Art. 9. Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera 1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonche' le condizioni e ogni altra modalita' relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresi' le caratteristiche rel- ative all'accensione di prestiti, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.
2. Il Ministro del tesoro puo' procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonche' ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.
3. Ai fini della dismissione di azioni di proprieta' del tesoro, il Ministro ha facolta' di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o gia' emessi, purche' con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.
2. Il Ministro del tesoro puo' procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonche' ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.
3. Ai fini della dismissione di azioni di proprieta' del tesoro, il Ministro ha facolta' di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o gia' emessi, purche' con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.