Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, quale erede di -OMISSIS-, già titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R., in persona del RE pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del RE pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 64.954,96, su residuo ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS- inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2002/2003;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
--l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata;
--la cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-;
--il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è l’erede di -OMISSIS-, già titolare dell’omonima azienda agricola nel Comune di -OMISSIS-, ove tra l’altro produceva latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame il ricorrente, nella dispiegata qualità, ha contestato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedergli il pagamento della complessiva somma di € 64.954,96, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi all’annata lattiera 2002/2003. Si tratta del c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per il periodo in esame. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 12.11.2008, in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
2. L’impugnativa è affidata a dieci motivi così rubricati: “ I. – In via preliminare ed assorbente: nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica - violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012, dell’art. 28 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994 e degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973; II. Sempre in via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata e comunque anche della pretesa creditoria di Ag.E.A. – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’A.D.E.R. emessa su “residuo” ruolo Ag.E.A. – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; III. Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo Ag.E.A. posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/1990 ed ex art. 31, comma 4°, del cod. proc. amm. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; IV. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543°, della L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525° e da 537° a 543° della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/1990, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; V. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9°, della L. n. 119/2003 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; VI. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/1992, n. 536/1993, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa U.E. sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, della C.E.D.U.; VII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (C.E.) n. 536/1993, dell’art. 7, Reg. (C.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 13, Reg. (C.E.) n. 595/2003, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter della L. n. 221/2012, degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VIII. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; IX. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (C.E.) n. 885/2006, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/2008, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 7 della L. n. 212/2002 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi P.A.C. - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; X. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, e dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.P.R. n. 602/1973, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/1990, dell’art. 7, L. n. 212/2000, dell’art. 1283 del cod. civ., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (C.E.E.) n. 536/1993, dell’art. 8 del Reg. (C.E.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (C.E.E.) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi il ricorrente, che ha pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, ha anzitutto rilevato, in via principale e con valore assorbente delle residue censure, che gli atti impugnati risulterebbero notificati a mezzo p.e.c. da un indirizzo che non figurerebbe in alcuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche Amministrazioni, e ciò comporterebbe la nullità/inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento. Ancora in via principale il ricorrente ha rilevato l’estinzione dei crediti vantati dall’Amministrazione per decorso dei termini di prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
In via gradata è stato poi dedotto che il ruolo formato nel 2008 e portato dalla presupposta cartella di pagamento sarebbe in ogni caso affetto da ulteriori profili di nullità -e questo vizio si estenderebbe al residuo ruolo dell’Ag.E.A.- in quanto l’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003, avrebbe attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni e alle Province autonome e non all’Ag.E.A., da ritenersi, pertanto, assolutamente incompetente a coltivare le pretese oggetto di contestazione.
Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione dell’art. 1, comma 525° e commi da 536° a 543°, della L. n. 228/2012, atteso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento presupposta all’intimazione gravata farebbe parte dei ruoli sospesi dall’Ag.E.A. in via amministrativa in data 6 novembre 2008: l’Ente creditore non avrebbe successivamente proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione, e ai sensi del comma 543° della L. n. 228/2012 tutte le partite portate da un ruolo già sospeso in sede amministrativa dovrebbero ritenersi annullate di diritto, con la conseguente inesigibilità del credito azionato.
L’illegittimità dell’intimazione qui impugnata si percepirebbe anche in quanto la cartella del 2008, presupposta e richiamata nell’intimazione di pagamento, non sarebbe stata preceduta da alcuna richiesta di versamento da parte della Regione EN, con la conseguente violazione dell’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003 e applicabile ratione temporis .
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione del ricorrente vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
Per di più i provvedimenti presupposti all’impugnata intimazione non risulterebbero nemmeno debitamente notificati all’azienda produttrice. Ne discenderebbe che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile nel caso di specie, atteso che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. L’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza peraltro nemmeno “aggiornare” le poste da ultimo pretese e compensando indebitamente i controcrediti che il ricorrente vanterebbe a titolo di premi di politica agricola comune (c.d. “p.a.c.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che l’azienda ricorrente ha pure dedotto l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, questi ultimi addirittura non esigibili in base alla normativa applicabile.
Infine il ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 22.2.2023 e comunicata alle Amministrazioni intimate il 23.2.2023, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R. del deposito della documentazione necessaria ad istruire compiutamente la controversia.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 6 marzo 2025 si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando la documentazione ritenuta pertinente corredata da una relazione interna. L’A.D.E.R., senza contraddire sulle questioni attinenti al merito della pretesa impositiva -che rimarrebbero demandate all’Ente titolare del credito-, ha anzitutto ribadito la paternità dell’intimazione di pagamento contestata dalla ricorrente: difatti essa sarebbe stata inoltrata da un indirizzo p.e.c. comunque riferibile all’Agenzia (anche consultando la c.d. “Anagrafe dei domini internet”), giungendo all’indirizzo di posta certificata del destinatario tratto da pubblici registri e/o elenchi. Tali circostanze disvelerebbero l’infondatezza della censura di nullità della notifica dell’atto gravato. L’A.D.E.R. ha fatto comunque rilevare che l’eventuale vizio della notificazione del ricorso, da inquadrarsi tra le ipotesi di nullità e non di inesistenza, dovrebbe ritenersi sanato dalla stessa proposizione del ricorso introduttivo, attestante il raggiungimento dello scopo della conoscenza degli atti impugnati in capo al loro destinatario. L’Agenzia ha parimenti evidenziato la correttezza formale degli atti contestati in giudizio, deducendo che la cartella di pagamento presupposta sarebbe stata a suo tempo correttamente notificata il giorno 12.11.2008, e rimarcando la debenza delle somme messe in esecuzione, congruamente motivate nell’ an e nel quantum .
L’Ag.E.A., pur ritualmente notiziata della proposizione dell’impugnativa, non si è costituita in giudizio.
Anche il ricorrente ha dimesso nuovi documenti e una memoria conclusiva, nella quale, previa rinuncia alla domanda risarcitoria, ha in particolare evidenziato l’assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, insistendo dunque per l’accoglimento della domanda annullatoria anzitutto sotto il profilo della prescrizione del credito, e in via gradata per la sussistenza degli altri vizi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo.
5. All’udienza pubblica del 6.3.2025 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
6. L’impugnativa va accolta, nei sensi e limiti di cui in motivazione, nella parte contenente la domanda annullatoria, mentre deve darsi atto della rinuncia alla domanda risarcitoria formalizzata dal legale del ricorrente nella memoria conclusiva.
7. In particolare il Collegio ritiene fondato il secondo motivo di ricorso, che ha valore assorbente rispetto alle altre censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio secondo la stessa richiesta, in questo senso, formulata dal ricorrente.
Questi deduce che la pretesa dell’Amministrazione si è prescritta e che gli elementi dedotti in giudizio dall’A.D.E.R. non risultano idonei a dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione.
La prospettazione, allo stato degli atti e dei documenti esibiti in giudizio, merita adesione.
L’A.D.E.R., unica Amministrazione costituita in giudizio, si è invero limitata ad invocare il difetto della propria legittimazione a contraddire, deducendo che i motivi di annullamento introdotti dalla ricorrente afferirebbero a delle fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo messo in esecuzione con l’intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, attenendo esclusivamente alla legittimità dell’attività effettuata dall’Ente impositore. E quest’ultimo non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno rimarcare che, in linea generale, l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato e distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice.
Tuttavia tale potere deve essere esercitato, come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, nel rispetto del principio della tempestività di allegazione (cfr. C.d.S., sez. V, n. 5771/2014; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 212/2020).
Nel caso in esame l’Ag.E.A. è venuta meno a tale onere di allegazione perché non ha opposto elementi in grado di confutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, non dimostrando la ricorrenza di atti giuridici comportanti un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione.
Dal canto suo l’A.D.E.R. ha solo formalmente eccepito che gli atti prodromici all’intimazione di pagamento qui contestata (intimazione di prelievo supplementare; cartella di pagamento) sarebbero stati ritualmente notificati, ma di ciò non ha fornito alcuna dimostrazione. E pertanto il Tribunale non ha allo stato elementi per ritenere che il decorso del periodo di prescrizione del credito sia stato interrotto e/o sospeso.
Non si può quindi che concludere nel senso che, allo stato degli atti e in base alle allegazioni delle parti, appare fondato il rilievo di intervenuta prescrizione decennale applicabile al credito rappresentato dalla somma imputata a titolo di capitale per l’annata 2002/2003 (circa il carattere ordinario decennale della prescrizione applicabile alla materia di cui si discute cfr. C.d.S., n. 7609/2023; vd. altresì C.d.S., sez. III, n. 9706/2022; C.d.S., sez. II, n. 8659/2021, e l’ulteriore giurisprudenza ivi citata) e conseguentemente, sempre in relazione a tale periodo, dell’intervenuta prescrizione quinquennale della somma imputata a titolo di interessi.
Difatti la notifica dell’intimazione di pagamento reca la data del 10.1.2023 a fronte di crediti (come detto) risalenti al periodo 2002/2003.
Per l’effetto, vanno annullati gli atti in epigrafe indicati, secondo la richiesta in tal senso formulata, in via preliminare ed assorbente, dal ricorrente.
8. In conclusione la domanda annullatoria va accolta, nei sensi e limiti di cui in motivazione, mentre deve darsi atto della rinuncia all’azione risarcitoria.
9. Il Collegio, in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso sulla prescrizione del credito, non può esimersi dal disporre la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione EN, per la verifica di eventuali profili di danno erariale che il comportamento dell’Amministrazione potrebbe aver arrecato alla finanza pubblica.
10. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie, per quanto di ragione, nei sensi e limiti di cui in motivazione, la domanda annullatoria degli atti in epigrafe che per l’effetto annulla;
-dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della segreteria della Sezione, alla Procura regionale della Corte dei Conti per il EN per le valutazioni di competenza con riferimento a possibili profili di danno erariale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO