TRIB
Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3550/2022, introdotta
DA
, (c.f ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Teresa Caprio, presso il cui studio domicilia. RICORRENTE
E
in persona del presidente pro Controparte_1 tempore per la carica elettivamente domiciliato in Avellino, rappresentata e difesa dall'avvocato Garofalo Silvio.
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_2 la carica elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Moccia, n. 68, p.iva
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariafranca Palagano. P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, il ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 01220229001684792/000 notificata in data 124.10.2022 dall'agente di riscossione sulla base dei seguenti avvisi di Controparte_3 addebito n.31220112000250649000 notificato il 07.10.2011 ed afferente il CP_1 mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 2.934,91; n. CP_1
31220120000982930000 notificato il 08.08.2012 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 2.842,23; n. 312200130001373412000 notificato il CP_1
16.12.2013 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.361,43;
n. 331220140001150591000 notificato il 24.09.2014 ed afferente il mancato CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.433,41; n. 31220160002138579000 CP_1 notificato il 23.11.2016 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro
3.293,05; n. 31220170001917483000 notificato il 11.01.2018 ed afferente il CP_1 mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.317,07; n. CP_1
1 31220180001897048000 notificato il 17.12.2018 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.279,65; Avviso di addebito n. 31220190002461806000 CP_1 notificato il 13.01.2020 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.239,63, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito a. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell''intimazione di pagamento n. 01220229001684792/000 notificata il 14.10.2022 previo accertamento e dichiarazione della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
in subordine dichiarare che l'intimazione di pagamento n. 01220229001684792/000 notificata il 14.10.2022 è infondata e conseguentemente revocarla”. Si costituivano gli enti resistenti i quali chiedevano con diffuse argomentazioni il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti, come da seguente sentenza. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito). Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384). In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito); l ' è legittimato processuale passivo in quanto responsabile della notifica degli atti CP_2 successivi alla cartella.
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione
2 medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui non è necessario verificare la ritualità della CP_1 notifica della cartella di pagamento. Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella. La domanda proposta non può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa CP_1 dalla mancata notifica dell'avviso di addebito. Essa infatti non tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva.
Invero, il ricorrente ha fatto riferimento, nel caso di specie, al termine prescrizionale decorso successivamente alla presunta notificazione della cartella di pagamento, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In subiecta materia, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che, anche a seguito della notifica della cartella/avviso di addebito non opposto, il termine di prescrizione resta quinquennale.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso CP_ vale per l'avviso di addebito dell' .”. Applicando, tali direttive ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che alcuna prescrizione quinquennale sia maturata, in quanto al , oltre all' atto di Parte_1
3 intimazione opposto sono stati notificati altri atti di intimazione relativi agli stessi avvisi di addebito aventi effetto interruttivo della prescrizione e precisamente: atti di intimazione nn 01220139015030764000 e 01220139015030665000 in data 30.10.2013 a mani di familiare che dichiaratosi capace e convivente firmava per la ricezione l' atto di intimazione 01220189001233822000 in data 11.06.2018 a mani proprie come da firma apposta sotto la relata, l'atto di intimazione n° 01220189002002684000 in pari data sempre a mani proprie come da firma apposta sotto la relata, inoltre considerando la sospensione dei termini prevista per il periodo COVID, dall'08.3.2020 al 28.2.2021, disposta dal legislatore (art 68 DL 18/20) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID, non è maturata alcuna la prescrizione.
Le spese di lite stante la natura e la novità e peculiarità della vicenda dedotta, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 25.9.2024
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3550/2022, introdotta
DA
, (c.f ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Teresa Caprio, presso il cui studio domicilia. RICORRENTE
E
in persona del presidente pro Controparte_1 tempore per la carica elettivamente domiciliato in Avellino, rappresentata e difesa dall'avvocato Garofalo Silvio.
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_2 la carica elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Moccia, n. 68, p.iva
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariafranca Palagano. P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, il ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 01220229001684792/000 notificata in data 124.10.2022 dall'agente di riscossione sulla base dei seguenti avvisi di Controparte_3 addebito n.31220112000250649000 notificato il 07.10.2011 ed afferente il CP_1 mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 2.934,91; n. CP_1
31220120000982930000 notificato il 08.08.2012 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 2.842,23; n. 312200130001373412000 notificato il CP_1
16.12.2013 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.361,43;
n. 331220140001150591000 notificato il 24.09.2014 ed afferente il mancato CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.433,41; n. 31220160002138579000 CP_1 notificato il 23.11.2016 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro
3.293,05; n. 31220170001917483000 notificato il 11.01.2018 ed afferente il CP_1 mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.317,07; n. CP_1
1 31220180001897048000 notificato il 17.12.2018 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.279,65; Avviso di addebito n. 31220190002461806000 CP_1 notificato il 13.01.2020 ed afferente il mancato pagamento dei contributi I.V.S. di euro 3.239,63, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito a. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell''intimazione di pagamento n. 01220229001684792/000 notificata il 14.10.2022 previo accertamento e dichiarazione della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
in subordine dichiarare che l'intimazione di pagamento n. 01220229001684792/000 notificata il 14.10.2022 è infondata e conseguentemente revocarla”. Si costituivano gli enti resistenti i quali chiedevano con diffuse argomentazioni il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti, come da seguente sentenza. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito). Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384). In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito); l ' è legittimato processuale passivo in quanto responsabile della notifica degli atti CP_2 successivi alla cartella.
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione
2 medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui non è necessario verificare la ritualità della CP_1 notifica della cartella di pagamento. Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella. La domanda proposta non può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa CP_1 dalla mancata notifica dell'avviso di addebito. Essa infatti non tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva.
Invero, il ricorrente ha fatto riferimento, nel caso di specie, al termine prescrizionale decorso successivamente alla presunta notificazione della cartella di pagamento, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In subiecta materia, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che, anche a seguito della notifica della cartella/avviso di addebito non opposto, il termine di prescrizione resta quinquennale.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso CP_ vale per l'avviso di addebito dell' .”. Applicando, tali direttive ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che alcuna prescrizione quinquennale sia maturata, in quanto al , oltre all' atto di Parte_1
3 intimazione opposto sono stati notificati altri atti di intimazione relativi agli stessi avvisi di addebito aventi effetto interruttivo della prescrizione e precisamente: atti di intimazione nn 01220139015030764000 e 01220139015030665000 in data 30.10.2013 a mani di familiare che dichiaratosi capace e convivente firmava per la ricezione l' atto di intimazione 01220189001233822000 in data 11.06.2018 a mani proprie come da firma apposta sotto la relata, l'atto di intimazione n° 01220189002002684000 in pari data sempre a mani proprie come da firma apposta sotto la relata, inoltre considerando la sospensione dei termini prevista per il periodo COVID, dall'08.3.2020 al 28.2.2021, disposta dal legislatore (art 68 DL 18/20) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID, non è maturata alcuna la prescrizione.
Le spese di lite stante la natura e la novità e peculiarità della vicenda dedotta, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 25.9.2024
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
4