CA
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 965/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 24.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Felice Bianco - Parte_1 CodiceFiscale_1
-, domiciliatario in Sant'Antimo (NA) alla Via G. Carducci, 12 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
1 (già – Controparte_1 Controparte_2
-, in persona del suo Procuratore, in qualità di legale rappresentante pro tempore di P.IVA_1 CP_3
– in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott.
[...] P.IVA_2 Persona_1 di Roma del 09.10.2018, elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri - - che la rappresenta e difende - C.F._3
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3269/2023 del 20.07.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 20/02/2024 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe, Parte_1 con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione proposta dal medesimo avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della società per l'importo di € Controparte_1
6.760,48, quale corrispettivo per forniture di energia elettrica in relazione all'utenza corrispondente alla posizione n. 17177/SEN/2018.
veva agito in monitorio allegando l'estratto conto e l'estratto autentico notarile del libro giornale CP_4 dei crediti in contezioso, riportante l'indicazione della fattura rimasta insoluta (n. 063354568021411A (id.
2651783538) del 08/01/2016).
L'opponente aveva eccepito l'omessa allegazione del contratto e delle fatture, la prescrizione quinquennale del credito, la mancanza di prova del quantum, la violazione della delibera Arera 200/99.
Costituitasi l'opposta, la causa, istruita solo documentalmente, dopo la proposta transattiva formulata dal
Tribunale, cui le parti non aderivano, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, di rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il Tribunale che, pur non avendo l'opposta fornito prova documentale del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, la circostanza che fosse titolare dell'utenza Parte_1 di fornitura di energia elettrica ubicata in Sant'Antimo, alla via Giordano Bruno n. 8, e contraddistinta dal codice POD n. IT001E80001750, oltre a non essere stata da lui specificamente contestata, doveva ritenersi comprovata dalle risultanze del verbale di verifica n. 3488/2015, prodotto dall'opposta, recante la sottoscrizione del , che dava atto che questi, presente ed identificato durante il controllo, Parte_1 era anche l'intestatario del contratto di fornitura.
2 Riteneva, inoltre, accertato, poiché documentalmente provato, che parte opponente aveva illecitamente prelevato energia elettrica, mediante manomissione del misuratore, che, con l'apposizione di un cavo abusivo al suo interno, collegato per bypassare il circuito amperometrico, provocava una sottomisurazione dell'energia pari al 70% rispetto a quelle effettivamente prelevata dall'utenza, come verificato a mezzo del misuratore campione in possesso dei tecnici verificatori.
La pretesa creditoria di parte opposta trovava, dunque, il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita sopra descritta.
Con il proposto gravame ha assunto l'appellante l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata, costituitasi con comparsa del 2.7.2024 (per l'udienza del 22.07.2024, differita di ufficio al
23.7.2024), ha resistito all'appello, concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
L'appellante deduce, in primo luogo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto di somministrazione, pur in assenza di esibizione del contratto, in ragione della presenza sui luoghi di causa del , documentata nel verbale di verifica. Parte_1
Cont Ciò non dimostrerebbe che egli fosse cliente dal 13.10.2010 al 29.09.2015 (periodo ricostruito).
Neppure lo dimostrerebbe la sua indicazione, nel predetto verbale, quale “intestatario fornitura”.
3 La doglianza è infondata.
Vale la pena richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Stante la libertà delle forme nella conclusione del contratto, alla luce di quanto esposto, la mancata allegazione della copia del contratto stipulato inter partes non è circostanza decisiva ai fini dell'esclusione del rapporto negoziale sottostante alla pretesa azionata in monitorio, nel caso di specie inequivocabilmente provato dalle risultanze del verbale di verifica.
Col secondo motivo, invocando un precedente dello stesso Tribunale, asseritamente riferibile a fattispecie analoga, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui è stata considerata acclarata la correttezza della ricostruzione presuntiva dei consumi operata dalla società opposta, sia in punto di accertamento del dies a quo di allaccio abusivo, sia in punto di entità dell'energia sottratta.
Cont
avrebbe omesso di dimostrare che vi fosse stato un inadempimento della parte convenuta quanto al pagamento dell'energia somministrata, difettando adeguata prova di prelievi di energia superiori rispetto a quelli registrati dal misuratore.
Mancherebbe la prova che la captazione fosse in atto dal 2010.
Incerto sarebbe il momento dell'inizio del prelievo. Sul punto, il giudice avrebbe sovvertito l'onere probatorio gravante sulle parti in causa.
I verbalizzanti non avrebbero effettuato alcuna indagine in ordine alla detenzione dell'immobile servito dall'utenza in valutazione.
Le doglianze non sono fondate.
L'appellante invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 1009/2023) nel quale la situazione rilevata dai verbalizzanti era del tutto differente da quella oggi in valutazione, atteso che, in quel caso, fu riscontrata la mera predisposizione di un sistema atto al prelievo fraudolento, ma i cavi erano nastrati, cioé scollegati dal contatore.
Nella fattispecie odierna, per contro, è stata accertata la piena operatività del sistema fraudolento: il contatore, funzionante, era stato manomesso (con l'apposizione di un cavo abusivo al suo interno,
4 collegato per bypassare il circuito amperometrico) in modo tale da restituire un errore percentuale in negativo pari a -70%, con conseguente proporzionale abbattimento dei consumi effettivi rispetto a quelli registrati.
La fattura azionata limita la contestazione ai consumi ricostruiti nel quinquennio precedente, entro i limiti della prescrizione quinquennale.
L'appellante contesta il dies a quo senza però fornire la prova di una instaurazione del rapporto di somministrazione successiva al quinquennio anteriore alla verifica.
Né lo stesso ha inteso specificamente contestare la richiesta stragiudiziale di pagamento recapitatagli in data 05.12.2018 con racc. a.r. versata in atti da parte opposta.
La ricostruzione dei consumi è stata eseguita in ossequio alla previsione di cui all'art. 11 della Delibera
ARERA 200/99, che dispone che “i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica”.
ha provveduto ad effettuare la ricostruzione tenendo conto dell'errore percentuale Controparte_5 negativo delle misurazioni del contatore manomesso (-70%: pari ad un coefficiente di 3,33, in meno dell'energia e della potenza effettivamente prelevate), applicando ai consumi registrati il coefficiente di correzione del 3,33, con un consumo ricostruito di 31.449 kWh.
Orbene, nell'ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente (ipotesi ricorrente nella specie stante la mancata prova, da parte dell'appellante, della manomissione ad opera di terzi), i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da CP_2 Controparte_5 per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di quale soggetto deputato a tale verifica, Controparte_6 in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord.
n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
5 Nella specie, l'appellante si è limitato a dedurre la natura presuntiva della ricostruzione operata dal
Distributore, senza addurre specifici elementi a riprova dell'erroneità o inattendibilità della stessa.
La metodologia di calcolo utilizzata consente di ritenere la superfluità dell'indagine peritale sollecitata in primo grado - con richiesta reiterata in questa sede di gravame -, essendosi il Distributore limitato a moltiplicare i consumi registrati dal misuratore per il coefficiente di correzione rilevato dai verificatori, e non essendo, pertanto, necessaria alcuna ulteriore indagine sul fabbisogno effettivo dell'abitazione e dell'utenza.
La ricostruzione è stata, infatti, eseguita nel rispetto della disposizione di cui all'art. 11 della Delibera n.
200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che stabilisce che “i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura”.
Il ricalcolo dei consumi è stato, quindi, effettuato semplicemente applicando il coefficiente di correzione corrispondente all'errore di misurazione del – 70%, alle misure registrate dal contatore manomesso nel periodo antecedente non coperto da prescrizione.
Era onere dell'utente dimostrare da quale epoca era, con precisione, retrodatabile la manomissione del contatore. Il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte non avrebbe potuto essere colmato a mezzo della sollecitata c.t.u., atteso che la consulenza tecnica di ufficio, come è noto, non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del 15/09/2017).
La correttezza, legittimità ed affidabilità del metodo di ricostruzione dei consumi fatturati consente di ritenere fondata la pretesa azionata in monitorio, ed assolto l'onere della prova gravante sull'appellata società, avuto riguardo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale di verifica (cfr. Cass. 7075/2020) e alla piena intellegibilità e ripetibilità dei criteri di calcolo utilizzati.
Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in merito al governo delle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (nei limiti di euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità e serialità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
6 unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese processuali in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 4.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 965/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 24.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Felice Bianco - Parte_1 CodiceFiscale_1
-, domiciliatario in Sant'Antimo (NA) alla Via G. Carducci, 12 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
1 (già – Controparte_1 Controparte_2
-, in persona del suo Procuratore, in qualità di legale rappresentante pro tempore di P.IVA_1 CP_3
– in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott.
[...] P.IVA_2 Persona_1 di Roma del 09.10.2018, elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri - - che la rappresenta e difende - C.F._3
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3269/2023 del 20.07.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 20/02/2024 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe, Parte_1 con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione proposta dal medesimo avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della società per l'importo di € Controparte_1
6.760,48, quale corrispettivo per forniture di energia elettrica in relazione all'utenza corrispondente alla posizione n. 17177/SEN/2018.
veva agito in monitorio allegando l'estratto conto e l'estratto autentico notarile del libro giornale CP_4 dei crediti in contezioso, riportante l'indicazione della fattura rimasta insoluta (n. 063354568021411A (id.
2651783538) del 08/01/2016).
L'opponente aveva eccepito l'omessa allegazione del contratto e delle fatture, la prescrizione quinquennale del credito, la mancanza di prova del quantum, la violazione della delibera Arera 200/99.
Costituitasi l'opposta, la causa, istruita solo documentalmente, dopo la proposta transattiva formulata dal
Tribunale, cui le parti non aderivano, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, di rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il Tribunale che, pur non avendo l'opposta fornito prova documentale del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, la circostanza che fosse titolare dell'utenza Parte_1 di fornitura di energia elettrica ubicata in Sant'Antimo, alla via Giordano Bruno n. 8, e contraddistinta dal codice POD n. IT001E80001750, oltre a non essere stata da lui specificamente contestata, doveva ritenersi comprovata dalle risultanze del verbale di verifica n. 3488/2015, prodotto dall'opposta, recante la sottoscrizione del , che dava atto che questi, presente ed identificato durante il controllo, Parte_1 era anche l'intestatario del contratto di fornitura.
2 Riteneva, inoltre, accertato, poiché documentalmente provato, che parte opponente aveva illecitamente prelevato energia elettrica, mediante manomissione del misuratore, che, con l'apposizione di un cavo abusivo al suo interno, collegato per bypassare il circuito amperometrico, provocava una sottomisurazione dell'energia pari al 70% rispetto a quelle effettivamente prelevata dall'utenza, come verificato a mezzo del misuratore campione in possesso dei tecnici verificatori.
La pretesa creditoria di parte opposta trovava, dunque, il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita sopra descritta.
Con il proposto gravame ha assunto l'appellante l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata, costituitasi con comparsa del 2.7.2024 (per l'udienza del 22.07.2024, differita di ufficio al
23.7.2024), ha resistito all'appello, concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito infondato e deve essere rigettato.
L'appellante deduce, in primo luogo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto di somministrazione, pur in assenza di esibizione del contratto, in ragione della presenza sui luoghi di causa del , documentata nel verbale di verifica. Parte_1
Cont Ciò non dimostrerebbe che egli fosse cliente dal 13.10.2010 al 29.09.2015 (periodo ricostruito).
Neppure lo dimostrerebbe la sua indicazione, nel predetto verbale, quale “intestatario fornitura”.
3 La doglianza è infondata.
Vale la pena richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Stante la libertà delle forme nella conclusione del contratto, alla luce di quanto esposto, la mancata allegazione della copia del contratto stipulato inter partes non è circostanza decisiva ai fini dell'esclusione del rapporto negoziale sottostante alla pretesa azionata in monitorio, nel caso di specie inequivocabilmente provato dalle risultanze del verbale di verifica.
Col secondo motivo, invocando un precedente dello stesso Tribunale, asseritamente riferibile a fattispecie analoga, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui è stata considerata acclarata la correttezza della ricostruzione presuntiva dei consumi operata dalla società opposta, sia in punto di accertamento del dies a quo di allaccio abusivo, sia in punto di entità dell'energia sottratta.
Cont
avrebbe omesso di dimostrare che vi fosse stato un inadempimento della parte convenuta quanto al pagamento dell'energia somministrata, difettando adeguata prova di prelievi di energia superiori rispetto a quelli registrati dal misuratore.
Mancherebbe la prova che la captazione fosse in atto dal 2010.
Incerto sarebbe il momento dell'inizio del prelievo. Sul punto, il giudice avrebbe sovvertito l'onere probatorio gravante sulle parti in causa.
I verbalizzanti non avrebbero effettuato alcuna indagine in ordine alla detenzione dell'immobile servito dall'utenza in valutazione.
Le doglianze non sono fondate.
L'appellante invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 1009/2023) nel quale la situazione rilevata dai verbalizzanti era del tutto differente da quella oggi in valutazione, atteso che, in quel caso, fu riscontrata la mera predisposizione di un sistema atto al prelievo fraudolento, ma i cavi erano nastrati, cioé scollegati dal contatore.
Nella fattispecie odierna, per contro, è stata accertata la piena operatività del sistema fraudolento: il contatore, funzionante, era stato manomesso (con l'apposizione di un cavo abusivo al suo interno,
4 collegato per bypassare il circuito amperometrico) in modo tale da restituire un errore percentuale in negativo pari a -70%, con conseguente proporzionale abbattimento dei consumi effettivi rispetto a quelli registrati.
La fattura azionata limita la contestazione ai consumi ricostruiti nel quinquennio precedente, entro i limiti della prescrizione quinquennale.
L'appellante contesta il dies a quo senza però fornire la prova di una instaurazione del rapporto di somministrazione successiva al quinquennio anteriore alla verifica.
Né lo stesso ha inteso specificamente contestare la richiesta stragiudiziale di pagamento recapitatagli in data 05.12.2018 con racc. a.r. versata in atti da parte opposta.
La ricostruzione dei consumi è stata eseguita in ossequio alla previsione di cui all'art. 11 della Delibera
ARERA 200/99, che dispone che “i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica”.
ha provveduto ad effettuare la ricostruzione tenendo conto dell'errore percentuale Controparte_5 negativo delle misurazioni del contatore manomesso (-70%: pari ad un coefficiente di 3,33, in meno dell'energia e della potenza effettivamente prelevate), applicando ai consumi registrati il coefficiente di correzione del 3,33, con un consumo ricostruito di 31.449 kWh.
Orbene, nell'ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente (ipotesi ricorrente nella specie stante la mancata prova, da parte dell'appellante, della manomissione ad opera di terzi), i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da CP_2 Controparte_5 per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di quale soggetto deputato a tale verifica, Controparte_6 in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord.
n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
5 Nella specie, l'appellante si è limitato a dedurre la natura presuntiva della ricostruzione operata dal
Distributore, senza addurre specifici elementi a riprova dell'erroneità o inattendibilità della stessa.
La metodologia di calcolo utilizzata consente di ritenere la superfluità dell'indagine peritale sollecitata in primo grado - con richiesta reiterata in questa sede di gravame -, essendosi il Distributore limitato a moltiplicare i consumi registrati dal misuratore per il coefficiente di correzione rilevato dai verificatori, e non essendo, pertanto, necessaria alcuna ulteriore indagine sul fabbisogno effettivo dell'abitazione e dell'utenza.
La ricostruzione è stata, infatti, eseguita nel rispetto della disposizione di cui all'art. 11 della Delibera n.
200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che stabilisce che “i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura”.
Il ricalcolo dei consumi è stato, quindi, effettuato semplicemente applicando il coefficiente di correzione corrispondente all'errore di misurazione del – 70%, alle misure registrate dal contatore manomesso nel periodo antecedente non coperto da prescrizione.
Era onere dell'utente dimostrare da quale epoca era, con precisione, retrodatabile la manomissione del contatore. Il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte non avrebbe potuto essere colmato a mezzo della sollecitata c.t.u., atteso che la consulenza tecnica di ufficio, come è noto, non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del 15/09/2017).
La correttezza, legittimità ed affidabilità del metodo di ricostruzione dei consumi fatturati consente di ritenere fondata la pretesa azionata in monitorio, ed assolto l'onere della prova gravante sull'appellata società, avuto riguardo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale di verifica (cfr. Cass. 7075/2020) e alla piena intellegibilità e ripetibilità dei criteri di calcolo utilizzati.
Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in merito al governo delle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (nei limiti di euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità e serialità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
6 unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese processuali in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 4.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7