Decreto presidenziale 11 novembre 2024
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/08/2025, n. 15769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15769 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15769/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04479/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2020, proposto da
GE EN IT, IO DA, NA TO, RO TO, EN CE, AN AM, EL US, OV CA, EN RO, TO CH, MA CH, DA RE, NA LA, TO DA IR ALGN, RO EL IG, AT IE, RG Di IO, AN Di MA, IA IA Di PA, LA Di PR, RA Di IE, IV Di GL, ST IO, LI LL, AN IU, IZ IM, BA CC, CO TI, LO NN, IA NI IA, LU TO, DI CH, SA NA, LE IA, VI OP, NI IO, RT IO, RT ZO, LE PE, AE PE, LE OM, FA RO, AN IN RO, UR CI, CA TO, IM VA, LL US, TO ON, rappresentati e difesi dagli avvocati RO D'Ambrosio, Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VI LI in Roma, via Archimede 10;
contro
Miur Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UC HI, EP Sezzi, non costituiti in giudizio;
Per la declaratoria
a seguito di riassunzione, “della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all’inserimento degli odierni ricorrenti nella II^ fascia di circolo ed istituto, diritto che deriva direttamente dall’annullamento del D.M. n. 347 del 01.06.2017”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- gli “odierni ricorrenti in riassunzione … presentavano in data 29.9.2017, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica … “per l’annullamento/dichiarazione di nullità/disapplicazione previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017 … nella parte in cui esclude dall’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati, limitando l’inserimento ai soli “ aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti .. .(omissis)”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti e per il risarcimento del danno in forma specifica per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella II^ fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di cui al D.M. n. 374 del 1 giugno 2017”;
- con atto di opposizione, “l’Amministrazione convenuta … chiedeva che il ricorso straordinario succitato venisse deciso in sede giurisdizionale”;
- pertanto, i ricorrenti “presentavano … atto di trasposizione” (rubricato sub n. 1044/2018), con cui “rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito ... accogliersi il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, e condannare l’Amministrazione resistente a consentire l’inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ex D.M. 374/17”;
- “con sentenza breve n. 3599/2018, il Tribunale Amministrativo accoglieva in parte il ricorso sopra citato”, così disponendo: “ a) … annulla il d.m. n. 374 del 2017, nei limiti e nei sensi indicati in motivazione; b) dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; …”;
- nella predetta sentenza “il Tribunale amministrativo adito testualmente scrive: “… il d.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e va, quindi, annullato nella parte in cui, all’art. 2, esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P., previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’allegato B del d.P.R. n. 19 del 2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi della Tabella C del d.m. n. 39 del 1998; … (omissis) … ; che le superiori considerazioni valgono anche per coloro che, tra gli odierni ricorrenti, hanno un diploma ITP rilasciato all’estero (cfr., in particolare, le posizioni dei ricorrenti OT RI FI, AL TO IO e US LL), salvo tuttavia il riconoscimento del loro diploma secondo le regole vigenti nel nostro ordinamento ”;
- “nonostante quanto sopra statuito, in merito al concreto inserimento dei docenti nelle rispettive graduatorie regionali, … il Giudice di primo grado così pronuncia: “ riguardo alla domanda di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ””;
- avverso “tale parte della sentenza n. 3599/2018, ovvero quella con cui il Tar del Lazio aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a., gli odierni ricorrenti proponevano, innanzi al Consiglio di Stato, formale ricorso in appello con istanza cautelare” (R.G. n. 5753/2018);
- con ordinanza n. 4172 del 5.9.2018, il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare e per l’effetto ammetteva “ con riserva gli appellanti alla II^ fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, previa verifica, caso per caso, degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, diversi da quello oggetto della pronuncia di annullamento, con la specificazione che l’inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ”, ritenendo di condividere le doglianze degli odierni ricorrenti sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che, nella specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all’inserimento degli appellanti nella II^ fascia di circolo ed istituto, diritto che deriva direttamente dall’annullamento del D.M. n. 347 del 01.06.2017, richiesto dagli appellanti con il ricorso in primo grado e disposto dal primo giudice, dal momento che “nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente … all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, risultando proposto in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo” (cfr. Cons. Stato n. 2034/2018); Considerato il pregiudizio e grave ed irreparabile al quale gli appellanti si vedono esposti nelle more della decisione di merito ”;
- a seguito della predetta ordinanza cautelare, “i ricorrenti venivano inseriti con riserva nelle graduatorie di istituto e molti convocati per incarichi annuali”;
- in data 30.12.2019, “veniva pubblicata la sentenza n. 8897 con cui il Consiglio di Stato … “ definitivamente pronunciando: a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe disponendo conseguentemente il rinvio al giudice di primo grado; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ”;
- con la predetta sentenza il Consiglio di Stato riteneva che “ dagli atti del processo risulta che gli appellanti hanno impugnato soltanto il suddetto decreto ministeriale, che costituisce atto di macro organizzazione. Nel perimetro dell’impugnazione non è rientrata anche la questione relativa all’inserimento nelle graduatorie, che costituzione atto di gestione del personale. Ne consegue che il rapporto giuridico introdotto nel processo con il ricorso in esame spetta unicamente al giudice amministrativo. Deve, pertanto, essere riformata la sentenza impugnata nella sua parte in cui ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad una domanda che non è stata proposta ”;
Premesso, altresì, che con l’odierno ricorso gli interessati hanno riassunto il giudizio al precipuo scopo di ottenere la “dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all’inserimento degli odierni ricorrenti nella II^ fascia di circolo ed istituto, diritto che deriva direttamente dall’annullamento del D.M. n. 347 del 01.06.2017”;
Rilevato che i ricorrenti hanno articolato la domanda nei seguenti termini:
- “il capo della Sentenza n. 3599/2018 … relativo all’annullamento del D.M. n. 374 del 2017 … è passato indiscutibilmente in giudicato”;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8897/2019, ha correttamente accertato che i ricorrenti avevano “impugnato soltanto il citato decreto ministeriale n. 374 del 2017 e non anche la graduatoria di istituto o il provvedimento di mancanza inclusione in essa”, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo;
- “il TAR si è pronunciato su di una domanda non proposta dai ricorrenti che – si ripete nuovamente - non hanno mai impugnato le graduatorie di istituto”;
- “le graduatorie di Istituto non erano affatto oggetto di impugnazione dell’originario ricorso e l’inserimento nella II^ fascia delle medesime graduatorie era ed è una conseguenza logica e giuridica dell’annullamento del DM 374/2017 e non la conseguenza giuridica dell’annullamento delle graduatorie di istituto (domanda non proposta)”;
- tale “assunto è stato confermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza 4172/2018”;
Rilevato altresì che:
- con decreto presidenziale n. 5128/2024 in data 11.11.2024 è stata autorizzata “la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio” nei confronti dei potenziali controinteressati;
- in data 25.11.2024 gli interessati hanno prodotto in giudizio l’attestazione ministeriale in merito al fatto che “ in data 22.11.2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito quanto autorizzato dal Tar Sezione III Bis Regione Lazio in riferimento al R.G. 04779/2020 su richiesta ”;
Considerato che nel presente giudizio di rinvio si deve prendere atto di quanto statuito dal Consiglio di Stato in merito al fatto che, non essendo state specificamente impugnate le graduatorie di istituto, l’unica domanda ritualmente formulata con il ricorso n. 1044/2018 attiene all’annullamento del D.M. n. 374/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati;
Ritenuto, pertanto, che:
- la statuizione contenuta nella sentenza n. 3599/2018 in merito al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo quanto alla delibazione delle domande residuali rispetto a quella di annullamento del D.M. n. 374/2017 non ha ragion d’essere, non essendovi domande ulteriori, autonomamente individuabili;
- stante l’effetto conformativo del giudicato, l’Amministrazione, come peraltro si evince dalla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4172/2018), è tenuta a provvedere alla esecuzione del dictum di annullamento del D.M. n. 374/2017, attivando ogni rimedio necessario al riesame della posizione sostanziale dei ricorrenti, tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tar n. 3599/2018;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto accerta la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto alle domande articolate con il ricorso n. 1044/2018, con l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia di annullamento del D.M. 374/2017 contenuta nella sentenza n. 3599/2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO