intervenuta: “….. riformare la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Fermo nei capi con cui: - Accoglie l'opposizione per presunta omessa prova della titolarità del credito in capo alla - Condanna Parte_2
l'opposta al pagamento delle spese di lite e di CTU;
- Liquida le spese legali integralmente – anziché in proporzione all'attività difensiva effettivamente prestata – in favore dell'Avv. Michele Cardenà dichiaratosi antistatario;
- rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata. Con condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese generali come da tariffa forense. Salvis iuribus.”
- per gli appellati: “pronunciare, l'inammissibilità dell'intervento della società per non aver dimostrato la legittimazione attiva e di essere divenuta CP_3 titolare del credito;
nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e
342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
in proprio e quale procuratrice di per le ragioni esposte nella
[...] Parte_2 comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla Pt_1 Parte_1 in proprio e quale procuratrice di siccome inammissibile e/o Parte_2 infondato per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e,per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto accogliere l'opposizione all'esecuzione e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse, accertando e dichiarando che i signori CP_1
pagina 2 di 14 e non erano debitori dell'appellata al momento della CP_1 CP_2 notificazione dell'atto di precetto. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione proposta da e avverso l'atto di precetto CP_2 CP_1 notificato dalla in data 20.6.2017 e poneva a Parte_1 carico della parte opposta le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In particolare, il giudice di primo grado, rilevato che la aveva intimato Pt_1
l'atto suddetto in qualità di mandataria della cui aveva ceduto il Parte_2 credito azionato, fondato sul contratto di mutuo fondiario stipulato con gli opponenti (mediante atto a rogito del Notaio del 31.8.2009, rep. Persona_1
n.10975, racc.n. 4168), ne riteneva non dimostrata la titolarità in capo alla mandante, stante la carenza di prova della dedotta cessione;
considerava altresì non provato il conferimento del mandato all'incasso da parte della Parte_2 in favore della attesa la mancata produzione Parte_1 della procura.
II.) Propone appello la per i motivi di seguito Parte_1 illustrati chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della opposizione al precetto.
III.) Gli appellati, e si costituiscono, sollevando CP_1 CP_2
l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché, ex art. 345 c.p.c., della produzione dei nuovi documenti allegati all'atto di appello;
inoltre contestano i motivi di gravame chiedendo il rigetto nel merito dell'impugnazione e, in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, di accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse e, di conseguenza, l'insussistenza del credito per cui è causa.
pagina 3 di 14 IV.) interviene ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito oggetto della controversia, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già articolate dall'appellante.
V.) In data 14.9.2023 è stata sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
quindi, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo, l'appellante (nel Parte_1
Parte prosieguo, per brevità, anche impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato carenza di prova dei poteri di rappresentanza in capo a attesa la mancata produzione della procura del 3.8.2012, Parte_4 rilasciata con atto a rogito del Notaio , rep. n. 211317: Persona_2 evidenzia in particolare la erroneità della pronuncia sia per la errata qualificazione della decisione come di “merito” e non di “rito”, sia perché detto il difetto è stato contestato solo con l'ultimo scritto difensivo (e dunque tardivamente) sia perché il Tribunale ha valorizzato tale rilievo ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, laddove, riscontrata la mancata produzione della procura, avrebbe dovuto sollecitare il deposito del documento in esame, non essendo soggetta detta produzione alle preclusioni processuali.
1.2) Con il secondo motivo la la censura sentenza laddove il Parte_4
Tribunale ha ritenuto carente la prova della titolarità del credito, fondato sul contratto di mutuo, in capo alla nello specifico, l'appellante Parte_2 deduce che gli opponenti non avevano mai contestato tale circostanza, ma avevano svolto la relativa difesa sul punto soltanto con le note conclusive autorizzate, depositate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
14.7.2023 in cui la aveva preso posizione sulla nuova contestazione Parte_4 eccependo tempestivamente la tardività della stessa e la sua infondatezza;
inoltre sostiene che il Tribunale avrebbe potuto ricavare la prova in esame dal contegno pagina 4 di 14 processuale della stessa che si era costituita nel giudizio di opposizione Pt_1 quale mandataria della cessionaria e aveva così confermato di Parte_2 aver ceduto a quest'ultima il credito controverso.
1.3) Con il terzo motivo, l'appellante contesta la statuizione relativa al pagamento delle spese processuali evidenziando che il Tribunale ha pronunciato la condanna in favore dell'avvocato della controparte, in quanto antistatario, trascurando di considerare che quest'ultimo, subentrato in corso di causa nella difesa degli opponenti, si era limitato a depositare le note conclusive in vista dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.7.2023.
Pertanto, l'appellante deduce che, nel liquidare le spese in favore del difensore, il Tribunale avrebbe dovuto commisurarle all'attività effettivamente espletata;
rileva peraltro la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, atteso che, all'esito della seconda c.t.u. espletata, le doglianze avanzate dagli opponenti in ordine alla validità delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo (presunta pattuizione di un TEG e di un tasso moratorio usurario e indeterminatezza del contratto) si sono rivelate infondate.
2.1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa degli appellati in relazione alla carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
2.2) Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
pagina 5 di 14 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (tra le altre, Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.3) Nella specie l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a contestare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso (in relazione alle questioni concernenti la mancata produzione della procura, la mancata prova della titolarità del credito e la condanna della Pt_1 alle spese di lite e di CTU) - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3) Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, occorre valutare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da nel presente giudizio, ai Controparte_3 sensi dell'art. 111 c.p.c., con atto del 25 ottobre 2024.
Tale società ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito controverso in virtù del contratto di cessione di crediti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in data 23 luglio 2024.
Con le note contenenti la precisazione delle conclusioni, la difesa degli appellati ha contestato sia l'esistenza della cessione, sia l'inclusione del credito controverso nell'oggetto della stessa.
In ordine alla prima questione, si osserva che la cessione del credito non prevede la forma scritta ad probationem, sicché la sussistenza dell'atto negoziale traslativo del credito può essere dimostrata anche tramite presunzioni. Nel caso di specie, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale da parte dell'intervenuta, valutata unitamente alla circostanza per cui l'appellante e cedente nulla obietta a fronte dell'intervento della cessionaria, con cui Parte_4 questa rivendica la titolarità del credito controverso, fondano il convincimento pagina 6 di 14 della sussistenza, in capo a della qualità di cessionaria del Controparte_3 credito.
Circa la seconda contestazione, dalla consultazione dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale allegato dall'intervenuta (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di intervento) è possibile, attraverso il link presente a p. 4 del documento, risalire all'elenco dei Parte crediti ceduti da con avviso pubblicato nel mese di settembre 2024: tra questi figura il credito controverso, contrassegnato dal NDG 304194375, coincidente con quello indicato nella lettera di messa in mora tempestivamente prodotta dall'odierna appellante in primo grado (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per le considerazioni svolte (sulla base della documentazione, sopra indicata, ritualmente prodotta), l'intervento della società è ammissibile e Controparte_3
l'esame di ogni ulteriore deduzione, sul punto, risulta assorbito.
4.) Passando ed esaminare i motivi di gravame, si osserva che i primi due motivi di appello - suscettibili di trattazione congiunta alla luce della stretta connessione tra le questioni prospettate - sono fondati.
4.1) Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva”(cfr. Cass. n. 14711/2025; Cass., n. 31402 del 2/12/2019).
pagina 7 di 14 4.1.1) Nella fattispecie in esame, gli opponenti, odierni appellati, hanno ricevuto l'atto di precetto notificato dalla in cui - come si evince dal Parte_4 contenuto dell'atto stesso, prodotto nel giudizio di primo grado - quest'ultima aveva esplicitamente evidenziato:
-di aver stipulato il contratto di mutuo ipotecario con i sigg.ri Parte_5
-di aver ceduto il rapporto derivante da tale contratto, con una operazione di cartolarizzazione dei crediti del 9.7.2012, alla società Parte_2
- che quest'ultima le aveva conferito la procura speciale in data 3.8.2012 con atto a rogito del notaio rep n. 211317; Per_2
-di agire in qualità di mandataria della società in base a detta Parte_2 procura.
4.1.2) Gli opponenti, a fronte di tale analitica prospettazione, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del procedimento, non hanno posto in discussione le circostanze suddette, avendo svolto contestazioni esclusivamente in ordine alla asserita nullità parziale del titolo esecutivo per usurarietà del tasso di mora pattuito e alla nullità relativa per pubblicità ingannevole in ragione del fatto che la Banca avrebbe applicato un costo del Part finanziamento ) più alto di quello indicato nel contratto.
Soltanto all'esito del giudizio, al termine della attività istruttoria consistita nell'espletamento di due CTU, gli opponenti hanno contestato la carenza di prova della titolarità del credito in capo a con le note autorizzate per Parte_2
l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14 luglio 2023, depositate il 4 luglio 2023, senza peraltro lamentare, neanche in questa sede, la mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria.
4.1.3) Alla luce del suesposto principio, tale rilievo è sufficiente a qualificare la condotta processuale degli opponenti in termini di non contestazione, tanto in ordine alla titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio controverso in capo alla quanto in punto di sussistenza dei poteri rappresentativi in Parte_2 capo alla si ritiene pertanto provata la qualità di cessionaria di Parte_4 [...]
poiché non contestata anteriormente alla formazione delle preclusioni Parte_2 assertive e probatorie.
pagina 8 di 14 4.1.4) Inoltre, anche sotto tale aspetto, vengono in rilievo le considerazioni sopra svolte sulla possibilità di dimostrare la cessione del credito tramite presunzioni.
In particolare, deve valorizzarsi sul punto la circostanza che la
[...]
proponendo appello (all'epoca, anche in qualità di successore a Parte_1 titolo particolare nel diritto controverso), ha dedotto di aver riacquistato il credito in esame dalla in forza dell'operazione del 24.2.2023, pubblicata in Parte_2
Gazzetta Ufficiale il successivo 4.3.2023 (cfr. doc. n. 8 allegato all'atto d'appello).
Ebbene, dall'esame di tale ultimo documento, la cui produzione è ammissibile, poiché formatosi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, si ricava che quest'ultima, in virtù della cessione di crediti del 24 febbraio 2023, aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto “un portafoglio di crediti prevalentemente classificati a “sofferenza”, individuabili in blocco di titolarità di
(la “ED”) e individuati sulla base di criteri oggettivi come di Parte_2 seguito indicati: a) crediti che derivano da mutui denominati in Euro;
b) crediti originariamente acquistati da e ceduti da Parte_2 Parte_1
c) crediti di cui il ED si è reso titolare nell'ambito
[...] dell'operazione di cessione di crediti ai sensi della Legge 130/1999, di cui alle notizie apparse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n.
82 del 14 luglio 2012, n. 140 del 29 novembre 2012, n. 113 del 26 settembre
2013, n. 58 del 21 maggio 2015, n. 64 del 28 maggio 2016, n. 63 del 30 maggio
2017, n. 61 del 26 maggio 2018 (rettificata dalla pubblica notizia di cui alla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 77 del 5 luglio 2018), n. 61 del 25 maggio
2019, n. 63 del 28 maggio 2020, n. 138 del 24 novembre 2020, n. 63 del 29 maggio 2021; d) crediti regolati dalla legge italiana;
e) crediti di cui il ED è titolare in ragione delle cessioni di cui al criterio alla lettera c) che precede, classificati a sofferenza alla Data di Riferimento”. Da tale documento si evince altresì l'espressa esclusione dall'ambito oggettivo della cessione di un elenco di crediti, contrassegnati dai relativi “codici finanziamento”.
Orbene, il credito controverso possiede tutti i requisiti indicati nel suddetto avviso e il relativo codice finanziamento (C.F. , desumibile dalla missiva P.IVA_3
pagina 9 di 14 prodotta dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado - cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione) non è annoverato tra quelli contrassegnanti i crediti esclusi dalla cessione.
Fermo il rilievo sopra svolto in ordine all'applicazione del principio di non contestazione, tale circostanza consente di ritenere comunque provata in via presuntiva la cessione del credito oggetto di controversia dalla a Parte_2
e, di conseguenza, fonda il convincimento dell'esistenza della cessione Parte_4 anteriore da quest'ultima alla prima.
4.2) Quanto all'ulteriore profilo concernente la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla oltre al suesposto rilievo circa la mancata Parte_4 contestazione degli stessi in primo grado, merita condivisione quanto affermato dall'appellante: infatti, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alla controversia, il rilievo officioso del difetto di prova della rappresentanza avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad assegnare alla parte un termine per il deposito della procura.
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità. “l'art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa” (tra le altre, cfr. Cass. n. 23958/2020 del 29/10/2020).
Nondimeno, poiché la sanatoria in esame sfugge alle preclusioni istruttorie, deve ritenersi ammissibile la produzione in appello della procura rilasciata dalla in favore della con atto a rogito del Notaio Parte_2 Parte_4 Persona_2
rep. n. 211317 in data 3.8.2012 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto d'appello),
[...] comprovante la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a quest'ultima.
pagina 10 di 14 5.1) Tanto chiarito in ordine alla fondatezza dei primi due motivi di gravame, va anzitutto rilevato che, nel presente giudizio, non sono stati ribaditi i profili di nullità del contratto, ricollegabili, secondo gli opponenti, alla usurarietà dei tassi mora e alla errata indicazione dell' : deve peraltro ritenersi che non sia Pt_7 ravvisabile la asserita nullità del contratto alla luce delle conclusioni - non contestate dagli appellati - del CTU (v. relazione 1.4.2021 del Dott. Per_3
il quale ha accertato che:
[...]
“Non è stato rilevato alcuno fenomeno usurario ad opera del tasso effettivo globale (TEG);
− Non è stato rilevato alcuno fenomeno usurario ad opera del tasso di mora;
− Il TAEG ricalcolato …..risulta pari al 5,89%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 5,88%;
− Nel contratto di mutuo non si rileva alcuna clausola “FLOOR”, o comunque alcuna clausola che possa integrare la presenza di un “derivato”, ovvero la presenza di un tasso alternativo o non chiaro da interpretare”.
5.2) Va inoltre esaminata la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa del tasso di interesse, riproposta dagli appellati nel presente giudizio con la comparsa di costituzione, in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse e della violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria, stante la mancata indicazione della tipologia di ammortamento per la costruzione della rata e il regime finanziario utilizzato. Tale domanda è infondata.
In relazione al contratto di mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, quale quello di specie, le Sezioni Unite hanno affermato il condivisibile principio in forza del quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e
pagina 11 di 14 dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., n.
15130 del 29/05/2024).
In particolare, circa il primo profilo di nullità, le Sezioni Unite ne hanno escluso la ricorrenza quando il contratto di mutuo, come nella specie “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Inoltre, hanno precisato che
“l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto”. Pertanto la doglianza, articolata anche nel caso di specie dagli appellati, “facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento
(tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
In ordine al secondo profilo di nullità, contestato anche nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno rilevato quanto segue: che la normativa primaria (art. 117 TUB) e secondaria di settore (Delibere CICR e Disposizione di Trasparenza di
Banca d'Italia) non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento del contratto;
che “diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto”; che “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
pagina 12 di 14 Per tali considerazioni – che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame di ogni altra argomentazione sulla questione dedotta - le contestazioni formulate dagli appellati sono infondate, con la conseguenza che la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo va respinta.
6). In conclusione, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto: ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da e CP_1 avverso l'atto di precetto notificato dalla CP_2 Parte_1 in data 20.6.2017 va respinta.
[...]
7.) L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: pertanto, l'esame del terzo motivo d'appello è assorbito.
La particolare complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle questioni dirimenti ai fini della definizione della controversia, quali l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori (vedi il contrasto risolto da Cass. sez. un., n. 19597/2020 del 18/09/2020, arresto in forza della quale il primo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u.) e la validità del contratto di mutuo nel caso di mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori (cfr. Cass. sez. un., n. 15130 del 29/05/2024 sopra esaminata) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ivi comprese quelle delle CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Fermo n. 570/2023, pubblicata il 14/07/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso l'atto di precetto CP_1 CP_2 notificato dalla in data 20.6.2017; Parte_1
pagina 13 di 14 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle sostenute per le CTU.
Ancona, così deciso lì 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NA BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa NA BO Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 700/2023 R.G.
Promossa da
(C.F. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 proprio ed in qualità di mandataria della rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Fabrizio Carbonetti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Cardenà e C.F._2 dall'Avv. Camillo D'Angelo
APPELLATI
CON L'INTERVENTO DI
pagina 1 di 14 (C.F. ), e per essa, quale procuratrice e Controparte_3 P.IVA_2 servicer la rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Benedetto Gargani
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 570/2023, pubblicata il 14/07/2023
CONCLUSIONI
- per l'appellante e per l'intervenuta: “….. riformare la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Fermo nei capi con cui: - Accoglie l'opposizione per presunta omessa prova della titolarità del credito in capo alla - Condanna Parte_2
l'opposta al pagamento delle spese di lite e di CTU;
- Liquida le spese legali integralmente – anziché in proporzione all'attività difensiva effettivamente prestata – in favore dell'Avv. Michele Cardenà dichiaratosi antistatario;
- rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata. Con condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese generali come da tariffa forense. Salvis iuribus.”
- per gli appellati: “pronunciare, l'inammissibilità dell'intervento della società per non aver dimostrato la legittimazione attiva e di essere divenuta CP_3 titolare del credito;
nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e
342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
in proprio e quale procuratrice di per le ragioni esposte nella
[...] Parte_2 comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla Pt_1 Parte_1 in proprio e quale procuratrice di siccome inammissibile e/o Parte_2 infondato per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e,per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto accogliere l'opposizione all'esecuzione e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse, accertando e dichiarando che i signori CP_1
pagina 2 di 14 e non erano debitori dell'appellata al momento della CP_1 CP_2 notificazione dell'atto di precetto. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione proposta da e avverso l'atto di precetto CP_2 CP_1 notificato dalla in data 20.6.2017 e poneva a Parte_1 carico della parte opposta le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In particolare, il giudice di primo grado, rilevato che la aveva intimato Pt_1
l'atto suddetto in qualità di mandataria della cui aveva ceduto il Parte_2 credito azionato, fondato sul contratto di mutuo fondiario stipulato con gli opponenti (mediante atto a rogito del Notaio del 31.8.2009, rep. Persona_1
n.10975, racc.n. 4168), ne riteneva non dimostrata la titolarità in capo alla mandante, stante la carenza di prova della dedotta cessione;
considerava altresì non provato il conferimento del mandato all'incasso da parte della Parte_2 in favore della attesa la mancata produzione Parte_1 della procura.
II.) Propone appello la per i motivi di seguito Parte_1 illustrati chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della opposizione al precetto.
III.) Gli appellati, e si costituiscono, sollevando CP_1 CP_2
l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché, ex art. 345 c.p.c., della produzione dei nuovi documenti allegati all'atto di appello;
inoltre contestano i motivi di gravame chiedendo il rigetto nel merito dell'impugnazione e, in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, di accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse e, di conseguenza, l'insussistenza del credito per cui è causa.
pagina 3 di 14 IV.) interviene ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito oggetto della controversia, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già articolate dall'appellante.
V.) In data 14.9.2023 è stata sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
quindi, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo, l'appellante (nel Parte_1
Parte prosieguo, per brevità, anche impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato carenza di prova dei poteri di rappresentanza in capo a attesa la mancata produzione della procura del 3.8.2012, Parte_4 rilasciata con atto a rogito del Notaio , rep. n. 211317: Persona_2 evidenzia in particolare la erroneità della pronuncia sia per la errata qualificazione della decisione come di “merito” e non di “rito”, sia perché detto il difetto è stato contestato solo con l'ultimo scritto difensivo (e dunque tardivamente) sia perché il Tribunale ha valorizzato tale rilievo ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, laddove, riscontrata la mancata produzione della procura, avrebbe dovuto sollecitare il deposito del documento in esame, non essendo soggetta detta produzione alle preclusioni processuali.
1.2) Con il secondo motivo la la censura sentenza laddove il Parte_4
Tribunale ha ritenuto carente la prova della titolarità del credito, fondato sul contratto di mutuo, in capo alla nello specifico, l'appellante Parte_2 deduce che gli opponenti non avevano mai contestato tale circostanza, ma avevano svolto la relativa difesa sul punto soltanto con le note conclusive autorizzate, depositate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
14.7.2023 in cui la aveva preso posizione sulla nuova contestazione Parte_4 eccependo tempestivamente la tardività della stessa e la sua infondatezza;
inoltre sostiene che il Tribunale avrebbe potuto ricavare la prova in esame dal contegno pagina 4 di 14 processuale della stessa che si era costituita nel giudizio di opposizione Pt_1 quale mandataria della cessionaria e aveva così confermato di Parte_2 aver ceduto a quest'ultima il credito controverso.
1.3) Con il terzo motivo, l'appellante contesta la statuizione relativa al pagamento delle spese processuali evidenziando che il Tribunale ha pronunciato la condanna in favore dell'avvocato della controparte, in quanto antistatario, trascurando di considerare che quest'ultimo, subentrato in corso di causa nella difesa degli opponenti, si era limitato a depositare le note conclusive in vista dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.7.2023.
Pertanto, l'appellante deduce che, nel liquidare le spese in favore del difensore, il Tribunale avrebbe dovuto commisurarle all'attività effettivamente espletata;
rileva peraltro la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, atteso che, all'esito della seconda c.t.u. espletata, le doglianze avanzate dagli opponenti in ordine alla validità delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo (presunta pattuizione di un TEG e di un tasso moratorio usurario e indeterminatezza del contratto) si sono rivelate infondate.
2.1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa degli appellati in relazione alla carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
2.2) Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
pagina 5 di 14 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (tra le altre, Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.3) Nella specie l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a contestare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso (in relazione alle questioni concernenti la mancata produzione della procura, la mancata prova della titolarità del credito e la condanna della Pt_1 alle spese di lite e di CTU) - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3) Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, occorre valutare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da nel presente giudizio, ai Controparte_3 sensi dell'art. 111 c.p.c., con atto del 25 ottobre 2024.
Tale società ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito controverso in virtù del contratto di cessione di crediti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in data 23 luglio 2024.
Con le note contenenti la precisazione delle conclusioni, la difesa degli appellati ha contestato sia l'esistenza della cessione, sia l'inclusione del credito controverso nell'oggetto della stessa.
In ordine alla prima questione, si osserva che la cessione del credito non prevede la forma scritta ad probationem, sicché la sussistenza dell'atto negoziale traslativo del credito può essere dimostrata anche tramite presunzioni. Nel caso di specie, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale da parte dell'intervenuta, valutata unitamente alla circostanza per cui l'appellante e cedente nulla obietta a fronte dell'intervento della cessionaria, con cui Parte_4 questa rivendica la titolarità del credito controverso, fondano il convincimento pagina 6 di 14 della sussistenza, in capo a della qualità di cessionaria del Controparte_3 credito.
Circa la seconda contestazione, dalla consultazione dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale allegato dall'intervenuta (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di intervento) è possibile, attraverso il link presente a p. 4 del documento, risalire all'elenco dei Parte crediti ceduti da con avviso pubblicato nel mese di settembre 2024: tra questi figura il credito controverso, contrassegnato dal NDG 304194375, coincidente con quello indicato nella lettera di messa in mora tempestivamente prodotta dall'odierna appellante in primo grado (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per le considerazioni svolte (sulla base della documentazione, sopra indicata, ritualmente prodotta), l'intervento della società è ammissibile e Controparte_3
l'esame di ogni ulteriore deduzione, sul punto, risulta assorbito.
4.) Passando ed esaminare i motivi di gravame, si osserva che i primi due motivi di appello - suscettibili di trattazione congiunta alla luce della stretta connessione tra le questioni prospettate - sono fondati.
4.1) Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva”(cfr. Cass. n. 14711/2025; Cass., n. 31402 del 2/12/2019).
pagina 7 di 14 4.1.1) Nella fattispecie in esame, gli opponenti, odierni appellati, hanno ricevuto l'atto di precetto notificato dalla in cui - come si evince dal Parte_4 contenuto dell'atto stesso, prodotto nel giudizio di primo grado - quest'ultima aveva esplicitamente evidenziato:
-di aver stipulato il contratto di mutuo ipotecario con i sigg.ri Parte_5
-di aver ceduto il rapporto derivante da tale contratto, con una operazione di cartolarizzazione dei crediti del 9.7.2012, alla società Parte_2
- che quest'ultima le aveva conferito la procura speciale in data 3.8.2012 con atto a rogito del notaio rep n. 211317; Per_2
-di agire in qualità di mandataria della società in base a detta Parte_2 procura.
4.1.2) Gli opponenti, a fronte di tale analitica prospettazione, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del procedimento, non hanno posto in discussione le circostanze suddette, avendo svolto contestazioni esclusivamente in ordine alla asserita nullità parziale del titolo esecutivo per usurarietà del tasso di mora pattuito e alla nullità relativa per pubblicità ingannevole in ragione del fatto che la Banca avrebbe applicato un costo del Part finanziamento ) più alto di quello indicato nel contratto.
Soltanto all'esito del giudizio, al termine della attività istruttoria consistita nell'espletamento di due CTU, gli opponenti hanno contestato la carenza di prova della titolarità del credito in capo a con le note autorizzate per Parte_2
l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14 luglio 2023, depositate il 4 luglio 2023, senza peraltro lamentare, neanche in questa sede, la mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria.
4.1.3) Alla luce del suesposto principio, tale rilievo è sufficiente a qualificare la condotta processuale degli opponenti in termini di non contestazione, tanto in ordine alla titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio controverso in capo alla quanto in punto di sussistenza dei poteri rappresentativi in Parte_2 capo alla si ritiene pertanto provata la qualità di cessionaria di Parte_4 [...]
poiché non contestata anteriormente alla formazione delle preclusioni Parte_2 assertive e probatorie.
pagina 8 di 14 4.1.4) Inoltre, anche sotto tale aspetto, vengono in rilievo le considerazioni sopra svolte sulla possibilità di dimostrare la cessione del credito tramite presunzioni.
In particolare, deve valorizzarsi sul punto la circostanza che la
[...]
proponendo appello (all'epoca, anche in qualità di successore a Parte_1 titolo particolare nel diritto controverso), ha dedotto di aver riacquistato il credito in esame dalla in forza dell'operazione del 24.2.2023, pubblicata in Parte_2
Gazzetta Ufficiale il successivo 4.3.2023 (cfr. doc. n. 8 allegato all'atto d'appello).
Ebbene, dall'esame di tale ultimo documento, la cui produzione è ammissibile, poiché formatosi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, si ricava che quest'ultima, in virtù della cessione di crediti del 24 febbraio 2023, aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto “un portafoglio di crediti prevalentemente classificati a “sofferenza”, individuabili in blocco di titolarità di
(la “ED”) e individuati sulla base di criteri oggettivi come di Parte_2 seguito indicati: a) crediti che derivano da mutui denominati in Euro;
b) crediti originariamente acquistati da e ceduti da Parte_2 Parte_1
c) crediti di cui il ED si è reso titolare nell'ambito
[...] dell'operazione di cessione di crediti ai sensi della Legge 130/1999, di cui alle notizie apparse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n.
82 del 14 luglio 2012, n. 140 del 29 novembre 2012, n. 113 del 26 settembre
2013, n. 58 del 21 maggio 2015, n. 64 del 28 maggio 2016, n. 63 del 30 maggio
2017, n. 61 del 26 maggio 2018 (rettificata dalla pubblica notizia di cui alla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 77 del 5 luglio 2018), n. 61 del 25 maggio
2019, n. 63 del 28 maggio 2020, n. 138 del 24 novembre 2020, n. 63 del 29 maggio 2021; d) crediti regolati dalla legge italiana;
e) crediti di cui il ED è titolare in ragione delle cessioni di cui al criterio alla lettera c) che precede, classificati a sofferenza alla Data di Riferimento”. Da tale documento si evince altresì l'espressa esclusione dall'ambito oggettivo della cessione di un elenco di crediti, contrassegnati dai relativi “codici finanziamento”.
Orbene, il credito controverso possiede tutti i requisiti indicati nel suddetto avviso e il relativo codice finanziamento (C.F. , desumibile dalla missiva P.IVA_3
pagina 9 di 14 prodotta dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado - cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione) non è annoverato tra quelli contrassegnanti i crediti esclusi dalla cessione.
Fermo il rilievo sopra svolto in ordine all'applicazione del principio di non contestazione, tale circostanza consente di ritenere comunque provata in via presuntiva la cessione del credito oggetto di controversia dalla a Parte_2
e, di conseguenza, fonda il convincimento dell'esistenza della cessione Parte_4 anteriore da quest'ultima alla prima.
4.2) Quanto all'ulteriore profilo concernente la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla oltre al suesposto rilievo circa la mancata Parte_4 contestazione degli stessi in primo grado, merita condivisione quanto affermato dall'appellante: infatti, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alla controversia, il rilievo officioso del difetto di prova della rappresentanza avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad assegnare alla parte un termine per il deposito della procura.
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità. “l'art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa” (tra le altre, cfr. Cass. n. 23958/2020 del 29/10/2020).
Nondimeno, poiché la sanatoria in esame sfugge alle preclusioni istruttorie, deve ritenersi ammissibile la produzione in appello della procura rilasciata dalla in favore della con atto a rogito del Notaio Parte_2 Parte_4 Persona_2
rep. n. 211317 in data 3.8.2012 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto d'appello),
[...] comprovante la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a quest'ultima.
pagina 10 di 14 5.1) Tanto chiarito in ordine alla fondatezza dei primi due motivi di gravame, va anzitutto rilevato che, nel presente giudizio, non sono stati ribaditi i profili di nullità del contratto, ricollegabili, secondo gli opponenti, alla usurarietà dei tassi mora e alla errata indicazione dell' : deve peraltro ritenersi che non sia Pt_7 ravvisabile la asserita nullità del contratto alla luce delle conclusioni - non contestate dagli appellati - del CTU (v. relazione 1.4.2021 del Dott. Per_3
il quale ha accertato che:
[...]
“Non è stato rilevato alcuno fenomeno usurario ad opera del tasso effettivo globale (TEG);
− Non è stato rilevato alcuno fenomeno usurario ad opera del tasso di mora;
− Il TAEG ricalcolato …..risulta pari al 5,89%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 5,88%;
− Nel contratto di mutuo non si rileva alcuna clausola “FLOOR”, o comunque alcuna clausola che possa integrare la presenza di un “derivato”, ovvero la presenza di un tasso alternativo o non chiaro da interpretare”.
5.2) Va inoltre esaminata la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa del tasso di interesse, riproposta dagli appellati nel presente giudizio con la comparsa di costituzione, in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse e della violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria, stante la mancata indicazione della tipologia di ammortamento per la costruzione della rata e il regime finanziario utilizzato. Tale domanda è infondata.
In relazione al contratto di mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, quale quello di specie, le Sezioni Unite hanno affermato il condivisibile principio in forza del quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e
pagina 11 di 14 dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., n.
15130 del 29/05/2024).
In particolare, circa il primo profilo di nullità, le Sezioni Unite ne hanno escluso la ricorrenza quando il contratto di mutuo, come nella specie “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Inoltre, hanno precisato che
“l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto”. Pertanto la doglianza, articolata anche nel caso di specie dagli appellati, “facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento
(tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
In ordine al secondo profilo di nullità, contestato anche nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno rilevato quanto segue: che la normativa primaria (art. 117 TUB) e secondaria di settore (Delibere CICR e Disposizione di Trasparenza di
Banca d'Italia) non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento del contratto;
che “diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto”; che “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
pagina 12 di 14 Per tali considerazioni – che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame di ogni altra argomentazione sulla questione dedotta - le contestazioni formulate dagli appellati sono infondate, con la conseguenza che la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo va respinta.
6). In conclusione, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto: ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da e CP_1 avverso l'atto di precetto notificato dalla CP_2 Parte_1 in data 20.6.2017 va respinta.
[...]
7.) L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: pertanto, l'esame del terzo motivo d'appello è assorbito.
La particolare complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle questioni dirimenti ai fini della definizione della controversia, quali l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori (vedi il contrasto risolto da Cass. sez. un., n. 19597/2020 del 18/09/2020, arresto in forza della quale il primo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u.) e la validità del contratto di mutuo nel caso di mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori (cfr. Cass. sez. un., n. 15130 del 29/05/2024 sopra esaminata) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ivi comprese quelle delle CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Fermo n. 570/2023, pubblicata il 14/07/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso l'atto di precetto CP_1 CP_2 notificato dalla in data 20.6.2017; Parte_1
pagina 13 di 14 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle sostenute per le CTU.
Ancona, così deciso lì 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NA BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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