TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/10/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Salvatore Regasto Giudice
Dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice rel./est. ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento n. 38/2025 Registro Procedimenti Unitari promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede Parte_1 Parte_2 in Rende (Cs) alla Via Bove n°15, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 rilasciata su foglio separato allegato alla busta telematica e da intendersi apposta in calce al presente ricorso, dall'Avv. Francesco Greco (c.f. pec: CodiceFiscale_1
; fax: 0984-32446) Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. - p. IVA ), con sede in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
RI NN (Cz) al Viale Rubettino, in persona L'omonima titolare, residente in [...]
NN (Cz) alla Via della Vadea;
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, la società ha adito il Tribunale in Parte_1 intestazione per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio della ditta individuale
, in persona L'omonima titolare, in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
967/2024, per il complessivo importo di € 34.304,53 oltre interessi, emesso dal Tribunale di Cosenza
e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 28.5.2025, depositata nel giudizio di opposizione n°3537/2024 RGAC.
Ha precisato la ricorrente che la ditta evocata in giudizio risulta cancellata e cessata a far data dal
5.2.2025, e versa in evidente e conclamato stato di insolvenza, non avendo la Sig.ra inteso CP_1 onorare il proprio debito nei confronti della neanche a seguito della notifica L'atto di Parte_1 precetto.
Alla luce di tali presupposti ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale ex art.121 CCII o, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio ex art.268 CCII a carico della debitrice.
La comunicazione del decreto di fissazione L'udienza e del ricorso sono avvenuti in data 29.7.2025 da parte della Cancelleria a mezzo pec, ciò nonostante, la debitrice non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
All'udienza del 14 ottobre 2025, ricevuta la relazione della Guardia di Finanza, il creditore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate ed il giudice delegato ha rimesso la procedura al collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi L'art. 27 C.C.I.., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario L'intestato Ufficio Giudiziario.
Subordinatamente il Collegio evidenzia che non sussistono i presupposti per dichiarare la liquidazione giudiziale della ditta cancellata, non risultando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 CCI, e in particolare debiti superiori ad euro 500 mila, pure all'esito L'istruttoria compiuta d'ufficio.
Diversamente, appaiono sussistere i presupposti per procedere all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ditta di per quanto di seguito si dirà. Controparte_1
Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: “Quando il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”.
Conseguentemente la ditta della sig.ra sicuramente può essere assoggettata a tale tipologia CP_1 di liquidazione.
Sul piano oggettivo, inoltre, risulta lo stato di insolvenza della ditta, desumendosi tale circostanza dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente (per oltre 30 mila euro), dalla sussistenza di considerevoli debiti nei confronti di IA DE NT ON (per oltre 233 mila euro) e nei confronti L'PS (per oltre 63 mila euro), come da documentazione depositata in atti, all'esito L'istruttoria compiuta d'ufficio.
Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
- p. IVA ), con sede in RI NN (Cz) al Viale Rubettino, C.F._2 P.IVA_2 in persona L'omonima titolare, residente in [...](Cz) alla Via della Vadea;
NOMINA
Giudice delegato la dr.ssa ALESSIA IAVAZZO;
Liquidatore l'avv.to FRANCESCA MISURACA;
ORDINA
a (C.F. - p. IVA ), con sede in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
RI NN (Cz) al Viale Rubettino, in persona L'omonima titolare, residente in [...]
NN (Cz) alla Via della Vadea di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi L'articolo 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e nel Registro DE
Imprese.
Lamezia Terme, 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessia Iavazzo Dott. Giovanni Garofalo