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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in LUNGARNO PACINOTTI 26 56125 PISA presso il difensore avv. MARRA LUCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FI, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FI presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FI
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_2
DI FI , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FI presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI FI
pagina 1 di 17 con il patrocinio dell'avv. ORBINI MICHELUCCI ELENA Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORBINI MICHELUCCI ELENA
PARTI CONVENUTE
pagina 2 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 17 Con ricorso depositato in data 13.8.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica e funzione del Giudice del Lavoro - accertare la sussistenza di un unico e continuativo rapporto lavorativo di natura subordinato a tempo pieno intercorso fra le parti dal 20 novembre 1996 sino al 31 ottobre 2018, e nello specifico dal 20 novembre 1996 al 31 dicembre 2009 con l' di dal 1.01.2010 sino al 31 Controparte_1 CP_1 ottobre 2018 con l' e l' di quest'ultima quale datore di lavoro Controparte_3 Controparte_1 CP_1 effettivo-, salva altra e diversa data ritenuta di giustizia, e pertanto - condannare la convenute, in solido fra loro e /o ciascuno per il periodo di propria competenza, al pagamento delle differenze retributive fra il percepito e quanto effettivamente dovuto e ratei di tredicesima, inquadrando il ricorrente alla categoria D del NL comparto università, o all'inquadramento superiore o inferiore che risulterà in corso di causa all'esito dell'istruttoria concernente le mansioni svolte, per tutto il periodo di cui è causa e/o per quello diverso accertato o ritenuto di giustizia e pari ad
€ 101.215,48 come da conteggi elaborati che si depositano oltre ad € 36.911,56 a titolo di TFR, salva diversa somma provata e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- o, in via subordinata, condannare la convenute in solido fra loro e/o ciascuno per il periodo di propria competenza, al pagamento delle differenze retributive fra il percepito e quanto effettivamente dovuto e ratei di tredicesima, inquadrando il ricorrente nell'area personale docente laureati di istituti secondari di II grado del NL comparto scuola, o all'inquadramento superiore o inferiore che risulterà in corso di causa all'esito dell'istruttoria concernente le mansioni svolte, per tutto il periodo di cui è causa e/o per quello diverso accertato o ritenuto di giustizia e pari ad € 97.298,32 come da conteggi elaborati che si depositano oltre ad € 36.161,42 a titolo di TFR, salva diversa somma provata e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver conseguito il diploma di insegnante di educazione fisica il 12.12.1986, nonché l'abilitazione all'insegnamento di educazione fisica per le Scuole ed Istituti di istruzione secondaria di II grado con D.M. 03/90 e di aver prestato, a far data dal 1986, attività di docente come supplente.
Deduceva, dunque, il di aver stipulato, in data 20.11.1996, una “Convenzione per Pt_1
l'insegnamento di educazione fisica” presso la convenuta di e di avere, così, Controparte_1 CP_1 iniziato, appunto, a rendere la propria prestazione come insegnante di educazione fisica in favore degli allievi. Esponeva, quindi, l'odierno attore che la convenzione del 1996 era poi rinnovata anche per l'anno 1997 e, senza soluzione di continuità, per ulteriori 13 anni sino alla fine dell'anno accademico 2009. Chiariva il ricorrente di aver svolto, in forza di dette convenzioni, 18 ore di insegnamento settimanali, secondo l'orario di insegnamento stabilito dal Comando dell' CP_1
eseguendo i programmi indicati dall' stessa in funzione dei test di valutazione cui
[...] CP_1
pagina 4 di 17 dovevano poi essere sottoposti gli allievi, partecipando a riunioni programmatiche e rendicontando l'attività svolta in un registro di classe. Allegava, ancora, il che, nell'anno 2008, Pt_1
l' e l' stipulavano un accordo quadro avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_3
l'istituzione dei corsi di laurea presso l' di , deducendo che, in Controparte_1 CP_1 esecuzione di tale Accordo quadro, vennero stipulate varie convenzioni con l' , tra Controparte_3 cui quella in forza della quale l' venne incaricata di curare gli adempimenti amministrativi CP_3 per il reclutamento degli insegnanti. Deduceva, quindi, l'attore che, a far data dall'anno accademico
2009 e senza soluzione di continuità sino al 31.10.2018, egli sottoscrisse accordi di collaborazione con l' per l'insegnamento di educazione fisica presso l' , Controparte_3 Controparte_1 accordi di carattere annuale, senza che niente mutasse rispetto all'attività lavorativa svolta da esso ricorrente a far data dal 1997. Il dunque, lamenta anzitutto che, in ogni caso, nei contratti Pt_1 siglati per ogni anno accademico la parti indicarono un compenso annuo lordo che nei fatti però non è stato mai corrisposto in tale misura di talché, anche alla luce delle sole pattuizioni contrattuali, lo stesso è creditore per un complessivo ammontare pari ad € 10.343,64 oltre interessi e rivalutazione. Inoltre, il ricorrente, evidenziata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1996 al 2018 o almeno dal 1996 al 2009, chiedeva il pagamento delle differenze retributive maturate dallo stesso.
Si costituivano il l' e l' variamente Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
In particolare, poi, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e l' CP_2 CP_1
evidenziato comunque il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo compreso
[...] tra il 2009 ed il 2018, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, evidenziando, nel merito, l'inesistenza di un unico rapporto proprio alla luce della formulazione del D.M. 29.12.1971
e la specialità di detti incarichi. L' inoltre, eccepiva la prescrizione delle pretese Controparte_1 attoree e contestava i conteggi allegati al ricorso.
pagina 5 di 17 L' , per parte sua, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per il Controparte_3 periodo dal 1996 al 2009 e, comunque, evidenziava che anche con riferimento al periodo dal 2009 al 2018 l' si occupava unicamente della mera gestione amministrativa restando la titolarità CP_4 del rapporto lavorativo in capo all' L' , poi, con riferimento ai Controparte_1 CP_3 corrispettivi liquidati in favore del dal 2010 al 2018 contestava di aver corrisposto un Pt_1 corrispettivo inferiore a quello delle pattuizioni evidenziando di aver correttamente liquidato al ricorrente i compensi stabiliti da ogni contratto, ivi indicati al lordo prestatore, eccependo comunque la prescrizione delle pretese attoree e chiedendo, in denegata ipotesi, di essere manlevata dall' Controparte_1
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era infine discussa alla udienza odierna e, quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi, avuto riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione che il Ministero dell'Interno e l' con note depositate in data 24.2.2024, rinunciavano alla stessa Controparte_1 alla luce del fatto che il a ben vedere, col proprio ricorso, non rivendicava il titolo di Pt_1
“docente” universitario, bensì l'inquadramento come “tecnico”.
Avuto riguardo, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da tutte le parti resistenti occorre distinguere ciascuna posizione.
Deve inoltre premettersi che, alla luce della eccepita prescrizione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta, almeno in parte, superata.
In effetti, non può mancare di osservarsi che parte ricorrente, con le note depositate in data
14.6.2024, prendeva atto della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in materia e, essenzialmente, limitava la propria domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. Un.,
36197/2023 “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”).
pagina 6 di 17 Tanto premesso, dunque, pacifico il fatto che in data 31.10.2018 il rapporto tra le parti cessava, la domanda attorea deve ritenersi circoscritta al periodo compreso tra tale data ed il 31.10.2013.
Per completezza deve comunque dirsi che, non pare essenzialmente in contestazione il fatto che, con riferimento al periodo tra il 1996 ed il 2009, l' non avesse legittimazione passiva. CP_3
Con riferimento, poi, al Ministero dell'Interno non può mancare di osservarsi che il D.M.
20.12.1971 prevede all'art. 8, co. 8 “8. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta dei comandi delle scuole.”, per poi chiarire al successivo co. 11 “11. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Controparte_2
.”.
[...]
Orbene, anche con l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs 66 del
15.03.2010, entrato in vigore il 9.10.2010), la normazione ed il ruolo del non Controparte_2
è cambiato.
Avuto riguardo, poi, al periodo in cui vennero stipulati contratti di collaborazione tra l'Ateneo ed il ricorrente non può mancare di osservarsi che il doveva giustificare le proprie assenze per Pt_1 malattia consegnando il certificato medico all'IT entro 24 ore, poteva godere di ferie nei periodi stabiliti dalla Direzione Didattica dell' e doveva rispettare l'orario indicato dalla CP_1 medesima Direzione (v. Infra le risultanze dell'istruttoria orale sfogata), di talché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva anche per il periodo rilevante ai fini del decidere (2013-2018) è infondata e rispetto a tale periodo deve dirsi sussistente una responsabilità solidale tra le parti convenute.
In effetti, è emersa dai documenti in atti e dalle risultanze delle prove orali un'ipotesi di interposizione con conseguente la responsabilità solidale con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro intervenuto con il ricorrente (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav.,
36223/2022).
Tanto premesso, nel merito, debbono essere innanzi tutto fatte alcune premesse al fine di individuare, una volta ripartito tra le parti l'onere di allegazione e probatorio, se esso sia stato o meno adempiuto.
Risulta poi principio generale quello secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrare che il rapporto si è in realtà svolto con modalità conformi alla natura subordinata sulla base della quale la parte attrice spiega le domande oggetto di causa. pagina 7 di 17 In altri e più precisi termini, era onere dell'odierno ricorrente dare prova del fatto costitutivo di tutte le sue pretese, e quindi del dedotto vincolo di subordinazione, nella comune accezione giurisprudenziale di soggezione della prestazione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che ha facoltà di disporne secondo il mutevole interesse dell'organizzazione e dell'attività produttiva.
Deve allora dirsi come nel caso di specie, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato la stessa parte ricorrente dà atto di essere stato assunto, a far data dal 1996, in forza di contratti di collaborazione/convenzioni che si sono susseguiti senza soluzione di continuità sino al
2018, sottoscritti dal 1996 al 2008 direttamente con l' e, a far data dal 2009, con Controparte_1
l' . Controparte_3
Rispetto a detti contratti, peraltro, parte ricorrente deduce essenzialmente la simulazione di un rapporto diverso, appunto di tipo subordinato.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti (cfr. docc.
1-19 allegati al ricorso) non può mancare di osservarsi che il dal 1996 al 2018, per 13 anni, sottoscrisse dapprima Pt_1 convenzioni per l'insegnamento dell'educazione fisica presso l' di ed in Controparte_1 CP_1 seguito contratti di collaborazione autonoma e coordinata tutti essenzialmente sovrapponibili in relazione alla prestazione svolta dal ricorrente: l'insegnamento della materia educazione fisica presso l' Controparte_1
In seno alle convenzioni (v. docc.
1-12 allegati al ricorso) era prevista la necessità per il ricorrente di osservare le direttive fornite dalla Direzione di Studi dell'Istituto pena la sua sostituzione (cfr., a titolo esemplificativo, il doc. 2 allegato al ricorso al punto 8), la possibilità di fruire delle ferie con indicazione del periodo da parte dell'Amministrazione e il diritto al congedo per malattia con necessità di giustificazione (cfr., ancora, il doc. 2 allegato al ricorso al punto 9).
Quanto ai contratti di collaborazione (v. docc. 13-19 allegati al ricorso), diversi nella formulazione rispetto alle convenzioni, le prove orali sfogate nel corso del giudizio hanno permesso di accertare che alcun cambiamento intervenne in concreto nelle modalità di svolgimento della prestazione Per_ lavorativa (cfr. in particolare le risposte dei testi ai capp. 24, 27, 28, 29 e 30 del ricorso, ).
Deve infatti osservarsi come, in punto, l'istruttoria orale svolta ha consentito di confermare la ricostruzione attorea.
pagina 8 di 17 Possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste che aveva Testimone_1 lavorato in Accademia come insegnante dal 1992, svolgendo il ruolo di capo gruppo insegnamento del gruppo eduzione fisica, in pensione dal 2009 il quale confermava i capp. 13, 14 e 15 del ricorso affermando, in punto di necessità di osservare un orario di 18 ore settimanali “sì a noi come gruppo insegnamento il Comando comunicava gli orari in cui potevamo operare e noi tramite riunioni di gruppo stabilivamo l'orario che era semestrale” e chiarendo in relazione al programma da seguire nelle lezioni ed indicato dall'Accademia “(..) C'era un protocollo di vari test motori e l'Accademia era a conoscenza dei test decisi e noti in letteratura.”. Anche il teste , ancora attualmente occupato in Accademia come Testimone_2 insegnante di educazione fisica, che aveva lavorato assieme al ricorrente dal 1997 al 2018, confermava i capp. 13, 14 e 15 del ricorso, affermando poi in risposta al cap. 24 del ricorso
(sull'identità di prestazione resa dal anche per il periodo tra il 2010 ed il 2015) “sui contratti
Pt_1 veniva indicata la specializzazione che l'Accademia richiedeva, ad es. io sono per pallavolo e il per il basket
Pt_1 però continuavamo anche a fare la preparazione agli allievi e agli allievi ufficiali. Mi sembra però che fosse scritto anche sul contratto che noi dovevamo anche occuparci della preparazione fisica generica.”. Lo stesso teste, poi, in risposta al cap. 25 del ricorso (“Nonostante per l'anno accademico 2013/2014 sino alla fine dell'anno accademico 2018 nei contratti di collaborazione (docc.ti da 16 a 19) si indicava un monte orario di 940 ore annue per l'insegnamento della disciplina ginnica, il Prof. continuava a svolgere la sua prestazione di insegnante di
Pt_1 educazione fisica rispettando l'orario stilato dal Direttore degli Studi e dal Coordinatore che prevedeva 18 ore settimanali di insegnamento e non teneva affatto conto di quanto previsto in contratto.”) affermava “noi facevamo sempre 18 ore settimanali, al di là dell'indicazione del complessivo.”, confermando anche la necessità, in caso di malattia, di inoltrare all' il certificato medico. In senso conforme, poi, riferiva anche il CP_1 teste , attualmente ancora insegnante di educazione fisica in Accademia, che aveva Testimone_3 lavorato assieme al dal 1997 (cfr. verbale di udienza del 20.12.2023).
Pt_1
pagina 9 di 17 Pertanto, anche per il periodo compreso tra il 2009 ed il 2018 ed oggetto dei contratti di collaborazione, alla luce della necessità per il di comunicare e giustificare l'assenza, Pt_1 ricezione di una retribuzione in misura fissa, necessità di osservare un monte orario di 18 ore settimanali, partecipare a riunioni programmatiche deve in concreto ritenersi accertato lo svolgimento della prestazione in modalità subordinata, potendo, in punto, richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione che ha chiarito “(..) In tal modo ha fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato mediante il ricorso ad elementi sussidiari fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, che il giudice deve individuare in concreto (ex plurimis: 30/01/2014, n. 2056; Cass. n.
5886 del 13/04/2012). Tra essi assumono rilevanza elementi quali l'obbligo di comunicare l'assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari, l'incidenza del rischio economico, la continuità delle prestazioni, elementi pertanto correttamente valorizzati dal giudice del merito. Essi infatti denotano l'inserimento dell'attività del singolo docente in un quadro complessivo nel quale questi rimane vincolato dalla organizzazione scolastica.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav., 16681/2017).
pagina 10 di 17 Tanto premesso, non può poi mancare di osservarsi che con riferimento a fattispecie del tutto assimilabile alla presente la Suprema Corte ha di recente chiarito “ (..) il primo motivo di ricorso, con cui
è denunciata la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. è fondato, in quanto del tutto coerente con quanto ritenuto da questa S.C., attraverso pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ex art. 118 disp., att. c.p.c., secondo le quali "il rapporto di lavoro intercorrente, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina
e dell'Aeronautica, di cui alla L. n. 1023 del 1969 (attualmente disciplinato dagli artt. 1035 ss. del codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010), ha natura di rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione ed è regolato dalle norme speciali per esso previste" (Cass. 23 giugno 2020, n. 12361;
Cass. 19 giugno 2024, n. 16864; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26207); questo orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, in particolare, alla ordinanza 8 gennaio 2024, causa C-278/23, nella quale la CGUE ha affermato che, in presenza di rapporti di lavoro subordinato, il lavoratore insegnante per le materie non militare presso le scuole militari rientra nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE;
3. la decisione qui impugnata non è coerente con tale ormai consolidato principio e dunque va cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, affinché definisca l'oggetto del contendere attenendosi ad esso, con quanto a ciò consequenziale;
” (cfr., Cass., Sez. Lav., 30296/2024).
Dalle considerazioni che precedono deriva il diritto del al pagamento delle differenze Pt_1 retributive per il periodo compreso tra il 31.10.2013 ed il 31.10.2018 apparendo corretto applicare il NL del Comparto IT atteso che non pare francamente applicabile il NL del
Comparto Scuola ad una IT.
In altri termini, il NL applicato dal datore di lavoro (e chiesto in tesi in ricorso con le proprie conclusioni dall'odierno attore) è quello dell'IT, con ogni conseguenza in punto di ulteriori questioni che risultano così assorbite.
I convenuti devono dunque essere condannati in solido al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di tredicesima e di TFR.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
pagina 11 di 17 Tanto accertato in punto di an si è reso necessario disporre CTU contabile al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate a tale titolo, posto che il conteggio allegato al ricorso includeva voci che, anche alla luce della eccezione di prescrizione, non sono state riconosciute come dovute.
In punto il CTU nominato, dott. ha chiarito “nell'ipotesi di ricalcolo delle spettanze dovute al Per_2 ricorrente qualora all'intero rapporto di lavoro fosse applicabile il NL IT (ipotesi di cui al punto 2 del paragrafo “Risposta al quesito”) il ricorrente non avrebbe maturato a proprio favore alcuna somma a titolo di differenze retributive, mentre avrebbe maturato a titolo di maggior TFR lordo: l'importo di euro 27.637,14 considerando l'intera durata del rapporto;
l'importo di euro 10.188,61 considerando la quota do TFR maturata nel solo ultimo quinquennio nel quale non risultano coperte da prescrizione le rivendicazioni retributive del ricorrente;
”
(cfr. elaborato peritale depositato in data 18.9.2025).
Appare di tutta evidenza che il TFR è dovuto per l'intera durata del rapporto atteso che lo stesso non era pretendibile prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alla domanda di cui a pag. 11 del ricorso (“IL Prof. risulta quindi creditore delle convenute Pt_1 anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, come bene evidenziato nella relazione contabile (doc. 23, pagg.ne 5-7), per un complessivo ammontare di € 10.343,64 oltre interessi e rivalutazione.” deve anzitutto osservarsi che dalla lettura del ricorso emerge chiaramente che detta somma era richiesta a titolo retributivo (cfr. pag. 10 del ricorso ove in punto di legge, tra l'altro, “37. Su un piano prettamente retributivo, vi è da dire che nei contratti siglati per ogni anno accademico la parti indicarono un compenso annuo lordo che nei fatti però non è stato mai corrisposto.”, mentre nella memoria di costituzione dell' è dedotto CP_3
“Riguardo alla liquidazione compensi, si precisa che non corrisponde al vero quanto sostenuto dal ricorrente alle pagine 10-11 del ricorso, ossia che gli sia stato corrisposto un corrispettivo inferiore a quello pattuito nel contratto”, v. pag. 11 memoria) di talché da un lato le difese spiegate in sede di discussione odierna in punto di indebito configurano una diversa domanda e dall'altra comportano la necessità di operare la verifica nei limiti della prescrizione (Supra).
pagina 12 di 17 In punto, poi, il CTU nominato chiamato a chiarimenti ha precisato “lo scrivente osserva preliminarmente che la richiesta è formulata con specifico rimando alla relazione contabile di parte attrice (Doc. 23).
Dall'esame approfondito della predetta relazione, emerge che la somma rivendicata di € 10.343,64 non scaturisce da un riscontro diretto e puntuale su mancati pagamenti quali, ad esempio, mensilità non erogate o decurtate, bensì rappresenta il risultato differenziale tra due distinte e ipotetiche tabelle di ricalcolo elaborate dal consulente di parte
(C.T.P.). Sul punto lo scrivente deve preliminarmente osservare che dalla lettura dagli atti non si evince con chiarezza a quali specifiche annualità sia riferita tale differenza. In dettaglio, la cifra di € 10.343,64 deriva infatti dalla sottrazione tra due risultati finali presenti nella perizia di parte (cfr. tabelle pag. 5 e pag. 7 del Doc. 23), ottenuti come segue: conteggio A (lordo su lordo): differenza tra il lordo tabellare NL IT ricalcolato dal
CTP e il lordo pattuito nei contratti individuali;
conteggio B (netto su netto): differenza tra l'Imponibile Fiscale stimato (al netto dei contributi) dal CTP e l'imponibile fiscale certificato nelle CU. La parte Parte_2 attrice assume che la differenza tra il risultato del Conteggio B e quello del Conteggio A corrisponda a somme contrattuali non versate dall'IT o dall' per il periodo di rispettiva competenza. L'analisi Controparte_1 delle tabelle allegate alla relazione di parte ricorrente ha evidenziato alcune criticità metodologiche, verosimilmente imputabili alla frammentarietà del quadro informativo a disposizione del consulente. Si rileva, in particolare, che il conteggio A non considera la sfasatura temporale dei contratti (a cavallo d'anno) nel confronto con le retribuzioni tabellari solari. Inoltre, il conteggio B applica uniformemente le aliquote della Gestione Separata, estendendole anche al periodo di gestione diretta dell' durante il quale gli atti suggeriscono l'applicazione del regime Controparte_1 contributivo tipico del lavoro dipendente. La quantificazione economica avanzata da parte ricorrente si configura, dunque, come un saldo complessivo di natura astratta, privo di ancoraggio puntuale a specifici cedolini di pagamento o a determinate annualità di competenza. Essa si fonda, piuttosto, su una ricostruzione estimativa proiettata su un'ampia serie storica, metodologia che, come evidenziato, non appare esente da fisiologiche approssimazioni ed imprecisioni. Tale impostazione preclude allo scrivente Consulente la possibilità di esperire una verifica tecnica di fondatezza, circostanza aggravata dalle seguenti evidenze fattuali e documentali: sotto il profilo della verifica a campione: per l'unica annualità suscettibile di riscontro puntuale (2018), è stata accertata la piena coincidenza tra quanto contrattualmente dovuto e quanto effettivamente erogato (ut infra dettagliato); sotto il profilo documentale: non risulta acquisita agli atti la documentazione necessaria per analizzare l'effettiva esecuzione del rapporto lavorativo nelle singole annualità, né per operare la puntuale ricostruzione della base imponibile fiscale;
sotto il profilo giuridico-temporale: per la gran parte delle annualità pregresse, l'eventuale pretesa creditoria risulterebbe in ogni caso assorbita dall'intervenuta prescrizione quinquennale, rendendo di fatto inutile qualsivoglia indagine su differenze contabili meramente teoriche. In definitiva, l'adozione di un metodo di calcolo prettamente 'sintetico' rende pagina 13 di 17 impossibile l'individuazione cronologica dei presunti ammanchi retributivi, conferendo alla pretesa un carattere di genericità che ne impedisce l'oggettivo riscontro tecnico da parte dello scrivente. Ciò precisato, lo scrivente ha comunque tentato di verificare se con riferimento al quinquennio non coperto dalla prescrizione, possa emergere dagli atti una qualche evidenza che confermi l'assunto della parte ricorrente. Sotto questo profilo, l'unica annualità per la quale risulta possibile effettuare un riscontro contabile certo, esaustivo e puntuale è l'anno2018. Tale circostanza è resa possibile dalla disponibilità del dettaglio analitico delle somme corrisposte, rinvenibile nei cedolini paga relativi al periodo compreso tra dicembre 2017 e ottobre 2018 (doc. 4 della comparsa di ). Va precisato che Controparte_3 la parte resistente deposita tale dettaglio proprio a confutazione della pretesa attorea in esame. Controparte_3
Procedendo alla somma delle competenze lorde riportate nei singoli prospetti paga di tale periodo, si ottiene un importo complessivo pari a € 30.018,04. Tale valore coincide sostanzialmente, fatto salvo un irrilevante arrotondamento, con il compenso contrattuale lordo pattuito per la medesima annualità. Tale riscontro dimostra che, per il periodo in cui i dati disaggregati sono disponibili e permettono una verifica completa, non emerge alcuna discrepanza, confermando la piena corrispondenza tra quanto pattuito in sede contrattuale e quanto effettivamente erogato. Per quanto concerne le altre annualità, l'analisi deve limitarsi, per effetto della prescrizione, al periodo indicato nel quesito (2013-2018). Per le predette annualità, fatto salvo quanto già esposto per il 2018, non essendo depositati in atti i prospetti di liquidazione dei compensi corrisposti al ricorrente, si deve rilevare che non è tecnicamente possibile operare una ricostruzione puntuale che permetta di riconciliare aritmeticamente il compenso lordo contrattuale con il dato reddituale riportato nelle relative Certificazioni Uniche. Tale impossibilità è a giudizio dello scrivente confermata anche dalla natura delle modalità di liquidazione degli emolumenti e dalla sfasatura temporale tra i periodi di riferimento. In particolare, occorre tenere presente: la variabilità delle liquidazioni: i compensi in favore del ricorrente, come dimostrano i prospetti relativi al 2018, non presentano una periodicità costante, essendo stati liquidati per intervalli di durata variabile e per importi non uniformi nel tempo
(probabilmente in funzione di quando sono stati predisposti e approvati i resoconti sull'attività del ricorrente e alle ore effettivamente lavorate nel periodo), rendendo inattuabile una proiezione lineare dei dati;
il disallineamento temporale: esiste uno sfasamento costante tra il periodo di vigenza dei contratti, che seguono l'anno accademico
(ottobre-settembre), e le Certificazioni Uniche, che seguono l'anno solare, secondo il criterio di cassa. Come già evidenziato nella bozza peritale, ogni anno solare fiscale ingloba mensilità afferenti a due distinti contratti accademici, impedendo un confronto diretto e immediato tra il valore del singolo contratto e il valore della singola
CU; l'assenza di dettaglio analitico: come detto, in mancanza dei cedolini mensili per gli anni pregressi, non è possibile ricostruire nel dettaglio il calcolo di abbattimento che conduce dal "Lordo Prestatore" all'Imponibile Fiscale certificato, ovvero quantificare con esattezza l'incidenza dei contributi previdenziali a carico del collaboratore, o altri pagina 14 di 17 eventuali oneri stornati alla fonte. Ad ogni modo lo scrivente ha approfondito la sua analisi sul punto, volta a verificare se possa essere comunque individuata una corrispondenza tra gli importi lordi pattuiti nei contratti di CP_ collaborazione coordinata e continuativa e i valori reddituali certificati dall'Ente erogatore (IT di ) nelle
Certificazioni Uniche (CU). Lo scrivente ha quindi proceduto alla ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle annualità comprese tra il 1° ottobre 2013 ed il 31 dicembre 2017. ciascuna annualità, ha eseguito i passaggi che saranno di seguito descritti con specifico riferimento, a titolo di esempio, al contratto per l'NO CO
2015/2016, sottoscritto per un compenso lordo complessivo di € 28.881,05. Dall'analisi incrociata delle
Certificazioni Uniche relative ai periodi d'imposta 2015 e 2016, è stato possibile isolare le quote di reddito imponibile riferibili specificamente al suddetto contratto, avvalendosi delle annotazioni fiscali riportate nelle certificazioni: quota certificata nella CU 2016 (Redditi 2015): nelle annotazioni alla certificazione, viene esplicitato che la quota di reddito afferente al periodo di lavoro decorrente dal 02/10/2015 ammonta a € 5.435,84. quota certificata nella CU 2017 (Redditi 2016): nelle annotazioni alla certificazione successiva, viene identificata la quota residua afferente al medesimo periodo contrattuale (dal 02/10/2015 al 30/09/2016), pari a € 20.321,56. La somma delle due componenti imponibili certificate nelle diverse annualità restituisce il seguente totale imponibile: €
5.435,84 + € 20.321,56 = € 25.757,40 Confrontando tale importo (Imponibile Fiscale ricostruito) con il lordo contrattuale di € 28.881,05, emerge una differenza di € 3.123,65. Tale differenza rappresenta circa il 10,81% del lordo contrattuale. Tale percentuale è coerente con l'aliquota contributiva previdenziale a carico del collaboratore vigente nel periodo in esame (pari a 1/3 dell'aliquota totale della Gestione Separata INPS, che si attestava al
31,72%). Per le altre annualità non sempre i documenti agli atti sono sufficientemente dettagliati da consentire un conteggio così preciso come quello appena esposto, sebbene i lordi contributivi dei contratti paiano sostanzialmente corrispondere con i netti contributivi delle CU, se non per minimi scostamenti non ricostruibili. L'unica annualità per cui, a parere dello scrivente, dalla documentazione in atti non è immediata la ricostruzione del passaggio tra lordo pattuito e certificato è il 2017; tuttavia, per questa annualità lo scrivente ritiene di non avere sufficienti elementi probatori per confermare o smentire l'esattezza contabile, dovendosi comunque ritenere che l'impossibilità tecnica di ricostruire precisamente l'importo certificato fiscalmente non corrisponde necessariamente alla prova di un minor pagamento erogato. In conclusione, sulla base dei riscontri documentali ed aritmetici sopra esposti, si ritiene che dagli atti non emerga alcuna solida evidenza relativa a minori pagamenti erogati da parte dell' Controparte_3 rispetto a quanto pattuito. Non paiono sussistere differenze ingiustificate o ammanchi rilevanti: l'importo certificato risulta sostanzialmente congruo con quanto pattuito contrattualmente, una volta operata la necessaria conversione da lordo contrattuale a netto imponibile e considerata la corretta ripartizione dei pagamenti su due periodi d'imposta distinti. Al contrario, l'unica verifica puntuale che è stato possibile esperire (anno 2018) ha dimostrato la piena pagina 15 di 17 correttezza dell'operato dell'Ateneo. La questione de qua, peraltro, pur essendo emersa in fase di confronto preliminare tra lo scrivente e i Consulenti Tecnici di Parte, è stata successivamente accantonata e considerata risolta, dandosi per assodato che il corretto termine di paragone per i ricalcoli dovesse essere il valore contrattualmente pattuito (e non il netto percepito o l'imponibile fiscale); ciò in quanto dall'esame documentale non emergeva alcuna evidenza di inadempimento dell' rispetto ai contratti sottoscritti, circostanza poi confermata anche dal fatto CP_4 che sul punto non sono state sollevate osservazioni critiche alla CTU.” (cfr. chiarimenti depositati in data
27.11.2025).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa la parziale soccombenza reciproca;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), scaglione di valore accertato (tra euro
26.001,00 ed euro 52.000) e all'attività processuale in concreto svolta secondo il D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese vive pari ad euro 1.198,08 somma dovuta quale posta di danno emergente avendo parte ricorrente assunto la relativa obbligazione (cfr. doc. depositato dal ricorrente in data 30.9.2025).
Le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti resistenti secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
pagina 16 di 17 - accerta e dichiara il diritto di per il periodo compreso tra il 31.10.2013 ed il Parte_1
31.10.2018, al pagamento a titolo di maggior TFR nella somma pari ad euro 27.637,14, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di della somma Parte_1 pari ad euro 27.637,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà e condanna le resistenti al pagamento dell'ulteriore metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole per tale frazione in misura pari ad euro 4.700,00 oltre IVA, cpa e 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed oltre complessivi euro 1.198,08 per spese vive (rimborso conteggi).
LIVORNO, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in LUNGARNO PACINOTTI 26 56125 PISA presso il difensore avv. MARRA LUCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FI, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FI presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FI
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_2
DI FI , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FI presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI FI
pagina 1 di 17 con il patrocinio dell'avv. ORBINI MICHELUCCI ELENA Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORBINI MICHELUCCI ELENA
PARTI CONVENUTE
pagina 2 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 17 Con ricorso depositato in data 13.8.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica e funzione del Giudice del Lavoro - accertare la sussistenza di un unico e continuativo rapporto lavorativo di natura subordinato a tempo pieno intercorso fra le parti dal 20 novembre 1996 sino al 31 ottobre 2018, e nello specifico dal 20 novembre 1996 al 31 dicembre 2009 con l' di dal 1.01.2010 sino al 31 Controparte_1 CP_1 ottobre 2018 con l' e l' di quest'ultima quale datore di lavoro Controparte_3 Controparte_1 CP_1 effettivo-, salva altra e diversa data ritenuta di giustizia, e pertanto - condannare la convenute, in solido fra loro e /o ciascuno per il periodo di propria competenza, al pagamento delle differenze retributive fra il percepito e quanto effettivamente dovuto e ratei di tredicesima, inquadrando il ricorrente alla categoria D del NL comparto università, o all'inquadramento superiore o inferiore che risulterà in corso di causa all'esito dell'istruttoria concernente le mansioni svolte, per tutto il periodo di cui è causa e/o per quello diverso accertato o ritenuto di giustizia e pari ad
€ 101.215,48 come da conteggi elaborati che si depositano oltre ad € 36.911,56 a titolo di TFR, salva diversa somma provata e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- o, in via subordinata, condannare la convenute in solido fra loro e/o ciascuno per il periodo di propria competenza, al pagamento delle differenze retributive fra il percepito e quanto effettivamente dovuto e ratei di tredicesima, inquadrando il ricorrente nell'area personale docente laureati di istituti secondari di II grado del NL comparto scuola, o all'inquadramento superiore o inferiore che risulterà in corso di causa all'esito dell'istruttoria concernente le mansioni svolte, per tutto il periodo di cui è causa e/o per quello diverso accertato o ritenuto di giustizia e pari ad € 97.298,32 come da conteggi elaborati che si depositano oltre ad € 36.161,42 a titolo di TFR, salva diversa somma provata e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver conseguito il diploma di insegnante di educazione fisica il 12.12.1986, nonché l'abilitazione all'insegnamento di educazione fisica per le Scuole ed Istituti di istruzione secondaria di II grado con D.M. 03/90 e di aver prestato, a far data dal 1986, attività di docente come supplente.
Deduceva, dunque, il di aver stipulato, in data 20.11.1996, una “Convenzione per Pt_1
l'insegnamento di educazione fisica” presso la convenuta di e di avere, così, Controparte_1 CP_1 iniziato, appunto, a rendere la propria prestazione come insegnante di educazione fisica in favore degli allievi. Esponeva, quindi, l'odierno attore che la convenzione del 1996 era poi rinnovata anche per l'anno 1997 e, senza soluzione di continuità, per ulteriori 13 anni sino alla fine dell'anno accademico 2009. Chiariva il ricorrente di aver svolto, in forza di dette convenzioni, 18 ore di insegnamento settimanali, secondo l'orario di insegnamento stabilito dal Comando dell' CP_1
eseguendo i programmi indicati dall' stessa in funzione dei test di valutazione cui
[...] CP_1
pagina 4 di 17 dovevano poi essere sottoposti gli allievi, partecipando a riunioni programmatiche e rendicontando l'attività svolta in un registro di classe. Allegava, ancora, il che, nell'anno 2008, Pt_1
l' e l' stipulavano un accordo quadro avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_3
l'istituzione dei corsi di laurea presso l' di , deducendo che, in Controparte_1 CP_1 esecuzione di tale Accordo quadro, vennero stipulate varie convenzioni con l' , tra Controparte_3 cui quella in forza della quale l' venne incaricata di curare gli adempimenti amministrativi CP_3 per il reclutamento degli insegnanti. Deduceva, quindi, l'attore che, a far data dall'anno accademico
2009 e senza soluzione di continuità sino al 31.10.2018, egli sottoscrisse accordi di collaborazione con l' per l'insegnamento di educazione fisica presso l' , Controparte_3 Controparte_1 accordi di carattere annuale, senza che niente mutasse rispetto all'attività lavorativa svolta da esso ricorrente a far data dal 1997. Il dunque, lamenta anzitutto che, in ogni caso, nei contratti Pt_1 siglati per ogni anno accademico la parti indicarono un compenso annuo lordo che nei fatti però non è stato mai corrisposto in tale misura di talché, anche alla luce delle sole pattuizioni contrattuali, lo stesso è creditore per un complessivo ammontare pari ad € 10.343,64 oltre interessi e rivalutazione. Inoltre, il ricorrente, evidenziata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1996 al 2018 o almeno dal 1996 al 2009, chiedeva il pagamento delle differenze retributive maturate dallo stesso.
Si costituivano il l' e l' variamente Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
In particolare, poi, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e l' CP_2 CP_1
evidenziato comunque il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo compreso
[...] tra il 2009 ed il 2018, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, evidenziando, nel merito, l'inesistenza di un unico rapporto proprio alla luce della formulazione del D.M. 29.12.1971
e la specialità di detti incarichi. L' inoltre, eccepiva la prescrizione delle pretese Controparte_1 attoree e contestava i conteggi allegati al ricorso.
pagina 5 di 17 L' , per parte sua, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per il Controparte_3 periodo dal 1996 al 2009 e, comunque, evidenziava che anche con riferimento al periodo dal 2009 al 2018 l' si occupava unicamente della mera gestione amministrativa restando la titolarità CP_4 del rapporto lavorativo in capo all' L' , poi, con riferimento ai Controparte_1 CP_3 corrispettivi liquidati in favore del dal 2010 al 2018 contestava di aver corrisposto un Pt_1 corrispettivo inferiore a quello delle pattuizioni evidenziando di aver correttamente liquidato al ricorrente i compensi stabiliti da ogni contratto, ivi indicati al lordo prestatore, eccependo comunque la prescrizione delle pretese attoree e chiedendo, in denegata ipotesi, di essere manlevata dall' Controparte_1
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era infine discussa alla udienza odierna e, quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi, avuto riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione che il Ministero dell'Interno e l' con note depositate in data 24.2.2024, rinunciavano alla stessa Controparte_1 alla luce del fatto che il a ben vedere, col proprio ricorso, non rivendicava il titolo di Pt_1
“docente” universitario, bensì l'inquadramento come “tecnico”.
Avuto riguardo, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da tutte le parti resistenti occorre distinguere ciascuna posizione.
Deve inoltre premettersi che, alla luce della eccepita prescrizione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta, almeno in parte, superata.
In effetti, non può mancare di osservarsi che parte ricorrente, con le note depositate in data
14.6.2024, prendeva atto della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in materia e, essenzialmente, limitava la propria domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. Un.,
36197/2023 “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”).
pagina 6 di 17 Tanto premesso, dunque, pacifico il fatto che in data 31.10.2018 il rapporto tra le parti cessava, la domanda attorea deve ritenersi circoscritta al periodo compreso tra tale data ed il 31.10.2013.
Per completezza deve comunque dirsi che, non pare essenzialmente in contestazione il fatto che, con riferimento al periodo tra il 1996 ed il 2009, l' non avesse legittimazione passiva. CP_3
Con riferimento, poi, al Ministero dell'Interno non può mancare di osservarsi che il D.M.
20.12.1971 prevede all'art. 8, co. 8 “8. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta dei comandi delle scuole.”, per poi chiarire al successivo co. 11 “11. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Controparte_2
.”.
[...]
Orbene, anche con l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs 66 del
15.03.2010, entrato in vigore il 9.10.2010), la normazione ed il ruolo del non Controparte_2
è cambiato.
Avuto riguardo, poi, al periodo in cui vennero stipulati contratti di collaborazione tra l'Ateneo ed il ricorrente non può mancare di osservarsi che il doveva giustificare le proprie assenze per Pt_1 malattia consegnando il certificato medico all'IT entro 24 ore, poteva godere di ferie nei periodi stabiliti dalla Direzione Didattica dell' e doveva rispettare l'orario indicato dalla CP_1 medesima Direzione (v. Infra le risultanze dell'istruttoria orale sfogata), di talché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva anche per il periodo rilevante ai fini del decidere (2013-2018) è infondata e rispetto a tale periodo deve dirsi sussistente una responsabilità solidale tra le parti convenute.
In effetti, è emersa dai documenti in atti e dalle risultanze delle prove orali un'ipotesi di interposizione con conseguente la responsabilità solidale con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro intervenuto con il ricorrente (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav.,
36223/2022).
Tanto premesso, nel merito, debbono essere innanzi tutto fatte alcune premesse al fine di individuare, una volta ripartito tra le parti l'onere di allegazione e probatorio, se esso sia stato o meno adempiuto.
Risulta poi principio generale quello secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrare che il rapporto si è in realtà svolto con modalità conformi alla natura subordinata sulla base della quale la parte attrice spiega le domande oggetto di causa. pagina 7 di 17 In altri e più precisi termini, era onere dell'odierno ricorrente dare prova del fatto costitutivo di tutte le sue pretese, e quindi del dedotto vincolo di subordinazione, nella comune accezione giurisprudenziale di soggezione della prestazione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che ha facoltà di disporne secondo il mutevole interesse dell'organizzazione e dell'attività produttiva.
Deve allora dirsi come nel caso di specie, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato la stessa parte ricorrente dà atto di essere stato assunto, a far data dal 1996, in forza di contratti di collaborazione/convenzioni che si sono susseguiti senza soluzione di continuità sino al
2018, sottoscritti dal 1996 al 2008 direttamente con l' e, a far data dal 2009, con Controparte_1
l' . Controparte_3
Rispetto a detti contratti, peraltro, parte ricorrente deduce essenzialmente la simulazione di un rapporto diverso, appunto di tipo subordinato.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti (cfr. docc.
1-19 allegati al ricorso) non può mancare di osservarsi che il dal 1996 al 2018, per 13 anni, sottoscrisse dapprima Pt_1 convenzioni per l'insegnamento dell'educazione fisica presso l' di ed in Controparte_1 CP_1 seguito contratti di collaborazione autonoma e coordinata tutti essenzialmente sovrapponibili in relazione alla prestazione svolta dal ricorrente: l'insegnamento della materia educazione fisica presso l' Controparte_1
In seno alle convenzioni (v. docc.
1-12 allegati al ricorso) era prevista la necessità per il ricorrente di osservare le direttive fornite dalla Direzione di Studi dell'Istituto pena la sua sostituzione (cfr., a titolo esemplificativo, il doc. 2 allegato al ricorso al punto 8), la possibilità di fruire delle ferie con indicazione del periodo da parte dell'Amministrazione e il diritto al congedo per malattia con necessità di giustificazione (cfr., ancora, il doc. 2 allegato al ricorso al punto 9).
Quanto ai contratti di collaborazione (v. docc. 13-19 allegati al ricorso), diversi nella formulazione rispetto alle convenzioni, le prove orali sfogate nel corso del giudizio hanno permesso di accertare che alcun cambiamento intervenne in concreto nelle modalità di svolgimento della prestazione Per_ lavorativa (cfr. in particolare le risposte dei testi ai capp. 24, 27, 28, 29 e 30 del ricorso, ).
Deve infatti osservarsi come, in punto, l'istruttoria orale svolta ha consentito di confermare la ricostruzione attorea.
pagina 8 di 17 Possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste che aveva Testimone_1 lavorato in Accademia come insegnante dal 1992, svolgendo il ruolo di capo gruppo insegnamento del gruppo eduzione fisica, in pensione dal 2009 il quale confermava i capp. 13, 14 e 15 del ricorso affermando, in punto di necessità di osservare un orario di 18 ore settimanali “sì a noi come gruppo insegnamento il Comando comunicava gli orari in cui potevamo operare e noi tramite riunioni di gruppo stabilivamo l'orario che era semestrale” e chiarendo in relazione al programma da seguire nelle lezioni ed indicato dall'Accademia “(..) C'era un protocollo di vari test motori e l'Accademia era a conoscenza dei test decisi e noti in letteratura.”. Anche il teste , ancora attualmente occupato in Accademia come Testimone_2 insegnante di educazione fisica, che aveva lavorato assieme al ricorrente dal 1997 al 2018, confermava i capp. 13, 14 e 15 del ricorso, affermando poi in risposta al cap. 24 del ricorso
(sull'identità di prestazione resa dal anche per il periodo tra il 2010 ed il 2015) “sui contratti
Pt_1 veniva indicata la specializzazione che l'Accademia richiedeva, ad es. io sono per pallavolo e il per il basket
Pt_1 però continuavamo anche a fare la preparazione agli allievi e agli allievi ufficiali. Mi sembra però che fosse scritto anche sul contratto che noi dovevamo anche occuparci della preparazione fisica generica.”. Lo stesso teste, poi, in risposta al cap. 25 del ricorso (“Nonostante per l'anno accademico 2013/2014 sino alla fine dell'anno accademico 2018 nei contratti di collaborazione (docc.ti da 16 a 19) si indicava un monte orario di 940 ore annue per l'insegnamento della disciplina ginnica, il Prof. continuava a svolgere la sua prestazione di insegnante di
Pt_1 educazione fisica rispettando l'orario stilato dal Direttore degli Studi e dal Coordinatore che prevedeva 18 ore settimanali di insegnamento e non teneva affatto conto di quanto previsto in contratto.”) affermava “noi facevamo sempre 18 ore settimanali, al di là dell'indicazione del complessivo.”, confermando anche la necessità, in caso di malattia, di inoltrare all' il certificato medico. In senso conforme, poi, riferiva anche il CP_1 teste , attualmente ancora insegnante di educazione fisica in Accademia, che aveva Testimone_3 lavorato assieme al dal 1997 (cfr. verbale di udienza del 20.12.2023).
Pt_1
pagina 9 di 17 Pertanto, anche per il periodo compreso tra il 2009 ed il 2018 ed oggetto dei contratti di collaborazione, alla luce della necessità per il di comunicare e giustificare l'assenza, Pt_1 ricezione di una retribuzione in misura fissa, necessità di osservare un monte orario di 18 ore settimanali, partecipare a riunioni programmatiche deve in concreto ritenersi accertato lo svolgimento della prestazione in modalità subordinata, potendo, in punto, richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione che ha chiarito “(..) In tal modo ha fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato mediante il ricorso ad elementi sussidiari fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, che il giudice deve individuare in concreto (ex plurimis: 30/01/2014, n. 2056; Cass. n.
5886 del 13/04/2012). Tra essi assumono rilevanza elementi quali l'obbligo di comunicare l'assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari, l'incidenza del rischio economico, la continuità delle prestazioni, elementi pertanto correttamente valorizzati dal giudice del merito. Essi infatti denotano l'inserimento dell'attività del singolo docente in un quadro complessivo nel quale questi rimane vincolato dalla organizzazione scolastica.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav., 16681/2017).
pagina 10 di 17 Tanto premesso, non può poi mancare di osservarsi che con riferimento a fattispecie del tutto assimilabile alla presente la Suprema Corte ha di recente chiarito “ (..) il primo motivo di ricorso, con cui
è denunciata la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. è fondato, in quanto del tutto coerente con quanto ritenuto da questa S.C., attraverso pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ex art. 118 disp., att. c.p.c., secondo le quali "il rapporto di lavoro intercorrente, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina
e dell'Aeronautica, di cui alla L. n. 1023 del 1969 (attualmente disciplinato dagli artt. 1035 ss. del codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010), ha natura di rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione ed è regolato dalle norme speciali per esso previste" (Cass. 23 giugno 2020, n. 12361;
Cass. 19 giugno 2024, n. 16864; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26207); questo orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, in particolare, alla ordinanza 8 gennaio 2024, causa C-278/23, nella quale la CGUE ha affermato che, in presenza di rapporti di lavoro subordinato, il lavoratore insegnante per le materie non militare presso le scuole militari rientra nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE;
3. la decisione qui impugnata non è coerente con tale ormai consolidato principio e dunque va cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, affinché definisca l'oggetto del contendere attenendosi ad esso, con quanto a ciò consequenziale;
” (cfr., Cass., Sez. Lav., 30296/2024).
Dalle considerazioni che precedono deriva il diritto del al pagamento delle differenze Pt_1 retributive per il periodo compreso tra il 31.10.2013 ed il 31.10.2018 apparendo corretto applicare il NL del Comparto IT atteso che non pare francamente applicabile il NL del
Comparto Scuola ad una IT.
In altri termini, il NL applicato dal datore di lavoro (e chiesto in tesi in ricorso con le proprie conclusioni dall'odierno attore) è quello dell'IT, con ogni conseguenza in punto di ulteriori questioni che risultano così assorbite.
I convenuti devono dunque essere condannati in solido al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di tredicesima e di TFR.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
pagina 11 di 17 Tanto accertato in punto di an si è reso necessario disporre CTU contabile al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate a tale titolo, posto che il conteggio allegato al ricorso includeva voci che, anche alla luce della eccezione di prescrizione, non sono state riconosciute come dovute.
In punto il CTU nominato, dott. ha chiarito “nell'ipotesi di ricalcolo delle spettanze dovute al Per_2 ricorrente qualora all'intero rapporto di lavoro fosse applicabile il NL IT (ipotesi di cui al punto 2 del paragrafo “Risposta al quesito”) il ricorrente non avrebbe maturato a proprio favore alcuna somma a titolo di differenze retributive, mentre avrebbe maturato a titolo di maggior TFR lordo: l'importo di euro 27.637,14 considerando l'intera durata del rapporto;
l'importo di euro 10.188,61 considerando la quota do TFR maturata nel solo ultimo quinquennio nel quale non risultano coperte da prescrizione le rivendicazioni retributive del ricorrente;
”
(cfr. elaborato peritale depositato in data 18.9.2025).
Appare di tutta evidenza che il TFR è dovuto per l'intera durata del rapporto atteso che lo stesso non era pretendibile prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alla domanda di cui a pag. 11 del ricorso (“IL Prof. risulta quindi creditore delle convenute Pt_1 anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, come bene evidenziato nella relazione contabile (doc. 23, pagg.ne 5-7), per un complessivo ammontare di € 10.343,64 oltre interessi e rivalutazione.” deve anzitutto osservarsi che dalla lettura del ricorso emerge chiaramente che detta somma era richiesta a titolo retributivo (cfr. pag. 10 del ricorso ove in punto di legge, tra l'altro, “37. Su un piano prettamente retributivo, vi è da dire che nei contratti siglati per ogni anno accademico la parti indicarono un compenso annuo lordo che nei fatti però non è stato mai corrisposto.”, mentre nella memoria di costituzione dell' è dedotto CP_3
“Riguardo alla liquidazione compensi, si precisa che non corrisponde al vero quanto sostenuto dal ricorrente alle pagine 10-11 del ricorso, ossia che gli sia stato corrisposto un corrispettivo inferiore a quello pattuito nel contratto”, v. pag. 11 memoria) di talché da un lato le difese spiegate in sede di discussione odierna in punto di indebito configurano una diversa domanda e dall'altra comportano la necessità di operare la verifica nei limiti della prescrizione (Supra).
pagina 12 di 17 In punto, poi, il CTU nominato chiamato a chiarimenti ha precisato “lo scrivente osserva preliminarmente che la richiesta è formulata con specifico rimando alla relazione contabile di parte attrice (Doc. 23).
Dall'esame approfondito della predetta relazione, emerge che la somma rivendicata di € 10.343,64 non scaturisce da un riscontro diretto e puntuale su mancati pagamenti quali, ad esempio, mensilità non erogate o decurtate, bensì rappresenta il risultato differenziale tra due distinte e ipotetiche tabelle di ricalcolo elaborate dal consulente di parte
(C.T.P.). Sul punto lo scrivente deve preliminarmente osservare che dalla lettura dagli atti non si evince con chiarezza a quali specifiche annualità sia riferita tale differenza. In dettaglio, la cifra di € 10.343,64 deriva infatti dalla sottrazione tra due risultati finali presenti nella perizia di parte (cfr. tabelle pag. 5 e pag. 7 del Doc. 23), ottenuti come segue: conteggio A (lordo su lordo): differenza tra il lordo tabellare NL IT ricalcolato dal
CTP e il lordo pattuito nei contratti individuali;
conteggio B (netto su netto): differenza tra l'Imponibile Fiscale stimato (al netto dei contributi) dal CTP e l'imponibile fiscale certificato nelle CU. La parte Parte_2 attrice assume che la differenza tra il risultato del Conteggio B e quello del Conteggio A corrisponda a somme contrattuali non versate dall'IT o dall' per il periodo di rispettiva competenza. L'analisi Controparte_1 delle tabelle allegate alla relazione di parte ricorrente ha evidenziato alcune criticità metodologiche, verosimilmente imputabili alla frammentarietà del quadro informativo a disposizione del consulente. Si rileva, in particolare, che il conteggio A non considera la sfasatura temporale dei contratti (a cavallo d'anno) nel confronto con le retribuzioni tabellari solari. Inoltre, il conteggio B applica uniformemente le aliquote della Gestione Separata, estendendole anche al periodo di gestione diretta dell' durante il quale gli atti suggeriscono l'applicazione del regime Controparte_1 contributivo tipico del lavoro dipendente. La quantificazione economica avanzata da parte ricorrente si configura, dunque, come un saldo complessivo di natura astratta, privo di ancoraggio puntuale a specifici cedolini di pagamento o a determinate annualità di competenza. Essa si fonda, piuttosto, su una ricostruzione estimativa proiettata su un'ampia serie storica, metodologia che, come evidenziato, non appare esente da fisiologiche approssimazioni ed imprecisioni. Tale impostazione preclude allo scrivente Consulente la possibilità di esperire una verifica tecnica di fondatezza, circostanza aggravata dalle seguenti evidenze fattuali e documentali: sotto il profilo della verifica a campione: per l'unica annualità suscettibile di riscontro puntuale (2018), è stata accertata la piena coincidenza tra quanto contrattualmente dovuto e quanto effettivamente erogato (ut infra dettagliato); sotto il profilo documentale: non risulta acquisita agli atti la documentazione necessaria per analizzare l'effettiva esecuzione del rapporto lavorativo nelle singole annualità, né per operare la puntuale ricostruzione della base imponibile fiscale;
sotto il profilo giuridico-temporale: per la gran parte delle annualità pregresse, l'eventuale pretesa creditoria risulterebbe in ogni caso assorbita dall'intervenuta prescrizione quinquennale, rendendo di fatto inutile qualsivoglia indagine su differenze contabili meramente teoriche. In definitiva, l'adozione di un metodo di calcolo prettamente 'sintetico' rende pagina 13 di 17 impossibile l'individuazione cronologica dei presunti ammanchi retributivi, conferendo alla pretesa un carattere di genericità che ne impedisce l'oggettivo riscontro tecnico da parte dello scrivente. Ciò precisato, lo scrivente ha comunque tentato di verificare se con riferimento al quinquennio non coperto dalla prescrizione, possa emergere dagli atti una qualche evidenza che confermi l'assunto della parte ricorrente. Sotto questo profilo, l'unica annualità per la quale risulta possibile effettuare un riscontro contabile certo, esaustivo e puntuale è l'anno2018. Tale circostanza è resa possibile dalla disponibilità del dettaglio analitico delle somme corrisposte, rinvenibile nei cedolini paga relativi al periodo compreso tra dicembre 2017 e ottobre 2018 (doc. 4 della comparsa di ). Va precisato che Controparte_3 la parte resistente deposita tale dettaglio proprio a confutazione della pretesa attorea in esame. Controparte_3
Procedendo alla somma delle competenze lorde riportate nei singoli prospetti paga di tale periodo, si ottiene un importo complessivo pari a € 30.018,04. Tale valore coincide sostanzialmente, fatto salvo un irrilevante arrotondamento, con il compenso contrattuale lordo pattuito per la medesima annualità. Tale riscontro dimostra che, per il periodo in cui i dati disaggregati sono disponibili e permettono una verifica completa, non emerge alcuna discrepanza, confermando la piena corrispondenza tra quanto pattuito in sede contrattuale e quanto effettivamente erogato. Per quanto concerne le altre annualità, l'analisi deve limitarsi, per effetto della prescrizione, al periodo indicato nel quesito (2013-2018). Per le predette annualità, fatto salvo quanto già esposto per il 2018, non essendo depositati in atti i prospetti di liquidazione dei compensi corrisposti al ricorrente, si deve rilevare che non è tecnicamente possibile operare una ricostruzione puntuale che permetta di riconciliare aritmeticamente il compenso lordo contrattuale con il dato reddituale riportato nelle relative Certificazioni Uniche. Tale impossibilità è a giudizio dello scrivente confermata anche dalla natura delle modalità di liquidazione degli emolumenti e dalla sfasatura temporale tra i periodi di riferimento. In particolare, occorre tenere presente: la variabilità delle liquidazioni: i compensi in favore del ricorrente, come dimostrano i prospetti relativi al 2018, non presentano una periodicità costante, essendo stati liquidati per intervalli di durata variabile e per importi non uniformi nel tempo
(probabilmente in funzione di quando sono stati predisposti e approvati i resoconti sull'attività del ricorrente e alle ore effettivamente lavorate nel periodo), rendendo inattuabile una proiezione lineare dei dati;
il disallineamento temporale: esiste uno sfasamento costante tra il periodo di vigenza dei contratti, che seguono l'anno accademico
(ottobre-settembre), e le Certificazioni Uniche, che seguono l'anno solare, secondo il criterio di cassa. Come già evidenziato nella bozza peritale, ogni anno solare fiscale ingloba mensilità afferenti a due distinti contratti accademici, impedendo un confronto diretto e immediato tra il valore del singolo contratto e il valore della singola
CU; l'assenza di dettaglio analitico: come detto, in mancanza dei cedolini mensili per gli anni pregressi, non è possibile ricostruire nel dettaglio il calcolo di abbattimento che conduce dal "Lordo Prestatore" all'Imponibile Fiscale certificato, ovvero quantificare con esattezza l'incidenza dei contributi previdenziali a carico del collaboratore, o altri pagina 14 di 17 eventuali oneri stornati alla fonte. Ad ogni modo lo scrivente ha approfondito la sua analisi sul punto, volta a verificare se possa essere comunque individuata una corrispondenza tra gli importi lordi pattuiti nei contratti di CP_ collaborazione coordinata e continuativa e i valori reddituali certificati dall'Ente erogatore (IT di ) nelle
Certificazioni Uniche (CU). Lo scrivente ha quindi proceduto alla ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle annualità comprese tra il 1° ottobre 2013 ed il 31 dicembre 2017. ciascuna annualità, ha eseguito i passaggi che saranno di seguito descritti con specifico riferimento, a titolo di esempio, al contratto per l'NO CO
2015/2016, sottoscritto per un compenso lordo complessivo di € 28.881,05. Dall'analisi incrociata delle
Certificazioni Uniche relative ai periodi d'imposta 2015 e 2016, è stato possibile isolare le quote di reddito imponibile riferibili specificamente al suddetto contratto, avvalendosi delle annotazioni fiscali riportate nelle certificazioni: quota certificata nella CU 2016 (Redditi 2015): nelle annotazioni alla certificazione, viene esplicitato che la quota di reddito afferente al periodo di lavoro decorrente dal 02/10/2015 ammonta a € 5.435,84. quota certificata nella CU 2017 (Redditi 2016): nelle annotazioni alla certificazione successiva, viene identificata la quota residua afferente al medesimo periodo contrattuale (dal 02/10/2015 al 30/09/2016), pari a € 20.321,56. La somma delle due componenti imponibili certificate nelle diverse annualità restituisce il seguente totale imponibile: €
5.435,84 + € 20.321,56 = € 25.757,40 Confrontando tale importo (Imponibile Fiscale ricostruito) con il lordo contrattuale di € 28.881,05, emerge una differenza di € 3.123,65. Tale differenza rappresenta circa il 10,81% del lordo contrattuale. Tale percentuale è coerente con l'aliquota contributiva previdenziale a carico del collaboratore vigente nel periodo in esame (pari a 1/3 dell'aliquota totale della Gestione Separata INPS, che si attestava al
31,72%). Per le altre annualità non sempre i documenti agli atti sono sufficientemente dettagliati da consentire un conteggio così preciso come quello appena esposto, sebbene i lordi contributivi dei contratti paiano sostanzialmente corrispondere con i netti contributivi delle CU, se non per minimi scostamenti non ricostruibili. L'unica annualità per cui, a parere dello scrivente, dalla documentazione in atti non è immediata la ricostruzione del passaggio tra lordo pattuito e certificato è il 2017; tuttavia, per questa annualità lo scrivente ritiene di non avere sufficienti elementi probatori per confermare o smentire l'esattezza contabile, dovendosi comunque ritenere che l'impossibilità tecnica di ricostruire precisamente l'importo certificato fiscalmente non corrisponde necessariamente alla prova di un minor pagamento erogato. In conclusione, sulla base dei riscontri documentali ed aritmetici sopra esposti, si ritiene che dagli atti non emerga alcuna solida evidenza relativa a minori pagamenti erogati da parte dell' Controparte_3 rispetto a quanto pattuito. Non paiono sussistere differenze ingiustificate o ammanchi rilevanti: l'importo certificato risulta sostanzialmente congruo con quanto pattuito contrattualmente, una volta operata la necessaria conversione da lordo contrattuale a netto imponibile e considerata la corretta ripartizione dei pagamenti su due periodi d'imposta distinti. Al contrario, l'unica verifica puntuale che è stato possibile esperire (anno 2018) ha dimostrato la piena pagina 15 di 17 correttezza dell'operato dell'Ateneo. La questione de qua, peraltro, pur essendo emersa in fase di confronto preliminare tra lo scrivente e i Consulenti Tecnici di Parte, è stata successivamente accantonata e considerata risolta, dandosi per assodato che il corretto termine di paragone per i ricalcoli dovesse essere il valore contrattualmente pattuito (e non il netto percepito o l'imponibile fiscale); ciò in quanto dall'esame documentale non emergeva alcuna evidenza di inadempimento dell' rispetto ai contratti sottoscritti, circostanza poi confermata anche dal fatto CP_4 che sul punto non sono state sollevate osservazioni critiche alla CTU.” (cfr. chiarimenti depositati in data
27.11.2025).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa la parziale soccombenza reciproca;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), scaglione di valore accertato (tra euro
26.001,00 ed euro 52.000) e all'attività processuale in concreto svolta secondo il D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese vive pari ad euro 1.198,08 somma dovuta quale posta di danno emergente avendo parte ricorrente assunto la relativa obbligazione (cfr. doc. depositato dal ricorrente in data 30.9.2025).
Le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti resistenti secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
pagina 16 di 17 - accerta e dichiara il diritto di per il periodo compreso tra il 31.10.2013 ed il Parte_1
31.10.2018, al pagamento a titolo di maggior TFR nella somma pari ad euro 27.637,14, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di della somma Parte_1 pari ad euro 27.637,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà e condanna le resistenti al pagamento dell'ulteriore metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole per tale frazione in misura pari ad euro 4.700,00 oltre IVA, cpa e 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed oltre complessivi euro 1.198,08 per spese vive (rimborso conteggi).
LIVORNO, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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