TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4487/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4487/2024, promossa con ricorso depositato il 29/10/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Santina Ferro
e
2) Parte_2
Nata a Tradate (VA) il 13.11.1961 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Corbani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA), in data 1° dicembre 1979
(anno 1979 atto n. 68 parte II serie A) separati con sentenza n. 136/2025 pubblicata il 04.03.2025, passata in giudicato il 07.05.2025 (v. documenti in atti) con i seguenti figli, maggiorenni e autosufficienti: e Parte_3 Parte_4
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/10/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 21/2/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 4/3/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 7/5/2025 la sentenza di separazione n. 136/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 01.12.1979; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castiglione Olona al Numero 68, Parte II, Serie A, Anno 1979;
• ordinare al Comune di Castiglione Olona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
• omologare le seguenti condizioni:
1. Il SI. corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla SI.ra , la Pt_1 Pt_2 somma mensile di euro 600,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate: IBAN [...], ogni 2 del mese. Le parti concordano che tale importo sarà oggetto di revisione in riduzione/annullamento il primo giorno in cui la SI.ra inizierà a percepire la pensione o anche prima e, in ogni caso, qualora la stessa Pt_2 percepisse qualsivoglia reddito, oltre che negli evidenti casi previsti dalla legge in tal senso. Tali introiti, tutti, concorreranno alla riduzione/annullamento.
2. I coniugi provvederanno ad estinguere con le proprie personali sostanze ogni debito assunto in proprio da gennaio 2024, nonché ogni debito che assumeranno in proprio a far data dalla sottoscrizione del presente atto, non impegnando più l'altro coniuge. Qualora uno dei due dovesse rivolgersi ad un ente preposto per richiesta di prestito, costui/costei si impegnerà a chiarire la condizione temporanea in attesa dei provvedimenti di separazione/divorzio, procurandosi apposito scritto dall'altro avente valenza di liberatoria nei di lui/lei confronti.
3. Il SI. si impegna ad onorare personalmente i ratei del finanziamento in essere Pt_1 contratto per far fronte alle cure odontoiatriche fruite dalla SI.ra , esentando Pt_2 conseguentemente quest'ultima da ogni onere pecuniario in merito.
pagina2 di 4 4. L'autovettura Renault LI e il motoveicolo Yamaha t-max 500, intestati al SI. Pt_1 rimarranno di proprietà dello stesso.
5. Il conto comune in essere presso l'istituto bancario è già stato estinto. CP_1
6. Il conto postale intestato al SI. in essere presso Poste Italiane di Gornate Pt_1
Olona, di fatto da sempre privo di sostanze, rimarrà a costui intestato e nelle di lui piene disponibilità. Con rinuncia ad ogni pretesa da parte della SI.ra . Pt_2
7. Le somme ricevute dal SI. quale risarcimento del danno patito a seguito di Pt_1 sinistro del 2018 e sotto ogni forma investite rimarranno a costui così come i frutti. Con rinuncia ad ogni pretesa da parte della SI.ra . Pt_2
8. L'animale d'affezione, ora intestato al SI. rimarrà a costui che se ne Per_1 Pt_1 prenderà cura.
9. Il SI. ottenuto il provvedimento di divorzio, assumerà le opportune Pt_1 informazioni presso l'ente competente al fine di conoscere quando i coniugi dovranno redigere in maniera autonoma la rispettiva dichiarazione dei redditi. Sino ad allora si occuperà in prima persona di tale incombente. Gli accrediti tutti e riferiti ad ogni voce, e già quelli relativi all'anno 2023, saranno percepiti interamente ed esclusivamente dal SI. e dallo stesso trattenuti per sé. Pt_1
10. I coniugi, fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti, dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni profilo.
11. I coniugi chiedono l'omologazione e contestualmente la declaratoria degli effetti civili del matrimonio.
I sottoscritti SIg.ri e dichiarano, inoltre, di non volersi Parte_1 Parte_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 01.12.1979, in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione Olona (VA) (anno 1979 atto n. 68 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4487/2024, promossa con ricorso depositato il 29/10/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Santina Ferro
e
2) Parte_2
Nata a Tradate (VA) il 13.11.1961 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Corbani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA), in data 1° dicembre 1979
(anno 1979 atto n. 68 parte II serie A) separati con sentenza n. 136/2025 pubblicata il 04.03.2025, passata in giudicato il 07.05.2025 (v. documenti in atti) con i seguenti figli, maggiorenni e autosufficienti: e Parte_3 Parte_4
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/10/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 21/2/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 4/3/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 7/5/2025 la sentenza di separazione n. 136/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 01.12.1979; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castiglione Olona al Numero 68, Parte II, Serie A, Anno 1979;
• ordinare al Comune di Castiglione Olona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
• omologare le seguenti condizioni:
1. Il SI. corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla SI.ra , la Pt_1 Pt_2 somma mensile di euro 600,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate: IBAN [...], ogni 2 del mese. Le parti concordano che tale importo sarà oggetto di revisione in riduzione/annullamento il primo giorno in cui la SI.ra inizierà a percepire la pensione o anche prima e, in ogni caso, qualora la stessa Pt_2 percepisse qualsivoglia reddito, oltre che negli evidenti casi previsti dalla legge in tal senso. Tali introiti, tutti, concorreranno alla riduzione/annullamento.
2. I coniugi provvederanno ad estinguere con le proprie personali sostanze ogni debito assunto in proprio da gennaio 2024, nonché ogni debito che assumeranno in proprio a far data dalla sottoscrizione del presente atto, non impegnando più l'altro coniuge. Qualora uno dei due dovesse rivolgersi ad un ente preposto per richiesta di prestito, costui/costei si impegnerà a chiarire la condizione temporanea in attesa dei provvedimenti di separazione/divorzio, procurandosi apposito scritto dall'altro avente valenza di liberatoria nei di lui/lei confronti.
3. Il SI. si impegna ad onorare personalmente i ratei del finanziamento in essere Pt_1 contratto per far fronte alle cure odontoiatriche fruite dalla SI.ra , esentando Pt_2 conseguentemente quest'ultima da ogni onere pecuniario in merito.
pagina2 di 4 4. L'autovettura Renault LI e il motoveicolo Yamaha t-max 500, intestati al SI. Pt_1 rimarranno di proprietà dello stesso.
5. Il conto comune in essere presso l'istituto bancario è già stato estinto. CP_1
6. Il conto postale intestato al SI. in essere presso Poste Italiane di Gornate Pt_1
Olona, di fatto da sempre privo di sostanze, rimarrà a costui intestato e nelle di lui piene disponibilità. Con rinuncia ad ogni pretesa da parte della SI.ra . Pt_2
7. Le somme ricevute dal SI. quale risarcimento del danno patito a seguito di Pt_1 sinistro del 2018 e sotto ogni forma investite rimarranno a costui così come i frutti. Con rinuncia ad ogni pretesa da parte della SI.ra . Pt_2
8. L'animale d'affezione, ora intestato al SI. rimarrà a costui che se ne Per_1 Pt_1 prenderà cura.
9. Il SI. ottenuto il provvedimento di divorzio, assumerà le opportune Pt_1 informazioni presso l'ente competente al fine di conoscere quando i coniugi dovranno redigere in maniera autonoma la rispettiva dichiarazione dei redditi. Sino ad allora si occuperà in prima persona di tale incombente. Gli accrediti tutti e riferiti ad ogni voce, e già quelli relativi all'anno 2023, saranno percepiti interamente ed esclusivamente dal SI. e dallo stesso trattenuti per sé. Pt_1
10. I coniugi, fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti, dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni profilo.
11. I coniugi chiedono l'omologazione e contestualmente la declaratoria degli effetti civili del matrimonio.
I sottoscritti SIg.ri e dichiarano, inoltre, di non volersi Parte_1 Parte_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 01.12.1979, in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione Olona (VA) (anno 1979 atto n. 68 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4