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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2831/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Annunziata, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, in via principale, del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, in via subordinata, alla pensione di inabilità
civile e, in via ulteriormente gradata, all'assegno ordinario di invalidità, nonché il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, co. 3 l. 104\1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3.9.2020. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il ctu sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa generica.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 23.6.2022, ha riferito Per_1 di un soggetto in discrete condizioni cliniche generali, con vigilanza ed orientamento non alterati.
Ha riscontrato che la stazione è eretta e che la deambulazione avviene nella norma e in maniera autonoma, con lieve difficoltà nella marcia in tandem
(valutazione dunque successiva alla documentazione medica cui rinvia l'opponente).
Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, ha diagnosticato alla
: «displasia spondilo-epifisaria congenita. Esiti di intervento di Pt_1 decompressione a livello di C1. Esiti di frattura del femore sinistro complicata da rottura della placca alla rimozione e necessità di trattamento con fissatore esterno. Accreditabile disturbo endoreattivo di grado medio. Labilità dell'omeostasi pressoria» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
In particolare, il consulente d'ufficio, ricorrendo al calcolo riduzionistico, stante la coesistenza delle infermità riscontrate, ha rilevato una percentuale invalidante pari a 62% a decorrere dalla domanda amministrativa del settembre
2020.
A tale esito è giunto specificando che con riguardo alla displasia spondilo- epifisaria congenita: «non vi è preciso riscontro della malattia nelle Tabelle
Ministeriali. Per mera analogia e riduzione si potrà far riferimento al nanismo ipofisario: Codice 7104. Secondo usuali baremes e secondo quanto riportato nella Classificazione ICD)-CM potrà indicarsi un complessivo momento invalidante nella misura del 40%»; per quanto attiene alla sfera psichica, ha osservato che il disturbo, avente codice 2205, debba ricondursi ad una percentuale del 25% atteso che : «non possa accreditarsi un “disturbo depressivo maggiore” ma solo una depressione reattiva di livello medio. L'obiettività rilevata e la raccolta anamnestica non depongono per la presenza di una depressione endogena, ma solo di una accreditabile forma reattiva. Ed
2 ancora la terapia della Depressione Maggiore prevede tra l'altro l'uso Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, ovvero di Modulatori della serotonina (5-HT2 bloccanti), oppure di antidepressivi eterociclici. Nessun riferimento anamnestico e documentale è stato rilevato»; infine, ha ricondotto la omeostasi pressoria (cod. 6441) alla percentuale del 15%, stante una semplice labilità.
Con riguardo, poi, all'istanza di riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, co. 3 l. 104\92, l'esperto ha osservato che «analizzato il livello di compromissione dell'orientamento (percezione sensoriale, rapporti e movimenti della perizianda nello spazio), della motilità, della integrazione sociale, della indipendenza fisica, della occupabilità del proprio tempo, la condizione di svantaggio non è apparsa di grado rilevante e comunque assolutamente non sufficiente per rispondere ai requisiti di gravità previsti dall'articolo 3, 3° comma della Legge 104/92», ammettendo soltanto la condizione di cui al comma primo della disposizione richiamata.
Dal canto suo, la parte istante, a sostegno delle proprie pretese, ha rinviato genericamente alla documentazione già valutata nel giudizio sommario, dalla quale non emerge alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo.
Invero, le contestazioni mosse all'operato del ctu non colgono nel segno atteso che si riducono, nella sostanza, in una mera richiesta di rinnovo delle operazioni peritali senza dedurre specificamente alcunché.
In particolare, quanto all'asserito deficit visivo, la stessa opposizione risulta priva di qualsiasi indicazione tabellare e a una percentuale rilevante.
In altre parole, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tutto ciò posto, in assenza di ulteriori rilievi e di documentazione medica sopravvenuta da cui possa emergere un significativo aggravamento del quadro patologico, le considerazioni sanitarie del consulente tecnico del precedente giudizio sommario vanno condivise e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Spese di c.t.u. della fase sommaria vanno poste definitivamente a carico CP_ dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara invalida nella misura del Parte_1
62% con conseguente insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti;
3 - dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU.
Nola, 30.1.2025
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Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci