Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8679/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fiorenzo Marino, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Milano Gaetano, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (11.10.2013) e (22.11.2018), durante la Per_1 Per_2 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 la ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
2) l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore delle minori di € 600,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 7.3.2025 si costituiva il quale, Controparte_1 contestando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva, in particolare,
l'affidamento alternato settimanale con rinuncia al mantenimento reciproco o, in subordine, l'affidamento condiviso con la concessione dell'intero importo dell'assegno unico alla ricorrente oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del giorno 11.3.2025, raggiungevano un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle figlie minori.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale, al termine della quale le parti chiedevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori (11.10.2013) e (22.11.2018) restano Per_1 Per_2 congiuntamente affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se le minori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00; le minori trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di
Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno
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alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con
l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto, la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
3) il sig. presta il proprio consenso a che la signora Controparte_1 [...]
continui a percepire – come già avviene – l'intero importo dell'assegno Parte_1 unico per le figlie rinunciando alla quota di sua spettanza;
4) tenuto conto di quanto previsto al punto 3, il sig. verserà Controparte_1 un assegno di mantenimento per le minori di 160,00 euro (80,00 per figlia) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra
; Parte_1
5) le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla medesima udienza il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi delle minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori (11.10.2013) e (22.11.2018) avvenga secondo le condizioni Per_1 Per_2 dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 11.3.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 11.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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