Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.01.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6539/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Antonietta Nappi, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.to e difeso, dall'avv. Pasquale Malafronte, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.11.22, la società in epigrafe ha dedotto quanto segue: in data 18.10.2022 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120229021395186000 con la quale l' Controparte_2 richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 299.971,38, contenente, tra l'altro, per conto dell' sede di Castellammare di Stabia il mancato CP_1 pagamento di diversi contributi previdenziali per la somma di euro 50.590,48; la
- 07120060282709017000 presuntivamente notificata in data 15/02/2007;
- 07120070088735458000 presuntivamente notificata in data 01/11/2007;
- 07120100110873447000 presuntivamente notificata in data 28/05/2010;
- 37120120010025012000 presuntivamente notificato in data 24/10/2012;
- 37120140015312529000 presuntivamente notificato in data 24/01/2015;
- 37120140023043051000 presuntivamente notificato in data 01/04/2015;
- 37120150011718058000 presuntivamente notificato in data 04/11/2015;
- 37120150013712003000 presuntivamente notificato in data 28/12/2015;
- 37120170012419665000 presuntivamente notificato in data 17/10/2017. Ha eccepito: l' omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, quali atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione;
la decadenza dal potere di riscossione (in riferimento ai titoli n. 07120060282709017000 - n. 07120100110873447000 - n. 37120120010025012000 - n. 37120140023043051000
- n. 3712017001241966500); l'inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante ( ) non proveniva dai pubblici Controparte_2 elenchi;
nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000.
Ha quindi agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“... revocare, dichiarare nulla e, in ogni caso, annullare le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito analiticamente richiamati al punto “b” del ricorso introduttivo da intendersi qui per ripetute e trascritte integralmente, per i motivi spiegati;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nel corpo dell'atto; accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei crediti per gli avvisi di addebito richiamati nel corpo dell'atto; accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229021395186000 per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso condannare i convenuti anche in solido al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatari”. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie ed articolate argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. In particolare, l' , costituitosi in data 15.04.24, ha prodotto documentazione CP_1 attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. 371 2012 0010025012000 e n. 371 2014 0023043051000 (notifica è avvenuta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno rispettivamente in data 24.10.2012 e 1.4.2015) e dell'avviso di addebito n. 371 2017 0012419665000 (notificato il 17.10.2017 a mezzo PEC all'indirizzo pubblicato sul registro Inipec). Email_1
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. L'opposizione è infondata e va rigettata per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte. Preliminarmente, come concordemente richiesto dalla parti, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle pretese di cui agli avvisi di addebito: n. 37120140015312529000; n. 37120150011718058000; n. 37120150013712003000, rientrati tutte nella pace fiscale e, quindi annullati ex lege ("Stralcio" dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal Controparte_3
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ex L. Legge n. 197/2022). Ciò posto, parte ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento per la parte relativa al pagamento dei crediti di natura previdenziale, oggetto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito suindicati ed ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l' ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi. Ha quindi asserito di non avere ricevuto la notifica degli atti sottesi all'atto di intimazione, contestando la debenza dei contributi previdenziali ed assicurativi per intervenuta prescrizione Orbene, le parti convenute hanno depositato la documentazione attestante la rituale notifica degli atti presupposti rispetto all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. In particolare, le cartelle sono state notificate nelle seguenti date: - n. 071 2006 0282709017000 in data 15.2.2007; - n. 071 2007 0088735458000 in data 1.11.2007;
- n. 071 2010 0110873447000 in data 28.5.2010, a mezzo posta come documentato dall'agente della riscossione. L' ha, inoltre, prodotto la documentazione attestante la rituale notifica degli CP_1 avvisi di addebiti nn. o n. 371 2012 0010025012000 e n. 371 2014 0023043051000 (notifica avvenuta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno rispettivamente in data 24.10.2012 e 1.4.2015) e dell'avviso di addebito n. 371 2017 0012419665000 (notificato il 17.10.2017 a mezzo PEC all'indirizzo pubblicato Email_1 sul registro ). Pt_2
Tale notifica risulta correttamente avvenuta a mezzo PEC, risultando le contestazione della difesa dell'istante sull' indirizzo del mittente non pertinenti. La certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. coinvolto nella notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del “mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, invero, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. Sul punto si segnala l'intervento chiarificatore della Suprema Corte (riferito alla notifica effettuata dall' agente della riscossione, ma espressione di un principio generale) , secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” ( Cass. n. 18684 del 03/07/2023 ). All'avvenuta rituale notificazione dei suindicati avvisi di addebito ed in assenza di loro autonoma impugnazione da parte del contribuente, nei termini di legge, consegue l'inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito, l'opposizione va ritenuta ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Nella specie, dalla data di notifica degli atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento non è decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Difatti, l ha documentato di aver interrotto il decorso del termine di CP_4 prescrizione con la notifica dei seguenti atti, notificati a mezzo PEC: avviso di intimazione n. 07120169032452600000, notificato in data 05/10/2016; avviso di intimazione n. 07120179071241764000, notificato in data 30/11/2017; avviso di intimazione n. 07120229021395186000, notificato in data 18/10/2022. Peraltro, il mancato deposito degli originali non determina alcuna conseguenza, in termini di mancata prova di regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi in questione, stante la genericità dell'eccezione, proposta in riscorso prima ancora di verificare la produzione documentale di parte convenuta (v. Cass. n. 16557/2019, nonché Cass. n. 27633/2018) . Inoltre, esaminando le eccezioni dell'istante sulle notifiche degli atti in esame, si ricorda che per gli atti inoltrati tramite il servizio postale (v. notifiche cartelle n. 0712006028270901700 e n. n.07120100110873447000 ), la disciplina applicabile è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Da ciò consegue che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le tante Cass.
9111/12). Per la cartella n.07120070088735458000, la documentazione prodotta da CP_4 prova l'espletamento di tutte le formalità prescritte dall'art. 143 c.p.c, risultando le contestazioni di parte ricorrente assolutamente generiche. Quanto alle ulteriori eccezioni formali relative all'intimazione di pagamento impugnata, si osserva che la Cassazione (sent. n. n.28689/2018) ha affermato il seguente principio di diritto “ L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.” In relazione alla doglianza di parte ricorrente inerente la “Nullità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi”, come rilevato dall'agente della riscossione, sono stati esattamente determinati gli importi degli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973, nonché i compensi di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999. La natura della decisione, in ragione del sopravvenuto stralcio e della novità delle questioni giuridiche tenuto conto della data di instaurazione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese sono a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo in favore delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta l'opposizione. condanna l'opponente al pagamento di metà delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1700, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell , compensando la restante metà. Controparte_2
Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 28.01.25
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè