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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9741 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg19832 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19832 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LA
RO UD presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla Via G. Jannelli nr. 186,
RICORRENTE
E
Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
CA CI presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Mario Cosentino n. 7,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a Controparte_1
questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
All'udienza del 14.10.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, a seguito della adesione alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale dal 22.10.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “- affido condiviso della minore , nata il [...], con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre- figlia come da decreto di omologa del 2020;
• - assegno di mantenimento a carico del sig. per la CP_2
minore di €.681,60 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra oltre rivalutazione annuale ISTAT come per CP_1
legge dall'anno prossimo (2026) e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di
Napoli del 2018;
• - l'assegno unico percepito al 50% dalle parti.
• - parte ricorrente rinuncia al recupero forzato, a mezzo pignoramento già attivato, degli arretrati sul mantenimento non corrisposto negli anni pregressi e contestualmente la parte resistente, che accetta, si obbliga a corrispondere per le spese mediche odontoiatriche per la minore l'importo complessivo di €. 4,000,00 che verranno una tantum versati al genitore collocatario entro 6 mesi dalla data odierna.”
3 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
13/09/2012 (atto n.43, parte II, s. B, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2012) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in
4 copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19832 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LA
RO UD presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla Via G. Jannelli nr. 186,
RICORRENTE
E
Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
CA CI presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Mario Cosentino n. 7,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a Controparte_1
questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
All'udienza del 14.10.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, a seguito della adesione alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale dal 22.10.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “- affido condiviso della minore , nata il [...], con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre- figlia come da decreto di omologa del 2020;
• - assegno di mantenimento a carico del sig. per la CP_2
minore di €.681,60 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra oltre rivalutazione annuale ISTAT come per CP_1
legge dall'anno prossimo (2026) e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di
Napoli del 2018;
• - l'assegno unico percepito al 50% dalle parti.
• - parte ricorrente rinuncia al recupero forzato, a mezzo pignoramento già attivato, degli arretrati sul mantenimento non corrisposto negli anni pregressi e contestualmente la parte resistente, che accetta, si obbliga a corrispondere per le spese mediche odontoiatriche per la minore l'importo complessivo di €. 4,000,00 che verranno una tantum versati al genitore collocatario entro 6 mesi dalla data odierna.”
3 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
13/09/2012 (atto n.43, parte II, s. B, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2012) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in
4 copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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