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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 594/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
nella qualità di eredi universali del defunto , rappresentate Parte_1 Parte_2 Persona_1 e difese, anche disgiuntamente, dall'avv. Emanuela Fiorini, giusta delega in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi del 5.2.2024, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla Via Germanico n. 146; RICORRENTI E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva fra di loro, Controparte_1 dall'avv. Fabrizio Daverio, dall'avv. Salvatore Florio e dall'avv. Tiziana Iovene, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Firenze, al Viale Matteotti n. 25, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 25.3.2022 e ritualmente notificato, il lavoratore Per_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della
[...] previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, (al tempo sua datrice di lavoro) Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare l'ammontare delle retribuzioni lorde percepite dal lavoratore nel periodo di servizio prestato all'estero e, per l'effetto, dichiarare che la per il periodo di servizio prestato all'estero, è tenuta ad effettuare l'accantonamento del CP_2 T.F.R. in base all'ammontare delle retribuzioni come sopra accertato;
accertare che la per il CP_2 periodo di servizio del lavoratore all'estero, era tenuta a effettuare la contribuzione in base all'ammontare delle retribuzioni come sopra accertato, e, per l'effetto, dichiarare che la è CP_2 tenuta a risarcire al ricorrente, all'atto del pensionamento, il danno relativo alle quote di pensione non percipiende, ragguagliato alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13
L. 1338/1962, ovvero, in via subordinata, a risarcire il danno per equivalente;
accertare che la CP_2 per il periodo di servizio prestato all'estero dal ricorrente (1997 – 2003, 2006 – 2010), era tenuta ad effettuare la contribuzione al Fondo in base all'ammontare delle retribuzioni percepite come sopra accertato, e per l'effetto, dichiarare che la è tenuta a risarcire al ricorrente, all'atto del CP_2 pensionamento, il danno relativo alle quote di pensione non percipiende dal Fondo a seguito dell'omissione contributiva operata dalla nei confronti del Fondo;
oltre rivalutazione e interessi CP_2 come per legge ex art. 429 c.p.c.; con rifusione di spese, competenze e onorari del giudizio aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e accessori a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, e oltre spese forfettizzate in misura legale.
2. si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di rigettare Controparte_1 l'avversario ricorso e tutte le domande e istanze proposte dal ricorrente, assolvendo quest'ultima da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, a pagina 1 di 8 favore di delle spese, diritti e onorari, oltre accessori (I.V.A., C.P.A., rimborso Controparte_1 forfetario tariffa forense).
3. A seguito del decesso del ricorrente in data 12.12.2023, e nella Parte_1 Pt_2 Parte_2 qualità di eredi universali del defunto , hanno depositato in data 5.2.2024 comparsa di Persona_1 intervento volontario riportandosi a tutti i precedenti scritti di parte e ai verbali di udienza, facendone propri i contenuti, le richieste e i documenti.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
6. All'atto dell'introduzione del giudizio il defunto lavorava alle dipendenze della Persona_1 convenuta dal 01.02.1983, inquadrato come QD4 (Quadro Direttivo - 4° livello) del C.C.N.L. ed era in servizio presso la struttura Monitoring di Firenze.
7. È pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente provato, che dal 13 novembre 1997 e in Per_1 via continuativa sino al 1° giugno 2003, abbia lavorato per la convenuta all'estero presso le sedi di IR (doc. 7 fasc. ric.) e Parigi (doc. 16 fasc. ric.); e, successivamente, dopo un periodo in cui è stato richiamato a lavorare in Italia presso la Direzione Centrale di Roma, abbia prestato servizio all'estero presso la Rappresentanza di Tunisi dal 1 dicembre 2006 e sino a luglio 2010 (doc. 28 fasc. ric.).
8. La presente controversia riguarda l'asserita computabilità, sia ai fini del conteggio del T.F.R. che ai fini della contribuzione assistenziale e previdenziale - sia ordinaria che integrativa - delle indennità erogate al ricorrente durante i periodi in cui ha operato all'estero.
9. In particolare, parte ricorrente lamenta che la ha utilizzato quale base di calcolo CP_2 dell'accantonamento del T.F.R. e dell'imponibile previdenziale la sola “retribuzione italiana di riferimento”, escludendo, illegittimamente, tutte le altre indennità alle quali deve riconoscersi, invece, natura retributiva.
10. Il presente procedimento consiste, pertanto, in un giudizio di accertamento finalizzato ad accertare quale sia stato il trattamento retributivo complessivamente percepito dal de cuius durante il periodo di lavoro presso diverse sedi estere della datrice di lavoro e la computabilità, nella base di calcolo degli accantonamenti ai fini del t.f.r. e dei versamenti contributivi alla previdenza obbligatoria e a quella complementare, dell'indennità di alloggio, dell'indennità estero, dell'indennità costo vita e dell'indennità quota alloggio, previo accertamento della loro natura retributiva.
11. Si rammenta, al riguardo, che il lavoratore ancora in servizio (condizione nella quale versava Per_1 alla data di deposito del ricorso introduttivo) può proporre azione di mero accertamento avente ad oggetto le quote annuali del T.F.R., ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di un'azione di condanna (per tutte, v. Cass. 12.7.2012, n. 11778).
12. Ciò posto in ordine al thema probandum et decidendum, in merito, in primo luogo, al periodo lavorato in Libano, deve, intanto, rilevarsi che, per esplicita affermazione di parte attrice (cfr. doc. 34 e 43 fasc. ric.), la retribuzione asseritamente percepita in detto periodo da è suddivisa, nel doc. 34 - busta Per_1 paga di aprile 2001 - e nel doc. 43 - consistente in un riepilogo elaborato dalla stessa parte ricorrente -, in “stipendio” e “alloggio”.
13. Ciò chiarito, deve, quindi, darsi atto che con riferimento a tale periodo di distacco a IR, durato circa 4 anni, il ricorrente ha prodotto in giudizio una sola busta paga, ossia quella di aprile 2001 (cfr. doc. 34 fasc. ric.), mese nel quale il lavoratore era inquadrato quale Quadro Direttivo di 3° Livello (in precedenza, egli era stato inquadrato come Impiegato prima, Quadro di 1° livello poi -settembre 1998-, e, infine, Funzionario di V grado -ottobre 1999-), e che nel prospetto riepilogativo che pone alla base delle sue richieste (cfr. doc. 43 fasc. ric.), parte ricorrente estende, retroattivamente, i valori risultanti dall'ultima busta paga di aprile 2021 sino al novembre 1997.
pagina 2 di 8 14. Al riguardo, deve, quindi, osservarsi che la stessa Banca convenuta ha ammesso che “dai documenti (cfr. doc. 34 di contr.) … risulta … un trattamento articolato costituito da una retribuzione base (USD 7.157,62 lordi mensili) e una indennità di alloggio (USD 2.083,38).”. 15. D'altro canto, la medesima Banca ha eccepito che “con riferimento a tale periodo di distacco all'estero, durato 4 anni, il ricorrente deposita una sola busta paga ossia quella di aprile 2001 (cfr. doc. 34 di contr.), mese in cui il ricorrente stava per lasciare il Libano con il grado di Quadro Direttivo di 3° Livello. Per comporre però il prospetto che pone alla base delle sue richieste (cfr. doc. 42 di contr.), il ricorrente calcola i valori dell'ultima busta paga sin dal novembre 1997, come se in quei 4 anni di permanenza a IR il ricorrente fosse stato da sempre retribuito come QD3L e non come Impiegato prima, Quadro di 1° livello poi (settembre 1998) ed infine Funzionario di V° grado (ottobre 1999). Dunque, non solo il ricorrente non è in grado di documentare e dimostrare la misura della retribuzione tempo per tempo percepita in Libano, ma lo stesso propone un insolito e inammissibile “trascinamento” a ritroso dell'ultima retribuzione (verosimilmente la maggiore rispetto alle precedenti), (sovra)stimando così differenze sugli oneri accessori collegati (accantonamento t.f.r. e contribuzione previdenziale) che risultano del tutto inattendibili.”.
16. Ritiene il Tribunale che detta eccezione sia in parte inconferente e in parte generica.
17. Sotto un primo profilo, infatti, deve rilevarsi che è estranea all'oggetto del contendere nel presente giudizio ogni questione relativa allo “stipendio”.
18. Sotto un secondo profilo, invece, deve rilevarsi che parte convenuta, con riguardo all'indennità di alloggio, non ha specificamente contestato che l'abbia percepita per tutto il periodo di servizio Per_1 in Libano, né, che tale indennità di alloggio gli sia stata erogata in misura fissa e periodica1; né, d'altro canto, la Banca resistente ha specificamente dedotto che l'importo dell'indennità di alloggio abbia subito tra il 1997 e il 2001 variazioni, che, peraltro, avrebbero potuto essere disposte unilateralmente solo dalla resistente stessa e, pertanto, necessariamente appartenere alla sua sfera di conoscenza.
19. Per tali ragioni si recepisce, quanto all'indennità di alloggio, il conteggio sub doc. 43 di parte attrice.
20. Con riguardo, poi, ai periodi successivamente lavorati da a Parigi e a Tunisi, è incontroverso Per_1 fra le parti e, comunque, documentalmente provato, che:
- dal 30 aprile 2001 al 1° giugno 2003 il de cuius ha lavorato per la convenuta presso la sede di
Parigi (sede estera “whole sale”) (doc. 16 fasc. ric.);
- con comunicazione di aprile 2001, a venne riconosciuto dalla convenuta un trattamento Per_1 economico costituito, oltre che dalla retribuzione italiana di riferimento (£ 48.726.523 nette annue), da tre indennità espressamente erogate «a fronte dei maggiori costi della vita e dei disagi connessi al trasferimento ed alla permanenza all'estero» e costituite da una indennità per il costo della vita (£ 14.617.957,00 nette); una indennità estero (FF 15.023,00 netti) e una indennità quota alloggio (FF 44.118,00 netti).
- era espressamente previsto (cfr. ancora doc. 16 fasc. ric.) che «le componenti del trattamento indicate come “indennità costo vita”, “indennità estero” e “indennità quota alloggio” Le verranno riconosciute limitatamente al periodo in cui la Sua prestazione di lavoro verrà resa all'estero; al Suo rientro in Italia, quindi, Ella percepirà la sola retribuzione italiana di riferimento» e che «resta parimenti inteso che le componenti “indennità costo vita” e “indennità quota alloggio”, aventi natura risarcitoria, non sono computabili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto»;
- con decorrenza 1° agosto 2002 (cfr. doc. 18 fasc. ric.) i suddetti importi sono stati indicati in Euro (€ 26.740,00 quale retribuzione italiana netta di riferimento, € 8.022,09 netti a titolo di indennità
pagina 3 di 8 costo vita, € 8.237,62 netti a titolo di indennità estero e € 7.588,24 netti a titolo di indennità quota alloggio), restando invariato, invece, il trattamento normativo precedentemente indicato;
- durante il periodo di lavoro svolto in Francia, ha percepito una retribuzione mensile lorda Per_1 per 12 mensilità espressa in Euro, come da prospetto riepilogativo allegato (doc. 44 fasc. ric.);
- dal 01.12.2006 a luglio 2010, è stato trasferito a Tunisi con l'incarico di Chief Per_1 Representative Officer,
- durante tale periodo, ha percepito un trattamento economico complessivo (cfr. docc. 29 e Per_1 45 fasc. ric.) costituito dalla retribuzione italiana netta di riferimento (€ 34.549,87 netti), oltre a due indennità erogate «a fronte dei maggiori costi della vita e dei disagi connessi al trasferimento ed alla permanenza all'estero» e costituite da una indennità per costo della vita (€ 345,50 netti) e una indennità estero (€ 20.104,63 netti). Non era, invece, più prevista alcuna indennità di alloggio;
- anche con riguardo a tale trattamento la specificava che «le componenti del trattamento CP_2 indicate come “indennità costo vita”, “indennità estero” Le verranno riconosciute limitatamente al periodo in cui la Sua prestazione di lavoro verrà resa all'estero; al Suo rientro in Italia, quindi, Ella percepirà la sola retribuzione italiana di riferimento» e che «resta parimenti inteso che la componente “indennità costo vita”, avente natura risarcitoria, non sono computabili ai fini del TFR» (cfr. sempre doc. 29 fasc. ric.);
- durante il periodo di lavoro svolto in Tunisia, ha percepito una retribuzione mensile lorda Per_1 espressa in Dinari Tunisini per 12 mensilità, con conversione in Euro, come da prospetto riepilogativo allegato (doc. 45 fasc. ric.).
21. Tutto ciò posto, deve darsi atto che la società convenuta ha puntualmente dedotto, senza che vi sia stata alcuna specifica contestazione al riguardo a opera di parte attrice nella prima difesa utile disponibile, né, comunque, in sede di note autorizzate del 23.4.2024, che l'indennità estero è stata inclusa, sia con riguardo al periodo lavorato in Francia che con riguardo al periodo lavorato in Tunisia, nella base imponibile utile per l'accantonamento del T.F.R. Ne discende che sotto tale profilo non vi è materia del contendere, avendo già provveduto la all'inclusione di tale indennità nella base imponibile CP_2 utile per l'accantonamento del T.F.R., o, comunque, avendo in questa sede riconosciuto la spettanza di tale inclusione.
22. Pertanto, per quanto concerne l'individuazione della base imponibile utile per l'accantonamento del T.F.R., l'oggetto del contendere risulta circoscritto all'“indennità di alloggio” per il periodo lavorato in Libano, alle “indennità costo vita” e “indennità quota alloggio” per il periodo lavorato a Parigi e all'“indennità costo vita” per il periodo lavorato a Tunisi.
23. Ciò detto, deve considerarsi, in diritto, che per consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, ai fini di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento; dovendosi, invece, attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore; sicché, in particolare, all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell'erogazione, dalla corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, dal suo essere condizionata al permanere dell'abitazione e all'avvenuto assoggettamento a contribuzione (Cass. 31 agosto 2018, n. 21519; Cass. 3 giugno 2019, n. 12123 e n. 15124). 24. Ancora, in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, la Corte di Cassazione ha riconosciuto natura retributiva alle somme erogate a titolo di rimborso spese, qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, essendo irrilevante il carattere forfettario o meno del rimborso, ma piuttosto rilevante, in via esclusiva, il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero: risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle
pagina 4 di 8 condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (Cass. 18 marzo 2009, n. 6563, che ha confermato la natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione). Si ritiene, pertanto, che il trattamento estero abbia natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali;
avendo, invece, natura riparatoria il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisca la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 22 luglio 2016, n. 15217; Cass. 27 luglio 2018, n. 20011).
25. Ancora, il giudice di legittimità ha chiarito che, in assenza di precise e univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e, comunque, a prescindere dall'assetto riconducibile alla qualificazione delle parti (in ipotesi di disciplina legale da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto), in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati;
così, per l'identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;
b) l'assenza di giustificativi di spesa;
c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;
e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l'indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, in motivazione, sub p.ti 11 e 12; Cass 20 settembre 2022, n. 27534).
26. Come è noto, infatti, l'art. 2120, comma 2 c.c. stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
27. Come, dunque, ripetutamente ribadito dal giudice di legittimità, la detta disposizione è chiara nel prescrivere l'assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese (v., ex plurimis, Cass. n. 10896 del 2008).
28. Come detto, dunque, l'emolumento può essere ascrivibile alla categoria del rimborso spese, eccettuato secondo la previsione legale dal computo nella base di calcolo del T.F.R., ove abbia natura meramente riparatoria e costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto, perciò, a riparare la lesione subita, ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione.
29. Si afferma, pertanto, che le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa quando, non rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione pagina 5 di 8 lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto (v. fra le altre, Cass. n. 6563 del 2009; Cass. n. 2015 del
1987).
30. La seconda possibilità di deroga al principio di onnicomprensività è demandata ad una disposizione della contrattazione collettiva che apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro e univoco (Cass. n. 2781 del 2008; Cass. n. 19917 del 2011).
31. La deroga, infatti, deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale (v. Cass. n. 5707 del 2009); inoltre, la prova di una norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione nel T.F.R. incombe su chi la invochi (v. Cass. n. 15889 del 2004).
32. I consolidati principi di diritto sin qui enunciati sono da tempo applicati nel caso di trattamenti economici aggiuntivi (variamente denominati) corrisposti al lavoratore che, alle dipendenze del datore di lavoro italiano, presti la sua opera all'estero (v. Cass. n. 4575 del 1988; Cass. n. 540 del 1995; Cass.
n. 14388 del 2000; Cass. n. 14835 del 2009; Cass. n. 24032 del 2017; Cass. n. 20011 del 2018).
33. Invero, dette attribuzioni patrimoniali possono essere previste da pattuizioni collettive e/o individuali, per cui natura e funzione non sono identificabili in astratto, né, sulla base della mera qualificazione nominalistica offerta dalle parti, ma devono essere di volta in volta individuate sulla base delle circostanze del caso concreto.
34. Di conseguenza, in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di accertare la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero, la stessa può essere desunta, come sopra si è spiegato, da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che hanno valore orientativo: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;
b) l'assenza di giustificativi di spesa;
c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;
e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l'indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva (Cass. 27534 del 2022; Cass. n. 24594 del 2018; Cass. n. 21519 del 2018). 35. E il giudice di legittimità ha più volte interpretato le disposizioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro de quo (doc. 1 fasc. res.), sostanzialmente reiterata nel settore del credito, secondo cui vanno esclusi dalla base di computo del T.F.R. i trattamenti "corrisposti ai sensi del capitolo XI del presente contratto e, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione." (art. 73 C.C.N.L. Dirigenti Credito 22.6.1995), pervenendo alla conclusione che voci come quelle relative al versamento di somme per l'alloggio fruito all'estero non potessero essere escluse per dette disposizioni della contrattazione collettiva (v. specificamente in tal senso Cass. n. 21519 del 2018; conf. Cass. n. 38168 del 2022; su censure di aziende di credito che proponevano la medesima tesi su analogo tenore della disposizione collettiva, cfr. Cass. n. 29286 del 2019; Cass. n. 21383 del 2019; Cass. n. 15124 del 2019; Cass. n. 24875 del 2005; Cass. n. 3278 del 2004).
36. Quanto, dunque, all'assunto (potenzialmente assorbente) della odierna resistente secondo cui devono essere escluse dalla retribuzione parametro del T.F.R. tutte le voci componenti il trattamento estero (ad eccezione dell'indennità estero), in ragione delle previsioni della contrattazione applicata al rapporto, ribadito il chiaro tenore della norma codicistica che espressamente subordina il dispositivo legale all'assenza di diverse disposizioni collettive, sembra al Tribunale di una certa evidenza che gli emolumenti che il contratto collettivo esclude dalla base di calcolo del T.F.R. (v. artt. 57 e ss. del C.C.N.L. sopra citato) siano quelli corrisposti al dipendente in occasione del trasferimento, e, quindi, sia i rimborsi di spese sostenute, sia prestazioni che hanno evidentemente una natura compensativa- risarcitoria dei costi, anche non documentabili, affrontati dal lavoratore all'atto del trasferimento.
37. Ma nella specie nessuno degli emolumenti facenti parte del trattamento estero corrisposto al de cuius risulta avere questi caratteri.
pagina 6 di 8 38. Ne discende, allora, che deve valutarsi singolarmente la natura di ciascuna delle voci che compongono il trattamento estero tempo per tempo riconosciuto a al fine di accertare se si tratti di Per_1 componenti retributive o, invece, di rimborsi spese, come tali esclusi dalla retribuzione parametro del T.F.R., sia, dall'art. 2120 c.c., sia, dalla contrattazione di categoria.
39. Applicati, quindi, alla fattispecie concreta i consolidati principi di diritto sopra esaminati, ritiene il giudicante che non possa dubitarsi della natura retributiva delle voci de quibus.
40. L'indennità per il costo della vita costituisce, infatti, una componente del trattamento economico corrisposta in misura fissa mensile, senza alcuna correlazione con spese documentate, e avente la chiara finalità di “salvaguardia della retribuzione, e cioè di adeguamento di questa alle maggiori spese in considerazioni delle condizioni ambientali in cui il lavoratore, dislocato all'estero, presta la sua attività” (v. giurisprudenza di legittimità sopra citata).
41. Ma analogamente deve dirsi, secondo il Tribunale, per l'“indennità di alloggio” e per l'“indennità quota alloggio”, non essendo seriamente dubitabile che l'erogazione, in misura fissa e periodica, avesse la funzione di salvaguardare la retribuzione del lavoratore a fronte del maggior costo determinato dallo svolgimento della prestazione all'estero e debba essere, quindi, considerata retributiva. In altri termini, premesso che l'alloggio era fornito in relazione a esigenze abitative del lavoratore (e, del resto, è difficile pensare a qualche altra funzione di una casa di abitazione), l'indennità di cui si discute, fissa e continuativa, serviva a coprire i maggiori costi che il dirigente sosteneva per soddisfare quelle esigenze abitative perché lavorava all'estero, costituendo, pertanto, un
“rimborso di spese necessarie incontrate dal lavoratore per svolgere la propria attività e quindi, sia pur indirettamente, per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa contrattuale”, di cui la citata Cass. n. 6563/2009 afferma, del tutto condivisibilmente, la natura retributiva.
42. Di conseguenza, tutte le indennità percepite da durante i periodi di lavoro svolti a IR, a Per_1 Parigi e a Tunisi, negli importi lordi rispettivamente risultanti dai documenti in atti, devono essere incluse nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
43. Quanto, invece, agli ulteriori capi di domanda, risulta dirimente osservare che entrambi hanno espressamente a oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni che il defunto Per_1 avrebbe subito all'atto del pensionamento, per effetto dell'omessa inclusione delle indennità per cui è causa nella base di calcolo della contribuzione obbligatoria (A.G.O.) e di quella integrativa (Fondo pensione BdR).
44. Ne discende che il decesso del lavoratore, intervenuto allorquando egli era ancora alle dipendenze della convenuta, stante l'assenza di allegazione e prova che alla data del decesso avesse già maturato CP_2 il diritto a pensione, ha determinato l'impossibilità del verificarsi dell'evento pensionamento e, quindi, della venuta ad esistenza del danno da ristorare, consistente, quest'ultimo, nella percezione da parte dell'assicurato di ratei pensionistici di importo inferiore a quelli che avrebbe conseguito se il datore di lavoro avesse versato la contribuzione sulla totalità della retribuzione lorda corrispostagli durante il servizio all'estero. È chiaro, infatti, che gli eredi del defunto non possono subentrare nella titolarità di un diritto soggettivo la cui fattispecie costituiva alla data della morte del de cuius non si era ancora perfezionata e che, pertanto, non era ancora entrato a far parte della sua sfera giuridica soggettiva.
45. È assorbita ogni ulteriore questione controversa, di rito, di merito o istruttoria.
46. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, segue il criterio della (maggiore) soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'indennità estero percepita da Per_1
durante i periodi lavorati in Francia e in Tunisia;
[...]
- accerta e dichiara il diritto di e nella qualità di eredi universali Parte_1 Parte_2 del defunto , all'inclusione nella base di calcolo del T.F.R. maturato da Persona_1 Per_1
dell'indennità di alloggio percepita da durante il servizio prestato in
[...] Persona_1 Libano, dell'indennità costo vita e dell'indennità quota alloggio percepite da nel Persona_1 periodo lavorato in Francia e dell'indennità costo vista percepita da nel periodo Persona_1
pagina 7 di 8 lavorato in Tunisia, per gli importi lordi rispettivamente risultanti dai documenti in atti, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a e le spese di lite che, ex Controparte_1 Parte_1 Parte_2 D.M. n. 147/22, si liquidano in complessivi € 3.689,00 per compensi professionali, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Parte attrice ha, infatti, altresì, dedotto, “relativamente al periodo in cui ha lavorato a IR”, rispetto al quale “il ricorrente non è in possesso della documentazione contabile ed amministrativa riguardante il rapporto di lavoro, le mansioni svolte, le retribuzioni percepite ed il trattamento economico e normativo applicato dalla banca, andata dispersa in occasione del suo rientro in Italia”, che “il suo trattamento economico e normativo è stato del tutto conforme a quello applicato agli altri dipendenti impiegati all'estero e sopra riportato, tranne ovviamente che per gli importi riconosciuti;”, circostanza non specificamente contestata dalla resistente.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
nella qualità di eredi universali del defunto , rappresentate Parte_1 Parte_2 Persona_1 e difese, anche disgiuntamente, dall'avv. Emanuela Fiorini, giusta delega in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi del 5.2.2024, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla Via Germanico n. 146; RICORRENTI E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva fra di loro, Controparte_1 dall'avv. Fabrizio Daverio, dall'avv. Salvatore Florio e dall'avv. Tiziana Iovene, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Firenze, al Viale Matteotti n. 25, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 25.3.2022 e ritualmente notificato, il lavoratore Per_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della
[...] previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, (al tempo sua datrice di lavoro) Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare l'ammontare delle retribuzioni lorde percepite dal lavoratore nel periodo di servizio prestato all'estero e, per l'effetto, dichiarare che la per il periodo di servizio prestato all'estero, è tenuta ad effettuare l'accantonamento del CP_2 T.F.R. in base all'ammontare delle retribuzioni come sopra accertato;
accertare che la per il CP_2 periodo di servizio del lavoratore all'estero, era tenuta a effettuare la contribuzione in base all'ammontare delle retribuzioni come sopra accertato, e, per l'effetto, dichiarare che la è CP_2 tenuta a risarcire al ricorrente, all'atto del pensionamento, il danno relativo alle quote di pensione non percipiende, ragguagliato alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13
L. 1338/1962, ovvero, in via subordinata, a risarcire il danno per equivalente;
accertare che la CP_2 per il periodo di servizio prestato all'estero dal ricorrente (1997 – 2003, 2006 – 2010), era tenuta ad effettuare la contribuzione al Fondo in base all'ammontare delle retribuzioni percepite come sopra accertato, e per l'effetto, dichiarare che la è tenuta a risarcire al ricorrente, all'atto del CP_2 pensionamento, il danno relativo alle quote di pensione non percipiende dal Fondo a seguito dell'omissione contributiva operata dalla nei confronti del Fondo;
oltre rivalutazione e interessi CP_2 come per legge ex art. 429 c.p.c.; con rifusione di spese, competenze e onorari del giudizio aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e accessori a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, e oltre spese forfettizzate in misura legale.
2. si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di rigettare Controparte_1 l'avversario ricorso e tutte le domande e istanze proposte dal ricorrente, assolvendo quest'ultima da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, a pagina 1 di 8 favore di delle spese, diritti e onorari, oltre accessori (I.V.A., C.P.A., rimborso Controparte_1 forfetario tariffa forense).
3. A seguito del decesso del ricorrente in data 12.12.2023, e nella Parte_1 Pt_2 Parte_2 qualità di eredi universali del defunto , hanno depositato in data 5.2.2024 comparsa di Persona_1 intervento volontario riportandosi a tutti i precedenti scritti di parte e ai verbali di udienza, facendone propri i contenuti, le richieste e i documenti.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
6. All'atto dell'introduzione del giudizio il defunto lavorava alle dipendenze della Persona_1 convenuta dal 01.02.1983, inquadrato come QD4 (Quadro Direttivo - 4° livello) del C.C.N.L. ed era in servizio presso la struttura Monitoring di Firenze.
7. È pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente provato, che dal 13 novembre 1997 e in Per_1 via continuativa sino al 1° giugno 2003, abbia lavorato per la convenuta all'estero presso le sedi di IR (doc. 7 fasc. ric.) e Parigi (doc. 16 fasc. ric.); e, successivamente, dopo un periodo in cui è stato richiamato a lavorare in Italia presso la Direzione Centrale di Roma, abbia prestato servizio all'estero presso la Rappresentanza di Tunisi dal 1 dicembre 2006 e sino a luglio 2010 (doc. 28 fasc. ric.).
8. La presente controversia riguarda l'asserita computabilità, sia ai fini del conteggio del T.F.R. che ai fini della contribuzione assistenziale e previdenziale - sia ordinaria che integrativa - delle indennità erogate al ricorrente durante i periodi in cui ha operato all'estero.
9. In particolare, parte ricorrente lamenta che la ha utilizzato quale base di calcolo CP_2 dell'accantonamento del T.F.R. e dell'imponibile previdenziale la sola “retribuzione italiana di riferimento”, escludendo, illegittimamente, tutte le altre indennità alle quali deve riconoscersi, invece, natura retributiva.
10. Il presente procedimento consiste, pertanto, in un giudizio di accertamento finalizzato ad accertare quale sia stato il trattamento retributivo complessivamente percepito dal de cuius durante il periodo di lavoro presso diverse sedi estere della datrice di lavoro e la computabilità, nella base di calcolo degli accantonamenti ai fini del t.f.r. e dei versamenti contributivi alla previdenza obbligatoria e a quella complementare, dell'indennità di alloggio, dell'indennità estero, dell'indennità costo vita e dell'indennità quota alloggio, previo accertamento della loro natura retributiva.
11. Si rammenta, al riguardo, che il lavoratore ancora in servizio (condizione nella quale versava Per_1 alla data di deposito del ricorso introduttivo) può proporre azione di mero accertamento avente ad oggetto le quote annuali del T.F.R., ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di un'azione di condanna (per tutte, v. Cass. 12.7.2012, n. 11778).
12. Ciò posto in ordine al thema probandum et decidendum, in merito, in primo luogo, al periodo lavorato in Libano, deve, intanto, rilevarsi che, per esplicita affermazione di parte attrice (cfr. doc. 34 e 43 fasc. ric.), la retribuzione asseritamente percepita in detto periodo da è suddivisa, nel doc. 34 - busta Per_1 paga di aprile 2001 - e nel doc. 43 - consistente in un riepilogo elaborato dalla stessa parte ricorrente -, in “stipendio” e “alloggio”.
13. Ciò chiarito, deve, quindi, darsi atto che con riferimento a tale periodo di distacco a IR, durato circa 4 anni, il ricorrente ha prodotto in giudizio una sola busta paga, ossia quella di aprile 2001 (cfr. doc. 34 fasc. ric.), mese nel quale il lavoratore era inquadrato quale Quadro Direttivo di 3° Livello (in precedenza, egli era stato inquadrato come Impiegato prima, Quadro di 1° livello poi -settembre 1998-, e, infine, Funzionario di V grado -ottobre 1999-), e che nel prospetto riepilogativo che pone alla base delle sue richieste (cfr. doc. 43 fasc. ric.), parte ricorrente estende, retroattivamente, i valori risultanti dall'ultima busta paga di aprile 2021 sino al novembre 1997.
pagina 2 di 8 14. Al riguardo, deve, quindi, osservarsi che la stessa Banca convenuta ha ammesso che “dai documenti (cfr. doc. 34 di contr.) … risulta … un trattamento articolato costituito da una retribuzione base (USD 7.157,62 lordi mensili) e una indennità di alloggio (USD 2.083,38).”. 15. D'altro canto, la medesima Banca ha eccepito che “con riferimento a tale periodo di distacco all'estero, durato 4 anni, il ricorrente deposita una sola busta paga ossia quella di aprile 2001 (cfr. doc. 34 di contr.), mese in cui il ricorrente stava per lasciare il Libano con il grado di Quadro Direttivo di 3° Livello. Per comporre però il prospetto che pone alla base delle sue richieste (cfr. doc. 42 di contr.), il ricorrente calcola i valori dell'ultima busta paga sin dal novembre 1997, come se in quei 4 anni di permanenza a IR il ricorrente fosse stato da sempre retribuito come QD3L e non come Impiegato prima, Quadro di 1° livello poi (settembre 1998) ed infine Funzionario di V° grado (ottobre 1999). Dunque, non solo il ricorrente non è in grado di documentare e dimostrare la misura della retribuzione tempo per tempo percepita in Libano, ma lo stesso propone un insolito e inammissibile “trascinamento” a ritroso dell'ultima retribuzione (verosimilmente la maggiore rispetto alle precedenti), (sovra)stimando così differenze sugli oneri accessori collegati (accantonamento t.f.r. e contribuzione previdenziale) che risultano del tutto inattendibili.”.
16. Ritiene il Tribunale che detta eccezione sia in parte inconferente e in parte generica.
17. Sotto un primo profilo, infatti, deve rilevarsi che è estranea all'oggetto del contendere nel presente giudizio ogni questione relativa allo “stipendio”.
18. Sotto un secondo profilo, invece, deve rilevarsi che parte convenuta, con riguardo all'indennità di alloggio, non ha specificamente contestato che l'abbia percepita per tutto il periodo di servizio Per_1 in Libano, né, che tale indennità di alloggio gli sia stata erogata in misura fissa e periodica1; né, d'altro canto, la Banca resistente ha specificamente dedotto che l'importo dell'indennità di alloggio abbia subito tra il 1997 e il 2001 variazioni, che, peraltro, avrebbero potuto essere disposte unilateralmente solo dalla resistente stessa e, pertanto, necessariamente appartenere alla sua sfera di conoscenza.
19. Per tali ragioni si recepisce, quanto all'indennità di alloggio, il conteggio sub doc. 43 di parte attrice.
20. Con riguardo, poi, ai periodi successivamente lavorati da a Parigi e a Tunisi, è incontroverso Per_1 fra le parti e, comunque, documentalmente provato, che:
- dal 30 aprile 2001 al 1° giugno 2003 il de cuius ha lavorato per la convenuta presso la sede di
Parigi (sede estera “whole sale”) (doc. 16 fasc. ric.);
- con comunicazione di aprile 2001, a venne riconosciuto dalla convenuta un trattamento Per_1 economico costituito, oltre che dalla retribuzione italiana di riferimento (£ 48.726.523 nette annue), da tre indennità espressamente erogate «a fronte dei maggiori costi della vita e dei disagi connessi al trasferimento ed alla permanenza all'estero» e costituite da una indennità per il costo della vita (£ 14.617.957,00 nette); una indennità estero (FF 15.023,00 netti) e una indennità quota alloggio (FF 44.118,00 netti).
- era espressamente previsto (cfr. ancora doc. 16 fasc. ric.) che «le componenti del trattamento indicate come “indennità costo vita”, “indennità estero” e “indennità quota alloggio” Le verranno riconosciute limitatamente al periodo in cui la Sua prestazione di lavoro verrà resa all'estero; al Suo rientro in Italia, quindi, Ella percepirà la sola retribuzione italiana di riferimento» e che «resta parimenti inteso che le componenti “indennità costo vita” e “indennità quota alloggio”, aventi natura risarcitoria, non sono computabili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto»;
- con decorrenza 1° agosto 2002 (cfr. doc. 18 fasc. ric.) i suddetti importi sono stati indicati in Euro (€ 26.740,00 quale retribuzione italiana netta di riferimento, € 8.022,09 netti a titolo di indennità
pagina 3 di 8 costo vita, € 8.237,62 netti a titolo di indennità estero e € 7.588,24 netti a titolo di indennità quota alloggio), restando invariato, invece, il trattamento normativo precedentemente indicato;
- durante il periodo di lavoro svolto in Francia, ha percepito una retribuzione mensile lorda Per_1 per 12 mensilità espressa in Euro, come da prospetto riepilogativo allegato (doc. 44 fasc. ric.);
- dal 01.12.2006 a luglio 2010, è stato trasferito a Tunisi con l'incarico di Chief Per_1 Representative Officer,
- durante tale periodo, ha percepito un trattamento economico complessivo (cfr. docc. 29 e Per_1 45 fasc. ric.) costituito dalla retribuzione italiana netta di riferimento (€ 34.549,87 netti), oltre a due indennità erogate «a fronte dei maggiori costi della vita e dei disagi connessi al trasferimento ed alla permanenza all'estero» e costituite da una indennità per costo della vita (€ 345,50 netti) e una indennità estero (€ 20.104,63 netti). Non era, invece, più prevista alcuna indennità di alloggio;
- anche con riguardo a tale trattamento la specificava che «le componenti del trattamento CP_2 indicate come “indennità costo vita”, “indennità estero” Le verranno riconosciute limitatamente al periodo in cui la Sua prestazione di lavoro verrà resa all'estero; al Suo rientro in Italia, quindi, Ella percepirà la sola retribuzione italiana di riferimento» e che «resta parimenti inteso che la componente “indennità costo vita”, avente natura risarcitoria, non sono computabili ai fini del TFR» (cfr. sempre doc. 29 fasc. ric.);
- durante il periodo di lavoro svolto in Tunisia, ha percepito una retribuzione mensile lorda Per_1 espressa in Dinari Tunisini per 12 mensilità, con conversione in Euro, come da prospetto riepilogativo allegato (doc. 45 fasc. ric.).
21. Tutto ciò posto, deve darsi atto che la società convenuta ha puntualmente dedotto, senza che vi sia stata alcuna specifica contestazione al riguardo a opera di parte attrice nella prima difesa utile disponibile, né, comunque, in sede di note autorizzate del 23.4.2024, che l'indennità estero è stata inclusa, sia con riguardo al periodo lavorato in Francia che con riguardo al periodo lavorato in Tunisia, nella base imponibile utile per l'accantonamento del T.F.R. Ne discende che sotto tale profilo non vi è materia del contendere, avendo già provveduto la all'inclusione di tale indennità nella base imponibile CP_2 utile per l'accantonamento del T.F.R., o, comunque, avendo in questa sede riconosciuto la spettanza di tale inclusione.
22. Pertanto, per quanto concerne l'individuazione della base imponibile utile per l'accantonamento del T.F.R., l'oggetto del contendere risulta circoscritto all'“indennità di alloggio” per il periodo lavorato in Libano, alle “indennità costo vita” e “indennità quota alloggio” per il periodo lavorato a Parigi e all'“indennità costo vita” per il periodo lavorato a Tunisi.
23. Ciò detto, deve considerarsi, in diritto, che per consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, ai fini di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento; dovendosi, invece, attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore; sicché, in particolare, all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell'erogazione, dalla corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, dal suo essere condizionata al permanere dell'abitazione e all'avvenuto assoggettamento a contribuzione (Cass. 31 agosto 2018, n. 21519; Cass. 3 giugno 2019, n. 12123 e n. 15124). 24. Ancora, in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, la Corte di Cassazione ha riconosciuto natura retributiva alle somme erogate a titolo di rimborso spese, qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, essendo irrilevante il carattere forfettario o meno del rimborso, ma piuttosto rilevante, in via esclusiva, il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero: risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle
pagina 4 di 8 condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (Cass. 18 marzo 2009, n. 6563, che ha confermato la natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione). Si ritiene, pertanto, che il trattamento estero abbia natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali;
avendo, invece, natura riparatoria il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisca la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 22 luglio 2016, n. 15217; Cass. 27 luglio 2018, n. 20011).
25. Ancora, il giudice di legittimità ha chiarito che, in assenza di precise e univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e, comunque, a prescindere dall'assetto riconducibile alla qualificazione delle parti (in ipotesi di disciplina legale da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto), in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati;
così, per l'identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;
b) l'assenza di giustificativi di spesa;
c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;
e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l'indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, in motivazione, sub p.ti 11 e 12; Cass 20 settembre 2022, n. 27534).
26. Come è noto, infatti, l'art. 2120, comma 2 c.c. stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
27. Come, dunque, ripetutamente ribadito dal giudice di legittimità, la detta disposizione è chiara nel prescrivere l'assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese (v., ex plurimis, Cass. n. 10896 del 2008).
28. Come detto, dunque, l'emolumento può essere ascrivibile alla categoria del rimborso spese, eccettuato secondo la previsione legale dal computo nella base di calcolo del T.F.R., ove abbia natura meramente riparatoria e costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto, perciò, a riparare la lesione subita, ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione.
29. Si afferma, pertanto, che le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa quando, non rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione pagina 5 di 8 lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto (v. fra le altre, Cass. n. 6563 del 2009; Cass. n. 2015 del
1987).
30. La seconda possibilità di deroga al principio di onnicomprensività è demandata ad una disposizione della contrattazione collettiva che apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro e univoco (Cass. n. 2781 del 2008; Cass. n. 19917 del 2011).
31. La deroga, infatti, deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale (v. Cass. n. 5707 del 2009); inoltre, la prova di una norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione nel T.F.R. incombe su chi la invochi (v. Cass. n. 15889 del 2004).
32. I consolidati principi di diritto sin qui enunciati sono da tempo applicati nel caso di trattamenti economici aggiuntivi (variamente denominati) corrisposti al lavoratore che, alle dipendenze del datore di lavoro italiano, presti la sua opera all'estero (v. Cass. n. 4575 del 1988; Cass. n. 540 del 1995; Cass.
n. 14388 del 2000; Cass. n. 14835 del 2009; Cass. n. 24032 del 2017; Cass. n. 20011 del 2018).
33. Invero, dette attribuzioni patrimoniali possono essere previste da pattuizioni collettive e/o individuali, per cui natura e funzione non sono identificabili in astratto, né, sulla base della mera qualificazione nominalistica offerta dalle parti, ma devono essere di volta in volta individuate sulla base delle circostanze del caso concreto.
34. Di conseguenza, in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di accertare la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero, la stessa può essere desunta, come sopra si è spiegato, da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che hanno valore orientativo: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;
b) l'assenza di giustificativi di spesa;
c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;
e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l'indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva (Cass. 27534 del 2022; Cass. n. 24594 del 2018; Cass. n. 21519 del 2018). 35. E il giudice di legittimità ha più volte interpretato le disposizioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro de quo (doc. 1 fasc. res.), sostanzialmente reiterata nel settore del credito, secondo cui vanno esclusi dalla base di computo del T.F.R. i trattamenti "corrisposti ai sensi del capitolo XI del presente contratto e, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione." (art. 73 C.C.N.L. Dirigenti Credito 22.6.1995), pervenendo alla conclusione che voci come quelle relative al versamento di somme per l'alloggio fruito all'estero non potessero essere escluse per dette disposizioni della contrattazione collettiva (v. specificamente in tal senso Cass. n. 21519 del 2018; conf. Cass. n. 38168 del 2022; su censure di aziende di credito che proponevano la medesima tesi su analogo tenore della disposizione collettiva, cfr. Cass. n. 29286 del 2019; Cass. n. 21383 del 2019; Cass. n. 15124 del 2019; Cass. n. 24875 del 2005; Cass. n. 3278 del 2004).
36. Quanto, dunque, all'assunto (potenzialmente assorbente) della odierna resistente secondo cui devono essere escluse dalla retribuzione parametro del T.F.R. tutte le voci componenti il trattamento estero (ad eccezione dell'indennità estero), in ragione delle previsioni della contrattazione applicata al rapporto, ribadito il chiaro tenore della norma codicistica che espressamente subordina il dispositivo legale all'assenza di diverse disposizioni collettive, sembra al Tribunale di una certa evidenza che gli emolumenti che il contratto collettivo esclude dalla base di calcolo del T.F.R. (v. artt. 57 e ss. del C.C.N.L. sopra citato) siano quelli corrisposti al dipendente in occasione del trasferimento, e, quindi, sia i rimborsi di spese sostenute, sia prestazioni che hanno evidentemente una natura compensativa- risarcitoria dei costi, anche non documentabili, affrontati dal lavoratore all'atto del trasferimento.
37. Ma nella specie nessuno degli emolumenti facenti parte del trattamento estero corrisposto al de cuius risulta avere questi caratteri.
pagina 6 di 8 38. Ne discende, allora, che deve valutarsi singolarmente la natura di ciascuna delle voci che compongono il trattamento estero tempo per tempo riconosciuto a al fine di accertare se si tratti di Per_1 componenti retributive o, invece, di rimborsi spese, come tali esclusi dalla retribuzione parametro del T.F.R., sia, dall'art. 2120 c.c., sia, dalla contrattazione di categoria.
39. Applicati, quindi, alla fattispecie concreta i consolidati principi di diritto sopra esaminati, ritiene il giudicante che non possa dubitarsi della natura retributiva delle voci de quibus.
40. L'indennità per il costo della vita costituisce, infatti, una componente del trattamento economico corrisposta in misura fissa mensile, senza alcuna correlazione con spese documentate, e avente la chiara finalità di “salvaguardia della retribuzione, e cioè di adeguamento di questa alle maggiori spese in considerazioni delle condizioni ambientali in cui il lavoratore, dislocato all'estero, presta la sua attività” (v. giurisprudenza di legittimità sopra citata).
41. Ma analogamente deve dirsi, secondo il Tribunale, per l'“indennità di alloggio” e per l'“indennità quota alloggio”, non essendo seriamente dubitabile che l'erogazione, in misura fissa e periodica, avesse la funzione di salvaguardare la retribuzione del lavoratore a fronte del maggior costo determinato dallo svolgimento della prestazione all'estero e debba essere, quindi, considerata retributiva. In altri termini, premesso che l'alloggio era fornito in relazione a esigenze abitative del lavoratore (e, del resto, è difficile pensare a qualche altra funzione di una casa di abitazione), l'indennità di cui si discute, fissa e continuativa, serviva a coprire i maggiori costi che il dirigente sosteneva per soddisfare quelle esigenze abitative perché lavorava all'estero, costituendo, pertanto, un
“rimborso di spese necessarie incontrate dal lavoratore per svolgere la propria attività e quindi, sia pur indirettamente, per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa contrattuale”, di cui la citata Cass. n. 6563/2009 afferma, del tutto condivisibilmente, la natura retributiva.
42. Di conseguenza, tutte le indennità percepite da durante i periodi di lavoro svolti a IR, a Per_1 Parigi e a Tunisi, negli importi lordi rispettivamente risultanti dai documenti in atti, devono essere incluse nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
43. Quanto, invece, agli ulteriori capi di domanda, risulta dirimente osservare che entrambi hanno espressamente a oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni che il defunto Per_1 avrebbe subito all'atto del pensionamento, per effetto dell'omessa inclusione delle indennità per cui è causa nella base di calcolo della contribuzione obbligatoria (A.G.O.) e di quella integrativa (Fondo pensione BdR).
44. Ne discende che il decesso del lavoratore, intervenuto allorquando egli era ancora alle dipendenze della convenuta, stante l'assenza di allegazione e prova che alla data del decesso avesse già maturato CP_2 il diritto a pensione, ha determinato l'impossibilità del verificarsi dell'evento pensionamento e, quindi, della venuta ad esistenza del danno da ristorare, consistente, quest'ultimo, nella percezione da parte dell'assicurato di ratei pensionistici di importo inferiore a quelli che avrebbe conseguito se il datore di lavoro avesse versato la contribuzione sulla totalità della retribuzione lorda corrispostagli durante il servizio all'estero. È chiaro, infatti, che gli eredi del defunto non possono subentrare nella titolarità di un diritto soggettivo la cui fattispecie costituiva alla data della morte del de cuius non si era ancora perfezionata e che, pertanto, non era ancora entrato a far parte della sua sfera giuridica soggettiva.
45. È assorbita ogni ulteriore questione controversa, di rito, di merito o istruttoria.
46. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, segue il criterio della (maggiore) soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'indennità estero percepita da Per_1
durante i periodi lavorati in Francia e in Tunisia;
[...]
- accerta e dichiara il diritto di e nella qualità di eredi universali Parte_1 Parte_2 del defunto , all'inclusione nella base di calcolo del T.F.R. maturato da Persona_1 Per_1
dell'indennità di alloggio percepita da durante il servizio prestato in
[...] Persona_1 Libano, dell'indennità costo vita e dell'indennità quota alloggio percepite da nel Persona_1 periodo lavorato in Francia e dell'indennità costo vista percepita da nel periodo Persona_1
pagina 7 di 8 lavorato in Tunisia, per gli importi lordi rispettivamente risultanti dai documenti in atti, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a e le spese di lite che, ex Controparte_1 Parte_1 Parte_2 D.M. n. 147/22, si liquidano in complessivi € 3.689,00 per compensi professionali, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Parte attrice ha, infatti, altresì, dedotto, “relativamente al periodo in cui ha lavorato a IR”, rispetto al quale “il ricorrente non è in possesso della documentazione contabile ed amministrativa riguardante il rapporto di lavoro, le mansioni svolte, le retribuzioni percepite ed il trattamento economico e normativo applicato dalla banca, andata dispersa in occasione del suo rientro in Italia”, che “il suo trattamento economico e normativo è stato del tutto conforme a quello applicato agli altri dipendenti impiegati all'estero e sopra riportato, tranne ovviamente che per gli importi riconosciuti;”, circostanza non specificamente contestata dalla resistente.