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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1548/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6235/2020 depositato il 09/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_3 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 284/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700456/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700456/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700456/2013 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700457/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700457/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700457/2013 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF dell'anno 2009 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, rappresentando che l'accertamento dei maggiori redditi della società in accomandita semplice era stato separatamente impugnato e rigettato e, quindi, anche il ricorso promosso dai soci per i redditi loro attribuiti per trasparenza sullo stesso presupposto andava rigettato, senza che si potesse esaminare nuovamente e diversamente il reddito prodotto dalla società.
Non si costituivano i contribuenti regolarmente intimati presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Dalla motivazione della sentenza si comprende che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto di dover esaminare anche il ricorso proposto dalla società, quando il ricorso che era oggetto del giudizio riguardava solo la posizione dei soci (sebbene derivata da quella della società).
Dal momento che il ricorso della società è stato rigettato da altro Collegio della Corte di primo grado, con conferma dell'atto impugnato dalla società, deve ritenersi che si sia in tal modo consolidato il reddito della società da attribuirsi per trasparenza ai soci.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'evidente errore commesso dal giudice di primo grado e del leale comportamento delle parti che non si sono neppure costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Spese del doppio grado di giudizio compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
IG CC
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6235/2020 depositato il 09/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_3 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 284/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700456/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700456/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700456/2013 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700457/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700457/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701C700457/2013 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF dell'anno 2009 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, rappresentando che l'accertamento dei maggiori redditi della società in accomandita semplice era stato separatamente impugnato e rigettato e, quindi, anche il ricorso promosso dai soci per i redditi loro attribuiti per trasparenza sullo stesso presupposto andava rigettato, senza che si potesse esaminare nuovamente e diversamente il reddito prodotto dalla società.
Non si costituivano i contribuenti regolarmente intimati presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Dalla motivazione della sentenza si comprende che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto di dover esaminare anche il ricorso proposto dalla società, quando il ricorso che era oggetto del giudizio riguardava solo la posizione dei soci (sebbene derivata da quella della società).
Dal momento che il ricorso della società è stato rigettato da altro Collegio della Corte di primo grado, con conferma dell'atto impugnato dalla società, deve ritenersi che si sia in tal modo consolidato il reddito della società da attribuirsi per trasparenza ai soci.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'evidente errore commesso dal giudice di primo grado e del leale comportamento delle parti che non si sono neppure costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Spese del doppio grado di giudizio compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
IG CC