Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1586
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Sentenza 27 novembre 2025

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Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dai proprietari di un fabbricato sito in Bagheria, i quali hanno convenuto in giudizio l'Amministrazione Comunale, conduttrice di parte dell'immobile adibito a sede di Liceo Artistico, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del degrado del piano cantinato, riconsegnato in data 30 novembre 2017. Gli attori hanno lamentato che tale stato fosse imputabile all'uso improprio da parte della conduttrice, la quale avrebbe omesso di comunicare le necessità manutentive ai sensi dell'art. 1577 c.c., quantificando il danno in € 118.000,00, oltre all'indennità di occupazione di € 68.495,64 per l'impossibilità di locare l'immobile. La convenuta Amministrazione ha contestato integralmente le domande, attribuendo il degrado alla vetustà dell'immobile, all'uso conforme alla destinazione e all'inerzia dei proprietari nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, evidenziando di aver effettuato interventi di spurgo e sanificazione a fronte dell'inerzia dei locatori. La causa è stata istruita documentalmente e tramite acquisizione della relazione di CTU redatta in un procedimento di ATP.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, qualificandola come risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1590 c.c. per inadempimento dell'obbligo di riconsegna dell'immobile nello stato in cui era stato ricevuto, salvo il deterioramento dovuto al normale uso. Accogliendo le conclusioni della CTU, il giudice ha distinto i danni riconducibili all'uso improprio da quelli derivanti dalla vetustà. Sono stati posti a carico dell'Amministrazione convenuta i danni derivanti dall'uso, quali pareti danneggiate e imbrattate, porte vandalizzate, lavatoi e plafoniere mancanti, pavimentazione macchiata e danneggiata, infissi e radiatori danneggiati o assenti, impianti elettrici e idrici incompleti, quantificati in € 53.350,00 alla data della relazione di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per un totale complessivo di € 70.900,46. Sono stati invece posti a carico degli attori i danni dovuti alla vetustà e ad agenti esterni, come le efflorescenze dovute all'umidità di risalita, non imputabili al conduttore. La domanda di risarcimento per lucro cessante, quantificata in € 68.495,00, è stata rigettata per genericità della formulazione. Le spese di lite sono state compensate nella misura di ½, con condanna della convenuta al pagamento della restante parte, liquidata in € 5.634,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1586
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 1586
    Data del deposito : 27 novembre 2025

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