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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/03/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G 1262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITORTO BRUZZESE Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Silvio Paternostro 6 88900 88900 Crotone presso il difensore avv. RITORTO BRUZZESE DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari MAZZEO Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA OS, Eleonora FF e PRECONE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso presso l' , in Via Controparte_2
Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.6.23 quale docente di scuola superiore di II grado Parte_1 assunto a tempo determinato, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a/s dal Controparte_1
2018/2019 al 2022/2023 e sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 63 E 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 ed in violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Concludeva quindi chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 siccome riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Per l'effetto, condannare il alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Controparte_3
“Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. In
pagina 1 di 5 ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimb. forf. ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio per gli CP_4 aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 sostenendo l'impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso ex art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate di parte ricorrente, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC;
23.9.2015 “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del
18/05/2022, n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
pagina 2 di 5 continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, e sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a Org_1 Org_2 una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il beneficio, in ragione dell'annualità della didattica alla base del diritto alla formazione professionale tramite carta docenti, debba essere riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In particolare, secondo la Corte: “L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04).
Inoltre, secondo la Corte, anche nel caso in cui sia sopraggiunta la cessazione della supplenza (e non del servizio) il beneficio spetta comunque al docente precario in presenza del permanente inserimento nel sistema scolastico, con conseguente accoglimento dell'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava. In particolare,
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto
pagina 3 di 5 all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e (..) resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
In definitiva, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, deve disapplicarsi l'art, 1, co.
121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, riconoscendo alla ricorrente, interna interni al sistema delle docenze scolastiche in quanto destinataria di contratto di lavoro alle dipendenze del (cfr. busta paga depositata dal CP_1 ricorrente in data 11.3.24), il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato per il periodo in cui ha prestato supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e, quindi, Cont secondo quanto allegato e non contestato dal er gli a/s dal 2018/2019 al 2022/2023.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal , sussiste la posssibilità di riconoscimento del CP_1 beneficio anche per il biennio antecedente a quello in corso atteso che la decadenza di cui all'art. 6 comma 6 del DPCM 28 novembre 2016 non può operare per fatto del creditore e, pertanto, non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del pagina 4 di 5 trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice (cfr.
Cass. Cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.030,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITORTO BRUZZESE Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Silvio Paternostro 6 88900 88900 Crotone presso il difensore avv. RITORTO BRUZZESE DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari MAZZEO Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA OS, Eleonora FF e PRECONE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso presso l' , in Via Controparte_2
Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.6.23 quale docente di scuola superiore di II grado Parte_1 assunto a tempo determinato, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a/s dal Controparte_1
2018/2019 al 2022/2023 e sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 63 E 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 ed in violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Concludeva quindi chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 siccome riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Per l'effetto, condannare il alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Controparte_3
“Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. In
pagina 1 di 5 ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimb. forf. ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio per gli CP_4 aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 sostenendo l'impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso ex art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate di parte ricorrente, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC;
23.9.2015 “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del
18/05/2022, n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
pagina 2 di 5 continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, e sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a Org_1 Org_2 una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il beneficio, in ragione dell'annualità della didattica alla base del diritto alla formazione professionale tramite carta docenti, debba essere riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In particolare, secondo la Corte: “L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04).
Inoltre, secondo la Corte, anche nel caso in cui sia sopraggiunta la cessazione della supplenza (e non del servizio) il beneficio spetta comunque al docente precario in presenza del permanente inserimento nel sistema scolastico, con conseguente accoglimento dell'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava. In particolare,
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto
pagina 3 di 5 all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e (..) resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
In definitiva, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, deve disapplicarsi l'art, 1, co.
121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, riconoscendo alla ricorrente, interna interni al sistema delle docenze scolastiche in quanto destinataria di contratto di lavoro alle dipendenze del (cfr. busta paga depositata dal CP_1 ricorrente in data 11.3.24), il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato per il periodo in cui ha prestato supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e, quindi, Cont secondo quanto allegato e non contestato dal er gli a/s dal 2018/2019 al 2022/2023.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal , sussiste la posssibilità di riconoscimento del CP_1 beneficio anche per il biennio antecedente a quello in corso atteso che la decadenza di cui all'art. 6 comma 6 del DPCM 28 novembre 2016 non può operare per fatto del creditore e, pertanto, non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del pagina 4 di 5 trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice (cfr.
Cass. Cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.030,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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