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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 163 / 2024 RG promossa da
, quale socia accomandataria illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dalla Parte_1 sas PR GR di EN Ai HU & C.
Avv. Marco Coruzzo, ER CO appellante contro
CP_1
Avv. Elisa Nannucci, AN AC appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 78 / 2023 del Tribunale di Prato quale giudice del lavoro, pubblicata il 13 febbraio 2024
all'esito della camera di consiglio dell'udienza 7 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La sas PR GR di EN Ai HU & C. aveva convenuto l avanti al Tribunale di Prato, con ricorso in CP_1 accertamento negativo nei confronti del verbale unico di accertamento e notifica del 2 agosto 2017, relativo alla pretesa contributiva di euro 19.664 che l'istituto aveva svolto nei confronti della società ricorrente quale committente della impresa individuale ON MI di HUng Meizu. Il verbale assumeva che ON
MI non aveva pagato all i contributi obbligatori quale datrice di lavoro del personale impiegato CP_1 nell'appalto ricevuto da PR GR, svolto nel periodo da gennaio ad ottobre 2015, contributi evasi il cui importo corrispondeva alla pretesa contributiva portata al recupero con il medesimo verbale.
EN Ai HU aveva agito come socia accomandataria (responsabile in modo illimitato per le obbligazioni della sas PR GR anche dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi il giudizio era stato riassunto personalmente nei confronti della socia), contestando che il rapporto fra la saa e la ON
MI potesse qualificarsi come appalto piuttosto che come contratto d'opera, e concludendo quindi per l'inesistenza della pretesa responsabilità solidale che l aveva affermato a suo carico ai sensi dell'art 29 D. CP_1
Lgvo n. 276/2003.
In particolare, secondo la ricorrente, il rapporto contrattuale fra i due imprenditori era privo delle necessarie caratteristiche di organizzazione di media / grande impresa tipica dell'appalto, dal momento che ON MI era un'impresa individuale che si avvaleva della manodopera del proprio titolare e di due soli lavoratori part-time, ai quali applicava il CCNL dipendenti imprese artigiane dei settori tessili abbigliamento e calzature.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva respinto nel merito l'opposizione al verbale, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2500 oltre accessori, così motivando:
- la ricorrente non aveva contestato che ON MI avesse omesso il versamento dei contributi obbligatori per i propri dipendenti nel periodo posto a base del verbale (gennaio/ottobre 2015) per complessivi euro 19.664 che risultavano dai modelli DM/10
- l'unica questione controversa riguardava la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale fra PR GR e
ON MI, nella sola alternativa che si trattasse di appalto (come ritenuto nel verbale , che di CP_1 conseguenza applicava la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgvo 276/2003) oppure di contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 cc (come ritenuto dalla ricorrente, che di conseguenza chiedeva l'accertamento negativo della pretesa solidarietà nei suoi confronti)
- ON MI aveva operato in favore di PR GR svolgendo attività che rientravano nel suo oggetto
“confezione in serie di abbigliamento esterno” (come da visura camerale)
- la documentazione prodotta dall a supporto del verbale dimostrava che, fra gennaio e ottobre 2015, CP_1
ON MI aveva operato esclusivamente per PR GR, emettendo 22 fatture tutte nei confronti della stessa società; nello stesso arco di tempo, in favore di aveva confezionato circa Controparte_2
22.000 capi;
per svolgere tale attività non aveva utilizzato esclusivamente i due dipendenti part-time, bensì 12 persone che non avevano operato tutte contemporaneamente, ma in gruppi composti al minimo da 5 lavoratori o più - tali circostanze dimostravano che la componente organizzativa del lavoro era prevalente su quella della materia confezionata, e quindi doveva escludersi la qualificazione in termini di compravendita (per la verità nemmeno prospettata da nessuna delle parti)
- il numero ingente di capi confezionati da un lato, e di personale interessato di fatto dall'altro, dimostravano che l'attività di confezione, svolta con continuità ed in modo esclusivo nei mesi in esame, si basava su organizzazione delle risorse personali e strumentali che andava al di là del solo apporto personale dell'imprenditore e dei due dipendenti part-time
- peraltro, dall'istruttoria nemmeno era emerso che il titolare della impresa individuale ON MI avesse dedicato il loro proprio lavoro personale all'attività di confezione.
EN Ai HU quale socia accomandataria aveva appellato la sentenza con un motivo unico, che ribadiva l'infondatezza della pretesa contributiva nei suoi confronti basata sulla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale fra PR GR e ON MI in termini di appalto, mentre era al contrario certa la qualificazione in termini di contratto d'opera.
si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza. CP_1
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante censurava la decisione in punto di qualificazione giuridica del contratto fra PR GR e
ON MI, sottolineando che:
- ON MI era un'impresa individuale che si avvaleva della sola manodopera del titolare e di qualche altro collaboratore, nella specie due dipendenti part-time, e solo occasionalmente altri risorse, come del resto ricostruito anche nella sentenza che, pur individuando un numero di lavoratori superiore a quelli assunti, aveva precisato tuttavia che non tutti operavano contemporaneamente
- ON MI applicava ai propri dipendenti il CCNL imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento e calzature
- era inevitabile concludere che ON MI fosse priva di quella organizzazione di media e grande impresa necessaria invece per l'appalto.
In diritto, sono chiare le nozioni di riferimento. L'appalto (artt. 1655 cc) è il contratto con cui l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore del committente un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il contratto d'opera (artt. 2222 cc) è quello con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari;
e senza vincolo di subordinazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità < la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., e il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (cfr., per tutte, Cass. n. 7307/2001 e Cass. n. 12519/2010).
E l'identificazione della natura dell'impresa interessata, ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito, coinvolgendo una valutazione delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto (Cass. n. 27258/2017 e Cass. n. 9459/2011) >, Cass. n. 3682/2024.
In sostanza, l'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera è commissionata ad una organizzazione di media / grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo avviene con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
Ciò premesso, poiché nemmeno l'appellante contestava l'accertamento svolto in fatto dal Tribunale, così come ricostruito in sentenza, era inevitabile concludere che nel caso in esame ON MI aveva operato come una impresa di medie dimensioni, e non come una piccola impresa.
Infatti, è pacifico che, nei mesi a cui si riferiva la pretesa contributiva, ON MI aveva lavorato capi di abbigliamento in modo esclusivo per PR GR, confezionando di circa 20.000 capi, attività nella quale nemmeno risultava essere stato coinvolto in modo personale il titolare di ON MI, bensì un gruppo variabile di addetti mai inferiore a 5 contemporaneamente e che arrivava fino a 12 (peraltro solo 2 dei quali assunti con contratto part time, e gli altri impiegati senza regolarizzazione).
La circostanza che ON MI applicasse ai suoi dipendenti il contratto collettivo relativo alle imprese artigiane perde quindi di significato, da un lato per la mancata partecipazione del titolare al lavoro di impresa, e dall'altro per la presenza di personale non assicurato, peraltro in numero preponderante rispetto ai due limitati rapporti assicurati a tempo parziale.
Infine, a sostegno della decisione impugnata va richiamata la sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 si applica non solo ai veri e propri contratti di appalto, ma anche ai rapporti di subfornitura, o perché si tratta di casi in concreto riconducibili all'appalto o perché (per quanto eccezionale nel diritto comune delle obbligazioni) in ambito lavoristico la regola della solidarietà deve considerarsi di generale applicabilità con riferimento alle fattispecie analoghe all'appalto. In particolare, secondo la Corte costituzionale < .. la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto >.
Si tratta di considerazioni riferibili anche al caso in esame, nel quale il contratto stipulato fra PR GR e
ON MI era in concreto riconducibile all'appalto, coinvolgendo di fatto un numero significativo di lavoratori impegnati nell'arco di mesi da parte di un imprenditore individuale che nemmeno versa la contribuzione obbligatoria, e che nel contempo opera in modo esclusivo per una società committente.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo nell'ambito dello scaglione di valore delle cause di appello riferibile al giudizio.
Nei confronti della appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado liquidate in €. 1.984,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della parte appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 7 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait