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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1917/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/07/2025 da , rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti POSILLIPO CARMELA e DELLA MORTE VINCENZO, e da , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. DE ANGELIS IDA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30.07.2015; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (20.05.2016); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Caserta, al Viale della Resistenza n. 16, di proprietà di entrambi i coniugi.
2. La casa coniugale, sita in Caserta al Viale della Resistenza n. 16, per l'effetto verrà assegnata alla sig.ra Pt_2
unitamente agli arredi ivi presenti in uso.
[...]
3. Il mutuo, cointestato tra le parti, gravante sul predetto immobile, resterà a carico di ciascun coniuge, nella misura del
50%. Ciascuna parte provvederà a corrispondere la rata a sé spettante direttamente all'istituto di credito BNL.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dalle parti in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la minore;
5. Il padre preleverà e terrà con sé la minore, due pomeriggi a settimana, in specie il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita della scuola, fino alle ore 20:30, di poi la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. 2
6. Il sig. a week-end alterni, preleverà e terrà con sé la figlia dal venerdì, alle ore 19:00, fino Parte_1 Per_1 alla domenica, ore 20:00, quando la minore verrà riaccompagnata presso la propria residenza.
7. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il sig. il giorno del 24 Parte_1 dicembre, dalle ore 17,30 alle ore 23,30 o del 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 20,00; sempre ad anni alterni il giorno del 31 dicembre, dalle ore 19,00 alle ore 00,30 o il giorno del 1 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; trascorrerà altresì, ad anni alterni, il giorno dell'epifania, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Resta inteso che le parti potranno, se del caso, prevedere che trascorra con il sig. ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 Per_1 Pt_1 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
8. Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il Per_1
Lunedì in Albis, dalle 10,00 alle ore 20,00. Secondo il principio dell'alternanza verranno regolamentati tutti i restati giorni festivi indicati nel calendario ( 25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
8 dicembre).
9. In deroga al su indicato calendario, che regola l'esercizio del diritto di visita, la minore trascorrerà con il padre, il giorno della “festa del papà”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. Parimenti, la minore Parte_1 trascorrerà altresì con la madre, il giorno della “festa della mamma”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della sig.ra Parte_2
10. La minore festeggerà il giorno del di lei compleanno con entrambi i genitori, ove tale circostanza non fosse possibile,
festeggerà a pranzo con la madre e a cena con il padre, rispettando annualmente il principio dell'alternanza. Per_1
11. Durante le ferie estive, la minore trascorrerà con il sig. due settimane, non consecutive;
una Per_1 Parte_1 settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto. Dette settimane dovranno essere preventivamente concordate dalle parti, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'latro la località dove condurrà la minore, fornendo all'uopo i contatti telefonici necessari a rintracciarla.
12. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_1 Parte_2 minore, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. Le spese straordinarie, mediche, sportive e ludiche, che si renderanno necessarie, per saranno Persona_2 ripartite tra i genitori, nella misura del 50%. Si rinvia al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Civile di S.
IA C.V.
14. Il sig. rinuncerà, in favore della sig.ra al 50% dell'assegno Unico a lui spettante, in Parte_1 Parte_2 deroga all'attuale normativa vigente.
15. La sig.ra e il sig. danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza Parte_2 Parte_1 economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Nulla è altresì richiesto e dovuto tra i coniugi.
16. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti, si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto Per_1 cambiamento di residenza o di domicilio. 3
17. I ricorrenti si impegnano, qualora dovessero intraprendere nuove frequentazioni, a non presentare alla minore i rispettivi partners se non quando dette relazioni affettive avranno assunto il carattere della stabilità.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 05.12.2025, le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico è pari ad € 57,50.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05.12.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il [...] Parte_1 Parte_2
a LO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2015);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. IA C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1917/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/07/2025 da , rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti POSILLIPO CARMELA e DELLA MORTE VINCENZO, e da , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. DE ANGELIS IDA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30.07.2015; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (20.05.2016); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Caserta, al Viale della Resistenza n. 16, di proprietà di entrambi i coniugi.
2. La casa coniugale, sita in Caserta al Viale della Resistenza n. 16, per l'effetto verrà assegnata alla sig.ra Pt_2
unitamente agli arredi ivi presenti in uso.
[...]
3. Il mutuo, cointestato tra le parti, gravante sul predetto immobile, resterà a carico di ciascun coniuge, nella misura del
50%. Ciascuna parte provvederà a corrispondere la rata a sé spettante direttamente all'istituto di credito BNL.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dalle parti in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la minore;
5. Il padre preleverà e terrà con sé la minore, due pomeriggi a settimana, in specie il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita della scuola, fino alle ore 20:30, di poi la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. 2
6. Il sig. a week-end alterni, preleverà e terrà con sé la figlia dal venerdì, alle ore 19:00, fino Parte_1 Per_1 alla domenica, ore 20:00, quando la minore verrà riaccompagnata presso la propria residenza.
7. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il sig. il giorno del 24 Parte_1 dicembre, dalle ore 17,30 alle ore 23,30 o del 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 20,00; sempre ad anni alterni il giorno del 31 dicembre, dalle ore 19,00 alle ore 00,30 o il giorno del 1 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; trascorrerà altresì, ad anni alterni, il giorno dell'epifania, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Resta inteso che le parti potranno, se del caso, prevedere che trascorra con il sig. ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 Per_1 Pt_1 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
8. Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il Per_1
Lunedì in Albis, dalle 10,00 alle ore 20,00. Secondo il principio dell'alternanza verranno regolamentati tutti i restati giorni festivi indicati nel calendario ( 25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
8 dicembre).
9. In deroga al su indicato calendario, che regola l'esercizio del diritto di visita, la minore trascorrerà con il padre, il giorno della “festa del papà”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. Parimenti, la minore Parte_1 trascorrerà altresì con la madre, il giorno della “festa della mamma”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della sig.ra Parte_2
10. La minore festeggerà il giorno del di lei compleanno con entrambi i genitori, ove tale circostanza non fosse possibile,
festeggerà a pranzo con la madre e a cena con il padre, rispettando annualmente il principio dell'alternanza. Per_1
11. Durante le ferie estive, la minore trascorrerà con il sig. due settimane, non consecutive;
una Per_1 Parte_1 settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto. Dette settimane dovranno essere preventivamente concordate dalle parti, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'latro la località dove condurrà la minore, fornendo all'uopo i contatti telefonici necessari a rintracciarla.
12. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_1 Parte_2 minore, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. Le spese straordinarie, mediche, sportive e ludiche, che si renderanno necessarie, per saranno Persona_2 ripartite tra i genitori, nella misura del 50%. Si rinvia al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Civile di S.
IA C.V.
14. Il sig. rinuncerà, in favore della sig.ra al 50% dell'assegno Unico a lui spettante, in Parte_1 Parte_2 deroga all'attuale normativa vigente.
15. La sig.ra e il sig. danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza Parte_2 Parte_1 economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Nulla è altresì richiesto e dovuto tra i coniugi.
16. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti, si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto Per_1 cambiamento di residenza o di domicilio. 3
17. I ricorrenti si impegnano, qualora dovessero intraprendere nuove frequentazioni, a non presentare alla minore i rispettivi partners se non quando dette relazioni affettive avranno assunto il carattere della stabilità.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 05.12.2025, le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico è pari ad € 57,50.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05.12.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il [...] Parte_1 Parte_2
a LO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2015);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. IA C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese