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Articolo 2 della Legge 3 giugno 1960, n. 529
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Legge 3 giugno 1960, n. 529
Articolo 2 della Legge 3 giugno 1960, n. 529
Versione
1 luglio 1960
Art. 2.
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 1960.
Entrata in vigore il 1 luglio 1960
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