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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32705/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32705/2022
Oggi 13.03.2025 ad ore 10.25 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. PORETTI STEFANO e Parte_1
l'avv. PASSALACQUA LIVIA ( ) VIALE BRIANZA, 31 20126 C.F._1
MILANO; oggi sostituito dall'avv. DI BENEDETTO SERGIO
Per contumace Controparte_1
Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del 05.02.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32705/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato PORETTI STEFANO, nonché dall'avvocato
PASSALACQUA LIVIA ( ) VIALE BRIANZA, 31 20126 C.F._1
MILANO;
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare in conseguenza delle lesioni subite ex artt. Controparte_1
612 bis c.p. e 582 c.p.
Instauratosi in contradditorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., del 31.01.2023, il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per il convenuto . Controparte_1
All'udienza del 04.07.2023 il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Controparte_1
Con ordinanza del 14.12.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte da parte attrice.
pagina 2 di 9 All'udienza dell'8.05.2024 il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore e dava atto che il convenuto contumace non si era presentato nell'udienza precedente per rendere interrogatorio formale, senza giustificato motivo, nonostante la rituale notifica del mezzo istruttorio. All'udienza del 5.02.2025 parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 13.03.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, si osserva quanto segue.
La fattispecie concreta rientra nell'ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. sancisce che il risarcimento del non danno patrimoniale sia dovuto solo nei casi previsti dalla legge, come nel caso del danno generato dalla commissione di un reato.
In relazione a quanto previsto dall'art. 2043 c.c. si osserva quanto segue. L'illecito aquiliano richiede una valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali imposti dalla norma: il fatto, il nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato da ingiustizia, e il danno-evento.
In particolare, giova evidenziare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato
(il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta colpevole, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È sempre richiesto che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, poiché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.: vale a dire, da un lato, un evento lesivo (cd. danno evento) e, dall'altro lato, l'insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.
Com'è noto, ai fini della configurabilità di una responsabilità aquiliana, è necessario che sussista la prova di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., ed in particolare del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso causale tra detto danno e il fatto illecito realizzato dal danneggiante, nonché la colpevolezza di quest'ultimo (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
In applicazione della fattispecie aquiliana, seppure non esplicitamente invocata da parte attrice, ma pacificamente applicabile al caso di specie, si deve ritenere che incomba su quest'ultima l'onere di provare non soltanto l'effettivo accadimento del sinistro e i danni a causa di esso riportati, ma anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa) del danneggiante al fine di ascrivere il sinistro a sua esclusiva responsabilità, mentre in capo al convenuto (danneggiante) compete l'onere di provare i fatti modificativi ed istintivi.
Nel caso di specie, vi è certamente la prova del fatto storico. Tuttavia, occorre accertare altresì la sussistenza della prova del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante.
Nell'atto di citazione l'attore affermava di essere stato vittima di atti persecutori da parte del convenuto
. In particolare, riportava due episodi, il primo verificatosi in data 06.10.2017, e Controparte_1 uno successivo, verificatosi in data 28.01.2019.
Con riferimento al primo episodio l'attore asseriva di aver riportato una distorsione cervicale e contusione gran pettorale destro con prognosi di 15 giorni (doc. 2 atto di citazione); mentre a seguito del secondo episodio di aggressione l'attore aveva riportato un colpo di frusta con una prognosi di 10 giorni (doc. 3 atto di citazione).
pagina 3 di 9 Inoltre, l'attore nel periodo intercorso tra i due episodi aggressivi era comunque vittima di reiterate molestie, minacce e insulti tanto che si è visto costretto a cambiare le sue abitudini di vita per il timore di incontrare l'odierno convenuto;
quest'ultimo in più occasioni, aspettava l'attore, e i suoi conviventi, al fine di aggredirli dapprima verbalmente e poi anche fisicamente (cfr. pag. 2 atto di citazione).
In particolare:
• sia l'attore che i suoi conviventi non facevano ritorno alla loro abitazione in alcuni orari della giornata per evitare di incontrare il sig. ; CP_1
• evitavano di utilizzare l'ascensore e raggiungevano l'appartamento, sito al quarto piano, a piedi;
• prima di entrare nel condominio l'attore si premurava di verificare che la macchina del convenuto non fosse parcheggiata nei paraggi, al fine di evitare l'incontro con lo stesso.
Anche in mancanza di testimonianze è stato possibile accertare le allegazioni di parte attrice in ordine a quanto emerso nel procedimento penale, instauratosi a seguito della denuncia sporta dall'odierno attore, nei confronti del convenuto. In particolare, in tale procedimento conclusosi con patteggiamento ex art. 444 c.p.c., è stato possibile accertare la gravità degli atti persecutori subiti dall'attore e delle conseguenze negative da questi derivanti.
2.1 L'efficacia della sentenza di patteggiamento del procedimento civile
In un primo momento (sent. n. 23906 del 2007), la Cassazione affermava che la sentenza concordata, pur non contenendo “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” ex art. 653 c.p.p., costituisse “pur sempre una condanna” (diversamente da quanto ritenuto da sent. cass. n. 6047 del
2003, ma vedi contra sent. cass. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003). Dinanzi alla contestazione per cui “il patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflattive del carico della giustizia penale", la Cassazione ribatteva sottolineando che tale finalità deflattiva poteva essere attribuita solo al legislatore, non all'imputato. Infatti, l'imputato, “se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta” (si veda sent.
n.23906 del 2007): di qui la ritenuta equivalenza tra richiesta di applicazione di pena e ammissione di colpevolezza. Tale orientamento sembrava pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte se già le
Sezioni Unite (sent. n. 17289 del 2006) ritenevano che “la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto- reato)”. Quindi le Sezioni Unite continuavano affermando che “il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sent. Cass. n. 2213 del 2006 e n. 19251 del 2005)”. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (sent. cass. n. 9358 del 2005)”.
Più di recente, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l'art. 445, comma 1bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa.
Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. pagina 4 di 9 7014, «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.».
Da ultimo la Cassazione (ord. n. 31010 del 07/11/2023) ha ribadito che: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.”
Ancora più recentemente la Cassazione (ord. n. n. 2897 del 31/01/2024) ha statuito che: “In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”.
Ciò detto, ritiene questo Giudice che l'attore abbia fornito prova, nel presente giudizio, di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., in ordine sia alla prova dei fatti che costituiscono reato sia alle conseguenze dannose che da questi atti sono derivati, come precedentemente esposto e come risulta dalla citata documentazione prodotta in atti.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott.ssa , che con metodo corretto e immune da vizi Persona_1 logici e di altra natura ha così accertato: in ordine al primo episodio del 06.10.2017
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10; in ordine al secondo episodio del 28.01.2019
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10; con grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea pari a 2 punti su 5.
Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura dell'1% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata di grado pari a 1 su
5.
Nella fattispecie concreta non trova applicazione la Tabella dei valori monetari di cui all'art. 139 cod. ass. private perché non trattasi di danno alla salute conseguenza di un incidente stradale.
pagina 5 di 9 Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza pagina 6 di 9 soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Per il danno biologico temporaneo, la prevede quale importo standard la somma di Parte_2 euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi subiti dall'attrice sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata.
Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 36 anni alla data della fine malattia (17.02.2019) e con la percentuale di invalidità del 1% prevede i seguenti importi standard:
1.149,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 288,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso di specie, il Giudice ritiene che non si possa liquidare il danno in astratto correlato al danno biologico accertato dal CTU come 1 su 5 (e quindi “lieve”). Infatti, va considerato che i valori stabiliti nella tabella milanese sono tratti da monitoraggio di sentenze che hanno ad oggetto pressoché esclusivamente fatti illeciti colposi o addirittura riconducibili a ipotesi di responsabilità oggettiva.
Per tale ragione, deve procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore. Orbene, non vi è chi non veda come la sofferenza patita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l'appunto le lesioni personali accertate solo incidenter tantum nel presente giudizio (di cui all'art. 582 c.p.) e relative aggravanti, causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico permanente subiti a seguito di un sinistro stradale o di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore nei termini della personalizzazione doppia rispetto a quella prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente, e da applicarsi sui valori compensativi della sofferenza interiore.
Pertanto, stimasi equo liquidare all'attore la somma di euro 576,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
pagina 7 di 9 In definitiva per il danno biologico permanente va liquidata la complessiva somma di euro 1.725,00.
Per le medesime ragioni già esposte circa la personalizzazione del danno biologico da reato, anche il danno biologico temporaneo deve essere liquidato come segue.
In relazione al primo episodio aggressivo, verificatosi in data 06.10.2017, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma di euro 735,00 a titolo di danno biologico dinamico- relazionale (standard) ed euro 542,50 (tenendo conto quindi della somma di euro 62,00 per sofferenza soggettiva intere pro die) a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. In totale all'attore andrà corrisposta la somma di euro 1.277,50.
In ordine al secondo episodio di aggressione, verificatosi in data 28.01.2019, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma di euro 1.050,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale (standard) ed euro 775,00 (tenendo conto quindi della somma di euro 62,00 per sofferenza soggettiva intere pro die) a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 1.825,00.
In definitiva all'attore dovrà essere liquidata la somma di euro 3.102,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la complessiva somma di euro 4.827,50.
Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attrice, il CTU ha ritenuto quali spese di cura sostenute e congrue euro 45,00, non ravvisando la necessità di spese future.
Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attrice la somma di euro 45,00 che rivalutata ad oggi è pari ad euro 54,00.
Pertanto, il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma di euro 4.881,50.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 4.881,50.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 4.881,50, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 1.331,50
(danno biologico temporaneo per la prima aggressione e danno patrimoniale) dal 06.10.2017 ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 1.825,00
(danno biologico temporaneo della seconda aggressione) dal 28.01.2019 ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 1.725,00 dalla data della fine malattia (17.02.2019) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 4.881,50 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 8 di 9 4. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto, così come il compenso del CTP di parte attrice, liquidato in euro 427,00 (vedi doc. 12.1).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.881,50, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali che liquida per esborsi in euro
286,00, per spese CTP in euro 427,00, per onorario di avvocato in euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e
15% per spese forfettarie.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice unico
Damiano Spera
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32705/2022
Oggi 13.03.2025 ad ore 10.25 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. PORETTI STEFANO e Parte_1
l'avv. PASSALACQUA LIVIA ( ) VIALE BRIANZA, 31 20126 C.F._1
MILANO; oggi sostituito dall'avv. DI BENEDETTO SERGIO
Per contumace Controparte_1
Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del 05.02.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32705/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato PORETTI STEFANO, nonché dall'avvocato
PASSALACQUA LIVIA ( ) VIALE BRIANZA, 31 20126 C.F._1
MILANO;
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare in conseguenza delle lesioni subite ex artt. Controparte_1
612 bis c.p. e 582 c.p.
Instauratosi in contradditorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., del 31.01.2023, il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per il convenuto . Controparte_1
All'udienza del 04.07.2023 il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Controparte_1
Con ordinanza del 14.12.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte da parte attrice.
pagina 2 di 9 All'udienza dell'8.05.2024 il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore e dava atto che il convenuto contumace non si era presentato nell'udienza precedente per rendere interrogatorio formale, senza giustificato motivo, nonostante la rituale notifica del mezzo istruttorio. All'udienza del 5.02.2025 parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 13.03.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, si osserva quanto segue.
La fattispecie concreta rientra nell'ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. sancisce che il risarcimento del non danno patrimoniale sia dovuto solo nei casi previsti dalla legge, come nel caso del danno generato dalla commissione di un reato.
In relazione a quanto previsto dall'art. 2043 c.c. si osserva quanto segue. L'illecito aquiliano richiede una valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali imposti dalla norma: il fatto, il nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato da ingiustizia, e il danno-evento.
In particolare, giova evidenziare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato
(il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta colpevole, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È sempre richiesto che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, poiché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.: vale a dire, da un lato, un evento lesivo (cd. danno evento) e, dall'altro lato, l'insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.
Com'è noto, ai fini della configurabilità di una responsabilità aquiliana, è necessario che sussista la prova di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., ed in particolare del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso causale tra detto danno e il fatto illecito realizzato dal danneggiante, nonché la colpevolezza di quest'ultimo (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
In applicazione della fattispecie aquiliana, seppure non esplicitamente invocata da parte attrice, ma pacificamente applicabile al caso di specie, si deve ritenere che incomba su quest'ultima l'onere di provare non soltanto l'effettivo accadimento del sinistro e i danni a causa di esso riportati, ma anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa) del danneggiante al fine di ascrivere il sinistro a sua esclusiva responsabilità, mentre in capo al convenuto (danneggiante) compete l'onere di provare i fatti modificativi ed istintivi.
Nel caso di specie, vi è certamente la prova del fatto storico. Tuttavia, occorre accertare altresì la sussistenza della prova del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante.
Nell'atto di citazione l'attore affermava di essere stato vittima di atti persecutori da parte del convenuto
. In particolare, riportava due episodi, il primo verificatosi in data 06.10.2017, e Controparte_1 uno successivo, verificatosi in data 28.01.2019.
Con riferimento al primo episodio l'attore asseriva di aver riportato una distorsione cervicale e contusione gran pettorale destro con prognosi di 15 giorni (doc. 2 atto di citazione); mentre a seguito del secondo episodio di aggressione l'attore aveva riportato un colpo di frusta con una prognosi di 10 giorni (doc. 3 atto di citazione).
pagina 3 di 9 Inoltre, l'attore nel periodo intercorso tra i due episodi aggressivi era comunque vittima di reiterate molestie, minacce e insulti tanto che si è visto costretto a cambiare le sue abitudini di vita per il timore di incontrare l'odierno convenuto;
quest'ultimo in più occasioni, aspettava l'attore, e i suoi conviventi, al fine di aggredirli dapprima verbalmente e poi anche fisicamente (cfr. pag. 2 atto di citazione).
In particolare:
• sia l'attore che i suoi conviventi non facevano ritorno alla loro abitazione in alcuni orari della giornata per evitare di incontrare il sig. ; CP_1
• evitavano di utilizzare l'ascensore e raggiungevano l'appartamento, sito al quarto piano, a piedi;
• prima di entrare nel condominio l'attore si premurava di verificare che la macchina del convenuto non fosse parcheggiata nei paraggi, al fine di evitare l'incontro con lo stesso.
Anche in mancanza di testimonianze è stato possibile accertare le allegazioni di parte attrice in ordine a quanto emerso nel procedimento penale, instauratosi a seguito della denuncia sporta dall'odierno attore, nei confronti del convenuto. In particolare, in tale procedimento conclusosi con patteggiamento ex art. 444 c.p.c., è stato possibile accertare la gravità degli atti persecutori subiti dall'attore e delle conseguenze negative da questi derivanti.
2.1 L'efficacia della sentenza di patteggiamento del procedimento civile
In un primo momento (sent. n. 23906 del 2007), la Cassazione affermava che la sentenza concordata, pur non contenendo “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” ex art. 653 c.p.p., costituisse “pur sempre una condanna” (diversamente da quanto ritenuto da sent. cass. n. 6047 del
2003, ma vedi contra sent. cass. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003). Dinanzi alla contestazione per cui “il patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflattive del carico della giustizia penale", la Cassazione ribatteva sottolineando che tale finalità deflattiva poteva essere attribuita solo al legislatore, non all'imputato. Infatti, l'imputato, “se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta” (si veda sent.
n.23906 del 2007): di qui la ritenuta equivalenza tra richiesta di applicazione di pena e ammissione di colpevolezza. Tale orientamento sembrava pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte se già le
Sezioni Unite (sent. n. 17289 del 2006) ritenevano che “la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto- reato)”. Quindi le Sezioni Unite continuavano affermando che “il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sent. Cass. n. 2213 del 2006 e n. 19251 del 2005)”. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (sent. cass. n. 9358 del 2005)”.
Più di recente, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l'art. 445, comma 1bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa.
Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. pagina 4 di 9 7014, «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.».
Da ultimo la Cassazione (ord. n. 31010 del 07/11/2023) ha ribadito che: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.”
Ancora più recentemente la Cassazione (ord. n. n. 2897 del 31/01/2024) ha statuito che: “In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”.
Ciò detto, ritiene questo Giudice che l'attore abbia fornito prova, nel presente giudizio, di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., in ordine sia alla prova dei fatti che costituiscono reato sia alle conseguenze dannose che da questi atti sono derivati, come precedentemente esposto e come risulta dalla citata documentazione prodotta in atti.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott.ssa , che con metodo corretto e immune da vizi Persona_1 logici e di altra natura ha così accertato: in ordine al primo episodio del 06.10.2017
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10; in ordine al secondo episodio del 28.01.2019
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10; con grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea pari a 2 punti su 5.
Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura dell'1% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata di grado pari a 1 su
5.
Nella fattispecie concreta non trova applicazione la Tabella dei valori monetari di cui all'art. 139 cod. ass. private perché non trattasi di danno alla salute conseguenza di un incidente stradale.
pagina 5 di 9 Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza pagina 6 di 9 soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Per il danno biologico temporaneo, la prevede quale importo standard la somma di Parte_2 euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi subiti dall'attrice sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata.
Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 36 anni alla data della fine malattia (17.02.2019) e con la percentuale di invalidità del 1% prevede i seguenti importi standard:
1.149,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 288,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso di specie, il Giudice ritiene che non si possa liquidare il danno in astratto correlato al danno biologico accertato dal CTU come 1 su 5 (e quindi “lieve”). Infatti, va considerato che i valori stabiliti nella tabella milanese sono tratti da monitoraggio di sentenze che hanno ad oggetto pressoché esclusivamente fatti illeciti colposi o addirittura riconducibili a ipotesi di responsabilità oggettiva.
Per tale ragione, deve procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore. Orbene, non vi è chi non veda come la sofferenza patita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l'appunto le lesioni personali accertate solo incidenter tantum nel presente giudizio (di cui all'art. 582 c.p.) e relative aggravanti, causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico permanente subiti a seguito di un sinistro stradale o di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore nei termini della personalizzazione doppia rispetto a quella prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente, e da applicarsi sui valori compensativi della sofferenza interiore.
Pertanto, stimasi equo liquidare all'attore la somma di euro 576,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
pagina 7 di 9 In definitiva per il danno biologico permanente va liquidata la complessiva somma di euro 1.725,00.
Per le medesime ragioni già esposte circa la personalizzazione del danno biologico da reato, anche il danno biologico temporaneo deve essere liquidato come segue.
In relazione al primo episodio aggressivo, verificatosi in data 06.10.2017, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma di euro 735,00 a titolo di danno biologico dinamico- relazionale (standard) ed euro 542,50 (tenendo conto quindi della somma di euro 62,00 per sofferenza soggettiva intere pro die) a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. In totale all'attore andrà corrisposta la somma di euro 1.277,50.
In ordine al secondo episodio di aggressione, verificatosi in data 28.01.2019, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma di euro 1.050,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale (standard) ed euro 775,00 (tenendo conto quindi della somma di euro 62,00 per sofferenza soggettiva intere pro die) a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 1.825,00.
In definitiva all'attore dovrà essere liquidata la somma di euro 3.102,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la complessiva somma di euro 4.827,50.
Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attrice, il CTU ha ritenuto quali spese di cura sostenute e congrue euro 45,00, non ravvisando la necessità di spese future.
Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attrice la somma di euro 45,00 che rivalutata ad oggi è pari ad euro 54,00.
Pertanto, il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma di euro 4.881,50.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 4.881,50.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 4.881,50, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 1.331,50
(danno biologico temporaneo per la prima aggressione e danno patrimoniale) dal 06.10.2017 ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 1.825,00
(danno biologico temporaneo della seconda aggressione) dal 28.01.2019 ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 1.725,00 dalla data della fine malattia (17.02.2019) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 4.881,50 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 8 di 9 4. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto, così come il compenso del CTP di parte attrice, liquidato in euro 427,00 (vedi doc. 12.1).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.881,50, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali che liquida per esborsi in euro
286,00, per spese CTP in euro 427,00, per onorario di avvocato in euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e
15% per spese forfettarie.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice unico
Damiano Spera
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