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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2377/2019, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1
Rimato
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Sanvitale
APPELLATO
e nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 39/2019 del Giudice di Pace di Atri (rg. n. 162/2015).
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.4.2015, la conveniva dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Atri , e la per sentir accogliere le seguenti CP_2 CP_2 Controparte_3 Parte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis, in via preliminare,
- esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c. nel merito,
- dichiarare sulla base dei fatti sopra esposti, la sig. , esclusiva responsabile del sinistro de Controparte_3 quo;
- per l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni che garantiva per la r.c.a. Controparte_4
l'autovettura Fiat ST condotta dalla in solido con la sig.ra e con il sig. , a CP_3 CP_3 CP_2 risarcire la della somma di € 4.777,69, per tutti i danni Parte_2 patrimoniali subiti dalla Opel Meriva Tg. ED 678 CJ del sig. nonché la somma di € 4.563,12 per tutti i Per_1 danni subiti dalla Citroen C1 Tg. DR 540 YR della sig.ra ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, Pt_3 che l'On.le Giudice adito riterrà di giustizia, a seguito della c.t.u. tecnica da disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo.
Il tutto, comunque, entro e non oltre la competenza ratione valoris dell'adito Giudice:
- condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Esponeva in fatto che, in data 22.4.2013 alle ore 6.15 circa, mentre la Sig.ra si trovava alla Controparte_3 guida del veicolo Fiat ST tg. DJ815NT di proprietà del sig. , in frazione Santo Stefano nel Controparte_2
Comune di Silvi, andava a collidere con due autovetture posteggiate nei pressi del civico 145. Si trattava dell'autovettura Opel Meriva tg. ED678CJ di proprietà del sig. la quale riportava danni Parte_4
pagina 2 di 8 quantificabili in € 4.777,69, e dell'autovettura Citroen C1 tg. DR540YR di proprietà della sig.ra Parte_5
che subiva un danno patrimoniale pari ad € 4.563,12.
[...]
Rappresentava, altresì, che i mentovati danneggiati avevano provveduto a cedere in suo favore i crediti derivanti dal sinistro appena descritto, chiedendo quindi che la condanna al risarcimento venisse disposta in proprio favore.
Con comparsa del 3.7.2015, si costituiva la insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva il mancato invito alla stipula di una negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione. Contestava, inoltre, la validità degli atti di cessione del credito intervenuti tra i danneggiati e l'attrice, trattandosi di attività finanziaria riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Rappresentava, altresì, l'incompatibilità dei danni dedotti dalla società attorea con la descritta dinamica del sinistro e sottolineava, ad ogni modo, l'eccessività della quantificazione dei danni così come effettuata dalla controparte.
Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, la stessa veniva introitata a decisione all'udienza del
13.13.2019.
Con sentenza n. 39/2019, emessa il 15.4.2019 e pubblicata il 15.4.2019, il Giudice di Pace di Atri accoglieva totalmente le richieste attoree, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
7.493,13, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in complessivi € 1.205,00, con l'aggiunta degli accessori di legge.
Con atto di appello ritualmente notificato, la interponeva appello avverso la richiamata Parte_1 pronuncia, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“a) preliminarmente rimettere la causa in istruttoria per la nomina di un CTU al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente descritta nella citazione in primo grado, nonché con i danni accertati sul veicolo Fiat ST da parte del perito della Compagnia assicurativa, per tutte le ragioni spiegate nel corso del giudizio di primo grado e nel presente atto;
b) dichiarare improponibili, inammissibili o quantomeno rigettare nel merito le domande tutte come proposte dalla carrozzeria , anche per difetto di legittimazione;
Controparte_1
c) in via del tutto subordinata, limitare l'accoglimento delle domande della carrozzeria nei Controparte_1 limiti dei danni effettivamente subiti e dimostrati, tenendo conto della corresponsabilità dei loro proprietari nella verificazione dell'incidente in quanto entrambi contravvenzionati per sosta irregolare;
d) con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla restituzione degli importi già corrisposti da in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado, nonché in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 3 di 8 A sostegno del gravame, deduceva l'illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, erronea ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c., nonché per eccessiva quantificazione dei danni risarcibili.
Con comparsa depositata il 23.12.2019, si costituiva la , insistendo per la reiezione Controparte_1 del gravame, stante la correttezza della decisione assunta in primo grado, sia in relazione alla ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro sia in ordine alla quantificazione dei danni da risarcire.
Con provvedimento del 30.11.2020, pubblicato il 24.12.2020, veniva disposta CTU finalizzata ad accertare la compatibilità dei danni riportati sulle autovetture coinvolte con gli asseriti danni lamentati dall'appellata e riportati nelle fatture relative al pagamento dei costi di riparazione.
Successivamente, le parti precisavano le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'udienza del 12.12.2024, la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
L'appello risulta fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., alcune questioni possono ritenersi assorbite, evitando il loro puntuale esame. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in attuazione di tale principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez.
VI, 04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cass. civ.,
SS.UU., 08/05/2014, n. 9936).
Ne discende che si può soprassedere dall'esame puntuale di alcune questioni preliminari sollevate dall'appellante, tra cui la dedotta invalidità dell'atto di cessione intervenuto tra i danneggiati e la
[...]
per mancata iscrizione di quest'ultima nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., essendo l'appello Controparte_1 fondato nel merito.
Dagli accertamenti tecnici demandati nella presente fase di appello, difatti, è emersa la totale infondatezza della dinamica dell'incidente rappresentata dalla società appellata. All'esito degli accertamenti tecnici compiuti dal nominato CTU, si è infatti avuto modo di acclarare la totale incompatibilità dei danni presenti sulle tre pagina 4 di 8 autovetture convolte nel sinistro con la rappresentazione del sinistro offerta dall'appellante. Ciò induce ad un totale ribaltamento dell'accertamento del sinistro, come compiuto in prime cure, sostanzialmente basato sulle testimonianze assunte e sulle dichiarazioni di stampo confessorio rese dalla danneggiante, sig.ra CP_3
. Queste, tuttavia, contrastano nettamente con le verifiche tecniche svolte dal CTU, che invece rilevano
[...]
l'incongruenza tra i danni lamentati e lo svolgimento del sinistro.
Più nello specifico, il Consulente tecnico ha esaminato compiutamente le riproduzioni fotografiche presenti in atti, descrivendo la natura e l'ubicazione dei danni riscontrabili sulle tre autovetture coinvolte. A seguito di tale preliminare verifica, l'Ausiliario, mediante l'impiego di strumenti tecnici in 3D, ha ricostruito lo svolgimento del sinistro, analizzando tutte le caratteristiche del caso concreto. Da tale accertamento, è emersa la totale discrasia tra i danni rilevati e la dinamica dell'evento, avendo il CTU sottolineato che laddove il sinistro si fosse verificato così come prospettato dalla danneggiante, sarebbero stati di gran lunga maggiori i danneggiamenti presenti sui veicoli.
In particolare, rispetto all'impatto tra la Fiat ST e la Opel, si sarebbero dovuti rilevare i seguenti nocumenti:
“a) i due specchietti retrovisori esterni si sarebbero toccati, e quindi su uno dei due si sarebbero presentate evidenze e/o rottura dell'involucro e/o rottura dello specchio;
b) la maniglia della porta anteriore dell'Opel si sarebbe presentata con graffi op-pure danneggiata;
c) il proiettore della Fiat ST si doveva presentare rotto;
d) la porta posteriore dell'Opel Meriva si sarebbe presentata con una natura di danno concavo, mentre come si può notare dalla documentazione fotografica su rappresentata, la porta presenta tutt'altra natura di danno, ovvero striscia-tura; e) tutto il pannello esterno della porta posteriore doveva essere interessato dall'urto; f) il paraurti anteriore della doveva presentarsi rotto compresa la totale deformazione del parafango Parte_6 anteriore della stessa auto;
g) se la Fiat ST ha continuato la sua corsa urtando anche il veicolo Citroen C1, quest'ultima parcheggiata alcuni metri distanti dall'Opel, i danni che si sarebbero accertati sul parafango posteriore dell'Opel sarebbero stati molto più gravi e con interessamento di tutta la sua area (cfr. pag. 11 CTU in atti). Medesime deduzioni ha svolto il CTU rispetto al presunto impatto tra la Fiat ST e la Citroen C1, rilevando l'assoluta incongruità tra l'entità dei danni, che avrebbero dovuto essere notevolmente maggiori, e la dinamica prospettata dall'attore. Ebbene, gli esiti cui è pervenuta la Consulenza tecnica si appalesano congrui, condivisibili e ottenuti con metodo idoneo e scevro da illogicità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene.
Giova precisare che le verifiche tecniche compiute dal CTU nel presente grado di appello risultano maggiormente attendibili rispetto agli argomenti di prova contraria forniti dalla appellata Controparte_1 nel corso del primo grado di giudizio. Più nello specifico, il prontuario di rilevazione del sinistro allegato al fascicolo di primo grado non consente di ricostruire con esattezza l'andamento del sinistro. In effetti, gli agenti di polizia municipale che hanno provveduto a redigere tale documentazione si sono limitati a raccogliere le pagina 5 di 8 dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli danneggiati, i quali nemmeno erano presenti sul posto al momento dell'impatto, trovandosi nelle rispettive abitazioni. Peraltro, al momento della compilazione del prontuario, il veicolo condotto dalla presunta danneggiante, sig.ra era già stato rimosso. Di conseguenza, Controparte_3 gli agenti verbalizzanti non hanno potuto né osservare direttamente il posizionamento del veicolo che ha causato l'urto, né compiere i relativi rilievi planimetrici (atti a misurare la posizione dei veicoli, eventuali tracce di frenata), che costituiscono elementi indispensabili per consentire agli accertatori di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Tant'è che nel prontuario non viene nemmeno offerta una rappresentazione dei fatti fornita dagli stessi agenti, ma si raccolgono unicamente le affermazioni rese dai danneggiati. Ciò non basta, quindi, a contrastare l'accertamento tecnico cui è pervenuto il CTU mediante verifiche tecniche approfondite e basate su dati raccolti con strumentazione professionale.
Allo stesso modo, le dichiarazioni testimoniali assunte in prime cure devono reputarsi recessive rispetto agli esiti cui è pervenuto l'Ausiliario d'ufficio. Quanto ai due agenti accertatori, essi si sono limitati a confermare il contenuto del prontuario che, tuttavia, come già rilevato, non risulta utile nella ricostruzione dell'evento, per mancanza dei rilievi planimetrici e poiché redatto sulla base delle sole dichiarazioni rese dagli interessati.
Né possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni spontaneamente rese in data 4.5.2013 agli agenti della Polizia
Municipale dalla presunta danneggiante, sig.ra a seguito del sinistro. In particolare, dal Controparte_3 confronto tra tali dichiarazioni e quelle rese in udienza in sede di interrogatorio formale, risultano incongruenze in relazione all'immediato allontanamento della sig.ra dal luogo del sinistro, avendo la stessa CP_3 dichiarato agli agenti della Polizia Locale di essere andata via per motivi di lavoro, lasciando intendere di aver utilizzato lo stesso mezzo incidentato, per poi dichiarare in udienza che l'auto era stata prelevata in quanto “non era più in grado di marciare” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2016). A ciò aggiungasi che ulteriori dubbi di attendibilità in merito alle asserzioni della discendono dal fatto che la parte ha riferito che, CP_3 successivamente al sinistro oggetto di causa, la medesima autovettura ha subito ulteriori danni, consistenti in un'introflessione sulla carrozzeria in prossimità della ruota destra. Sul punto non vi è stato alcun accertamento in primo grado in base al quale distinguere i danneggiamenti causati dal primo sinistro rispetto a quelli postumi.
Dalle rilevate incongruenze e dalla scarsa rilevanza probatoria delle predette dichiarazioni emerge la maggiore attendibilità degli esiti cui è pervenuto l'accertamento tecnico disposto nella presente fase di appello rispetto a quelli cui è giunto il giudice di pace, che ha sostanzialmente basato la propria decisione sul prontuario di rilevazione del sinistro e sulle dichiarazioni rese dalla danneggiante.
Ciò dimostra la tendenziale approssimazione su cui fonda l'apparato motivazionale della pronuncia gravata in punto di dinamica del sinistro, che merita pertanto di essere integralmente riformata.
Va dunque accolta la domanda di restituzione della somma complessiva pari ad € 9.562,27 già corrisposta dalla in favore di in esecuzione della sentenza di primo grado, come Pt_1 Controparte_1
pagina 6 di 8 da comunicazioni depositate in atti (cfr. doc. 3 fascicolo di parte appellante), essendo la circostanza rimasta totalmente incontestata dall'appellata costituita, oltre interessi legali dalla data di corresponsione (30.5.2019) al saldo.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie in capo all'appellata costituita una condotta di abuso del processo, oggettivamente rilevabile, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. ex multis Cass. 27623/2017).
In definitiva, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di riparazione e di lite in favore dell'appellato costituito. Va, invece, confermata la restante statuizione di primo grado, con la quale la medesima condanna è stata disposta nei confronti dei danneggianti, e (contumaci in entrambi i gradi di giudizio) e Controparte_3 Controparte_2 condannati in solido con l'odierna appellante, i quali non hanno interposto appello avverso la prima sentenza.
A tal proposito, si rammenti che le cause relative ad obbligazioni solidali, come quella in esame, sono scindibili ed indipendenti giacché le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, così che qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. In tutti tali casi, la mancata impugnazione della sentenza da parte di uno dei debitori solidali soccombenti determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri debitori solidali l'abbiano impugnata (Cass. n. 16390/2009, secondo cui: “La mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore
e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata”, in senso conforme Cass. 26 marzo 2007 n. 7308; Cass. 18 ottobre
2005 n. 20140). In altre parole, la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; Cass. n. 13458/2013; Cass. n.
12515/2012).
pagina 7 di 8 Le spese di lite del secondo grado di giudizio e di CTU seguono la soccombenza degli appellati contumaci,
[...]
e tenuto conto che all'appellata costituita, sebbene soccombente nei Controparte_2 Controparte_3 confronti dell'appellante, non è imputabile alcuna responsabilità in ordine alla (mutata) ricostruzione della dinamica del sinistro, essendosi la stessa, in qualità di riparatrice dei danni cagionati ai veicoli incidentati (e di cessionaria del credito vantato dai proprietari dei veicoli danneggiati), limitata ad eseguire le riparazioni commissionatele, essendo estranea alle vicende connesse alle modalità con cui “a monte” si è verificato il sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. RG. 2377/2019, disattesa e assorbita ogni avversa richiesta o deduzione, così decide:
- accoglie l'appello proposto dalla sola compagnia assicurativa e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 39/2019 del Giudice di Pace di Atri (rg. n. 162/2015),
- Condanna i soli appellati contumaci, in solido, a corrispondere all'appellata costituita la somma di €
7493,13 a titolo di pagamento per le riparazioni dei mezzi, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
- Ordina, pertanto, alla di restituire alla l'importo Controparte_1 Parte_1 pari ad € 9.562,27, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Condanna i soli appellati contumaci, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della come liquidate nella sentenza di primo grado (€ 1205,00, oltre Controparte_1
15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa);
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_2 Controparte_3 giudizio in favore della liquidate per il primo grado in € 1205,00 per compensi Parte_1
d'avvocato oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e per il presente grado di giudizio in € 428,84 per esborsi ed € 3397,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e così Controparte_2 Controparte_3 come liquidate nel decreto del 23.6.2022;
- compensa le spese tra le restanti parti.
Teramo, 29.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2377/2019, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1
Rimato
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Sanvitale
APPELLATO
e nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 39/2019 del Giudice di Pace di Atri (rg. n. 162/2015).
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.4.2015, la conveniva dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Atri , e la per sentir accogliere le seguenti CP_2 CP_2 Controparte_3 Parte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis, in via preliminare,
- esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c. nel merito,
- dichiarare sulla base dei fatti sopra esposti, la sig. , esclusiva responsabile del sinistro de Controparte_3 quo;
- per l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni che garantiva per la r.c.a. Controparte_4
l'autovettura Fiat ST condotta dalla in solido con la sig.ra e con il sig. , a CP_3 CP_3 CP_2 risarcire la della somma di € 4.777,69, per tutti i danni Parte_2 patrimoniali subiti dalla Opel Meriva Tg. ED 678 CJ del sig. nonché la somma di € 4.563,12 per tutti i Per_1 danni subiti dalla Citroen C1 Tg. DR 540 YR della sig.ra ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, Pt_3 che l'On.le Giudice adito riterrà di giustizia, a seguito della c.t.u. tecnica da disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo.
Il tutto, comunque, entro e non oltre la competenza ratione valoris dell'adito Giudice:
- condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Esponeva in fatto che, in data 22.4.2013 alle ore 6.15 circa, mentre la Sig.ra si trovava alla Controparte_3 guida del veicolo Fiat ST tg. DJ815NT di proprietà del sig. , in frazione Santo Stefano nel Controparte_2
Comune di Silvi, andava a collidere con due autovetture posteggiate nei pressi del civico 145. Si trattava dell'autovettura Opel Meriva tg. ED678CJ di proprietà del sig. la quale riportava danni Parte_4
pagina 2 di 8 quantificabili in € 4.777,69, e dell'autovettura Citroen C1 tg. DR540YR di proprietà della sig.ra Parte_5
che subiva un danno patrimoniale pari ad € 4.563,12.
[...]
Rappresentava, altresì, che i mentovati danneggiati avevano provveduto a cedere in suo favore i crediti derivanti dal sinistro appena descritto, chiedendo quindi che la condanna al risarcimento venisse disposta in proprio favore.
Con comparsa del 3.7.2015, si costituiva la insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva il mancato invito alla stipula di una negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione. Contestava, inoltre, la validità degli atti di cessione del credito intervenuti tra i danneggiati e l'attrice, trattandosi di attività finanziaria riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Rappresentava, altresì, l'incompatibilità dei danni dedotti dalla società attorea con la descritta dinamica del sinistro e sottolineava, ad ogni modo, l'eccessività della quantificazione dei danni così come effettuata dalla controparte.
Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, la stessa veniva introitata a decisione all'udienza del
13.13.2019.
Con sentenza n. 39/2019, emessa il 15.4.2019 e pubblicata il 15.4.2019, il Giudice di Pace di Atri accoglieva totalmente le richieste attoree, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
7.493,13, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in complessivi € 1.205,00, con l'aggiunta degli accessori di legge.
Con atto di appello ritualmente notificato, la interponeva appello avverso la richiamata Parte_1 pronuncia, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“a) preliminarmente rimettere la causa in istruttoria per la nomina di un CTU al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente descritta nella citazione in primo grado, nonché con i danni accertati sul veicolo Fiat ST da parte del perito della Compagnia assicurativa, per tutte le ragioni spiegate nel corso del giudizio di primo grado e nel presente atto;
b) dichiarare improponibili, inammissibili o quantomeno rigettare nel merito le domande tutte come proposte dalla carrozzeria , anche per difetto di legittimazione;
Controparte_1
c) in via del tutto subordinata, limitare l'accoglimento delle domande della carrozzeria nei Controparte_1 limiti dei danni effettivamente subiti e dimostrati, tenendo conto della corresponsabilità dei loro proprietari nella verificazione dell'incidente in quanto entrambi contravvenzionati per sosta irregolare;
d) con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla restituzione degli importi già corrisposti da in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado, nonché in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 3 di 8 A sostegno del gravame, deduceva l'illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, erronea ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c., nonché per eccessiva quantificazione dei danni risarcibili.
Con comparsa depositata il 23.12.2019, si costituiva la , insistendo per la reiezione Controparte_1 del gravame, stante la correttezza della decisione assunta in primo grado, sia in relazione alla ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro sia in ordine alla quantificazione dei danni da risarcire.
Con provvedimento del 30.11.2020, pubblicato il 24.12.2020, veniva disposta CTU finalizzata ad accertare la compatibilità dei danni riportati sulle autovetture coinvolte con gli asseriti danni lamentati dall'appellata e riportati nelle fatture relative al pagamento dei costi di riparazione.
Successivamente, le parti precisavano le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'udienza del 12.12.2024, la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
L'appello risulta fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., alcune questioni possono ritenersi assorbite, evitando il loro puntuale esame. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in attuazione di tale principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez.
VI, 04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cass. civ.,
SS.UU., 08/05/2014, n. 9936).
Ne discende che si può soprassedere dall'esame puntuale di alcune questioni preliminari sollevate dall'appellante, tra cui la dedotta invalidità dell'atto di cessione intervenuto tra i danneggiati e la
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per mancata iscrizione di quest'ultima nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., essendo l'appello Controparte_1 fondato nel merito.
Dagli accertamenti tecnici demandati nella presente fase di appello, difatti, è emersa la totale infondatezza della dinamica dell'incidente rappresentata dalla società appellata. All'esito degli accertamenti tecnici compiuti dal nominato CTU, si è infatti avuto modo di acclarare la totale incompatibilità dei danni presenti sulle tre pagina 4 di 8 autovetture convolte nel sinistro con la rappresentazione del sinistro offerta dall'appellante. Ciò induce ad un totale ribaltamento dell'accertamento del sinistro, come compiuto in prime cure, sostanzialmente basato sulle testimonianze assunte e sulle dichiarazioni di stampo confessorio rese dalla danneggiante, sig.ra CP_3
. Queste, tuttavia, contrastano nettamente con le verifiche tecniche svolte dal CTU, che invece rilevano
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l'incongruenza tra i danni lamentati e lo svolgimento del sinistro.
Più nello specifico, il Consulente tecnico ha esaminato compiutamente le riproduzioni fotografiche presenti in atti, descrivendo la natura e l'ubicazione dei danni riscontrabili sulle tre autovetture coinvolte. A seguito di tale preliminare verifica, l'Ausiliario, mediante l'impiego di strumenti tecnici in 3D, ha ricostruito lo svolgimento del sinistro, analizzando tutte le caratteristiche del caso concreto. Da tale accertamento, è emersa la totale discrasia tra i danni rilevati e la dinamica dell'evento, avendo il CTU sottolineato che laddove il sinistro si fosse verificato così come prospettato dalla danneggiante, sarebbero stati di gran lunga maggiori i danneggiamenti presenti sui veicoli.
In particolare, rispetto all'impatto tra la Fiat ST e la Opel, si sarebbero dovuti rilevare i seguenti nocumenti:
“a) i due specchietti retrovisori esterni si sarebbero toccati, e quindi su uno dei due si sarebbero presentate evidenze e/o rottura dell'involucro e/o rottura dello specchio;
b) la maniglia della porta anteriore dell'Opel si sarebbe presentata con graffi op-pure danneggiata;
c) il proiettore della Fiat ST si doveva presentare rotto;
d) la porta posteriore dell'Opel Meriva si sarebbe presentata con una natura di danno concavo, mentre come si può notare dalla documentazione fotografica su rappresentata, la porta presenta tutt'altra natura di danno, ovvero striscia-tura; e) tutto il pannello esterno della porta posteriore doveva essere interessato dall'urto; f) il paraurti anteriore della doveva presentarsi rotto compresa la totale deformazione del parafango Parte_6 anteriore della stessa auto;
g) se la Fiat ST ha continuato la sua corsa urtando anche il veicolo Citroen C1, quest'ultima parcheggiata alcuni metri distanti dall'Opel, i danni che si sarebbero accertati sul parafango posteriore dell'Opel sarebbero stati molto più gravi e con interessamento di tutta la sua area (cfr. pag. 11 CTU in atti). Medesime deduzioni ha svolto il CTU rispetto al presunto impatto tra la Fiat ST e la Citroen C1, rilevando l'assoluta incongruità tra l'entità dei danni, che avrebbero dovuto essere notevolmente maggiori, e la dinamica prospettata dall'attore. Ebbene, gli esiti cui è pervenuta la Consulenza tecnica si appalesano congrui, condivisibili e ottenuti con metodo idoneo e scevro da illogicità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene.
Giova precisare che le verifiche tecniche compiute dal CTU nel presente grado di appello risultano maggiormente attendibili rispetto agli argomenti di prova contraria forniti dalla appellata Controparte_1 nel corso del primo grado di giudizio. Più nello specifico, il prontuario di rilevazione del sinistro allegato al fascicolo di primo grado non consente di ricostruire con esattezza l'andamento del sinistro. In effetti, gli agenti di polizia municipale che hanno provveduto a redigere tale documentazione si sono limitati a raccogliere le pagina 5 di 8 dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli danneggiati, i quali nemmeno erano presenti sul posto al momento dell'impatto, trovandosi nelle rispettive abitazioni. Peraltro, al momento della compilazione del prontuario, il veicolo condotto dalla presunta danneggiante, sig.ra era già stato rimosso. Di conseguenza, Controparte_3 gli agenti verbalizzanti non hanno potuto né osservare direttamente il posizionamento del veicolo che ha causato l'urto, né compiere i relativi rilievi planimetrici (atti a misurare la posizione dei veicoli, eventuali tracce di frenata), che costituiscono elementi indispensabili per consentire agli accertatori di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Tant'è che nel prontuario non viene nemmeno offerta una rappresentazione dei fatti fornita dagli stessi agenti, ma si raccolgono unicamente le affermazioni rese dai danneggiati. Ciò non basta, quindi, a contrastare l'accertamento tecnico cui è pervenuto il CTU mediante verifiche tecniche approfondite e basate su dati raccolti con strumentazione professionale.
Allo stesso modo, le dichiarazioni testimoniali assunte in prime cure devono reputarsi recessive rispetto agli esiti cui è pervenuto l'Ausiliario d'ufficio. Quanto ai due agenti accertatori, essi si sono limitati a confermare il contenuto del prontuario che, tuttavia, come già rilevato, non risulta utile nella ricostruzione dell'evento, per mancanza dei rilievi planimetrici e poiché redatto sulla base delle sole dichiarazioni rese dagli interessati.
Né possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni spontaneamente rese in data 4.5.2013 agli agenti della Polizia
Municipale dalla presunta danneggiante, sig.ra a seguito del sinistro. In particolare, dal Controparte_3 confronto tra tali dichiarazioni e quelle rese in udienza in sede di interrogatorio formale, risultano incongruenze in relazione all'immediato allontanamento della sig.ra dal luogo del sinistro, avendo la stessa CP_3 dichiarato agli agenti della Polizia Locale di essere andata via per motivi di lavoro, lasciando intendere di aver utilizzato lo stesso mezzo incidentato, per poi dichiarare in udienza che l'auto era stata prelevata in quanto “non era più in grado di marciare” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2016). A ciò aggiungasi che ulteriori dubbi di attendibilità in merito alle asserzioni della discendono dal fatto che la parte ha riferito che, CP_3 successivamente al sinistro oggetto di causa, la medesima autovettura ha subito ulteriori danni, consistenti in un'introflessione sulla carrozzeria in prossimità della ruota destra. Sul punto non vi è stato alcun accertamento in primo grado in base al quale distinguere i danneggiamenti causati dal primo sinistro rispetto a quelli postumi.
Dalle rilevate incongruenze e dalla scarsa rilevanza probatoria delle predette dichiarazioni emerge la maggiore attendibilità degli esiti cui è pervenuto l'accertamento tecnico disposto nella presente fase di appello rispetto a quelli cui è giunto il giudice di pace, che ha sostanzialmente basato la propria decisione sul prontuario di rilevazione del sinistro e sulle dichiarazioni rese dalla danneggiante.
Ciò dimostra la tendenziale approssimazione su cui fonda l'apparato motivazionale della pronuncia gravata in punto di dinamica del sinistro, che merita pertanto di essere integralmente riformata.
Va dunque accolta la domanda di restituzione della somma complessiva pari ad € 9.562,27 già corrisposta dalla in favore di in esecuzione della sentenza di primo grado, come Pt_1 Controparte_1
pagina 6 di 8 da comunicazioni depositate in atti (cfr. doc. 3 fascicolo di parte appellante), essendo la circostanza rimasta totalmente incontestata dall'appellata costituita, oltre interessi legali dalla data di corresponsione (30.5.2019) al saldo.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie in capo all'appellata costituita una condotta di abuso del processo, oggettivamente rilevabile, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. ex multis Cass. 27623/2017).
In definitiva, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di riparazione e di lite in favore dell'appellato costituito. Va, invece, confermata la restante statuizione di primo grado, con la quale la medesima condanna è stata disposta nei confronti dei danneggianti, e (contumaci in entrambi i gradi di giudizio) e Controparte_3 Controparte_2 condannati in solido con l'odierna appellante, i quali non hanno interposto appello avverso la prima sentenza.
A tal proposito, si rammenti che le cause relative ad obbligazioni solidali, come quella in esame, sono scindibili ed indipendenti giacché le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, così che qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. In tutti tali casi, la mancata impugnazione della sentenza da parte di uno dei debitori solidali soccombenti determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri debitori solidali l'abbiano impugnata (Cass. n. 16390/2009, secondo cui: “La mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore
e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata”, in senso conforme Cass. 26 marzo 2007 n. 7308; Cass. 18 ottobre
2005 n. 20140). In altre parole, la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; Cass. n. 13458/2013; Cass. n.
12515/2012).
pagina 7 di 8 Le spese di lite del secondo grado di giudizio e di CTU seguono la soccombenza degli appellati contumaci,
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e tenuto conto che all'appellata costituita, sebbene soccombente nei Controparte_2 Controparte_3 confronti dell'appellante, non è imputabile alcuna responsabilità in ordine alla (mutata) ricostruzione della dinamica del sinistro, essendosi la stessa, in qualità di riparatrice dei danni cagionati ai veicoli incidentati (e di cessionaria del credito vantato dai proprietari dei veicoli danneggiati), limitata ad eseguire le riparazioni commissionatele, essendo estranea alle vicende connesse alle modalità con cui “a monte” si è verificato il sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. RG. 2377/2019, disattesa e assorbita ogni avversa richiesta o deduzione, così decide:
- accoglie l'appello proposto dalla sola compagnia assicurativa e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 39/2019 del Giudice di Pace di Atri (rg. n. 162/2015),
- Condanna i soli appellati contumaci, in solido, a corrispondere all'appellata costituita la somma di €
7493,13 a titolo di pagamento per le riparazioni dei mezzi, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
- Ordina, pertanto, alla di restituire alla l'importo Controparte_1 Parte_1 pari ad € 9.562,27, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Condanna i soli appellati contumaci, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della come liquidate nella sentenza di primo grado (€ 1205,00, oltre Controparte_1
15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa);
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_2 Controparte_3 giudizio in favore della liquidate per il primo grado in € 1205,00 per compensi Parte_1
d'avvocato oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e per il presente grado di giudizio in € 428,84 per esborsi ed € 3397,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e così Controparte_2 Controparte_3 come liquidate nel decreto del 23.6.2022;
- compensa le spese tra le restanti parti.
Teramo, 29.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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