TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2023
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1046/2023 tra c.f./P.Iva (avv. LA PLACA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO )
ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva (avv. TOMI' BARBARA ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 05/03/2025 innanzi al dott. Giulio Borella, sono comparsi: l'avv. LA PLACA
PAOLO e l'avv. TOMI' BARBARA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e alle quali si riportano, anche per la discussione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10,45, autorizzando le parti a non presenziare alla lettura.
All'esito della camera di consiglio, ad ore 12,41, assenti le parti, il Giudice, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza, dando lettura della concisa esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Su istanza e a favore di , il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto CP_2 ingiuntivo di pagamento n. 257/2023 (R.G. 153/2023), notificato in data 4.04.2023, nei confronti di per la somma capitale di € Parte_1
17.260,16, oltre ad interessi e spese di procedura, a titolo di saldo delle fatture nn. 88/2022 e 118/2022 emesse a fronte dell'esecuzione di opere da quest'ultima commissionate. Parte_ Con atto di citazione notificato il 10.05.2023, , società che progetta allestimenti di navi da crociera e che ha affidato a la realizzazione di taluni CP_1 elementi, si è opposta al decreto contestando la debenza della somma ingiunta da una parte, perché relativa a finiture non completamente eseguite dall'opposta e dall'altra, perché alcune opere, una volta giunte a destinazione, avrebbero presentato vizi e difetti.
1 Nello specifico, secondo l'opponente, avrebbe: CP_2
- Consegnato, poiché colpevolmente in ritardo rispetto ai tempi stabiliti, 1 waiter Parte_ station al grezzo, fatturando comunque a il costo della finitura;
- Omesso di farsi carico della decorazione dei tavoli da sushi, non scorporando dalla fattura il costo di realizzo;
- Eseguito malamente la verniciatura dell'AN bar front, addebitando comunque il relativo costo senza intervenire per emendare i difetti contestati né rimborsando gli oneri sostenuti dalla committente principale per rimediarvi;
CP_3
- Eseguito con dimensioni non corrette il canale per l'alloggiamento delle mattonelle del banco AN (gamba ADA);
- Assemblato i prodotti finiti in modo non conforme alle rappresentate esigenze di spedizione;
Parte_
, deducendo che la propria committente le avrebbe addebitato i CP_3 costi per i difetti e le difformità imputabili a , con domanda riconvenzionale ha CP_2 chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura quantificata nella fattura n. 16/E del 13.02.2023 e, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: - accertati gli inadempimenti e/o gli adempimenti parziali di parte opposta alle obbligazioni assunte con la parte opponente revocare il decreto ingiuntivo n. 257/2023; - accertare, alla luce delle censure mosse, la eventuale somma dovuta alla
decurtando le lavorazioni non eseguite ma fatturate;
CP_2
In via riconvenzionale: - condannare parte opposta al pagamento della fattura prodotta sub doc. 2 per i motivi indicati in narrativa ai sensi dell'art. 1490 e ss del c.c. e/o comunque in quanto costi addebitati dalla committente alla opponente per la eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate sui beni prodotti da;
- CP_2 condannare parte opposta al risarcimento del danno patito dalla opponente anche per lesione immagine professionale della stessa e riconducibile agli inadempimenti della opposta;
In ogni caso: condannare parte opposta alla rifusione delle spese di lite”.
si è costituita in giudizio contestando l'opposizione siccome infondata e CP_2 avente finalità meramente dilatorie.
In particolare, l'opposta, precisando che il contratto dovrebbe intendersi concluso il
10.02.2022 anziché il 22.01.2022 e che, contrariamente all'assunto attoreo, non avrebbe avuto ad oggetto un lavoro fotocopia di quello in precedenza eseguito per la stessa committente, ha dedotto:
i) L'imputabilità alla stessa dei ritardi delle consegne, assumendo essere stati causati dalle continue richieste di modifiche in corso d'opera, da errori nei disegni
2 forniti, dall'organizzazione dei trasporti (groupage), dai controlli effettuati sui prodotti delle stesse committenti;
ii) Circa la finitura dell'Italian Waiter Station e dei tavoli sushi, che i ritardi e le mancate decorazioni sarebbero imputabili unicamente a altra impresa CP_4 Parte_ fornitrice di;
iii) Riguardo la verniciatura del banco AN, che la contestazione sarebbe frutto di una valutazione discrezionale e quindi di preferenze del tutto personali della committente;
CP_3 iv) Quanto al dimensionamento dell'alloggio delle mattonelle, di aver eseguito le opere secondo i disegni forniti dall'opponente; v) Infine, con riferimento alla predisposizione degli imballaggi per la spedizione, che la doglianza sarebbe non veritiera e comunque non provata;
a chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito: per tutti motivi sopra esposti, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo RG 153/2023-257/2023 D.I emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 05.03.2023 definitivamente condannando la Parte_1
al pagamento a favore della della somma di € 17.260,16 oltre interessi e
[...] CP_2 spese legali di procedura liquidate in € 1.370,00 per compensi e € 286,00 per esborsi oltre Iva, cpa, spese generali e successive occorrende;
-rigettare le domande riconvenzionali della in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le Pt_1 ragioni sopra esposte”.
La prima udienza si è svolta in data 10.01.2023 e, dopo alcuni rinvii disposti al fine di favorire il raggiungimento di un accordo transattivo, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 13.03.2024, il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Conclusosi negativamente anche il tentativo di mediazione delegato, all'udienza del 26.06.2024 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c con rinvio dell'udienza al 13.11.2024.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza ex art. 281 sexies cpc con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
Alla data odierna, le parti hanno discusso la causa che, all'esito della camera di consiglio, viene ora decisa come segue.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è solo formalmente introdotto dall'opponente e che quindi in capo al convenuto opposto, già ricorrente in sede monitoria, incombe l'onere della prova del credito azionato;
di contro, spetta all'attore opponente che eccepisce fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto vantato dal creditore, assolvere il relativo onere della prova a norma dell'art. 2697, co. 2, c.c.
3 Parte_ Nel caso di specie, , sub appaltante, ha opposto il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla subappaltatrice er il pagamento del corrispettivo pattuito a suo CP_1 favore, lamentando sia la non conforme esecuzione del contratto di appalto per essere talune opere rimaste ineseguite, sia la presenza, in altre lavorazioni, di vizi e difetti denunciati già in via stragiudiziale.
Lo scrutinio della vicenda processuale, istruita solo in via documentale, richiede in primis venga definito il regime probatorio a cui soggiacciono le inadempienze lamentate dall'opponente o, per meglio dire, il criterio di riparto degli oneri probatori posti a carico delle parti;
all'uopo, soccorrono i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione è costante nell'affermare che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. n. 1701/2025, n. 25410/2024, n. 16312/2024, n. 1634/2020, n. 98/2019, n. 936/2010, n. 3472 /2008).
L'applicazione di tale regola al contratto di appalto, al quale ovviamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, comporta che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, come nel caso oggi in decisione, abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Diverso è, invece, precisa la Cassazione, il riparto degli oneri probatori nell'ipotesi in cui il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera, data l'evidente diversità di struttura della relativa eccezione posto che, in tale evenienza, la responsabilità si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti la cui esistenza deve essere quindi provata dallo stesso committente.
Infatti, puntualizza la Corte di Cassazione, “siffatta garanzia non può essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi” (Cass. 1701/2025).
4 Tornando alla fattispecie di giudizio, le contestazioni che fondano l'opposizione di Parte_
attengono ad entrambi i tipi di inadempimento, quello propriamente detto e quello per vizi e difetti dell'opera:
-Con riferimento alle finiture della Waiter Italian Station e dei tavoli di sushi, l'opponente, dolendosi della loro non completa esecuzione, ha lamentato un inadempimento puro e semplice, a fronte della cui eccezione, finalizzata a detrarre dal totale fatturato da l relativo costo di realizzo, era onere dell'opposta dare prova CP_1 di aver correttamente eseguito quanto richiesto dalla propria committente.
A riguardo che a pag. 12 della comparsa ha anche eccepito di non aver mai CP_1 ricevuto doglianze su tale aspetto, così, interpretando l'atto, sollevando eccezione di decadenza ex art. 1667-1668 c.c., nel merito ha rilevato come la stessa controparte avesse a suo tempo imputato il vizio ad altro subappaltatore, tale (cfr doc. CP_4
22).
Ebbene, dal doc. 17 (relazione del 29.03.2022 a seguito di ispezione) CP_3
l'unica doglianza che emerge è, al punto 4 pag. 4, quella relativa all'Havanna front bar, che però riguarda il punto successivo.
Nulla risulta a proposito dei tavoli sushi e del havanna waiter station.
In ogni caso il contratto intercorso tra le parti (doc. 4), a proposito del Waiter Italian Station, prevedeva che dovesse fornire gli elementi di struttura e CP_2 rivestimento, mentre la finitura era a carico di parimenti, quanto ai tavoli CP_4 sa sushi, era prevista la fornitura di lamiere sublimate per waiter station;
CP_4 insomma, a carico di a quanto costa in base al contratto era solo la fornitura degli CP_2 elementi strutturali e di rivestimento, ma non le finiture, almeno per ciò che concerna gli elementi cui si riferiscono le doglianze dell'opponente.
Pertanto, si comprende per quale ragione in effetti nella mail doc. 22, già Parte_ richiamata da la stessa imputi il ritardo a e non all'odierna CP_2 CP_4 opposta.
La doglianza va dunque rigettata.
-Riguardo invece alla verniciatura del frontale bar AN e alla dimensione dello Parte_ spazio per l'alloggio delle mattonelle, ha eccepito vizi e difetti, chiedendo di essere rimborsata degli oneri addebitati dalla propria committente per la loro CP_3 eliminazione.
Il vizio relativo alla verniciatura dell'Havanna front, che si assume eseguita in modo superficiale e non conforme agli standard della committente (quali?), emergerebbe da una mail di del 13.04.2022 (doc. 4), ma non risulta che il vizio sia stato poi CP_3 Parte_ da denunciato nei termini di legge alla con conseguente decadenza. CP_2
In ogni caso la doglianza è infondata anche nel merito, in quanto, a parte la mail di che però non contiene alcun dato tecnico o altro elemento atto a suffragare CP_3
5 l'affermazione, non è stato offerto in corso di causa alcun documento o altro dato utile di riscontro alla suddetta doglianza, che, quindi, è rimasta allo stato di mera allegazione di parte, non provata né comprovabile, non essendo possibile effettuare una CTU sul punto.
E' vero che vi è mail di del 01.07.2022, nella quale si fa riferimento ad una CP_2 discussione del giorno precedente (30.06.2022, quindi oltre il termine di giorni 60 previsto per legge) e nella quale spiega cosa fare per rinfrescare l'Havanna CP_2 Pt_2 ma si tratta di un mero consiglio, senza alcuna accettazione di responsabilità, che non può certo di per sé qualificarsi come ammissione di colpa, ma solo appunto come un consiglio per risolvere un problema dell'odierna opponente dovuto alla richiesta della committente, che però non è stato dimostrato se fosse fondata o meno (ossia se effettivamente la verniciatura fosse stata data in modo superficiale). Parte_ Peraltro e in ogni caso, come accennato, chiede di essere rimborsata degli oneri addebitatile da per ovviare al presunto vizio, non è stato provato o CP_3 documentato alcun addebito da parte di per tale specifica doglianza. CP_3
Riguardo invece all'alloggiamento delle mattonelle, se risulta documentata la denuncia del vizio in epoca precedente l'instaurazione del giudizio (doc. 12, fascicolo attrice), non è invece stato dimostrato, stante peraltro la replica di ul punto, che CP_1 le misure fornite all'appaltatrice fossero corrette e che quindi l'errato dimensionamento fosse dovuto solo ad una cattiva esecuzione dell'opera.
-Infine, circa l'imballaggio dei vari elementi, non può dirsi certa la prova che le richieste della committente siano rimaste inevase.
Anche con riguardo ai termini per la consegna, il contratto risulta sottoscritto in data 09.02.2022 e non contiene alcuna indicazione di termini tassativi. La mail del Parte_ 31.01.2022 inviata da a fa parte della fase antecedente, delle trattative, ma CP_2 non risulta trasfusa in un preciso e vincolante accordo tra le parti, tenendo peraltro conto che la tassatività del termine rileva ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, che nel caso di specie non è stata chiesta, anche perché a quanto consta la parte opponente ha preferito soprassedere all'eventuale asserito ritardo e portare a termine la commessa.
Diverso il discorso sotto il profilo del non esatto adempimento e del conseguente risarcimento dei danni, ove anche il termine non tassativo rileva. Parte_ E tuttavia non è provato in giudizio quale pregiudizio avrebbe subito dall'eventuale ritardo nella consegna, non essendo stato provato un addebito da parte di di alcuna penale per il ritardo: infatti la fatt. 16/E/2023 (doc. 2), emessa da CP_3 Parte_
, risulta emessa per riaddebito per i vizi e non per il presunto ritardo, sicchè è lecito Parte_ presumere che a sua volta alcun addebito sia stato fatto da a . CP_3
Solo in sede di note conclusionali, l'opponente quantifica i costi addebitati da er le finiture non eseguite in € 2.500,00 per area italian e € 1.200,00 per area CP_1
6 sushi “come riportato nelle fatture azionate in via monitoria”, precisando che il totale del danno occorso ammonterebbe a non meno di € 5.000,00, “ossia pari ai costi per le decorazioni non eseguite e per i costi per il reimballaggio della merce e per i costi di riverniciatura addebitati dalla committente”, senza peraltro chiarire il motivo per cui, per le medesime voci di danno, ha fatturato e chiesto all'opposta la condanna a otto mila euro in più.
In ogni caso la quantificazione è tardiva, oltre che non provata nel suo esatto ammontare. Parte_ Nell'intero procedimento ha omesso di precisare a quanto ammontassero le finiture non realizzate e addebitate da on le fatture azionate monitoriamente e CP_1 quali costi avesse sostenuto per la “rinfrescatura” della vernice o, per seguire CP_3 la ricostruzione dell'opponente, quali oneri le fossero stati addebitati per le inadempienze di (oneri divenuti, in sede di note conclusionali, addirittura delle CP_1 penali “che la si è vista costretta a riconoscere”). CP_5
Parte_
ha ritenuto di assolvere all'onere probatorio che le faceva capo producendo la fattura di € 13.148,64, emessa, genericamente, a titolo di “Addebito commessa NB 1397 per vizi beni”, senza alcuna indicazione di dettaglio su tali vizi e su CP_3 come sarebbero stati quantificati, demandando al Tribunale il compito di “di accertare la eventuale somma dovuta alla decurtando le lavorazioni non eseguite ma CP_2 fatturate” (tra le conclusioni di parte attrice).
Le prove testimoniali richieste dalle parti, per contro, come già rilevato in sede di ordinanza di rigetto del 13.01.2025, sono state ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c., atteso che tanto la natura dei soggetti coinvolti, quanto quella dei rapporti tra loro intercorsi, richiedeva la sicura “tracciabilità” degli eventi come quelli oggetto di giudizio.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione non può trovare accoglimento e le domande riconvenzionali vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M. 55/2014 in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
1-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 257/2023 (R.G. n. 153/2023) emesso dal Tribunale di Rovigo il 6.03.2023, che dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
2 -CONDANNA l'opponente a Controparte_6 rifondere alla società opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
7 Sentenza letta in udienza, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti.
Così deciso in Rovigo, 05.03.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
8
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1046/2023 tra c.f./P.Iva (avv. LA PLACA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO )
ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva (avv. TOMI' BARBARA ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 05/03/2025 innanzi al dott. Giulio Borella, sono comparsi: l'avv. LA PLACA
PAOLO e l'avv. TOMI' BARBARA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e alle quali si riportano, anche per la discussione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10,45, autorizzando le parti a non presenziare alla lettura.
All'esito della camera di consiglio, ad ore 12,41, assenti le parti, il Giudice, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza, dando lettura della concisa esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Su istanza e a favore di , il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto CP_2 ingiuntivo di pagamento n. 257/2023 (R.G. 153/2023), notificato in data 4.04.2023, nei confronti di per la somma capitale di € Parte_1
17.260,16, oltre ad interessi e spese di procedura, a titolo di saldo delle fatture nn. 88/2022 e 118/2022 emesse a fronte dell'esecuzione di opere da quest'ultima commissionate. Parte_ Con atto di citazione notificato il 10.05.2023, , società che progetta allestimenti di navi da crociera e che ha affidato a la realizzazione di taluni CP_1 elementi, si è opposta al decreto contestando la debenza della somma ingiunta da una parte, perché relativa a finiture non completamente eseguite dall'opposta e dall'altra, perché alcune opere, una volta giunte a destinazione, avrebbero presentato vizi e difetti.
1 Nello specifico, secondo l'opponente, avrebbe: CP_2
- Consegnato, poiché colpevolmente in ritardo rispetto ai tempi stabiliti, 1 waiter Parte_ station al grezzo, fatturando comunque a il costo della finitura;
- Omesso di farsi carico della decorazione dei tavoli da sushi, non scorporando dalla fattura il costo di realizzo;
- Eseguito malamente la verniciatura dell'AN bar front, addebitando comunque il relativo costo senza intervenire per emendare i difetti contestati né rimborsando gli oneri sostenuti dalla committente principale per rimediarvi;
CP_3
- Eseguito con dimensioni non corrette il canale per l'alloggiamento delle mattonelle del banco AN (gamba ADA);
- Assemblato i prodotti finiti in modo non conforme alle rappresentate esigenze di spedizione;
Parte_
, deducendo che la propria committente le avrebbe addebitato i CP_3 costi per i difetti e le difformità imputabili a , con domanda riconvenzionale ha CP_2 chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura quantificata nella fattura n. 16/E del 13.02.2023 e, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: - accertati gli inadempimenti e/o gli adempimenti parziali di parte opposta alle obbligazioni assunte con la parte opponente revocare il decreto ingiuntivo n. 257/2023; - accertare, alla luce delle censure mosse, la eventuale somma dovuta alla
decurtando le lavorazioni non eseguite ma fatturate;
CP_2
In via riconvenzionale: - condannare parte opposta al pagamento della fattura prodotta sub doc. 2 per i motivi indicati in narrativa ai sensi dell'art. 1490 e ss del c.c. e/o comunque in quanto costi addebitati dalla committente alla opponente per la eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate sui beni prodotti da;
- CP_2 condannare parte opposta al risarcimento del danno patito dalla opponente anche per lesione immagine professionale della stessa e riconducibile agli inadempimenti della opposta;
In ogni caso: condannare parte opposta alla rifusione delle spese di lite”.
si è costituita in giudizio contestando l'opposizione siccome infondata e CP_2 avente finalità meramente dilatorie.
In particolare, l'opposta, precisando che il contratto dovrebbe intendersi concluso il
10.02.2022 anziché il 22.01.2022 e che, contrariamente all'assunto attoreo, non avrebbe avuto ad oggetto un lavoro fotocopia di quello in precedenza eseguito per la stessa committente, ha dedotto:
i) L'imputabilità alla stessa dei ritardi delle consegne, assumendo essere stati causati dalle continue richieste di modifiche in corso d'opera, da errori nei disegni
2 forniti, dall'organizzazione dei trasporti (groupage), dai controlli effettuati sui prodotti delle stesse committenti;
ii) Circa la finitura dell'Italian Waiter Station e dei tavoli sushi, che i ritardi e le mancate decorazioni sarebbero imputabili unicamente a altra impresa CP_4 Parte_ fornitrice di;
iii) Riguardo la verniciatura del banco AN, che la contestazione sarebbe frutto di una valutazione discrezionale e quindi di preferenze del tutto personali della committente;
CP_3 iv) Quanto al dimensionamento dell'alloggio delle mattonelle, di aver eseguito le opere secondo i disegni forniti dall'opponente; v) Infine, con riferimento alla predisposizione degli imballaggi per la spedizione, che la doglianza sarebbe non veritiera e comunque non provata;
a chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito: per tutti motivi sopra esposti, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo RG 153/2023-257/2023 D.I emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 05.03.2023 definitivamente condannando la Parte_1
al pagamento a favore della della somma di € 17.260,16 oltre interessi e
[...] CP_2 spese legali di procedura liquidate in € 1.370,00 per compensi e € 286,00 per esborsi oltre Iva, cpa, spese generali e successive occorrende;
-rigettare le domande riconvenzionali della in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le Pt_1 ragioni sopra esposte”.
La prima udienza si è svolta in data 10.01.2023 e, dopo alcuni rinvii disposti al fine di favorire il raggiungimento di un accordo transattivo, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 13.03.2024, il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Conclusosi negativamente anche il tentativo di mediazione delegato, all'udienza del 26.06.2024 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c con rinvio dell'udienza al 13.11.2024.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza ex art. 281 sexies cpc con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
Alla data odierna, le parti hanno discusso la causa che, all'esito della camera di consiglio, viene ora decisa come segue.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è solo formalmente introdotto dall'opponente e che quindi in capo al convenuto opposto, già ricorrente in sede monitoria, incombe l'onere della prova del credito azionato;
di contro, spetta all'attore opponente che eccepisce fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto vantato dal creditore, assolvere il relativo onere della prova a norma dell'art. 2697, co. 2, c.c.
3 Parte_ Nel caso di specie, , sub appaltante, ha opposto il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla subappaltatrice er il pagamento del corrispettivo pattuito a suo CP_1 favore, lamentando sia la non conforme esecuzione del contratto di appalto per essere talune opere rimaste ineseguite, sia la presenza, in altre lavorazioni, di vizi e difetti denunciati già in via stragiudiziale.
Lo scrutinio della vicenda processuale, istruita solo in via documentale, richiede in primis venga definito il regime probatorio a cui soggiacciono le inadempienze lamentate dall'opponente o, per meglio dire, il criterio di riparto degli oneri probatori posti a carico delle parti;
all'uopo, soccorrono i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione è costante nell'affermare che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. n. 1701/2025, n. 25410/2024, n. 16312/2024, n. 1634/2020, n. 98/2019, n. 936/2010, n. 3472 /2008).
L'applicazione di tale regola al contratto di appalto, al quale ovviamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, comporta che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, come nel caso oggi in decisione, abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Diverso è, invece, precisa la Cassazione, il riparto degli oneri probatori nell'ipotesi in cui il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera, data l'evidente diversità di struttura della relativa eccezione posto che, in tale evenienza, la responsabilità si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti la cui esistenza deve essere quindi provata dallo stesso committente.
Infatti, puntualizza la Corte di Cassazione, “siffatta garanzia non può essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi” (Cass. 1701/2025).
4 Tornando alla fattispecie di giudizio, le contestazioni che fondano l'opposizione di Parte_
attengono ad entrambi i tipi di inadempimento, quello propriamente detto e quello per vizi e difetti dell'opera:
-Con riferimento alle finiture della Waiter Italian Station e dei tavoli di sushi, l'opponente, dolendosi della loro non completa esecuzione, ha lamentato un inadempimento puro e semplice, a fronte della cui eccezione, finalizzata a detrarre dal totale fatturato da l relativo costo di realizzo, era onere dell'opposta dare prova CP_1 di aver correttamente eseguito quanto richiesto dalla propria committente.
A riguardo che a pag. 12 della comparsa ha anche eccepito di non aver mai CP_1 ricevuto doglianze su tale aspetto, così, interpretando l'atto, sollevando eccezione di decadenza ex art. 1667-1668 c.c., nel merito ha rilevato come la stessa controparte avesse a suo tempo imputato il vizio ad altro subappaltatore, tale (cfr doc. CP_4
22).
Ebbene, dal doc. 17 (relazione del 29.03.2022 a seguito di ispezione) CP_3
l'unica doglianza che emerge è, al punto 4 pag. 4, quella relativa all'Havanna front bar, che però riguarda il punto successivo.
Nulla risulta a proposito dei tavoli sushi e del havanna waiter station.
In ogni caso il contratto intercorso tra le parti (doc. 4), a proposito del Waiter Italian Station, prevedeva che dovesse fornire gli elementi di struttura e CP_2 rivestimento, mentre la finitura era a carico di parimenti, quanto ai tavoli CP_4 sa sushi, era prevista la fornitura di lamiere sublimate per waiter station;
CP_4 insomma, a carico di a quanto costa in base al contratto era solo la fornitura degli CP_2 elementi strutturali e di rivestimento, ma non le finiture, almeno per ciò che concerna gli elementi cui si riferiscono le doglianze dell'opponente.
Pertanto, si comprende per quale ragione in effetti nella mail doc. 22, già Parte_ richiamata da la stessa imputi il ritardo a e non all'odierna CP_2 CP_4 opposta.
La doglianza va dunque rigettata.
-Riguardo invece alla verniciatura del frontale bar AN e alla dimensione dello Parte_ spazio per l'alloggio delle mattonelle, ha eccepito vizi e difetti, chiedendo di essere rimborsata degli oneri addebitati dalla propria committente per la loro CP_3 eliminazione.
Il vizio relativo alla verniciatura dell'Havanna front, che si assume eseguita in modo superficiale e non conforme agli standard della committente (quali?), emergerebbe da una mail di del 13.04.2022 (doc. 4), ma non risulta che il vizio sia stato poi CP_3 Parte_ da denunciato nei termini di legge alla con conseguente decadenza. CP_2
In ogni caso la doglianza è infondata anche nel merito, in quanto, a parte la mail di che però non contiene alcun dato tecnico o altro elemento atto a suffragare CP_3
5 l'affermazione, non è stato offerto in corso di causa alcun documento o altro dato utile di riscontro alla suddetta doglianza, che, quindi, è rimasta allo stato di mera allegazione di parte, non provata né comprovabile, non essendo possibile effettuare una CTU sul punto.
E' vero che vi è mail di del 01.07.2022, nella quale si fa riferimento ad una CP_2 discussione del giorno precedente (30.06.2022, quindi oltre il termine di giorni 60 previsto per legge) e nella quale spiega cosa fare per rinfrescare l'Havanna CP_2 Pt_2 ma si tratta di un mero consiglio, senza alcuna accettazione di responsabilità, che non può certo di per sé qualificarsi come ammissione di colpa, ma solo appunto come un consiglio per risolvere un problema dell'odierna opponente dovuto alla richiesta della committente, che però non è stato dimostrato se fosse fondata o meno (ossia se effettivamente la verniciatura fosse stata data in modo superficiale). Parte_ Peraltro e in ogni caso, come accennato, chiede di essere rimborsata degli oneri addebitatile da per ovviare al presunto vizio, non è stato provato o CP_3 documentato alcun addebito da parte di per tale specifica doglianza. CP_3
Riguardo invece all'alloggiamento delle mattonelle, se risulta documentata la denuncia del vizio in epoca precedente l'instaurazione del giudizio (doc. 12, fascicolo attrice), non è invece stato dimostrato, stante peraltro la replica di ul punto, che CP_1 le misure fornite all'appaltatrice fossero corrette e che quindi l'errato dimensionamento fosse dovuto solo ad una cattiva esecuzione dell'opera.
-Infine, circa l'imballaggio dei vari elementi, non può dirsi certa la prova che le richieste della committente siano rimaste inevase.
Anche con riguardo ai termini per la consegna, il contratto risulta sottoscritto in data 09.02.2022 e non contiene alcuna indicazione di termini tassativi. La mail del Parte_ 31.01.2022 inviata da a fa parte della fase antecedente, delle trattative, ma CP_2 non risulta trasfusa in un preciso e vincolante accordo tra le parti, tenendo peraltro conto che la tassatività del termine rileva ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, che nel caso di specie non è stata chiesta, anche perché a quanto consta la parte opponente ha preferito soprassedere all'eventuale asserito ritardo e portare a termine la commessa.
Diverso il discorso sotto il profilo del non esatto adempimento e del conseguente risarcimento dei danni, ove anche il termine non tassativo rileva. Parte_ E tuttavia non è provato in giudizio quale pregiudizio avrebbe subito dall'eventuale ritardo nella consegna, non essendo stato provato un addebito da parte di di alcuna penale per il ritardo: infatti la fatt. 16/E/2023 (doc. 2), emessa da CP_3 Parte_
, risulta emessa per riaddebito per i vizi e non per il presunto ritardo, sicchè è lecito Parte_ presumere che a sua volta alcun addebito sia stato fatto da a . CP_3
Solo in sede di note conclusionali, l'opponente quantifica i costi addebitati da er le finiture non eseguite in € 2.500,00 per area italian e € 1.200,00 per area CP_1
6 sushi “come riportato nelle fatture azionate in via monitoria”, precisando che il totale del danno occorso ammonterebbe a non meno di € 5.000,00, “ossia pari ai costi per le decorazioni non eseguite e per i costi per il reimballaggio della merce e per i costi di riverniciatura addebitati dalla committente”, senza peraltro chiarire il motivo per cui, per le medesime voci di danno, ha fatturato e chiesto all'opposta la condanna a otto mila euro in più.
In ogni caso la quantificazione è tardiva, oltre che non provata nel suo esatto ammontare. Parte_ Nell'intero procedimento ha omesso di precisare a quanto ammontassero le finiture non realizzate e addebitate da on le fatture azionate monitoriamente e CP_1 quali costi avesse sostenuto per la “rinfrescatura” della vernice o, per seguire CP_3 la ricostruzione dell'opponente, quali oneri le fossero stati addebitati per le inadempienze di (oneri divenuti, in sede di note conclusionali, addirittura delle CP_1 penali “che la si è vista costretta a riconoscere”). CP_5
Parte_
ha ritenuto di assolvere all'onere probatorio che le faceva capo producendo la fattura di € 13.148,64, emessa, genericamente, a titolo di “Addebito commessa NB 1397 per vizi beni”, senza alcuna indicazione di dettaglio su tali vizi e su CP_3 come sarebbero stati quantificati, demandando al Tribunale il compito di “di accertare la eventuale somma dovuta alla decurtando le lavorazioni non eseguite ma CP_2 fatturate” (tra le conclusioni di parte attrice).
Le prove testimoniali richieste dalle parti, per contro, come già rilevato in sede di ordinanza di rigetto del 13.01.2025, sono state ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c., atteso che tanto la natura dei soggetti coinvolti, quanto quella dei rapporti tra loro intercorsi, richiedeva la sicura “tracciabilità” degli eventi come quelli oggetto di giudizio.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione non può trovare accoglimento e le domande riconvenzionali vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M. 55/2014 in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
1-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 257/2023 (R.G. n. 153/2023) emesso dal Tribunale di Rovigo il 6.03.2023, che dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
2 -CONDANNA l'opponente a Controparte_6 rifondere alla società opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
7 Sentenza letta in udienza, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti.
Così deciso in Rovigo, 05.03.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
8