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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/10/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1200/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. POSTERARO Parte_1
RACHELE;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420250000145074000 notificato in data 3.3.2025 con cui l' ha chiesto il pagamento di €.26.773,12 per CP_1 contributi fisi e a percentuale ivs sul minimale per gli anni dal 2018 al 2023 oltre al contributo percentuale minimale emissione 2017 per il periodo intercorrente dal gennaio 2014 al dicembre 2014 .
Ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti di cui all'art. 30, comma 2, del
D.L.78/2010; la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 per tardiva iscrizione a ruolo;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. ha concluso chiedendo “… DICHIARARE che la ricorrente non è tenuta a pagare all' i contributi e le somme CP_1 aggiuntive dell'avviso di addebito n. 334
20250000145074000 notificato dall' il 3.3.2025 per CP_1 le ragioni specificate nella narrativa che precede;
e, per l'effetto, ANNULLARE l'avviso di addebito n. 334
20250000145074000 notificato dall' il 3.3.2025, CP_1 nonché CONDANNARE l' , in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione all'avvocato costituito …”.
L si costituiva eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per tardività in relazione ai vizi formali;
l'insussistenza della decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/99
e della prescrizione;
la natura di occupazione prevalente dell'attività svolta dalla ricorrente, come emersa dalle dichiarazioni fiscali, con conseguente iscrizione d'ufficio nella Gestione commercianti e fondatezza del credito portato dall'avviso di addebito.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Le eccezioni preliminari di parte ricorrente sono infondate, atteso che la nullità dell'avviso di addebito
è affermata in maniera generica, che l'asserita decadenza non precluderebbe comunque l'esame della posizione debitoria oggetto di giudizio (cfr. Cass. Sez.
Lav.3486/2016, evidenziandosi che l' ha chiesto la CP_1 condanna della ricorrente al pagamento della contribuzione dovuta) e che la prescrizione non risulta maturata .
Passando al merito, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti,secondo il disposto dell'art. 1, comma 203, legge 662/1996: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d)siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli, mentre la sola qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione, essendo necessari anche i requisiti sopra indicati (cfr. Cass.Sez. Lav. 2665/2021, con principi da applicarsi anche al caso in esame).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei detti requisiti spettava all' , attesa la natura del CP_1 presente giudizio afferente alla sussistenza della pretesa contributiva, che va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito,
Cass. Sez.
Lav. 22862/2010 e Cass. Sez. Lav. 2665/2021 citata).
Tale onere non è stato adempiuto dall' non potendosi CP_1 ritenere sufficiente, ai fini che qui interessano, unicamente la produzione di reddito per la ricorrente, socio accomandante della “Theorema di SC RA & C.
s.a.s.”, evidenziandosi che l' non ha formulato CP_1 ulteriori istanze istruttorie.
Il ricorso deve essere dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 334
20250000145074000 ; condanna l' al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza,13.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino