TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14946 2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO del Foro di Catania
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO .
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione d'indebito Udienza di precisazione delle conclusioni: 14 ottobre 2024
L'avv. Davide Ragusa in sostituzione per precisa le conclusioni come da Parte_1 atto di citazione e memorie 183 comma VI n. 1) c.p.c. e insiste nella richiesta istruttoria come in atti.
CONCLUSIONI Parte_1
1)Ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte che nulla doveva Parte_1 rimborsare al relativamente Controparte_1 al contratto di mutuo del 31/05/1994 stipulato in notar di Mazara Persona_1 del Vallo, rep. Nr.42386, tra la ex , poi AN di CI SpA, oggi Parte_2
, in forza del quale è stato concesso alla Parte_1 Controparte_2 trasformazione alimentare), ai sensi dell'art. 10 della legge
[...]
17/02/1982 n.41, mutuo identificato con il n.901000010069 di originarie
£.895.500.000 (€.462.487,12), a valere sul Fondo Centrale per il Credito EC, istituito presso la Ministero della Marina ER ( doc. 1), interamente erogato con contratto definitivo del 06/12/1995, a rogito del Notaio
, rep. N. 44793, registrato il 12/12/1995 al nr. 4281 (doc.2). Persona_1
2) Ritenere e dichiarare di conseguenza che il versamento eseguito da in Parte_1 data 21/07/2011 di €.335.046,67, a favore del Controparte_1 è indebito e non dovuto, in quanto eseguito erroneamente a
[...] titolo di pagamento delle rate rimaste insolute, oltre accessori, del predetto mutuo dedotto in causa, che la non ha onorato essendone Controparte_2 stato dichiarato il Fallimento. 3) Per l'effetto condannare il Controparte_1 alla restituzione dell'importo di €.335.046,67 a favore di
[...] Parte_1 maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 04/06/2012, e cioè dalla data della notifica dell'atto stragiudiziale di richiesta del rimborso. IN VIA SUBORDINATA:
4) Nel caso in cui il si Controparte_1 opponga e/o contesti la restituzione del predetto importo di €.335.046,67, adducendo la responsabilità della attrice per qualunque ragione e/o causa, ritenere e Pt_3 dichiarare che, comunque, non essendo obbligata alla presentazione Parte_1 della domanda di ammissione allo stato passivo e, comunque, essendo stata esautorata dallo stesso per le ragioni sopra esposte, non era tenuta e non è CP_1 tenuta a rimborsare e/o restituire alcun importo relativo al credito del mutuo dedotto in causa al predetto e, pertanto, esclusa ogni responsabilità della CP_1 per l'asserito mancato recupero, accogliere comunque, in tutto od in parte, la Pt_3 domanda di condanna del Controparte_1 alla restituzione dell'importo di €.335.046,67, a favore della Parte_1 maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 04/06/2012, domanda da riconoscersi, comunque, in via equitativa, in tutto od in parte, per la misura non inferiore al 50% della somma capitale richiesta, per avere il CP_1 con le comunicazioni di cui sopra concorso ed indotto in errore la da Pt_3 maggiorarsi sempre degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
IN VIA GRADATA
5) Nel caso in cui il si Controparte_1 opponga e/o contesti la restituzione del predetto importo di €.335.046,67, adducendo la responsabilità della attrice per qualunque ragione e/o causa, accertare che Pt_3 nessun danno risarcibile è stato subito dal Controparte_1
e per effetto della mancata tempestiva presentazione della
[...] domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento e/o per qualunque altra ragione e, pertanto, accogliere, in tutto od in parte, la domanda di condanna del alla restituzione Controparte_1 dell'importo di €.335.046,67, a favore di maggiorato degli Parte_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 04/06/2012 domanda da riconoscersi, comunque, in via equitativa, in tutto od in parte, per la misura non inferiore al 50% della somma capitale richiesta, per avere il Ministero con le comunicazioni di cui sopra concorso ed indotto in errore la Banca, da maggiorarsi sempre degli interessi legali e rivalutazione monetaria. 6) In via ulteriormente gradata e residuale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ove mai si ritenga di non accogliere le superiori domande per qualunque ragione e/o causa, ritenere e dichiarare che il Controparte_1
o, comunque, il Fondo del Credito EC, istituito ai sensi della legge 17/02/1982 n.41, per effetto dell'accredito di del 21/07/2011 dedotto in Parte_1 causa, ha ottenuto un indebito e/o ingiustificato arricchimento e, pertanto, condannare il a fronte Controparte_1 dell'ingiustificato arricchimento, al pagamento dell'indennizzo pari all'importo di
€.335.046,67, maggiorato degli interessi dal 04/06/2012, domanda da riconoscersi, comunque, in via equitativa, in tutto od in parte, per la misura non inferiore al 50% della somma capitale richiesta, per avere il con le comunicazioni di cui CP_1 sopra concorso ed indotto in errore la Banca, da maggiorarsi sempre degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
7) Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16/11/2020 ai sensi dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 53 ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il in Controparte_1 persona del Ministro in carica. Ha premesso che con contratto del 31/05/1994 in notar di Mazara del Vallo, rep. Nr.42386 la , poi AN Persona_1 Parte_2 di CI SpA,, concesse alla ai sensi Controparte_2 della legge 17/02/1982 n.41 un mutuo peschereccio identificato con il n. 901000010069 di originarie £.895.500.000 (€.462.487,12), a valere sul Fondo Centrale per il Credito EC, istituito presso il Ministero della Marina
ER in persona del ministro pro tempore. Ha quindi esposto che con sentenza del 9-12 Ottobre 2009 il Tribunale Marsala dichiarava il fallimento della predetta Cooperativa e che, a seguire, tra il AN di
CI (successivamente e il Ministero veniva intrattenuta corrispondenza Parte_1 informativa concernente l'avvenuta dichiarazione di fallimento della Società Cooperativa mutuataria e l'intenzione della Banca di insinuarsi al passivo (raccomandate del 24/2/2010), che il ministero riscontrava;
in particolare confermava che in data 06/11/2009, con prot.0028761, aveva provveduto ad
“inoltrare ad i Ruoli vistati per la riscossione dei propri crediti riferibili alla CP_3 società” fallita, e che aveva provveduto “con nota n.0032078 del 31 Dicembre 2009 a richiedere al competente Servizio Riscossione della Provincia di Trapani la proposizione dell'istanza di ammissione al passivo dei crediti. Ha quindi lamentato che, in difetto di interpretazioni di segno diverso rispetto alla prefata corrispondenza, da ultimo con lettera del Ministero del 14/6/2011, la Banca mutuante si era naturalmente ritenuta esonerata dall'onere di richiedere l'ammissione al passivo fallimentare del credito in base al mutuo, e che tuttavia per un errore di contabilità (accreditato plausibilmente dalla banca ad un disallineamento conseguente alla fusione del AN di CI in l'istituto mutuante Parte_1 provvedeva ad effettuare a favore del un bonifico del complessivo importo CP_1 di euro 335.046,67 pari alle rate scadute del predetto mutuo peschereccio non onorate dalla debitrice. Tanto premesso la banca ha esposto che accortasi dell'errore con nota del 31/08/2011 ne chiedeva la restituzione trattandosi di accredito non dovuto in quanto il mutuo era stato erogato ex legge n. 1/'82 a valere sul Fondo Centrale EC , con rischio al 100% a carico dell'Ente, e ha denunciato la condotta del volta alla CP_1 sottrazione all'obbligo restitutorio: ha infatti precisato che, anche ammesso che la non dovesse reputarsi esonerata dallo svolgere ugualmente la domanda di Pt_3 ammissione al passivo, detto adempimento non poteva implicare che la banca dovesse garantire il rimborso delle rate insolute.
Tale assunto, in funzione delle epigrafate conclusioni, è stato sostenuto dall'attrice sebbene la stessa abbia provato a presentare istanza di ammissione tardiva allo stato passivo delle somme insolute. Tale istanza veniva rigettata e, a seguito di opposizione allo stato passivo, definitivamente negata con sentenza del Tribunale di
Marsala del 10/7/2013. Con la comparsa di costituzione e risposta il Controparte_1 ha contestato la domanda come infondata in fatto e in diritto.
[...]
Rigettata quindi la richiesta istruttoria di esibizione ex art. 210 cpc da parte degli organi della procedura fallimentare della copia del programma di liquidazione presentato e approvato in successione e gli eventuali piani di riparto parziali approvati, la causa venia rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14/10/2024 veniva trattenuta per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e deve essere respinta.
Come ha correttamente osservato il convenuto ministero “tutte le tesi difensive sono imperniate su un'unica argomentazione: vale a dire che l'istituto di credito, tempestivamente informato dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Co. da parte della Curatela, sarebbe stato esonerato Parte_4 dal formulare istanza di insinuazione al passivo dall'Amministrazione.” La difesa erariale è fondata.
Deve premettersi che il contratto di mutuo in Notar del 6/12/1995 ha Per_1 registrato come parti stipulanti la da un lato e la società cooperativa dall'altro. Pt_3
Ne deriva il rilievo primario che l'attività di insinuazione al passivo deve giudicarsi come onere a carico della parte che il rapporto contrattuale individua come creditrice.
Il Tribunale di Marsala, in particolare, in sede di opposizione allo stato passivo proposta da sul rigetto della domanda tardiva di insinuazione ha Parte_1 evidenziato che il ritardo è normalmente imputabile, per l'appunto, al creditore, quando abbia avuto conoscenza diretta dell'esistenza del fallimento in quanto destinatario della comunicazione x art. 92 L.F, e che tale ritardo può essere scriminato con la prova del caso fortuito o della forza maggiore quali cause impeditive di far valere tempestivamente la propria pretesa. Evidenzia in particolare il Tribunale di Marsala che, a dire dell'opponente “la ragione posta a sostegno dell'opposizione è esclusivamente l'affidamento ingenerato nella banca dalle erronee comunicazioni rese dal Ministero competente , sicchè deve ritenersi che peraltro indicata nel contratto versato in atti quale parte mutuante e Parte_1 dunque verosimilmente legittimata a chiedere il pagamento delle rate insolute è stato quantomeno una concausa del significativo ritardo (oltre un anno dalla scadenza del termine massimo) accumulato nella presentazione dell'istanza di insinuazione…precisando altresì che sarebbe stato sufficiente alla banca presentare comunque nei termini la domanda onde verificare l'eventuale contestazione da parte della curatela per violazione del bis in idem o per difetto di legittimazione attiva della istante…” . Per il resto ritiene questo Tribunale che il pagamento dell'importo complessivo di euro 335.046,67 pari alle rate scadute del predetto mutuo che l'attrice inquadra e qualifica come un assurdo e inimmaginabile errore non costituisce, in realtà, un pagamento non previsto e quindi idoneo a determinare un indebito arricchimento dell'Ente. Non assume ovviamente alcun valore in tal senso la dichiarazione unilaterale e semplicemente autoreferenziale dell'attrice in data 31/08/2011 il non essere dovuto dall'Istituto di Credito all'Amministrazione nessun importo sul rilievo che “…il mutuo era stato erogato ex legge 41/'82 e quindi a valere sul Fondo Centrale EC con rischio al 100% a carico dell'Ente ( e non della Banca). E' vero, semmai, il contrario. Giova infatti osservare che il contratto di mutuo peschereccio per cui è causa di originari lire 895.500.000= prevedeva l'erogazione in un'unica soluzione previo accreditamento in favore della delle somme concesse a mutuo e Parte_5 deliberata da parte del Ministero del Tesoro, a valere sul Fondo Centrale per il Credito EC presso la Marina ER: condizione precontrattuale questa, il conferimento integrale della provvista da parte del , che è stata accertata CP_1 col contratto definitivo del 6/12/1995 nella cui narrativa in premessa è precisato
“accertato che il Ministero del Tesoro con bonifico n. 3490 emesso in data 12 ottobre 1995 ha accreditato l'intero importo consentito a mutuo, le parti sono addivenute alla stipula del presente contratto…”. La pretesa qui avanzata da è in realtà contraddetta dalla convenzione Parte_1 in data 8/07/1983 stipulata dal Ministero della Marina ER , dal Ministero del Tesoro e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 41/1982 che all'art. 10 recita espressamente: “Nel caso di inadempimento dei mutuatari si applica il terzo comma dell'art. 10 della legge.
Ogni eventuale transazione o conciliazione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero sentito il Comitato di cui all'art. 3 del D.D.L. 1° novembre 1944 n. 367 .
Qualora al termine delle procedure per il recupero delle somme dovute al fondo risulti l'impossibilità della loro riscossione l'istituto ne dà comunicazione al
producendo la documentazione delle risultanze dell'esecuzione forzata. CP_1
Il riconoscimento delle perdite a carico del fondo è disposto con decreto del
Ministero della Marina ER.
Dopo tale riconoscimento, di cui è data comunicazione al Ministero del Tesoro, sono operati i necessari conguagli per le somme eventualmente versate in più e per le spese sostenute dall' . Ove il mancato recupero del credito sia imputabile a CP_4 dolo o colpa grave dell'Istituto quest'ultimo è tenuto a rimborsare per intero il credito”. Se così è il avrebbe dovuto ricevere soltanto la notizia degli insoluti e o CP_1 delle azioni intraprese dalla banca per il recupero, in via ordinaria o in sede fallimentare;
e solo successivamente sopportare , ove negativa, la perdita a termini di convenzione, qualora la banca non l'avesse ripianata. D'altra parte non è fuori luogo evidenziare che la Banca aveva il dovere di intraprendere le azioni di giustizia, e tra queste quella di notiziare tempestivamente gli organi centrali ministeriali molto prima della dichiarazione di fallimento con sentenza del 9/9/2009, relazionando a norma di legge su concessione di proroghe, dilazioni, transazioni e conciliazioni. E' evidente infatti che poiché il piano di ammortamento contrattuale e di rientro prevedeva un arco temporale di dieci rate annuali, ciascuna di lire 106.593.474 con decorrenza 1°/1/1997 anni è ovvio che alla data del 1° /1/2006 il rimborso delle rate doveva essersi completato con restituzione integrale della somma e col versamento da parte della al Fondo Centrale per il Credito EC. Se non è Pt_3 avvenuto, con un residuo debito, viceversa, di euro 335.046,67 per rate scadute impagate alla data di dichiarazione del fallimento, ciò è imputabile ad una intempestiva ed efficace attivazione delle “garanzie reali previste dall'art. 17 della legge n. 41/1982”, che costituiscono lo snodo peculiare della istruttoria del finanziamento e di adesione degli organi Ministeriali per approvazione del progetto e la concessione del mutuo da parte da parte del Ministero della Marina ER. Poco potrebbe aggiungere alla ricostruzione del rapporto in essere nella relazione trilatere con gli organi ministeriali l'osservazione che il mutuo in questione di euro
895.500.000= nell'ambito delle iniziative finanziabili attraverso la dotazione del
Fondo Centrale per il credito peschereccio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 4171982 prevedesse, altresì, lo scopo specifico (precisato in contratto) di ripianare le passività di una cambiale di pesca agraria sottoscritta a favore della di lire 689.198.502 Pt_3
(ridotta a 214.446.800=) oltre interessi e per la rimanente parte a parziale copertura degli investimenti per l'acquisto di macchinari, attrezzature, adeguamenti impianti e fabbricati).
In definitivo, la somma di euro 335.500.000= restituita da Unicredito al Ministero del Tesoro per i motivi che si sono esposti non costituisce un involontario errore per indebito ma esprime e costituisce oggettivamente giustificazione ordinamentale ed effetto peculiare, espresso per le vie brevi, della disciplina della responsabilità che si riconduce alla normativa richiamata (Convenzione 1983, art. 10).
Le spese seguono la soccombenza Per valore , durata ed entità, tenuto conto che l'Avvocatura dello Stato non ha depositato comparse conclusionali e mantenendo ai minimi le altre quantificazioni di fase si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore contro
[...] [...] col Ministro in carica con Controparte_1 atto di citazione notificato con pec del 16/1172020 così provvede: Rigetta la domanda attorea di ripetizione e condanna a rifondere le Parte_1 spese del processo al convenuto col Ministro in carica che liquida in CP_1 complessivi euro 8100,00= oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 15/02/2025
Il Giudice Dott. Michele Alajmo