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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9559 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28057/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott.
Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28057.24 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
reale 161 (C.F. ), quale erede di , nata a C.F._1 Persona_1
Urbania il 11.3.1945 e deceduta in data 30.11.2024 ( ), CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'Avv. Raffaele Locantore
(C.F.: ), con lui elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3
studio in Napoli alla via Carlo Poerio 89/A, come da procura rilasciata ex art. 83
c.p.c. da ritenersi in calce ed allegata alla busta di deposito del presente atto e che dichiara, ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Raffaele Locantore è
[...]
Email_1
Opponente
E
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e CP_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice P.IVA_1
1
di società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. Controparte_2
130, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, C.F. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Roma appartenente al “ P.IVA_2 [...]
” P. IVA del Gruppo facente parte del “Gruppo Controparte_3 P.IVA_3
Bancario Credito Fondiario”, codice ABI Gruppo 10312.7, società soggetta a di-
rezione e coordinamento di Credito Fondiario S.p.A., iscritta al n. 35758.2 dell'e-
lenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4
del provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017, giusta procura ai rogiti del
Notaio in Roma, del 17.12.2020 al n. Rep. 14688 e n. 7197 Persona_2
Racc., registrata al n. 36749 serie 1T (all. 1) cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 3.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
Banca ("BPS"); a seguito di ulteriore contratto di Controparte_4
cessione del 4.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
Banca di Cividale S.c.p.A. ("Civibank"); Controparte_5
Contr Contr (" "); ( ); Controparte_7 Controparte_9
Contr (" ); ("BPFR");
[...] Controparte_11
("BPPB"); Controparte_12 [...]
(" ); Controparte_13 CP_14 Controparte_15
Contr ("BDA"); ("LCR"); ( ); Controparte_16 Controparte_17
Solution Bank S.p.A. ("SB"); Biverbanca S.p.A. ("Biverbanca"); e Banca di Imo-
la S.p.A.; ed, altresì, con ulteriore contratto di cessione del 7.12.2020, di un ulte-
riore portafoglio di crediti di Banca Popolare di Fondi S.c. ("BDFO" e insieme a
Contr Contr Contr Contr
BPFR, BPPB, BDA, BDC, LCR, , SB, BDI;
CP_14
Biverbanca e BPS, giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del
15.12.2020 (all. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro
2
di Messina, (C.F. , con studio in Messina, Via Orso CodiceFiscale_4
Corbino 7 (pec: Email_2 [...]
e fax n. 090 9435200), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ma- Email_3
rio ZÀ (C.F. ) (pec: e C.F._5 Email_4
fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep. n. 14435 Racc. (all. Persona_3
3), presso il cui domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo pec: Email_5
è elettivamente domiciliata e con domicilio fisico eletto Email_6
in Messina (ME), alla Via Antonio Bonsignore n. 1;
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di udienza del 17.10.2025 in atti.
È presente per l'opponente l'avv. Raffaele Locantore il quale si riporta al-
le precedenti difese e, in particolare, alle tre memorie ex art. 189 cpc depositate in atti e alle conclusioni precisate con la prima memoria. Chiede che la causa sia rimessa in decisione.
È presente per delega dell'avv. Barbaro l'avv. Maurizio Granata, il quale chiede che la causa venga decisa con rigetto integrale della proposta opposizione e conferma del decreto opposto. In ipotesi denegata di anche parziale accogli-
mento dei motivi di opposizione dichiarare improponibile e/o inammissibile e in-
fondata la domanda dell'opponente per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quella mag-
giore o minor somma che risulterà all'adito Giudice in corso di causa oltre inte-
ressi come da domanda fino al saldo effettivo
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte opponente, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo reso dal Tri-
bunale di Napoli, n. 5983/2023 (r.g. n. 19845/2023), depositato il 12.10.2023 e notificato a il 27.10.2023, con il quale, ad istanza di Persona_1 [...]
(p. iva in persona del Suo legale rappresentante, non in CP_1 P.IVA_1
proprio ma in qualità di mandataria di società a respon- Controparte_2
sabilità limitata, si ingiungeva all'odierna opponente di pagare la somma di €
79.797,02, oltre interessi al tasso legale fino al saldo, nonché spese della proce-
dura monitoria.
A fondamento della pretesa la ricorrente deduceva che la stessa trovereb-
be titolo nella fideiussione rilasciata il 22.5.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla FUSCO MEDICINALI S.R.L. (poi fallita il
17.11.2016).
Che, in particolare, sarebbe creditrice nei confronti della debitrice princi-
pale della somma di € 79.797,02 di cui al “saldo a debito” certificato ex art. 50
del d.lgs. 385/1993 del rapporto di c/c n. 1773 intrattenuto con la CP_17
dal 30.4.2008 fino alla data del 30.9.2014. Il decesso sopravvenuto di
[...] [...]
, impediva di presentare opposizione. Successivamente in virtù di Persona_4
tale titolo veniva introdotta procedura di espropriazione presso terzi presso il Tri-
bunale di Napoli, iscritta con il n. 8665/2024. Il G.E. con ordinanza del
10.10.2024 notificata il 29.10.2024, vista la nota d'iscrizione del creditore proce-
dente, vista la Sentenza Cass. Civ. SS.UU. n. 9479/2023, rilevata la mancata op-
posizione da parte di persona fisica astrattamente qualificabile “consumatore” in quanto mero socio di minoranza della società garantita rilevato che non v'è al-
4
cuna motivazione sull'eventuale esistenza di clausole abusive;
visti i contratti e ritenuta astrattamente confliggente con la previsione di cui all'art. 33, c. 2, lett. t,
d. lgs. 206/2005 la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
p.q.m.
fissa-
va per la comparizione delle parti l'udienza del 3.3.2025 e avvisava il debitore della possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (soltanto ed esclusivamente) l'eventuale abusività
delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione, nel richiedere la revoca del decreto opposto,
proponeva i seguenti motivi:
- insussistenza del credito vantato nei confronti di a se- Persona_1
guito di decadenza di ogni diritto ed azione ex art. 1957 c.c. previa declaratoria di abusività della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione stante la sua qualifica di consumatrice;
- abusività della clausola di pagamento a prima richiesta.
Si costituiva parte opposta la quale chiedeva confermarsi il decreto oppo-
sto attesa la derogabilità della norma di cui all'art. 1957 c.c. e la non configurabi-
lità della , la cui posizione veniva spesa nella presente opposi- Persona_1
zione, quale consumatore.
Esperita senza successo la procedura di mediazione, la causa veniva asse-
gnata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 17.10.25.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Premessa l'ammissibilità della presente opposizione alla luce dell'arresto di cui alle SS.UU. n. 9479/2023, in ordine alla possibilità del debitore ingiunto di far valere la posizione di consumatore, in assenza di vaglio in sede monitoria sull'eventuale abusività delle clausole vessatorie, deve ritenersi che le clausole n.
5
6 e 7 del contratto di fideiussione in atti, rispettivamente la deroga all'art. 1957
c.c. e la clausola di pagamento a prima richiesta, siano vessatorie.
Preliminarmente si osserva che l'accessorietà non governa lo status sog-
gettivo del fideiussore. E' dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, che si deve fare riferimento, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della lo-
ro attività professionale senza alcun riferimento alla posizione del debitore prin-
cipale.
Quindi, ai fini della identificazione di un fideiussore nell'ambito della ca-
tegoria del consumatore occorre la valutazione di cui al principio generale art. 3
cod. consumo, comma 1, lett. a), ovvero, dev'essere considerato il fideiussore persona fisica consumatore, se, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità che estranee ad attività professionale e senza alcun collegamento di natura funziona-
le con il debitore principale. Invero, potrebbe anche svolgere attività professiona-
le in genere, ma la stipulazione della garanzia non deve essere inerente allo svolgimento di tale attività (Ordinanza 16 gennaio 2020, n.742, Cass., 31 dicem-
bre 2018, n. 32225, Cass., 12 gennaio 2005, n. 449 Corte di Giustizia, con le pro-
nunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15
che offrono l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, pa-
ragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13).
Nello stesso senso, pronuncia n. 5868 del 27.02.2023, Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
Occorre allora stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite ca-
so per caso, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se
6
abbia agito per scopi di natura privata.
La giurisprudenza di merito, ha circoscritto ad una gamma di ipotesi la possibilità di ricondurre il garante nell'alveo del consumatore sia pure in negati-
vo, individuando elementi che escludono la natura di consumatore in capo al fi-
deiussore:
-rappresentante legale;
-amministratore o membro del consiglio di amministrazione;
-partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita
(ci sono precedenti di merito che escludono la natura di consumatore per parteci-
pazione al di sopra del 20-30% del capitale);
-partecipazione non trascurabile nella società che partecipa come capo-
gruppo nel gruppo d'imprese di cui fa parte la società garantita.
Orbene, risulta incontestato dalla opposta che la , parteci- Persona_1
pava alla società debitrice in misura dell'8 %, senza alcun incarico di ammini-
strazione/rappresentanza.
Tale partecipazione minima contrariamente a quanto sostiene tuttavia l'opposta, non è sufficiente a qualificare quel collegamento funzionale con la so-
cietà debitrice tale da sottrarre alla garante la qualifica di consumatrice.
La clausola in deroga all'art. 1957 c.c.
“ Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
L'art. 1957 c.c. prevede una causa di decadenza dalla garanzia fideiussoria ogniqualvolta il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione princi-
7
pale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia con dili-
genza continuate.
In termini generali, il concetto di “istanza”, è costantemente interpretato dalla giurisprudenza come azione giudiziale, non rilevando la semplice messa in mora. Il termine decadenziale è liberamente derogabile dalle parti, le quali pos-
sono decidere di estenderlo o escluderlo, e può essere oggetto di rinuncia espres-
sa o tacita del fideiussore. Questa norma nella prassi bancaria è derogata nel sen-
so che la banca non ha un termine di decadenza per rivolgersi al fideiussore.
Diversamente, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, in base all'orientamento prevalente delineato dalle Corti di merito e Corte di Cassazione
a Sentenza del 28.02.2020 n. 5598, la previsione secondo cui «con essa la banca non è onerata della decadenza per azionare il proprio credito, risulta in aggravio della posizione del fideiussore che protrae cronologicamente la sua esposizione a garanzia».
La conclusione di tale accordo si presume quindi integrante una clausola vessatoria, e deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con one-
re per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte sia-
no state oggetto di trattativa.
Nel caso di specie l'opposta nulla ha allegato in tal senso e neppure prova-
to.
La clausola di pagamento a prima richiesta.
Stesse considerazioni valgono per la clausola in esame.
La fideiussione con clausola del tipo «a prima richiesta scritta» o a «sem-
8
plice richiesta scritta» consente di ritenere che sia sufficiente ai fini dell'escussione del garante, una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, alla previsione che una semplificazione della modalità
di richiesta di adempimento della prestazione garantita.
La clausola realizza anche una deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. Non occorre quindi un'azione giudiziale da esercitarsi previamente nei confronti del debitore principale, ma anche ai fini della decadenza verso il garan-
te, è sufficiente indirizzargli una semplice richiesta scritta per escludere l'estinzione della garanzia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Or-
dinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Tale clausola è stata ritenuta vessatoria in caso di garante consumatore (si richiama e si condivide Corte di Cassazione, Civ., Sez. III, n. 14687/2025).
Risultando incontestato che parte opposta si sia rivolta alla garante oltre mesi sei dal momento in cui è divenuto esigibile il credito verso il debitore prin-
cipale, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- Accoglie l'opposizione, dichiara decaduta parte opposta nei con-
fronti di parte opponente nella qualità di erede di , e revoca il Persona_1
decreto opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si li-
9
quidano in euro 4000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 400,00 per spese vive, in favore del legale anticipatario dell'opponente;
- Napoli, 22.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott.
Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28057.24 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
reale 161 (C.F. ), quale erede di , nata a C.F._1 Persona_1
Urbania il 11.3.1945 e deceduta in data 30.11.2024 ( ), CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'Avv. Raffaele Locantore
(C.F.: ), con lui elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3
studio in Napoli alla via Carlo Poerio 89/A, come da procura rilasciata ex art. 83
c.p.c. da ritenersi in calce ed allegata alla busta di deposito del presente atto e che dichiara, ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Raffaele Locantore è
[...]
Email_1
Opponente
E
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e CP_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice P.IVA_1
1
di società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. Controparte_2
130, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, C.F. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Roma appartenente al “ P.IVA_2 [...]
” P. IVA del Gruppo facente parte del “Gruppo Controparte_3 P.IVA_3
Bancario Credito Fondiario”, codice ABI Gruppo 10312.7, società soggetta a di-
rezione e coordinamento di Credito Fondiario S.p.A., iscritta al n. 35758.2 dell'e-
lenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4
del provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017, giusta procura ai rogiti del
Notaio in Roma, del 17.12.2020 al n. Rep. 14688 e n. 7197 Persona_2
Racc., registrata al n. 36749 serie 1T (all. 1) cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 3.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
Banca ("BPS"); a seguito di ulteriore contratto di Controparte_4
cessione del 4.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
Banca di Cividale S.c.p.A. ("Civibank"); Controparte_5
Contr Contr (" "); ( ); Controparte_7 Controparte_9
Contr (" ); ("BPFR");
[...] Controparte_11
("BPPB"); Controparte_12 [...]
(" ); Controparte_13 CP_14 Controparte_15
Contr ("BDA"); ("LCR"); ( ); Controparte_16 Controparte_17
Solution Bank S.p.A. ("SB"); Biverbanca S.p.A. ("Biverbanca"); e Banca di Imo-
la S.p.A.; ed, altresì, con ulteriore contratto di cessione del 7.12.2020, di un ulte-
riore portafoglio di crediti di Banca Popolare di Fondi S.c. ("BDFO" e insieme a
Contr Contr Contr Contr
BPFR, BPPB, BDA, BDC, LCR, , SB, BDI;
CP_14
Biverbanca e BPS, giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del
15.12.2020 (all. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro
2
di Messina, (C.F. , con studio in Messina, Via Orso CodiceFiscale_4
Corbino 7 (pec: Email_2 [...]
e fax n. 090 9435200), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ma- Email_3
rio ZÀ (C.F. ) (pec: e C.F._5 Email_4
fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al n. 38070 Rep. n. 14435 Racc. (all. Persona_3
3), presso il cui domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo pec: Email_5
è elettivamente domiciliata e con domicilio fisico eletto Email_6
in Messina (ME), alla Via Antonio Bonsignore n. 1;
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di udienza del 17.10.2025 in atti.
È presente per l'opponente l'avv. Raffaele Locantore il quale si riporta al-
le precedenti difese e, in particolare, alle tre memorie ex art. 189 cpc depositate in atti e alle conclusioni precisate con la prima memoria. Chiede che la causa sia rimessa in decisione.
È presente per delega dell'avv. Barbaro l'avv. Maurizio Granata, il quale chiede che la causa venga decisa con rigetto integrale della proposta opposizione e conferma del decreto opposto. In ipotesi denegata di anche parziale accogli-
mento dei motivi di opposizione dichiarare improponibile e/o inammissibile e in-
fondata la domanda dell'opponente per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quella mag-
giore o minor somma che risulterà all'adito Giudice in corso di causa oltre inte-
ressi come da domanda fino al saldo effettivo
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte opponente, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo reso dal Tri-
bunale di Napoli, n. 5983/2023 (r.g. n. 19845/2023), depositato il 12.10.2023 e notificato a il 27.10.2023, con il quale, ad istanza di Persona_1 [...]
(p. iva in persona del Suo legale rappresentante, non in CP_1 P.IVA_1
proprio ma in qualità di mandataria di società a respon- Controparte_2
sabilità limitata, si ingiungeva all'odierna opponente di pagare la somma di €
79.797,02, oltre interessi al tasso legale fino al saldo, nonché spese della proce-
dura monitoria.
A fondamento della pretesa la ricorrente deduceva che la stessa trovereb-
be titolo nella fideiussione rilasciata il 22.5.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla FUSCO MEDICINALI S.R.L. (poi fallita il
17.11.2016).
Che, in particolare, sarebbe creditrice nei confronti della debitrice princi-
pale della somma di € 79.797,02 di cui al “saldo a debito” certificato ex art. 50
del d.lgs. 385/1993 del rapporto di c/c n. 1773 intrattenuto con la CP_17
dal 30.4.2008 fino alla data del 30.9.2014. Il decesso sopravvenuto di
[...] [...]
, impediva di presentare opposizione. Successivamente in virtù di Persona_4
tale titolo veniva introdotta procedura di espropriazione presso terzi presso il Tri-
bunale di Napoli, iscritta con il n. 8665/2024. Il G.E. con ordinanza del
10.10.2024 notificata il 29.10.2024, vista la nota d'iscrizione del creditore proce-
dente, vista la Sentenza Cass. Civ. SS.UU. n. 9479/2023, rilevata la mancata op-
posizione da parte di persona fisica astrattamente qualificabile “consumatore” in quanto mero socio di minoranza della società garantita rilevato che non v'è al-
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cuna motivazione sull'eventuale esistenza di clausole abusive;
visti i contratti e ritenuta astrattamente confliggente con la previsione di cui all'art. 33, c. 2, lett. t,
d. lgs. 206/2005 la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
p.q.m.
fissa-
va per la comparizione delle parti l'udienza del 3.3.2025 e avvisava il debitore della possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (soltanto ed esclusivamente) l'eventuale abusività
delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione, nel richiedere la revoca del decreto opposto,
proponeva i seguenti motivi:
- insussistenza del credito vantato nei confronti di a se- Persona_1
guito di decadenza di ogni diritto ed azione ex art. 1957 c.c. previa declaratoria di abusività della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione stante la sua qualifica di consumatrice;
- abusività della clausola di pagamento a prima richiesta.
Si costituiva parte opposta la quale chiedeva confermarsi il decreto oppo-
sto attesa la derogabilità della norma di cui all'art. 1957 c.c. e la non configurabi-
lità della , la cui posizione veniva spesa nella presente opposi- Persona_1
zione, quale consumatore.
Esperita senza successo la procedura di mediazione, la causa veniva asse-
gnata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 17.10.25.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Premessa l'ammissibilità della presente opposizione alla luce dell'arresto di cui alle SS.UU. n. 9479/2023, in ordine alla possibilità del debitore ingiunto di far valere la posizione di consumatore, in assenza di vaglio in sede monitoria sull'eventuale abusività delle clausole vessatorie, deve ritenersi che le clausole n.
5
6 e 7 del contratto di fideiussione in atti, rispettivamente la deroga all'art. 1957
c.c. e la clausola di pagamento a prima richiesta, siano vessatorie.
Preliminarmente si osserva che l'accessorietà non governa lo status sog-
gettivo del fideiussore. E' dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, che si deve fare riferimento, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della lo-
ro attività professionale senza alcun riferimento alla posizione del debitore prin-
cipale.
Quindi, ai fini della identificazione di un fideiussore nell'ambito della ca-
tegoria del consumatore occorre la valutazione di cui al principio generale art. 3
cod. consumo, comma 1, lett. a), ovvero, dev'essere considerato il fideiussore persona fisica consumatore, se, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità che estranee ad attività professionale e senza alcun collegamento di natura funziona-
le con il debitore principale. Invero, potrebbe anche svolgere attività professiona-
le in genere, ma la stipulazione della garanzia non deve essere inerente allo svolgimento di tale attività (Ordinanza 16 gennaio 2020, n.742, Cass., 31 dicem-
bre 2018, n. 32225, Cass., 12 gennaio 2005, n. 449 Corte di Giustizia, con le pro-
nunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15
che offrono l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, pa-
ragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13).
Nello stesso senso, pronuncia n. 5868 del 27.02.2023, Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
Occorre allora stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite ca-
so per caso, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se
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abbia agito per scopi di natura privata.
La giurisprudenza di merito, ha circoscritto ad una gamma di ipotesi la possibilità di ricondurre il garante nell'alveo del consumatore sia pure in negati-
vo, individuando elementi che escludono la natura di consumatore in capo al fi-
deiussore:
-rappresentante legale;
-amministratore o membro del consiglio di amministrazione;
-partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita
(ci sono precedenti di merito che escludono la natura di consumatore per parteci-
pazione al di sopra del 20-30% del capitale);
-partecipazione non trascurabile nella società che partecipa come capo-
gruppo nel gruppo d'imprese di cui fa parte la società garantita.
Orbene, risulta incontestato dalla opposta che la , parteci- Persona_1
pava alla società debitrice in misura dell'8 %, senza alcun incarico di ammini-
strazione/rappresentanza.
Tale partecipazione minima contrariamente a quanto sostiene tuttavia l'opposta, non è sufficiente a qualificare quel collegamento funzionale con la so-
cietà debitrice tale da sottrarre alla garante la qualifica di consumatrice.
La clausola in deroga all'art. 1957 c.c.
“ Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
L'art. 1957 c.c. prevede una causa di decadenza dalla garanzia fideiussoria ogniqualvolta il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione princi-
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pale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia con dili-
genza continuate.
In termini generali, il concetto di “istanza”, è costantemente interpretato dalla giurisprudenza come azione giudiziale, non rilevando la semplice messa in mora. Il termine decadenziale è liberamente derogabile dalle parti, le quali pos-
sono decidere di estenderlo o escluderlo, e può essere oggetto di rinuncia espres-
sa o tacita del fideiussore. Questa norma nella prassi bancaria è derogata nel sen-
so che la banca non ha un termine di decadenza per rivolgersi al fideiussore.
Diversamente, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, in base all'orientamento prevalente delineato dalle Corti di merito e Corte di Cassazione
a Sentenza del 28.02.2020 n. 5598, la previsione secondo cui «con essa la banca non è onerata della decadenza per azionare il proprio credito, risulta in aggravio della posizione del fideiussore che protrae cronologicamente la sua esposizione a garanzia».
La conclusione di tale accordo si presume quindi integrante una clausola vessatoria, e deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con one-
re per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte sia-
no state oggetto di trattativa.
Nel caso di specie l'opposta nulla ha allegato in tal senso e neppure prova-
to.
La clausola di pagamento a prima richiesta.
Stesse considerazioni valgono per la clausola in esame.
La fideiussione con clausola del tipo «a prima richiesta scritta» o a «sem-
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plice richiesta scritta» consente di ritenere che sia sufficiente ai fini dell'escussione del garante, una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, alla previsione che una semplificazione della modalità
di richiesta di adempimento della prestazione garantita.
La clausola realizza anche una deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. Non occorre quindi un'azione giudiziale da esercitarsi previamente nei confronti del debitore principale, ma anche ai fini della decadenza verso il garan-
te, è sufficiente indirizzargli una semplice richiesta scritta per escludere l'estinzione della garanzia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Or-
dinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Tale clausola è stata ritenuta vessatoria in caso di garante consumatore (si richiama e si condivide Corte di Cassazione, Civ., Sez. III, n. 14687/2025).
Risultando incontestato che parte opposta si sia rivolta alla garante oltre mesi sei dal momento in cui è divenuto esigibile il credito verso il debitore prin-
cipale, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- Accoglie l'opposizione, dichiara decaduta parte opposta nei con-
fronti di parte opponente nella qualità di erede di , e revoca il Persona_1
decreto opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si li-
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quidano in euro 4000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 400,00 per spese vive, in favore del legale anticipatario dell'opponente;
- Napoli, 22.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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