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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 937/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 24 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria, Parte_1
54, presso lo studio dell'Avv. Daniele Angelo Beretta, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: retribuzione docente di religione cattolica i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra la ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2007/08 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/2001 o in subordine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa
1 misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015 ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi addotti in narrativa.
2) in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, tenuto conto di quanto esposto in narrativa relativamente alla assenza di danno subito, ridurre al minimo il risarcimento richiesto.
3) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183
(legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 24 gennaio 2025, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e dei suoi Uffici periferici. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere in servizio presso il
[...]
quale docente, in virtù di contratto a tempo Controparte_1 determinato, con decorrenza dal 1.09.2024 al 31.08.2025 per il profilo di docente di religione cattolica con sede presso l'Istituto Comprensivo “Quintino Vona” di Milano. Negli anni precedenti, la ricorrente aveva prestato servizio quale docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1° settembre – 31 agosto) dal 25 settembre 2003, per oltre venti anni di servizio (doc. 2 fasc. ric.). Dopo l'entrata in vigore della Legge 186/2003 il MINISTERO aveva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente di religione solo nell'anno 2004 e poi nell'anno 2024 (doc. 3 fasc. ric.). Per gli aa.ss. 2004/05, 2005/06 e 2006/07 il non aveva adempiuto CP_1 all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 10 delle L. 186/03. Al contrario il rinnovo del contratto per l'anno scolastico 2007/08 era avvenuto in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed al pari di questo tutti i successivi 17 rinnovi;
si sono succeduti 5 trienni senza che venisse indetta una nuova procedura concorsuale. L'inadempimento del datore di lavoro andava considerato come inescusabile ed era durato, nel caso di 17 anni. Alla luce dell'art. 36 comma 5 del Parte_1
D. Lgs. 165/2001 chiedeva la liquidazione del danno nella Parte_1 misura massima prevista.
2 Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione
[...] decennale del diritto fatto valere e nel merito ed ha sottolineato, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
All'udienza del 3 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. risulta essere attualmente docente a tempo Parte_1 determinato dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 di religione cattolica presso la scuola secondaria di I° Grado Quintino di Vona di Milano (doc. 1 fasc. ric.).
Dal certificato di servizio prodotto dal ricorrente (doc. 2 fasc. ric.) risulta altresì che ella ha ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 25 settembre 2003, con continuità annuale, presso diversi Istituti, ma dal 2013 con continuità presso la scuola secondaria di I° Grado Quintino di Vona di Milano, fino all'ultimo contratto poco più sopra menzionato.
2. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La S.C., con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio. In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
3 - “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. Queste massime sono state applicate più recentemente anche da un autorevole precedente locale (App. Milano, n. 810/2024).
3. Dunque, sebbene la normativa prevista ex professo per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, non siano stati più banditi altri concorsi, fino all'anno 2024 (doc. 10 fasc. ric.). Si è venuta, pertanto, a verificare per gli insegnanti di religione quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, ove non siano stati stabilizzati, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso. A fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo, recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004 e del 2024, resta, fino a che l'assunzione non risulti concretamente avverata, l'interesse di alla regolare indizione dei concorsi, così come il diritto a Parte_1 vedere ristorato il danno riconnesso all'abuso dovuto all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione. Deve pertanto concludersi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza più sopra citata.
4. Per quanto riguarda le ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittima reiterazione dei contratti a termine, escluso che illegittimità possa condurre alla
4 declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (non richiesta da Pt_1
), in mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo
[...] determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione, va ritenuta misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, secondo i principi affermati nella sentenza delle ss.uu. della Cass., n. 5072/2016, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo e senza oneri probatori a carico del lavoratore. A seguito dell'abrogazione del citato art. 32, il riferimento deve essere sostituito, ratione temporis, dall'omologa disposizione dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.” E' infondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal
[...]
. La giurisprudenza consolidata in materia Controparte_1 di pubblico impiego privatizzato prevede che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno abbia origine contrattuale e il relativo diritto sia assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., Sez VI, n. 5740/2020 e Cass. SS.UU., n. 5072/2016, Cass., n. 9402/2017). Il danno, tuttavia, consiste nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), è insorto al momento del superamento dei 36 mesi, ma si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine ed è ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto risarcitorio si sia prescritto. Né può avere qualche rilievo la circostanza opposta dal
[...]
, per cui la ricorrente starebbe partecipando Controparte_1 al concorso vòlto alla stabilizzazione dei docenti precari (di cui sarebbero in corso le convocazioni per le prove orali). Ciò che rileva, invero, è la precarietà di che è durata oltre 20 Parte_1 anni, presso un MINISTERO il cui numero di dipendenti occupati supera il milione di unità, per cui si potrà liquidare il danno nella misura di dodici mensilità.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2007/08 ad oggi e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Daniele
[...]
Angelo Beretta liquidate in complessivi € 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 3 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 24 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria, Parte_1
54, presso lo studio dell'Avv. Daniele Angelo Beretta, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: retribuzione docente di religione cattolica i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra la ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2007/08 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/2001 o in subordine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa
1 misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015 ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi addotti in narrativa.
2) in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, tenuto conto di quanto esposto in narrativa relativamente alla assenza di danno subito, ridurre al minimo il risarcimento richiesto.
3) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183
(legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 24 gennaio 2025, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e dei suoi Uffici periferici. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere in servizio presso il
[...]
quale docente, in virtù di contratto a tempo Controparte_1 determinato, con decorrenza dal 1.09.2024 al 31.08.2025 per il profilo di docente di religione cattolica con sede presso l'Istituto Comprensivo “Quintino Vona” di Milano. Negli anni precedenti, la ricorrente aveva prestato servizio quale docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1° settembre – 31 agosto) dal 25 settembre 2003, per oltre venti anni di servizio (doc. 2 fasc. ric.). Dopo l'entrata in vigore della Legge 186/2003 il MINISTERO aveva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente di religione solo nell'anno 2004 e poi nell'anno 2024 (doc. 3 fasc. ric.). Per gli aa.ss. 2004/05, 2005/06 e 2006/07 il non aveva adempiuto CP_1 all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 10 delle L. 186/03. Al contrario il rinnovo del contratto per l'anno scolastico 2007/08 era avvenuto in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed al pari di questo tutti i successivi 17 rinnovi;
si sono succeduti 5 trienni senza che venisse indetta una nuova procedura concorsuale. L'inadempimento del datore di lavoro andava considerato come inescusabile ed era durato, nel caso di 17 anni. Alla luce dell'art. 36 comma 5 del Parte_1
D. Lgs. 165/2001 chiedeva la liquidazione del danno nella Parte_1 misura massima prevista.
2 Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione
[...] decennale del diritto fatto valere e nel merito ed ha sottolineato, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
All'udienza del 3 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. risulta essere attualmente docente a tempo Parte_1 determinato dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 di religione cattolica presso la scuola secondaria di I° Grado Quintino di Vona di Milano (doc. 1 fasc. ric.).
Dal certificato di servizio prodotto dal ricorrente (doc. 2 fasc. ric.) risulta altresì che ella ha ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 25 settembre 2003, con continuità annuale, presso diversi Istituti, ma dal 2013 con continuità presso la scuola secondaria di I° Grado Quintino di Vona di Milano, fino all'ultimo contratto poco più sopra menzionato.
2. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La S.C., con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio. In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
3 - “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. Queste massime sono state applicate più recentemente anche da un autorevole precedente locale (App. Milano, n. 810/2024).
3. Dunque, sebbene la normativa prevista ex professo per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, non siano stati più banditi altri concorsi, fino all'anno 2024 (doc. 10 fasc. ric.). Si è venuta, pertanto, a verificare per gli insegnanti di religione quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, ove non siano stati stabilizzati, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso. A fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo, recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004 e del 2024, resta, fino a che l'assunzione non risulti concretamente avverata, l'interesse di alla regolare indizione dei concorsi, così come il diritto a Parte_1 vedere ristorato il danno riconnesso all'abuso dovuto all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione. Deve pertanto concludersi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza più sopra citata.
4. Per quanto riguarda le ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittima reiterazione dei contratti a termine, escluso che illegittimità possa condurre alla
4 declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (non richiesta da Pt_1
), in mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo
[...] determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione, va ritenuta misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, secondo i principi affermati nella sentenza delle ss.uu. della Cass., n. 5072/2016, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo e senza oneri probatori a carico del lavoratore. A seguito dell'abrogazione del citato art. 32, il riferimento deve essere sostituito, ratione temporis, dall'omologa disposizione dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.” E' infondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal
[...]
. La giurisprudenza consolidata in materia Controparte_1 di pubblico impiego privatizzato prevede che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno abbia origine contrattuale e il relativo diritto sia assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., Sez VI, n. 5740/2020 e Cass. SS.UU., n. 5072/2016, Cass., n. 9402/2017). Il danno, tuttavia, consiste nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), è insorto al momento del superamento dei 36 mesi, ma si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine ed è ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto risarcitorio si sia prescritto. Né può avere qualche rilievo la circostanza opposta dal
[...]
, per cui la ricorrente starebbe partecipando Controparte_1 al concorso vòlto alla stabilizzazione dei docenti precari (di cui sarebbero in corso le convocazioni per le prove orali). Ciò che rileva, invero, è la precarietà di che è durata oltre 20 Parte_1 anni, presso un MINISTERO il cui numero di dipendenti occupati supera il milione di unità, per cui si potrà liquidare il danno nella misura di dodici mensilità.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2007/08 ad oggi e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Daniele
[...]
Angelo Beretta liquidate in complessivi € 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 3 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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