Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 08/05/2023, n. 7745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7745 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 07745/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10885 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento/rettifica e/o modifica
- del 32° aggiornamento comunicato in data 4 agosto 2022 con cui il Ministero dell’Interno ha inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria unica nazionale delle vittime del dovere o soggetti equiparati secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, per la corresponsione delle provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come disposto dal d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243;
- di tutti gli atti, dei verbali, dei documenti e di ogni altro atto presupposto, prodromico, conseguenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il Ministero dell’Interno, con la nota impugnata del 4 agosto 2022, ha inserito il ricorrente nella sola graduatoria delle “vittime del dovere” ex art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005;
- che, in ragione di ciò, l’istante, con il ricorso in esame, ha chiesto, in aggiunta al disposto inserimento nella graduatoria delle “vittime del dovere”, il riconoscimento dello status di “vittima del terrorismo” ex legge n. 302 del 1990, ritenendo che ciò si ricavi dalla sentenza della Corte di Appello de l’Aquila n.-OMISSIS- della quale chiede l’esecuzione;
- che, pertanto, la presente iniziativa va qualificata come azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. del cpa, posto che lo stesso tenore del ricorso in esame è incentrato sulla corretta esecuzione della predetta sentenza della Corte di Appello de l’Aquila n.-OMISSIS- di cui la nota impugnata del 4 agosto 2022 costituisce, ad avviso dell’istante, una forma di elusione del giudicato;
- che, diversamente opinando, invero, dovrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, condividendo il Collegio quella giurisprudenza che afferma, nei casi della specie (ovvero nei casi di ricorso ordinario di tipo impugnatorio avverso il diniego della richiesta di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o di “vittima del terrorismo”), la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (per tutte, TAR Sicilia n. 3205/2022);
- che, in effetti, dalla mera lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Appello de l’Aquila n. -OMISSIS-1, si evince che all’istante, oltre al riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, sono stati altresì attribuiti tutti i benefici tipici connessi allo status di “vittima del terrorismo” ed, in particolare, la speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004, l’assegno mensile vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998 nonché quello previsto dall’art. 5, comma 3, della citata legge n. 206 del 2004;
- che, peraltro, anche dall’esame della sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso proposto dall’istante (poi, riformata in senso favorevole al ricorrente dalla predetta sentenza della Corte di Appello de l’Aquila n. -OMISSIS-1), si ricava che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici assistenziali non solo quale “vittima del dovere” ma anche come “vittima del terrorismo”;
- che, pertanto, la Corte di Appello de l’Aquila n. -OMISSIS-1, nell’accogliere integralmente l’appello presentato dal ricorrente avverso la sentenza di rigetto del Tribunale di Chieti n. -OMISSIS- - come si evince dal dispositivo e dalla stessa motivazione della pronuncia - ha quindi accolto la duplice richiesta del ricorrente volta di riconoscimento non solo dello status “vittima del dovere” ma anche di “vittima del terrorismo”;
- che, del resto, se così non fosse, il predetto giudice di appello non avrebbe potuto riconoscere al ricorrente quei benefici indicati nel dispositivo della sentenza n. -OMISSIS-1, che sono invero attribuiti nei confronti di coloro che vengono riconosciuti come “vittime del terrorismo”;
- che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente dello status di “vittima del terrorismo” (oltre a quello di “vittima del dovere”), ciò in esecuzione della sentenza della Corte di Appello de l’Aquila n. -OMISSIS-1 che, nell’accogliere l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. -OMISSIS- di rigetto di entrambe le richieste formulate dall’istante, ha a sua volta riconosciuto in favore del ricorrente anche i benefici connessi allo status di “vittima del terrorismo”;
- che le spese del giudizio vanno, tuttavia, compensate tra le parti, in ragione comunque della peculiarità della vicenda, tranne per il contributo unificato che va, invece, posto a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis 1., del d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Dongiovanni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.